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DVR | Documento Valutazione Rischi obbligatorio: cos’è, chi lo fa?

Negli ultimi anni, il concetto di rischio nei luoghi di lavoro ha subito numerosi cambiamenti. Elementi come fonte di pericolofattore ed entità di rischio sono stati analizzati con più rigore allo scopo di creare normative, mezzi di prevenzione e figure professionali in grado di far fronte alle “minacce” che incombono sui lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Si sente spesso dire “che prevenire è meglio che curare” ed è proprio in quest’ottica che è stata pensata l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi o DVR.

Cos’è il DVR?

Il DVR è un documento fondamentale del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) che le imprese devono obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. il suo scopo è identificare e valutare i rischi presenti in azienda e contenere procedure e misure di prevenzione e protezione idonee.

DVR Obbligatorio: per quali aziende?

La normativa in vigore stabilisce che elaborare tale documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente, con l’obiettivo di prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tuttavia sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti, ovvero:

  • liberi professionisti;
  • imprese familiari;
  • ditte individuali;
  • aziende con un solo socio lavoratore.

Chi lo fa? Ecco chi può redigere il DVR

Chi elabora il Documento di Valutazione dei Rischi? La normativa in vigore dispone che sia il Datore di Lavoro a redigere il DVR, dopo aver effettuato un’opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro in stretta collaborazione con le seguenti figure:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP
  • il Medico Competente
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS, qualora ve ne sia uno

Molto spesso  capita che il Datore di Lavoro preferisca rivolgersi ad un tecnico incaricato di un’azienda specializzata in Sicurezza sul Lavoro, avvalendosi della sua maggiore esperienza in questo genere di analisi, per procedere compilare il modello DVR seguendo le direttive del Ministero del Lavoro.

Cosa deve contenere il DVR:

  • Una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
  • La specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;
  • La descrizione delle procedure volte ad attuare le suddette misure, con l’indicazione di quali figure devono occuparsene;
  • L’individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);
  • L’individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
  • Una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
  • Una menzione e una valutazione dello Stress Correlato al Lavoro specifico;
  • La data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso;

Validità e aggiornamento del DVR

Non esiste alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l’aggiornamento DVR. Queste operazioni sono obbligatorie soltanto a seguito di:

  • modifiche del processo lavorativo (introduzioni di nuovi macchinari ad esempio);
  • modifiche dell’organizzazione generale del lavoro;
  • casi di infortuni gravi che mettano in luce nuovi fonti di rischio, o richiedano una rivalutazione di quelle presenti;

In ciascuno di questi casi si dovrà obbligatoriamente provvedere ad aggiornare il documento, rendendolo adeguato alle nuove caratteristiche dell’azienda.

Mancata o incompleta elaborazione del DVR: Pene e Sanzioni

In caso di mancanze o inadempienze riguardanti l’elaborazione del DVR, gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell’attività.

Si ricorda che gli enti che possono effettuare i controlli sono i seguenti:

  • l’ASL;
  • l’INPS;
  • l’INAIL;
  • Vigli del Fuoco;

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353