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Chi è il Rappresentante dei Lavoratori?(RLS) Quando va nominato?

Il Testo Unico dice che l’RLS è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

 

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori.

 

Tutti i lavoratori possono ambire a coprire questa carica, ad eccezione degli apprendisti o lavoratori a termine.

Il datore di lavoro è obbligato a comunicare le generalità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia all’INAIL, sia al resto dei dipendenti.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori attraverso l’intermediazione delle rappresentanze sindacali aziendali o nel caso non fossero presenti, viene eletto direttamente dai lavoratori.

 

QUANTI RLS CI DEVONO ESSERE IN AZIENDA?

In ogni caso il numero minimo di RLS deve essere:

Aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori: 1 RLS;
Aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS;
Tutte le altre aziende/ unità produttive oltre i 1.000 lavoratori: 6 RLS;

QUALI SONO I SUOI COMPITI?

Le attività dell’RLS sono:

  • Collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda;
  • Ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni;
  • Partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori;
  • Controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza del lavoro in azienda;
  • Avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti.

FORMAZIONE

Per svolgere questi compiti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere costantemente aggiornato sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che l’RLS debba svolgere la formazione, in particolare:

Corso Completo RLS di 32 ore
Corso di Aggiornamento di 4 ore (per aziende dai 15 ai 50 lavoratori)
Corso di Aggiornamento di 8 ore (per aziende con più di 50 lavoratori)

Obblighi da rispettare per le imprese di pulizie

Sicurezza sul lavoro nelle imprese di pulizia

Gli obblighi da rispettare in una impresa di pulizia con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR  rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO;
  • VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO;
  • STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO;

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di impresa di pulizie, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività. PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA
  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h( a rischio basso);
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

    Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
  • PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Visite mediche dei dipendenti, quando eseguirle?

Il controllo sanitario è un dovere che ogni azienda si assume nei confronti dei propri dipendenti. Il Decreto Legislativo 81/08 obbliga il datore di lavoro a designare un medico competente per un controllo sanitario periodico.

Quando eseguire le visite mediche? 

OBBLIGHI E PERIODICITA’

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono “gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”. Sono obbligatorie e devono essere effettuate con una cadenza che viene di volta in volta stabilita dal medico competente della propria azienda. Solitamente, salvo per i casi definiti dalla legge, per lavori comuni come quello svolto dall’installatore, l’elettricista, l’operaio, ecc., la regolarità è annuale. Questo obbligo è tassativo per  tutte le aziende, grandi o piccole che siano, anche se con un solo dipendente all’attivo. Il medico competente, qualora lo ritenga opportuno, può modificare la frequenza della periodicità in funzione della valutazione del rischio; allo stesso modo, l’organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità delle visite mediche di sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.

QUANDO VENGONO EFFETTUATE LE VISITE MEDICHE

Vediamo nel dettaglio quali sono i casi che inducono il datore di lavoro a sottoporre il proprio dipendente a regolare sorveglianza sanitaria:

  1. Visita medica preventiva, che viene effettuata prima che si perfezioni l’assunzione del dipendente, allo scopo di verificare l’idoneità alla mansione con la quale sarà assunto constatando che non ci siano controindicazioni.
  2. Visita medica periodica, solitamente con frequenza annuale, per controllare lo stato di salute di ogni dipendente aziendale.
  3. Visita medica su richiesta del lavoratore, da concordare con il medico competente, qualora il lavoratore avesse necessità o avvertisse eventuali peggioramenti di salute causati dalla mansione lavorativa.
  4. Visita medica in occasione del cambio della mansione, da ritenersi obbligatoria per verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione specifica.
  5. Visita medica alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa vigente.

SANZIONI

Un aspetto da non sottovalutare, in materia di sorveglianza sanitaria, sono le sanzioni per inadempienze previste nel Decreto Legislativo 81/2008. La violazione può far scattare le sanzioni per il datore di lavoro relative alle inadempienze del datore di lavoro o dirigente, che può incorrere in pagamenti che possono arrivare fino a 6.400 €.
Il caso più ricorrente, in questi casi, riguarda proprio la decisione di non far effettuare la visita medica obbligatoria ad un proprio dipendente, violazione che può comportare una ammenda fino a 4.000 €.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Obblighi da rispettare per i veterinari

Sicurezza sul lavoro per veterinari

Gli obblighi da rispettare per un centro veterinario con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di veterinario, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali,e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

 

  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

 

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Obblighi da rispettare per gli stabilimenti balneari

Sicurezza sul lavoro negli stabilimenti balneari

Gli obblighi da rispettare in uno stabilimento balneare con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di stabilimento balneare, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, quindi non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

 

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Rischio da esposizione Amianto

Per anni l’amianto “è stato considerato un materiale estremamente versatile ed a basso costo, con svariate applicazioni industriali, grazie alle caratteristiche coibenti nonché fonoassorbenti”. Ed a causa dell’elevato rischio per la salute, in seguito all’esposizione alle fibre, il suo impiego è stato vietato attraverso la Legge n. 257 del 27 marzo 1992

Su tutto il Territorio Italiano “attualmente sono ancora presenti  elementi, tra cui lastre per la copertura di edifici, tubature e coibentazioni, che continuano a costituire un rischio per la salute nel momento in cui la compattezza del materiale è compromessa in seguito ad usura o all’esposizione prolungata ad agenti atmosferici, con il conseguente più probabile rilascio di fibre”.

 

Si ricorda che in virtù delle sue caratteristiche, “l’amianto è stato ampiamente utilizzato in passato nell’industria e in edilizia: per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale da costruzione per l’edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio – l’Eternit – nelle coperture degli edifici; per la realizzazione di pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, e inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiali d’attrito per i freni di veicoli, guarnizioni), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni.

Tuttavia la sola presenza di amianto “non rappresenta in sé una fonte di pericolo: la potenziale nocività è legata allo sfaldamento dei materiali che lo contengono, la quale può avvenire per danneggiamento accidentale o per usura in assenza di manutenzione. In tali condizioni i materiali possono disperdere e liberare facilmente le fibre nell’ambiente”.

La legge 257/1992 ha imposto il divieto di produzione di nuovi prodotti in amianto (“l’uso diretto di amianto come materia prima per la realizzazione di materiali di amianto è vietato completamente su tutto il territorio nazionale dal 1994”), rimane invece “consentito l’uso indiretto di amianto o di materiali contenenti amianto (MCA)”.

 

I luoghi di lavoro e l’amianto

In particolare le aziende che ad oggi utilizzano amianto in modo indiretto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto “sono obbligate, ai sensi dell’art. 9 della stessa legge 257/1992, ad inviare annualmente una relazione tecnica alle Regioni e alle Asl di appartenenza con i dati relativi ai tipi, ai quantitativi e alle caratteristiche dei materiali contenenti amianto trattati e dei rifiuti  delle attività di bonifica e di smaltimento, con i dati relativi alle attività svolte e sui procedimenti applicati, sui lavoratori impiegati nelle operazioni di trattamento e bonifica , sulle caratteristiche  e la durata delle loro attività in presenza di amianto, sulle misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

 

Gli obblighi dei datori di lavoro

In ogni caso si suppone che l’amianto e gli MCA “siano ancora presenti in quantità considerevoli nei grandi impianti industriali, negli impianti termici a servizio di processi produttivi, nelle navi e nei traghetti. L’amianto è inoltre presente nelle condotte delle reti acquedottistiche”.

 

La conoscenza completa sull’utilizzo indiretto di amianto consentirebbe poi “di poter individuare tutti i lavoratori potenzialmente esposti; si consideri a tal proposito che l’amianto utilizzato indirettamente nei luoghi di lavoro è ormai datato, per la maggior parte in matrice friabile e spesso sottoposto ad azioni di degrado (vibrazioni, escursioni termiche, urti, ecc.)”.

 

Il datore di lavoro “deve predisporre preventivamente, prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione di amianto di MCA da edifici, strutture, apparecchi impianti o mezzi di trasporto, un piano di lavoro, contenente le misure da adottare per garantire la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente; tale piano deve essere inviato all’organo di vigilanza 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, con esclusione dei casi di urgenza.

 

In tutte le attività lavorative  che possono comportare esposizione all’amianto, “la concentrazione delle polveri di amianto deve essere ridotta al minimo e non deve superare il valore limite di 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nell’arco temporale di riferimento di 8 ore. l lavoratori devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con adeguato fattore di protezione”.

 

Il superamento del limite previsto di concentrazione di fibre di amianto nell’aria “comporta per il datore di lavoro ulteriori obblighi, oltre a quelli di carattere generale. Il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento, riportare l’esposizione al di sotto del valore limite e verificare l’efficacia delle misure adottate con una nuova determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria. Il proseguimento del lavoro sarà consentito solo se sono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori; il datore di lavoro dovrà informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo e consultare i loro rappresentanti. l lavoratori esposti all’amianto devono essere soggetti alla sorveglianza sanitaria e annotati nelle cartelle sanitarie e di rischio tenute dal medico competente”.

 

L’adempimento degli obblighi di notifica, di utilizzo dei DPI e della sorveglianza sanitaria, “non sono previsti nei casi di attività lavorative che comportano esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI), quali ad esempio brevi attività non continuative di manutenzione su materiali compatti, rimozione senza deterioramento di materiali non degradati o incapsulamento e confinamento di prodotti in buono stato, che non comportano mai il superamento del valore limite di esposizione”

 

Ogni datore di lavoro che nei lavori di manutenzione e ristrutturazione espone a rischi di amianto  i lavoratori ha  l’obbligo di svolgere una formazione dettagliata sui rischi da Amianto e conoscenza delle procedure per contenere e ridurre il rischio di esposizione .

Per informazione contattaci su : info@securitalia.net o Whatsapp al +39 349 1599353

Obblighi da rispettare per negozi al dettaglio.

Sicurezza sul lavoro nei negozi al dettaglio 

Gli obblighi da rispettare in negozio al dettaglio con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate) rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO;
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON(nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne);
N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di gommista, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali,  e non specifici per la propria attività. Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente su info@securitalia.net

E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

Cosi come previsto dall’art.36 e 37 del Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 è necessario che il datore di Lavoro e i lavoratori svolgano dei corsi di formazione di natura generale e specifica per Macrosettore di appartenenza:

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8h(rischio basso)SECONDO QUANTO DETTATO DAGLI ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011.
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL);
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali

 

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!

 

Sicurezza sul lavoro nelle falegnamerie

Obblighi da rispettare per le falegnamerie

Le falegnamerie rientrano tra le attività che devono rispettare obblighi nel campo della sicurezza sul lavoro. Associazione Secur Italia può fornire una consulenza completa, dalle procedure per l’utilizzo delle attrezzature, al CPI, al DVR e ai corsi da affettuare per la sicurezza e per l’utilizzo in sicurezza delle varie attrezzature.

 

Gli obblighi da rispettare in una falegnameria con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO (per vernici e altri prodotti coprenti)
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)
N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di falegnameria alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, e non specifici per la propria attività. Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente nell’area contatti.
  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • ELABORAZIONE C.P.I.
Cosi come previsto dall’art.36 e 37 del Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 è necessario che il datore di Lavoro e i lavoratori svolgano dei corsi di formazione di natura generale e specifica per Macrosettore di appartenenza :
  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 16h (Rischio alto)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO  (rischio alto) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro. (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;

 

  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
*Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!

 

Rischio stress lavoro-correlato: obbligo o opportunità?

L’obiettivo principale della valutazione del rischio stress lavoro-correlato concerne l’identificazione di eventuali criticità relative a quei fattori di Contenuto del lavoro (carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti, ecc.) e Contesto del lavoro (ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, ecc.) presenti in ogni tipologia di azienda e organizzazione.

Successivamente, partendo dall’analisi dettagliata delle criticità emerse, si prosegue implementando un’adeguata gestione del rischio, che consente di migliorare le condizioni di lavoro e dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, impattando positivamente sulla competitività delle aziende e sulla qualità dei prodotti e dei servizi erogati.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato viene elaborata partendo dall’analisi documentale relativa:
– all’organizzazione del lavoro;
– alla gestione della sicurezza;
– agli indicatori aziendali correlati allo stress (quali ad esempio gli indici infortunistici, l’assenteismo e la frequenza nella cessazione dei rapporti di lavoro).
La valutazione prosegue con l’esame dei contenuti del lavoro e del contesto all’interno del quale i lavoratori svolgono la propria attività (vengono quindi presi in considerazione fattori quali: il carico e il ritmo di lavoro, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, la presenza di rapporti interpersonali, la possibilità di evoluzione della carriera etc.).
Sulla base dei dati raccolti vengono individuati i livelli di rischio per le varie mansioni e le eventuali misure di prevenzione e protezione da attuare.
Le attività che le aziende dovranno svolgere per assolvere all’obbligo di valutazione e gestione dei rischi
stress lavoro correlati, non rappresentano soltanto un costo e un dovere per il datore di lavoro, ma
decisamente un’opportunità di investimento vantaggioso in termini di riduzione dei costi, aumento della
produttività e miglioramento dell’immagine aziendale.

I tecnici di Associazione Secur Italia sono disponibili per informazioni e chiarimenti in merito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, contattando il numero di telefono 0818718276 o via e-mail:info@securitalia.net offrendo un servizio di valutazione del rischio stress lavoro-correlato perfettamente allineato alle direttive del Testo Unico sulla sicurezza ed agli accordi  mettendo al riparo le aziende dai rischi connessi allo stress lavorativo e dalle sanzioni per l’omissione o la cattiva e/o insufficiente valutazione di questo rischio.

 

Chi è il preposto per la sicurezza? Quando è obbligatorio? Come si incarica il preposto? Quali sono gli obblighi del preposto? Quante ore di formazione deve svolgere?

Chi è il preposto?

Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone le corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto è la figura che affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo anche quando quest’ultimo non può garantire la sua presenza costante durante le fasi di lavoro.

Il preposto è una delle figure operative più importanti per la realizzazione della sicurezza in azienda!

Quando è obbligatorio il preposto?

Incaricare il preposto è, tranne per casi specifici, una scelta del datore di lavoro.
Incaricare uno o più preposti è in genere consigliato per imprese medio-grandi, per strutturare in modo gerarchico l’organizzazione e garantire un maggiore controllo per l’attuazione delle direttive aziendali anche in materia di sicurezza.

In genere, la figura del preposto è individuata nei capi-squadra, capi-reparto, capi-officina, capi-sala, ecc.; in quanto spetta a loro il compito di sovrintendere e vigilare sulla squadra, sul reparto, sull’officina o sulla sala.

In caso in azienda siano presenti figure che già svolgono i compiti del preposto, è necessario prevedere la loro formazione aggiuntiva per questo ruolo.

Come si incarica il preposto?

L’incarico del preposto deve essere formalizzato, anche a livello contrattuale, specificando la natura dell’incarico e l’ambito dei poteri gerarchici e funzionali.

Quali sono gli obblighi del preposto?

Il preposto deve:

  1. sovrintendere e vigilare sui lavoratori per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi e delle disposizioni aziendali in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto istruzioni adeguate accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
  3. richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori che, in caso di pericolo grave e immediato, devono abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa.
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato.
  5. astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature, dei dispositivi di protezione e di ogni condizione di pericolo che si verifica durante l’attività lavorativa.
  7. frequentare appositi corsi di formazione.

Il testo unico della sicurezza prevede responsabilità e relative sanzioni per questa figura.

Quante ore di formazione deve svolgere il preposto?

La formazione del preposto è aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori e considera i compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del corso preposto è di 8 ore ed è previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

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