Cosa sapere sul DVR (DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI)
Fra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17 DLgs 81/08) c’è la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR (art. 28 DLgs 81/08). Tale documento deve riportare una serie di informazioni riguardanti il luogo di lavoro, con lo scopo di individuare i sistemi di prevenzione e protezione da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per la redazione del DVR occorre innanzitutto procedere alla valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro e che potrebbero causare infortuni o malattie per i lavoratori. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli che interessano gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Vanno considerati anche il rischio stress lavoro correlato (Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004), i rischi specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs 151/2001), i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale.
Una volta effettuata la valutazione si potrà procedere alla stesura del DVR che, stando all’art. 28 del Testo Unico, deve contenere:
Il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi entro 90 giorni dall’inizio dell’attività della nuova impresa.
Aggiornamento del DVR:
L’aggiornamento del DVR deve avvenire entro 30 giorni se:
Come per la redazione del documento, è possibile richiedere la nostra consulenza per la stesura del nuovo DVR.
Sanzioni legate alla redazione del DVR:
Qualora il datore di lavoro non rispetti una delle norme previste per la redazione del DVR può incorrere in sanzioni amministrative o penali, nello specifico:
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi:
In alcuni casi previsti dalla normativa le aziende possono ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Devono utilizzare le procedure standardizzate le aziende fino a 10 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni. Possono utilizzare le procedure standardizzate le aziende fino a 50 lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato; centrali termoelettriche; impianti ed installazioni nucleari; aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi all’ esposizione all’ amianto