ASSOCIAZIONE SECUR ITALIA CERCA PERSONALE.

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Associazione Secur Italia “Europe Safety Operators” ,leader nel settore della sicurezza e protezione sui luoghi di lavoro, presente su tutto il territorio nazionale;

SELEZIONA: RISORSE SERIE E DETERMINATE, non necessariamente con esperienza lavorativa ma semplicemente con voglia di crescita professionale e soprattutto automunite.

OFFRIAMO:Una formazione costante fin da subito, inserimento graduale in un ambiente giovanile e di reale crescita professionale.

SCOPO ESSENZIALE: Divulgazione del culto della sicurezza

CONTRATTO DI LAVORO: Provvigioni

REQUISITI MINIMI: Diploma scuola media-superiore

Tale inserimento graduale permetterà l’acquisizione dei requisiti necessari per svolgere l’attività in proprio.

Buona festa dei Lavoratori!

Incontro formativo per gli associati del 26 Aprile 2018

Alla presenza del Presidente Francesco Nito, e della docente formatrice Bernobich Fulvia si è svolto, presso la sede formativa di Viale San Marco,36 – Monfalcone(Go) l’incontro formativo  e dibattito  inserito nel progetto annuale di “ Vantaggi per gli Associati???.

Riunione formativa sulle procedure migliorative da adottare nelle fasi lavorative di costruzione navale ,calcolo delle probabilità del rischio e interventi di protezione

La soddisfazione è stata la presenza numerosa e  attiva dei partecipanti che hanno avuto modo di approfondire ed esprimere dubbi e perplessità. Tale incontro sarà replicato in tutte le sedi territoriali dell’Associazione.

A tutti i discenti,è stata rilasciata un’ attestazione di frequenza ,valevole come credito formativo.

In foto:

A Sinistra: Presidente Associazione Secur Italia, Francesco Nito

A Destra: Docente Formatrice, Fulvia Bernobich

Vantaggi per gli associati

Cosa sapere sul Corso Antincendio

Il corso vuole fornire le conoscenze generali riguardanti gli aspetti pro­cedurali per la gestione delle emergenze in caso di incendio, presentan­do ed analizzando:

  • le cause e le dinamiche degli incendi e le principali misure per pre­venirli;
  • le principali misure di protezione contro gli incendi e le procedure da adottare in caso di incendio o in caso di allarme;
  • le attrezzature ed impianti, le modalità di utilizzo dei mezzi di estin­zione, i sistemi di allarme, la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza.

 

Chi è obbligato?
Ogni azienda deve annoverare obbligatoriamente in organico addetti antincendioUna, o più, persone adeguatamente formate da corso antincendio che avranno il compito di prevenire gli incendi, monitorare le misure di emergenza, e reagire nella nascita improvvisa di un focolaio.

Il corso è rivolto a coloro che sono stati designati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta antincendio, gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immedia­to.

Durata e validità 
I corsi base completi hanno la durata di:
Rischio basso (4 ore)
Rischio medio (8 ore)

Rischio alto(16 ore)

Validità 3 anni – indicazioni del dipartimento dei Vigili del Fuoco (Circolare del 23 Febbraio 2011)

 

Sono validi i corsi per Antincendio già fatti? 
Si sono riconosciuti i corsi effettuati. Deve essere frequentato corso di Aggiornamento ogni 3 anni.

Il Datore di lavoro può essere addetto all’antincendio?
Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente il compito di addetto all’antincendio, previo specifico corso di formazione, nelle aziende fino a cinque lavoratori. Mai in aziende con più di 5 lavoratori.

 

Le ditte a carattere familiare sono obbligate ad avere gli addetti all’antincendio?
No, per le aziende familiari la formazione è facoltativa.

 

Quanti addetti è necessario formare?
La risposta, purtroppo, non è univoca. I parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti da individuare e da formare sono numerosi e devono essere oggetto di attenta valutazione.
E proprio per questo motivo non vi è una legge, un articolo, un comma ecc. specifico che si propone di quantificare gli addetti che devono essere presenti: il numero dipende esclusivamente da parametri e variabili che è necessario considerare per una corretta individuazione.

I parametri per la scelta:
E’ necessario che si tenga presente:
classificazione del rischio incendio (alto, medio, basso) dell’attività (la classificazione cambia in funzione della tipologia di attività svolta, di materiali utilizzati, di materiali stoccati): tale classificazione è riportata in genere nel Documento Valutazione del Rischio Incendio;
• numero di occupanti nell’edificio (lavoratori e terze persone, es. negozio);
• distribuzione planimetrica dell’edificio;
• numero di piani, reparti dell’attività (es. ufficio, laboratorio, magazzino ecc.)
• numero di uscite di emergenza;
• presenza di portatori di handicap (motori, visivi, uditivi, ecc.)
Principio Fondamentale e Giusta Proporzione
Considerate le variabili è necessario tenere conto di un principio fondamentale: gli addetti incaricati (salvi in casi eccezionali) devono “partire??? da un numero minino di 2 persone.
Ma perché n. 2 addetti antincendio?
Il motivo è semplice: in caso di ferie, malattia, assenza di un addetto all’emergenza, essendo state incaricate n. 2 persone, l’edificio/attività non rimane priva di personale formato.
Naturalmente, perché questo principio abbia valenza, il numero di persone formate deve essere proporzionato al numero totale di addetti.
In generale (ed in maniera non esaustiva, visti tutti i parametri da considerare) è possibile stilare la seguente proporzione di riferimento:
– n. 2 Addetti Antincendio ogni 10 lavoratori (che occupano lo stesso locale)

 

Quali sanzioni si rischiano senza addetti all’Antincendio adeguatamente formati?
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro (art. 55 comma 5, lettera c, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 

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Rischio stress lavoro-correlato: obbligo o opportunità?

L’obiettivo principale della valutazione del rischio stress lavoro-correlato concerne l’identificazione di eventuali criticità relative a quei fattori di Contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ecc.) e Contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione.

Successivamente, partendo dall’analisi dettagliata delle criticità emerse, si prosegue implementando un’adeguata gestione del rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, impattando positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato viene elaborata partendo dall’analisi documentale relativa:
– all’organizzazione del lavoro;
– alla gestione della sicurezza;
– agli indicatori aziendali correlati allo stress (quali ad esempio gli indici infortunistici, l’assenteismo e la frequenza nella cessazione dei rapporti di lavoro).
La valutazione prosegue con l’esame dei contenuti del lavoro e del contesto all’interno del quale i lavoratori svolgono la propria attività (vengono quindi presi in considerazione fattori quali: il carico e il ritmo di lavoro, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, la presenza di rapporti interpersonali, la possibilità di evoluzione della carriera etc.).
Sulla base dei dati raccolti vengono individuati i livelli di rischio per le varie mansioni e le eventuali misure di prevenzione e protezione da attuare.
Le attività che le aziende dovranno svolgere per assolvere all’obbligo di valutazione e gestione dei rischi
stress lavoro correlati, non rappresentano soltanto un costo e un dovere per il datore di lavoro, ma
decisamente un’opportunità di investimento vantaggioso in termini di riduzione dei costi, aumento della
produttività e miglioramento dell’immagine aziendale.

I tecnici di Associazione Secur Italia sono disponibili per informazioni e chiarimenti in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, contattando il numero di telefono 0818718276 o via e-mail:info@securitalia.net offrendo un servizio di valutazione del rischio stress lavoro-correlato perfettamente allineato alle direttive del Testo Unico sulla sicurezza ed agli accordi  mettendo al riparo le aziende dai rischi connessi allo stress lavorativo e dalle sanzioni per l’omissione o la cattiva e/o insufficiente valutazione di questo rischio.

 

Cosa sapere sui Dispositivi di Protezione Individuale.

Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

 

QUANDO SI USANO I DPI

L’uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed  attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva.

Per prima cosa è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio o contenerlo mediante misure tecniche di prevenzione e/o con procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l’esposizione del lavoratore.

Se si verifica la permanenza di un rischio residuo, ovvero i rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale

 

REQUISITI DEI DPI

  1. Conformi alle norme , di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992
  2. Devono inoltre:

A) essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore. ( Esempio: i dispositivi anti-rumore non devono limitare la possibilità di udire sirene o richiami);

B) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

C) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

D) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;

 

3. In caso di rischi multipli , i DPI devono essere anche compatibili tra di loro.

 

 

OBBLIGHI SPECIFICI DEI DATORI DI LAVORO

  1. Scegliere i DPI adeguati ai rischi;
  2. Definire procedure d’uso dei DPI;
  3. Garantire la conservazione dei DPI;
  4. Rendere adeguate le conoscenze dei lavoratori;

OBBLIGHI SPECIFICI DEI LAVORATORI 

  1. Acquisire le conoscenze necessarie al corretto uso dei DPI;
  • Sottoponendosi al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro
  • Utilizzano i DPI conformemente alla informazione, formazione ed addestramento ricevuti.

2. Garantire la conservazione dei DPI;

  • Avendo cura dei DPI messi a disposizione
  • Non vi apportano modifiche di propria iniziativa
  • Seguono procedure stabilite per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo
  • Segnalano immediatamente qualsiasi difetti o inconveniente da essei rilevato nei DPI

REGOLE GENERALI SULL’UTILIZZO DEI DPI

  • Conservazione;
  • Manutenzione;
  • Formazione, informazione ed addestramento;
  • Segnaletica di sicurezza;

CATEGORIE DEI DPI

Prima Categoria, ovvero DPI per rischi di lieve entità;(OBBLIGO: Simbolo CE- Dichiarazione di conformità del fabbricante o mandatario);

Seconda Categoria, ovvero DPI , per tutti i rischi non coperti dalle altre categorie(OBBLIGO: Simbolo CE- Attestato di certificazione rilasciato da organismo notificato previa verifica del prototipo)

Terza Categoria, ovvero DPI utilizzati per rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente di cui la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea degli effetti lesivi.( OBBLIGO: Simbolo CE + n° di riconoscimento dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato le verifiche annuali del sistema di qualità del fabbricante)

Verifiche periodiche obbligatorie delle attrezzature da lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008 con la frequenza indicata, per garantire la sicurezza dei lavoratori.

 

Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.( SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
La prima delle verifiche periodichedeve essere richiesta all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
La prima delle verifiche periodiche
Prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

  • Come richiederla – All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.
    Per la prima delle visite periodiche la modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario sono consultabili sul sito dell’Inail.

Verifiche periodiche successive alla prima
Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e prima della scadenza del relativo termine, l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima alla Asl competente per territorio o a un soggetto abilitato.

Quale documento si utilizza per registrare i controlli di manutenzione?

Il documento di riferimento è il Registro di Controllo che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti. Più dettagliati sono i riferimenti ai controlli e agli interventi eseguiti e più facile è tenere sotto controllo l’efficienza e la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro

Che cos’è il Registro di Controllo?

Il Registro di controllo è un documento predisposto dal datore di Lavoro nel quale vengono registrati per ogni attrezzatura tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione di parti ed altre informazioni utili a dimostrare che la sicurezza nell’uso dell’attrezzatura è sempre garantita.

 A cosa serve la prima delle verifiche periodiche?

La prima verifica periodica serve a:

Identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:

  • nome del costruttore.
  • tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio,
  • anno di costruzione.
  • matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Si deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:

  • dichiarazione CE di conformità;
  • dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
  • tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
  • diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  • istruzioni per l’uso.

2             accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;

3             verificare la regolare tenuta del Registro di Controllo ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;

4             controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura;

5             effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.

A cosa servono le verifiche periodiche successive alla prima?

Le verifiche periodiche successive alla prima serve ad accertare:

  • la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
  • lo stato di manutenzione e conservazione,
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, in esercizio da più di 20 anni, devono essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari .

*Esempio di targhetta di identificazione

 

 

Sicurezza sul lavoro e tutela della salute nella movimentazione manuale di carichi

Quadro riepilogativo dei pericoli e delle possibili misure di sicurezza

Per escludere infortuni e danni alla salute connessi alla movimentazione manuale di carichi o al loro trasporto con agevolatori semplici, è necessaria una perfetta armonizzazione dell’intero processo di movimentazione merci che comprende le seguenti fasi:

  • preparazione (pianificazione, messa a disposizione degli agevolatori, sistemare il carico pronto per essere trasportato)
  • sollevamento del carico
  • movimentazione manuale o con agevolatori
  • deporre il carico e assicurarlo convenientemente

 

Il seguente quadro riepilogativo è uno strumento utile per preparare i lavori, per analizzare le fasi di trasporto e per trovare soluzioni pratiche.

 

Attività: Sollevamento del carico

Pericoli Possibili misure di sicurezza
Carico da trasportare: Spigoli vivi o bave, punti di schiacciamento, imballaggi difettosi.

 

Conseguenze: ferite da taglio, contusioni.

  • Valutare il carico prima di afferrarlo. Attenzione, niente fretta!
  • Usare imballaggi o contenitori appropriati.
  • Riparare gli imballaggi difettosi.
  • Eliminare o coprire gli spigoli vivi o le bave.
  • Usare guanti di lavoro o manopole protettive di cuoio.
  • Richiedere o far effettuare delle modifiche costruttive
Carico troppo pesante, postura non corretta.

 

Conseguenze: stiramenti, strappi muscolari, danni alla colonna vertebrale.

  • Non trasportare manualmente i carichi troppo pesanti: perciò usare agevolatori, frazionare il carico o trasportarlo in due.
  • Avere cura della corretta posizione del corpo in fase di sollevamento (tecnica di sollevamento corretta). Evitare torsioni del tronco in fase di trasporto
Carico che scivola per terra o sfugge di mano.

 

Conseguenze: escoriazioni, contusioni, fratture.

  • Pulire il materiale prima di trasportarlo.
  • Usare agevolatori adatti, quali organi di presa a pinza, a ganci, a calamita.
  • Usare guanti con superficie antiscivolo.
Spostamento, rovesciamento del carico.

 

Conseguenze: escoriazioni, ferite da taglio, contusioni, fratture.

  • Depositare e accatastare in modo sicuro il materiale trasportato.
  • Disfare le cataste dall’alto verso il basso.

 

 

Attività: Movimentazione manuale del carico

Pericoli Possibili misure di sicurezza
Postura non corretta.

 

Conseguenze: stiramenti, strappi, mal di schiena, danni alla colonna vertebrale.

  • Distribuire uniformemente il carico sui dischi intervertebrali mantenendo eretta la parte superiore del corpo, ossia con la schiena diritta (tecnica corretta di sollevamento).

 

Scarsa collaborazione tra le persone coinvolte.

 

Conseguenze: stiramenti, strappi muscolari, danni alla colonna vertebrale, contusioni, fratture.

  • Concordare prima le fasi del trasporto e i comandi da usare.
  • I comandi devono essere dati da una sola persona.
  • Istruire e promuovere il lavoro di squadra.
Urto contro strutture fisse od ostacoli.

 

Conseguenze: contusioni.

  • Tenere libere le vie di trasporto.
  • Usare solo le vie di trasporto sufficientemente larghe.
  • Evitare la fretta
Scivolare su fondo umido e sdrucciolevole, inciampare in asperità del terreno o contro ostacoli.

 

Conseguenze: stiramenti, contusioni, fratture, ferite alla testa.

  • Vie di trasporto con superfici di calpestio sicure e libere da ostacoli.
  • Garantire una regolare manutenzione delle vie di trasporto.
  • Eliminare immediatamente le asperità del ter reno, ossia buche e ostacoli.
  • Avere cura dell’ordine e della pulizia.
  • In inverno badare al pericolo di ghiaccio.
  • Segnalare i punti pericolosi sulle vie di trasporto.
  • Assicurare una buona illuminazione e prevedere interruttori della luce pratici da azionare
Carichi che limitano la visuale.

 

Conseguenze: contusioni, lesioni gravi da caduta.

  • Trasportare il carico in modo da vedere eventuali ostacoli e asperità del terreno.
  • Evitare di trasportare carichi ingombranti su scale a pioli e scale a gradini.
  • Trasportare in due i carichi ingombranti
Modo inidoneo adottato nella movimentazione di carichi, ad es. le botti.

 

Conseguenze: tagli e contusioni.

  • Usare agevolatori appropriati, ad es. «fassboy».
  • Far rotolare le botti tenendo sempre la mano aperta.
  • Usare i guanti.
Peso eccessivo del carico.

 

Conseguenze: sforzo fisico eccessivo, perdita dell’equilibrio, strappi muscolari, stiramenti, lesioni alla colonna vertebrale e alle articolazioni.

  • Utilizzare agevolatori appropriati.
  • Frazionare il carico.
  • Trasportare il carico in due.
Errata valutazione del baricentro del carico.

 

Conseguenze: perdita dell’equilibrio.

  • Segnare il baricentro sul carico stesso o sull’imballaggio.
  • Aprire i carichi di contenuto sconosciuto per poter valutare correttamente la posizione del baricentro oppure sollevare il carico brevemente da diversi lati
Sopravvalutare le proprie forze, trasportare da soli invece che in due.

 

Conseguenze: sforzo eccessivo.

  • Rivedere l’organizzazione del trasporto.
  • Lavorare in gruppo.

 

 

 

Attività: Movimentazione del carico con mezzi ausiliari di trasporto

Pericoli Possibili misure di sicurezza
Uso di mezzi ausiliari di trasporto inadeguati o danneggiati, disposizione sbagliata del carico.

 

Conseguenze: ferite da leggere a letali – a seconda del tipo e del peso del carico o dell’agevolatore.

  • Lavorare solo con agevolatori adatti: carrelli porta-bombole, carrelli per casse, sacchi, ecc.
  • Controllare periodicamente l’agevolatore.
  • Ritirare immediatamente gli agevolatori danneggiati e farli riparare.
  • Evitare di caricare l’agevolatore su un solo lato.
Urti spingendo gli agevolatori.

 

Conseguenze: contusioni.

 

Ribaltamento del carico a causa di asperità del terreno o di ostacoli.

 

Conseguenze: contusioni.

  • Attenzione: evitare la fretta!
  • Contrassegnare e tenere libere le vie di trasporto.
  • Usare solo vie di trasporto sufficientemente larghe e libere.
  • Eliminare i dislivelli e le asperità nel terreno, quali buche e soglie.
  • In presenza di piccole asperità nel terreno, usare agevolatori con ruote di gomma o pneumatici.
  • Curare l’ordine e la pulizia.
Caduta di carichi instabili, spostamento del carico e ribaltamento dei mezzi di trasporto circolanti a velocità eccessiva, ad es. ribaltamento nelle curve con veicoli sovraccarichi.

 

Conseguenze: ferite da leggere a letali – a seconda del tipo e del peso del carico o del mezzo di trasporto.

  • Fissare i carichi, ad es. con sponde, cinghie, dispositivi di bloccaggio.
  • Usare contenitori adatti per il trasporto.
  • Adattare la velocità per evitare il ribaltamento del mezzo di trasporto o spostamenti del carico nelle curve.
  • Rispettare la portata dell’agevolatore.
  • Non superare la portata dei contenitori usati per il trasporto.
  • Mettere a disposizione contenitori di trasporto in numero sufficiente

 

Attività: Posare e assicurare il carico

Pericoli Possibili misure di sicurezza
Postura non corretta. Conseguenze: stiramenti, strappi muscolari, danni alla colonna vertebrale.
  • Distribuire uniformemente il carico sui dischi intervertebrali mantenendo eretta la parte superiore del corpo, ossia con la schiena diritta (tecnica corretta di sollevamento). Nel posare a terra il carico evitare torsioni del tronco.

 

Impigliamento o schiacciamento delle mani infilate sotto il carico o causa della superficie di appoggio cedevole o non piana.

 

Conseguenze: ferite alle dita o alle mani.

  • Appoggiare il carico prima su uno spigolo.
  • Posare i carichi su superficie resistenti e piane.
  • Usare appoggi adatti quali legname squadrato delle giuste dimensioni
Colpo di frusta degli agevolatori di trasporto quali carrelli a due ruote, bilancieri, leve.

 

Conseguenze: contusioni, fratture, ferite al viso e agli occhi.

  • Non usare agevolatori per lo spostamento manuale di carichi non controllabili con le proprie forze.
  • Tenere lontano il corpo o parti del corpo dalla zona di possibili colpi di frusta degli agevolatori
Ribaltamento del carico, carichi sfuggiti di mano.

 

Conseguenze: ferite da taglio, contusioni, fratture semplici o complicate.

  • Usare accorgimenti contro il ribaltamento.
  • Per quanto possibile, posare a terra il carico in senso orizzontale e non verticale.
  • Deporre il carico sulla sua superficie più grande.
  • Pulire il materiale prima di trasportarlo.
  • Usare agevolatori adatti, quali organi di presa a pinza, a ganci, a calamita.
  • Usare guanti con superficie antiscivolo.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

Chi è il preposto per la sicurezza? Quando è obbligatorio? Come si incarica il preposto? Quali sono gli obblighi del preposto? Quante ore di formazione deve svolgere?

Chi è il preposto?

Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone le corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto è la figura che affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo anche quando quest’ultimo non può garantire la sua presenza costante durante le fasi di lavoro.

Il preposto è una delle figure operative più importanti per la realizzazione della sicurezza in azienda!

Quando è obbligatorio il preposto?

Incaricare il preposto è, tranne per casi specifici, una scelta del datore di lavoro.
Incaricare uno o più preposti è in genere consigliato per imprese medio-grandi, per strutturare in modo gerarchico l’organizzazione e garantire un maggiore controllo per l’attuazione delle direttive aziendali anche in materia di sicurezza.

In genere, la figura del preposto è individuata nei capi-squadra, capi-reparto, capi-officina, capi-sala, ecc.; in quanto spetta a loro il compito di sovrintendere e vigilare sulla squadra, sul reparto, sull’officina o sulla sala.

In caso in azienda siano presenti figure che già svolgono i compiti del preposto, è necessario prevedere la loro formazione aggiuntiva per questo ruolo.

Come si incarica il preposto?

L’incarico del preposto deve essere formalizzato, anche a livello contrattuale, specificando la natura dell’incarico e l’ambito dei poteri gerarchici e funzionali.

Quali sono gli obblighi del preposto?

Il preposto deve:

  1. sovrintendere e vigilare sui lavoratori per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
  3. richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori che, in caso di pericolo grave e immediato, devono abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato.
  5. astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e di ogni condizione di pericolo che si verifica durante l’attività lavorativa.
  7. frequentare appositi corsi di formazione.

Il testo unico della sicurezza prevede responsabilità e relative sanzioni per questa figura.

Quante ore di formazione deve svolgere il preposto?

La formazione del preposto è aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori e considera i compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del corso preposto è di 8 ore ed è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

La tua azienda ha necessità di un corso per preposto?

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