Cosa sapere sul Corso Antincendio
Il corso vuole fornire le conoscenze generali riguardanti gli aspetti procedurali per la gestione delle emergenze in caso di incendio, presentando ed analizzando:
- le cause e le dinamiche degli incendi e le principali misure per prevenirli;
- le principali misure di protezione contro gli incendi e le procedure da adottare in caso di incendio o in caso di allarme;
- le attrezzature ed impianti, le modalità di utilizzo dei mezzi di estinzione, i sistemi di allarme, la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza.
Chi è obbligato?
Ogni azienda deve annoverare obbligatoriamente in organico addetti antincendio. Una, o più, persone adeguatamente formate da corso antincendio che avranno il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza, e reagire nella nascita improvvisa di un focolaio.
Il corso è rivolto a coloro che sono stati designati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta antincendio, gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
Durata e validità
I corsi base completi hanno la durata di:
Rischio basso (4 ore)
Rischio medio (8 ore)
Rischio alto(16 ore)
Validità 3 anni – indicazioni del dipartimento dei Vigili del Fuoco (Circolare del 23 Febbraio 2011)
Sono validi i corsi per Antincendio già fatti?
Si sono riconosciuti i corsi effettuati. Deve essere frequentato corso di Aggiornamento ogni 3 anni.
Il Datore di lavoro può essere addetto all’antincendio?
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il compito di addetto all’antincendio, previo specifico corso di formazione, nelle aziende fino a cinque lavoratori. Mai in aziende con più di 5 lavoratori.
Le ditte a carattere familiare sono obbligate ad avere gli addetti all’antincendio?
No, per le aziende familiari la formazione è facoltativa.
Quanti addetti è necessario formare?
La risposta, purtroppo, non è univoca. I parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti da individuare e da formare sono numerosi e devono essere oggetto di attenta valutazione.
E proprio per questo motivo non vi è una legge, un articolo, un comma ecc. specifico che si propone di quantificare gli addetti che devono essere presenti: il numero dipende esclusivamente da parametri e variabili che è necessario considerare per una corretta individuazione.
I parametri per la scelta:
E’ necessario che si tenga presente:
classificazione del rischio incendio (alto, medio, basso) dell’attività (la classificazione cambia in funzione della tipologia di attività svolta, di materiali utilizzati, di materiali stoccati): tale classificazione è riportata in genere nel Documento Valutazione del Rischio Incendio;
• numero di occupanti nell’edificio (lavoratori e terze persone, es. negozio);
• distribuzione planimetrica dell’edificio;
• numero di piani, reparti dell’attività (es. ufficio, laboratorio, magazzino ecc.)
• numero di uscite di emergenza;
• presenza di portatori di handicap (motori, visivi, uditivi, ecc.)
Principio Fondamentale e Giusta Proporzione
Considerate le variabili è necessario tenere conto di un principio fondamentale: gli addetti incaricati (salvi in casi eccezionali) devono “partire??? da un numero minino di 2 persone.
Ma perché n. 2 addetti antincendio?
Il motivo è semplice: in caso di ferie, malattia, assenza di un addetto all’emergenza, essendo state incaricate n. 2 persone, l’edificio/attività non rimane priva di personale formato.
Naturalmente, perché questo principio abbia valenza, il numero di persone formate deve essere proporzionato al numero totale di addetti.
In generale (ed in maniera non esaustiva, visti tutti i parametri da considerare) è possibile stilare la seguente proporzione di riferimento:
– n. 2 Addetti Antincendio ogni 10 lavoratori (che occupano lo stesso locale)
Quali sanzioni si rischiano senza addetti all’Antincendio adeguatamente formati?
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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