GLOSSARIO SICUREZZA SUL LAVORO
Addestramento |
Il Testo Unico 81/08 definisce l’addestramento come il complesso di tutte quelle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto delle attrezzature, degli impianti, delle macchine, delle sostanze, dei dispositivi, anche di protezione individuale da utilizzare nello svolgimento della propria attività lavorativa.
L’addestramento deve essere nettamente distinto dalla formazione in quanto presenta un contenuto molto più specifico.
Per espressa previsione normativa deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro nel pieno rispetto della puntuale disciplina dettata in materia.
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Attrezzature da lavoro |
Il T.U. 81/08 definisce ed individua in modo puntuale l’attrezzatura da lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
La succitata definizione richiama esattamente quanto stabilito dal d. lgs. 626/94.
La definizione in esame deve essere intesa in senso dinamico e proprio in considerazione di ciò si stabilisce che il datore di lavoro debba sottoporre le suddette attrezzature di lavoro a verifiche periodiche atte a valutare l’effettivo stato di efficienza e, soprattutto, di sicurezza.
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CARTELLA SANITARIA |
Documento del medico competente in cui sono segnati, oltre ai rischi a cui è esposto il lavoratore, i risultati delle visite, degli esami e dei giudizi di idoneità.
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CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE |
Con la Legge 29 maggio 1974, n°256 veniva recepita dalla legislazione italiana la Direttiva 67/548 relativa alla “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi intendendo per: sostanze, gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuto mediante lavorazioni industriali; preparati i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze; imballaggio e confenzione il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale le sostanze o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; l’etichettatura l’insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull’imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Con il successivo D.P.R. 24 novembre 1981, n°927 veniva ulteriormente precisata la classificazione delle sostanze pericolose per quanto concerne la natura specifica delle sostanze, suddividendole in classi ben definite, come: altamente infiammabili (o estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni. Inoltre, con lo stesso DPR, all’Art.4, si indicavano i simboli dei pericoli insiti nell’utilizzazione delle sostanze o del preparato, come esplosivo (E), carburante (O), facilmente infiammabile (F), tossico (T), nocivo (Xn), corrosivo (C), irritante (Xi), altamente infiammabile (F+), altamente tossico (T+). Nella seconda parte del citato D.P.R. vengono altresì forniti i criteri per la scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di prudenza (frasi S) oltre i criteri supplementari relativi ad effetti particolari di alcune sostanze sulla salute.
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Committente |
E’ il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, nell’ambito di un contratto di appalto.
In quanto datore di lavoro egli è assoggettato a tutti gli obblighi in tema di contratti di appalto, d’opera e somministrazione.
Il committente, nell’esecuzione delle opere del cantiere, deve rispettare i principi e le misure generali di tutela espressamente individuate dall’art. 15 del T.U.
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COORDINATORE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL’OPERA |
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 81/08.
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COORDINATORE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA |
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
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DATORE DI LAVORO |
E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Questa figura ha una serie di compiti definiti NON DELEGABILI (per i quali non hanno effetto le procure, le deleghe di funzione o ogni altro istituto giuridico) e per i quali è l’unico e il solo responsabile. Il datore di lavoro ha inoltre una serie di altri obblighi (vedi per esempio art. 18 D.lgs 81/08) che possono essere delegati.
Può accadere che in un’organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società di persone, ma può accadere anche nelle SRL e SPA. In questi casi, le responsabilità sono condivise: in caso di violazione di norme, ciascuno di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione, come previsto per il reato commesso. Diventa quindi necessario INDIVIDUARE un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro. Si ricorre, in questi casi, all’individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti che, pur rimanendo plenipotenziari per ogni altro aspetto, non hanno più alcun ruolo nelle decisioni e nell’organizzazione della sicurezza in azienda.
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DELEGA |
La delega semplice è un atto con il quale il delegante chiede ad un altro soggetto di effettuare determinate attività. In materia di sicurezza del lavoro, questo è sicuramente possibile, tuttavia il delegante non si spoglia di alcuna responsabilità. In compenso, il delegato, può assumere su di se’ alcune responsabilità in modo solidale.
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DELEGA DI FUNZIONE |
E’ un atto del datore di lavoro ed e’ ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
• non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi ne’ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (obblighi non delegabili); • deve risultare da atto scritto recante data certa; • il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; • deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; • deve essere accettata dal delegato per iscritto; • deve avere adeguata e tempestiva pubblicità. |
DIRIGENTE |
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Il dirigente esercita il suo mandato e assume le relative responsabilità solo in virtù del suo inquadramento che lo qualifica come alter-ego del datore di lavoro.
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DPI |
Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato “DPI???, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. |
DVR |
Il Documento di Valutazione dei Rischi è costituito da schede che il Datore di lavoro deve compilare o far compilare, ma che deve sottoscrivere e tenere in ogni unità produttiva. Il Documento deve contenere: l’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischio individuati, le misure di sicurezza da adottare e gli interventi da effettuare in considerazione dei rischi.
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ERGONOMIA |
Disciplina che studia il lavoro umano utilizzando un insieme di scienze tecniche e altre discipline. In particolare studia il rapporto tra uomo, macchina e ambiente di lavoro.
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ESERCIZIO DI FATTO |
Previsto dall’art. 299 del d.lgs 81/08, l’esercizio di fatto di poteri direttivi comporta la piena responsabilità di chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, al dirigente o al preposto.
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FORMAZIONE |
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
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GIUDIZIO DI IDONEITA’ |
Valutazione che il medico competente esprime dopo aver effettuato la visita medica e gli accertamenti specialistici al lavoratore. Contro il giudizio di inidoneità il lavoratore può presentare ricorso all’Organismo di vigilanza.
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Informazione |
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Come la formazione, anche l’informazione è oggetto di un preciso obbligo gravante in capo al datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, affinché gli stessi siano messi al corrente delle situazioni di pericolo e di rischio generali e specifici connessi all’attività svolta, nonchè delle procedure utili a fronteggiare le suddette situazioni.
Tale attività è propedeutica al processo di formazione, essendo ad esso intimamente legata.
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LAVORATORE |
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
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LAVORATORE AL VIDEOTERMINALE |
Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175 del D.Lgs. 81/08.
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LUOGHI DI LAVORO |
Si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro; b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale. |
MEDICO COMPETENTE |
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
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Misure generali di tutela |
Complesso di misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, obbligatoriamente imposte a tutti i datori di lavoro, nella gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro ed operanti in favore di tutti i lavoratori, a prescindere dai rischi specifici cui gli stessi sono esposti.
Alla luce di quanto previsto dal T.U. 81/08 esse consistono in un vasto novero di attività, tra cui rientrano anche la formazione e l’informazione.
Tali misure non devono, in nessun caso, comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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Patente a punti |
Si tratta di un’importante novità introdotta dal legislatore e consistente in uno specifico sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi per il settore dell’edilizia.
Il predetto istituto opera attraverso l’attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale atto a misurare la succitata idoneità.
L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore di svolgere attività nel settore edile.
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PIANO DI EMERGENZA |
Strumento della politica ambientale e di sicurezza, consistente in un programma preorganizzato, avente lo scopo di ridurre le conseguenze dannose per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente, di un evento accidentale originato da installazioni o da attività in corso. Esso coordina ed ottimizza le capacità e le risorse disponibili, nelle sedi principali e in quelle periferiche. Un piano di emergenza deve includere le responsabilità e le autorità, le azioni da intraprendere nelle diverse situazioni e i piani di comunicazione interna ed esterna.
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POS |
Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08.
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PREPOSTO |
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Prevenzioni incendi |
Si tratta di una funzione di eminente interesse pubblico per la tutela della quale il Ministero dell’interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono chiamati a dettare i criteri, sia quelli relativi alle misure di prevenzione degli incendi, sia quelli attinenti alla formazione del personale addetto.
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Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) |
Il RLS svolge importanti prerogative, tutte espressamente elencate nell’art. 50 del T.U., in particolar modo accede ai luoghi di lavoro in cui si svolge il servizio, riceve le informazioni provenienti dal servizio di vigilanza e promuove l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.
Per l’esercizio delle funzioni assegnategli ha diritto a ricevere una adeguata formazione nel pieno rispetto dei parametri indicati dall’art. 37 del decreto legislativo stesso.
Un’importante novità in materia è costituita dall’aver stabilito e previsto il diritto del RLS di ricevere copia del documento di valutazione del rischio. Glossario sicurezza sul lavoro
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RESPONSABILE DEI LAVORI |
Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento.
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RLS |
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
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RSPP |
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione viene nominato dal Datore di lavoro con la funzione di coordinare l’ insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. L’RSPP, in quanto tale, non riceve alcuna delega di funzione. E’ certamente possibile che l’RSPP abbia delle funzioni delegate, ma è comunque necessario un atto diverso dalla sua nomina: la delega di funzioni.
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SERVIZIO ANTINCENDIO |
Tutti i datori di lavoro sono obbligati a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici dell’azienda e dell’unità produttiva. Devono essere formati, devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate. Il compito di cui sopra può essere svolto direttamente dai dai datori di lavoro aventi le seguenti caratteristiche:
– aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti; – aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; – aziende della pesca fino a 20 addetti; – altre aziende fino a 200 addetti. |
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
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Sorveglianza sanitaria |
La sorveglianza sanitaria, in virtù delle prescrizioni previste dal T.U. 81/08, è finalizzata alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Glossario sicurezza sul lavoro
L’art. 41 del succitato decreto stabilisce, in modo puntuale, che essa venga programmata ed effettuata dal medico competente, nominato a tal fine dal datore di lavoro o dal dirigente.
L’attività viene predisposta sia per quei lavoratori che occupino posti di lavoro soggetti ad un rischio giudicato elevato dalla normativa nazionale e comunitaria o dalle indicazioni della Commissione consultiva, sia per i lavoratori che ne facciano espressa richiesta. Glossario sicurezza sul lavoro
La sorveglianza sanitaria prescrive e comprende una serie di atti medici che dovranno essere compiti, nell’interesse dei lavoratori, nel pieno rispetto delle scadenze previste dalla legge.
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Sospensione attività imprenditoriale |
Provvedimento emesso dai competenti organi di vigilanza in seguito all’accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rivolto alla sospensione di un’attività imprenditoriale, al fine precipuo di contrastare il lavoro irregolare e tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.
I presupposti per l’applicazione del provvedimento sono dati dal riscontro dell’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, oppure di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensioni per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 € nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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UNITA’ PRODUTTIVA |
Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI |
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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