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Essere un nostro Associato, conviene!

Cosa facciamo per le Aziende e per i Professionisti di sicurezza sul lavoro

  • Puoi richiedere una visita gratuita di un tecnico abilitato nella tua Azienda ed ottenerla entro sessanta giorni, al fine di valutare se hai ottemperato a tutto quanto è previsto dal Testo unico sulla sicurezza 81/08 e s.m.i.;

 

  • Partecipazione ai corsi di formazione gratuiti o a prezzi agevolati organizzati dalle sezioni regionali Secur Italia e riservati ai soci;

 

  • Accesso ai servizi di orientamento e consulenza su argomenti di interesse professionale;
  • Opportunità di scambio e di confronto con gli altri soci;

 

  • Sportello Unico della Sicurezza nelle sedi,aperto dal Lunedì al Venerdi dalle 9 alle 21

 

  • Mettiamo al centrola persona, il valore di essere parte di una collettività collaborativa, solidale e responsabile, che condivide valori e ideali, che lavora insieme su interessi reali, che valorizza la cultura della sicurezza e la crescita complessiva della professione.

 

  • Pensiamo all’ equilibrio del sistema previdenziale del nostro paese, incentivando l’adesione ai Fondi di Previdenza Integrativa, le cui prestazioni si aggiungono ai trattamenti pensionistici di legge.

 

  • Ci prendiamo curadella persona e della famiglia attraverso i Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa partners. Il nostro impegno è favorire gli investimenti in prevenzione, incrementare l’adesione ai Fondi sanitari integrativi e disegnare il nuovo orizzonte del Welfare.

 

  • Promuoviamo l’accesso ai fondi interprofessionali e di formazione continua. Garantiamo consulenza nella progettazione dei piani di sviluppo ed eroghiamo corsi e percorsi formativi taylor-made. Sviluppiamo specifici programmi finalizzati al ricollocamento.

 

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Formazione addetti primo soccorso

Ogni azienda deve annoverare obbligatoriamente in organico addetti al Primo Soccorso. Una, o più, persone adeguatamente formate da corso di Primo Soccorso, che avranno il compito del mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro.

 

ARGOMENTI

  • – Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
  • – Cenni di anatomia dello scheletro,
  • – Emorragie esterne.
  • – Ferite lacero contuse.
  • – Intossicazioni.
  • – Lesioni da agenti chimici.
  • – Lesioni da corrente elettrica,
  • – Lesioni da freddo e da calore.
  • – Lussazioni, fratture e complicanze.
  • – Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  • – Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
  • – Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta.
  • – Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
  • – Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
  • – Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
  • – Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
  • – Principali tecniche di tamponamento emorragico.
  • – Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
  • – Scena dell’infortunio
  • – Sostenimento delle funzioni vitali
  • – Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
  • – Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
  • – Traumi e lesioni toraco addominali.
  • – Acquisire capacità di intervento pratico
  • – Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
  • – Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
  • – Allertare il sistema di soccorso
  • – Attuare gli interventi di primo soccorso
  • – Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
  • – Riconoscere un’emergenza sanitaria

 

Videosorveglianza- Procedura veloce per impianti antifurto

Videosorveglianza: la nota dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che gli impianti antifurto, pur se dotati di fotocamera o videocamera, attivandosi solo quando accedono ai locali aziendali persone esterne, ed essendo installati allo scopo di proteggere il patrimonio aziendale, potranno essere autorizzati dall’INL con una procedura più rapida di quella ordinaria prevista per l’installazione di strumenti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli strumento di controllo a distanza

L’articolo 4 della L. 300/1970 tratta dell’installazione degli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza sull’attività del lavoratore; la prima riforma all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, intervenuta con il D.Lgs. n. 151/2015, ha comportato però una configurazione in parte diversa dell’obbligo di installazione, prevedendo una versione “alleggerita??? del divieto: infatti pur ribadendo che gli strumenti di videosorveglianza, ovvero quelli dai quali possa derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, debbano rispondere necessariamente ad alcune esigenze che riguardano l’organizzazione, la sicurezza sul lavoro ovvero la tutela del patrimonio aziendale, prevede d’altro canto che gli strumenti in uso al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa così come gli strumenti di rilevazione delle presenze, non necessitino di richiesta di accordo/autorizzazione.

 

La richiesta prima dell’installazione

Così, qualora si renda necessaria l’installazione di strumentazioni non rientranti nella previsione del comma 2 dell’art. 4, diviene assolutamente necessario e imprescindibile procedere all’accordo di cui all’art. 4 comma 1, Statuto dei Lavoratori, o alla richiesta di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nello specifico alla sede territoriale di competenza. Esistono infatti due diverse strade, a seconda della condizione soggettiva di ciascuna impresa:
• nel caso in cui l’azienda superi i 15 dipendenti sarà necessario adire preventivamente le RSA o RSU allo scopo di trovare un accordo in sede sindacale per l’installazione degli strumenti necessari, ma dai quali possa eventualmente derivare un controllo a distanza;
• nel caso in cui l’azienda non abbia delle rappresentanze sindacali interne, abbia un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero non sia riuscita a raggiungere un accordo con le citate RSA o RSU, sarà necessario procedere a richiesta di autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.

Esiste però una casistica per la quale non è previsto l’obbligo di accordo o autorizzazione: infatti, nel caso in cui gli strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ovvero ancora se gli strumenti in questione riguardano la registrazione degli accessi e delle presenze, l’azienda potrà legittimamente installarli senza la necessità di preventiva autorizzazione/accordo.

 

L’obiettivo dell’installazione e i chiarimenti in merito

Così per installare legittimamente un sistema di controllo, è necessario ribadire che il controllo stesso non deve fare riferimento al lavoratore, ma deve avere come scopo unico quello di tutelare le condizioni aziendali, la sicurezza sul lavoro, o di garantire alcune condizioni organizzative, così che si eviti con qualsiasi mezzo l’eventualità del controllo a distanza dei lavoratori.
Tanti sono stati gli strumenti tenuti in considerazione nel corso del tempo con riferimento all’obbligo o meno di procedere ad autorizzazione, in relazione al fatto che altrettanti sono gli strumenti al giorno d’oggi che possono permettere un qualsivoglia tipo di controllo dell’attività del lavoratore. Così man mano che gli strumenti tecnologici avanzano, è necessario che gli organi preposti forniscano opportune indicazioni agli operatori e ai datori di lavoro allo scopo di non incorrere in sanzioni: si può portare l’esempio della Circolare INL n. 2/2017, la quale ad esempio ha riguardato la legittimità o meno dell’installazione di impianti GPS che potrebbero essere utilizzati su autovetture aziendali. Ma anche nei giorni scorsi è stata pubblicata un’ultima nota dell’Ispettorato del Lavoro, con ulteriori chiarimenti in materia di installazione di strumenti che possono comportare un controllo, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 300/1970.

 

Installazione di allarmi con video o fotocamera

In particolare, la nota prot. 299/2017 del 28 novembre scorso ha fornito indicazioni con riferimento all’installazione di impianti d’allarme o antifurto che siano dotati di videocamera o fotocamera, i quali si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tali strumenti hanno come fine ultimo la tutela del patrimonio aziendale, ma non sono dispositivi di rilevazione della presenza, né tantomeno strumenti in uso al prestatore di lavoro: ciò dimostra che è assolutamente necessario procedere con accordo ovvero autorizzazione per l’installazione di tali strumenti.

Così, essendo tali impianti rientranti nella fattispecie per la quale è necessario accordo/autorizzazione, l’ispettorato del Lavoro ha fornito però delle delucidazioni in merito, sostenendo la necessità di rendere più celere le procedure autorizzative riguardanti i sistemi antifurto; è stato infatti specificato dall’INL che essendo tali strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale trovano la loro legittimazione proprio al primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e che comunque comportano che le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussistendo la possibilità di controllo preterintenzionale sul personale, motivazione per la quale non dovrebbero porsi motivazioni ostative al rilascio del provvedimento. Di conseguenza, sulla base di quanto ribadito con la nota in esame, l’Ispettorato ha chiarito che per tali strumenti si potrà procedere all’attivazione di una autorizzazione rapida in quanto è inesistente qualunque valutazione istruttoria.

Lavorare in sicurezza in Ufficio

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che prestano la loro attività all’interno di uffici, quindi una buona parte dei lavoratori italiani, è organizzata all’interno del D.Lgs 81/08, seguendo fondamentalmente due aspetti, distinti ma correlati tra di loro: i requisiti degli ambienti di lavoro e la valutazione dei rischi nell’ufficio.

I requisiti

Il primo dei due aspetti riguarda, in forma generale, i requisiti progettuali che devono possedere tutti i luoghi di lavoro.Vengono qui elencati e dettagliati tutti i requisiti generici relativi alla progettazione e realizzazione di uffici conformi alla normativa, quindi, per esempio:

  • Stabilità e Solidità dei materiali;
  • corretta realizzazione di Pavimenti, muri, soffitti, finestre;
  • predisposizione delle vie di fuga ed emergenza;
  • dimensione di  porte, portoni, scale ed il calcolo dei rapporti aero-illuminanti.

Molti dei requisiti sopra elencati vengono stabiliti come obbligatori per gli ambienti di lavoro in forma generale, e sono dunque applicabili a qualsiasi luogo di lavoro, ivi compresi gli uffici, lasciando al progettista l’onere di valutare la conformità normativa in relazione alla destinazione d’uso finale degli spazi.
Vi sono alcuni aspetti relativi alla progettazione degli uffici, tuttavia, che non possono essere genericamente assimilati agli altri luoghi di lavoro, di natura per esempio industriale, piuttosto che commerciale o artigianale.

La valutazione dei rischi

Il secondo aspetto invece è da ricercare tra gli articoli che, all’interno del Testo Unico, illustrano come effettuare una corretta valutazione dei Rischi aziendali.
Il Datore di Lavoro, che ha la responsabilità giuridica di un ambiente costituito anche solo in parte da uffici, coordinandosi con il Servizio di Protezione e Prevenzione, ha il dovere di effettuare un’attenta valutazione dei rischi applicabili a tale ambiente di lavoro e quindi di individuare quali siano i rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori d’ufficio, elaborare la relativa valutazione e predisporre le dovute misure preventive e protettive.
Sono quindi rischi applicabili, per esempio, il rischio da esposizione a Videoterminali (VDT)Titolo VII del D.Lgs 81/08, che obbliga inoltre il datore di lavoro ad effettuare la prevista sorveglianza sanitaria con una periodicità di due o cinque anni in base ad età e prescrizioni dei soggetti coinvolti.

Altresì importante è la valutazione del rischio Lavoro Stress Correlato, a cui sono esposti statisticamente quasi più i lavoratori di ufficio che non altre categorie; anche in questo caso se l’esito preliminare della valutazione indica presenza di stressa lavorativo, sarà opportuno procedere con le fasi di valutazione successive, ed eventualmente con supporto medico e psicologico.

Non sono da sottovalutare, inoltre, le valutazioni relative al rischio di esposizione a microclima e rumore, soprattutto in uffici molto affollati e di grandi dimensioni come gli open space ed i call center, così come in alcuni casi la valutazione dell’esposizione ad alcune sostanze chimiche prodotte per esempio dai toner di stampanti di vecchia generazione.

È sempre importante ricordare che il primo aspetto della prevenzione dai rischi è la consapevolezza di essere in presenza di un pericolo per la propria salute; sapere come comportarsi per prevenirlo e come eventualmente proteggersi; tutte informazioni che la normativa italiana impone di trasferire ai lavoratori, compresi colori che lavorano in ufficio, attraverso percorsi specifici e calibrati di formazione ed addestramento.

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

Le lavorazioni/mansioni che comportano l’obbligo delle visite mediche

La normativa italiana in materia di igiene del lavoro, già prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/08 “Testo Unico???, prevedeva l’obbligo per l’azienda di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i lavoratori esposti a rischi per la salute legati alla mansione esercitata. Il DLgs 81/08, pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, apporta delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, il ruolo e gli obblighi del medico competente e precisa alcune situazioni prima non chiare come ad esempio le visite preassuntive.

Ciò premesso si riportano di seguito gli aspetti salienti relativi alla sorveglianza sanitaria in materia di igiene del lavoro.

 Quali operatori rientrano nell’obbligo?

Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria, qualora vi siano i presupposti, tutti i soggetti aziendali che il DLgs 81/08 definisce come lavoratori e che svolgono la loro attività nell’ambito della sua organizzazione.

In particolare sono soggetti all’obbligo:

  • i lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’azienda (anche i lavoratori interinali);
  • i soci lavoratori;
  • gli associati in partecipazione;
  • i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage aziendali???).

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

  • nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
  • qualora, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal lavoratore, e il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.

I casi previsti dalla norma si riferiscono in particolare all’esposizione a rischi di natura chimica  (sostanze, preparati chimici), fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), biologica.

In alcuni casi è facile definire l’esistenza dell’obbligo in quanto lo stesso è legato alla semplice presenza di un agente di rischio (ad esempio i cancerogeni).

Nella maggior parte dei casi, invece, l’obbligo emerge dalla valutazione della situazione di rischio e sussiste solo se il grado di esposizione è tale da richiedere, come misura di prevenzione aggiuntiva, la sorveglianza sanitaria.

Per alcuni agenti di rischio (ad esempio il rumore e le vibrazioni), per i quali sussiste un obbligo di misurare l’esposizione con strumentazione, l’obbligo scatta solo al superamento di valori definiti.

Per altri – in particolare nel caso di esposizione ad agenti chimici – la definizione dell’obbligo è meno chiara e va preceduta da un’accurata valutazione del rischio.

Non sempre, quindi,  è facile definire in maniera assoluta l’esistenza dell’obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a una  molteplicità di fattori di rischio ma di bassa consistenza.

In questi casi, soprattutto se la situazione è al limite, è conveniente effettuare la sorveglianza sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’impresa come una forma di tutela.

Per semplificare l’identificazione delle attività a rischio proponiamo sotto un elenco dei comparti dove è più probabile, in alcuni casi praticamente certo, esistano situazioni che comportano l’obbligo del controllo sanitario dei lavoratori esposti.

Non è però da escludere la necessità di fare le visite anche in altri comparti o in altre lavorazioni

In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria e in quali momenti va effettuata?

La sorveglianza sanitaria aziendale consiste nell’effettuazione di visite mediche e di esami clinici o biologici o indagini diagnostiche mirati al rischio cui è esposto il soggetto.

Dal punto di vista dei tempi di effettuazione la norma prevede:

  1. visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione. Poiché condiziona l’effettivo inizio dell’attività lavorativa si consiglia di contattare il medico prima dell’assunzione in maniera tale che la visita possa essere programmata immediatamente a ridosso dell’assunzione. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fasepreassuntiva, su scelta del datore di lavoro o dal medico competente;
  2. visita medica periodica: è diretta a controllare lo stato di salute dei lavoratori e ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità degli accertamenti, qualora non sia specificata dalla normativa, di norma viene stabilita una volta l’anno, salvo diversa indicazione del medico competente, o di provvedimento motivato dell’organo di vigilanza;

  1. visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità della mansione specifica. In questo caso sarà onere del datore di lavoro comunicare tempestivamente al medico aziendale l’eventuale cambiamento di mansioni assegnate, affinché il medico competente possa procedere alla visita preventiva di idoneità obbligatoria;
  2. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: solo nei casi specifici previsti dalla normativa.
  3. visita medica precedente alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta (60) giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

I requisiti del medico competente

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal “medico competente??? (definito talvolta anche come medico di fabbrica).

In primo luogo sembra opportuno sottolineare, al fine di fugare eventuali dubbi sull’argomento, come la sorveglianza sanitaria aziendale competa esclusivamente a personale medico in possesso dei requisiti e titoli previsti dalla legge come, per esempio, una specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.

Inoltre i medici in possesso dei requisiti suddetti dovranno essere iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero della Salute.

E’ quindi consigliabile accertarsi della qualifica e competenza del professionista che si va a scegliere.

Gli obblighi del medico e del datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria

Uno degli ambiti in cui il Dlgs 81/08 ha maggiormente innovato rispetto alla normativa precedente è quello degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria che sono ripartiti, e si intersecano, tra datore di lavoro e medico competente.

Il Dlgs 81/08 enfatizza ulteriormente gli aspetti “consulenziali??? del medico competente aumentandone la responsabilità con l’attribuzione di nuovi obblighi, alcuni dei quali precedentemente in carico la datore di lavoro.

In sostanza si può dire che al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, di mettere il medico competente nelle condizioni ideali per operare e di controllare che il medico svolga correttamente il compito affidatogli.

Nello specifico il datore di lavoro deve:

  • nominare il medico competente – si ricorda in proposito che in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria il nominativo del medico va indicato nel documento di valutazione dei rischi, documento che sua volta il medico deve sottoscrivere essendo tra i soggetti che collaborano all’effettuazione della valutazione dei rischi;
  • comunicare al medico tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del compito: notizie sul ciclo produttivo, sulla valutazione del rischio e sulle misure di prevenzione – assunzione di nuovi addetti, cambiamenti di mansione, dimissioni di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (per consentire al medico di adempiere tempestivamente ai suoi obblighi)
  • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
  • richiedere al medico l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico (ad esempio sollecitare il medico formalmente nel caso in cui non rispetti la programmazione delle visite)
  • sostenere tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza sanitaria obbligatoria;

Da parte sua il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi
  • programma ed effettua la sorveglianza sanitaria obbligatoria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, e tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati
  • istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il luogo di custodia (medico o azienda) deve essere concordato tra medico e datore di lavoro
  • consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso
  • consegna al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria che lo riguarda informandolo circa la necessità di conservare la documentazione stessa
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi, dandone in quest’ultimo caso comunicazione al datore di lavoro che provvederà ad annotare la diversa periodicità sul documento di valutazione dei rischi
  • comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

Quali sanzioni sono previste a carico del datore di lavoro per il mancato rispetto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria?

La violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.

Ad esempio la sanzione prevista per la mancata nomina del medico consiste nell’ammenda da 1.644 a 6.576 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi.

Tabella indicativa delle lavorazioni/mansioni che comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria

COMPARTO

LAVORAZIONI/MANSIONI A RISCHIO (1)
Servizi alla persona, PARRUCCHIERI Operatore in salone
Servizi alla persona, ESTETICA Operatore addetto trattamenti (massaggi, ricostruzione unghie svolti in modo continuativo nella mansione)
Alimentaristi, PANIFICATORI Operatore in laboratorio
Alimentaristi, PASTICCERIA Operatore in laboratorio
Alimentaristi, SALUMIFICI, LAV. CARNI Operatore in laboratorio
Metalmeccanico, METALLI PREZIOSI Operatore in laboratorio
Metalmeccanico, LAVORAZIONI MECCANICHE Operatore in officina
Metalmeccanico, CARPENTERIE Operatore in officina
Metalmeccanico, IMPIANTI Operatore installatore/manutentore di impianti
Metalmeccanico, AUTOCARROZZERIE Operatore in officina o verniciatura
Metalmeccanico, AUTORIPARATORE Operatore in officina
Lapidei, MARMO, PIETRA, GRANITI Operatore in laboratorio e/o cantiere
Edili, COSTRUZIONI Operatore di cantiere
Edili, MOVIMENTO TERRA Operatore di cantiere
Edili, AFFINI Operatore di cantiere
Legno, PRODUZIONE ARREDAMENTI, SERRAMENTI Operatore in laboratorio e/o cantiere
Legno, PRODUZIONE IMBALLI Operatore in laboratorio
Legno, AFFINI Operatore in laboratorio
CONCIA Operatore in laboratorio
CHIMICA, GOMMA, PLASTICA Operatore in laboratorio
CERAMICA Operatore in laboratorio
VETRO Operatore in laboratorio
MANUTENZIONE DEL VERDE Operatore di cantiere
PULIZIE Operatore addetto pulizie
TRASPORTI Operatori di magazzino, autisti
Grafica, stampa, TIPOGRAFIE Operatore in laboratorio
Grafica, cartotecnica, SCATOLIFICI Operatore in laboratorio
Grafica, ELABORAZIONI GRAFICHE AL PC Operatore computer grafica
FOTOGRAFI Operatore computer grafica
PULITINTOLAVANDERIE Operatore in laboratorio
CONFEZIONI Operatore in laboratorio
TESSILE Operatore in laboratorio
ELETTROMECCANICA Operatore in laboratorio

Note:

  • Indipendentemente dal settore di attività, chi fa lavoro d’ufficio deve essere sottoposto a visita medica solo se trascorre più di 20 ore alla settimana al computer.

 

 

 

Adempimenti OBBLIGATORI per esercizi commerciali a scopo ALIMENTARE

Requisiti:

  1. Iscrizione Camera di Commercio Agricoltura Industria ed Artigianato. (Certificato con data non inferiore a sei mesi).
  2. Eventuali deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro (Art.16 D.Lgs. 81/08).
  3. Certificato di Agibilità dei locali adibiti ad ambienti di lavoro DPR 380/01 .

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR) D.LGS. 81/08 , per esercizi commerciali con 1 o più dipendenti:

  1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa o attestata dalla sottoscrizione del DVR da parte del datore di lavoro, RSPP, MC e RLS (Art. 28 D.Lgs. 81/08)
  2. Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato (Art. 28 D.Lgs. 81/08).
  3. Valutazione del Rischio Incendio (D.Lgs. 81/08 e Art. 2 e ALL. I D.M. 10 Marzo 1998 ).
  4. Designazione figure Aziendali (RSPP – RLS – Addetto antincendio – Primo Soccorso)

 

FORMAZIONE:

  1. Attestato formazione RSPP
  2. Attestato formazione RLS
  3. Attestato formazione Addetto antincendio
  4. Attestato formazione Addetto al Primo Soccorso

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO:

  1. Piano di Emergenza interno PEI (>10 dipendenti) (Art. 43 D.Lgs. 81/08 e Art. 5 D.M. 10 Marzo 1998).
  2. Gestione della Segnaletica di Sicurezza (Art.163 D.Lgs. 81/08). (Planimetria esodo lay-out segnaletica)

 

GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA:

  1. Giudizi di idoneità alla mansione. (Art. 41 D.Lgs. 81/08).
  2. Protocollo sanitario (Art. 25 D.Lgs. 81/08).
  3. Visita del Medico Competente negli ambienti di lavoro (Art 25 D.Lgs.81/08).

 

PRIMA VERIFICA E VERIFICHE PERIODICHE (IMPIANTI  / MACCHINE.):

  1. Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico D.M. 37/2008 completa prima verifica dell’installatore.
  2. Dichiarazione di Conformità Impianti meccanici (termico, ventilazione, incendio, gas, condizionamento)
  3. Prima Verifica Impianto di Terra e Verifica Periodica (D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 462/01 verbali).

HACCP:

HACCP – Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici  (Redazione Piano di autocontrollo  – Tabelle di rilevazioni e procedure di verifiche -Analisi di tipo microbiologico effettuate da  Laboratori accreditati dal Ministero della Sanità.

FORMAZIONE ALIMENTARISTI:

  1. Attestati Formazione per Alimentaristi (ex libretto sanitario)
  2. Titolo abilitativo commercio e somministrazione alimenti (REC)

 

Delega Nazionale

E’ con grande piacere che il Presidente di Associazione Datoriale e professionisti di Sicurezza sul Lavoro – SECUR ITALIA “Europe Safety Operators??? ,docente Francesco Nito ,comunica di aver conferito delega Nazionale nei rapporti con gli Enti preposti al Controllo sul Territorio al Docente Formatore Sanges Antonio , professionista esemplare nell’ambito della sicurezza sul lavoro; il delegato trasmetterà , con la sua esperienza maturata nel tempo in qualità di RSPP di ASL NA5 ,Consigliere e Assessore Comunale,Docente e Direttore di corsi di formazione,Dirigente Sindacale U.S.A.E.,Membro Costituente dell’Organismo paritetico Provinciale di Napoli E.F.E.I. ,la cultura ,la sapienza e l’organizzazione alle aziende nel pieno rispetto delle normative antinfortunistiche, nonché una accurata e diligente rappresentanza nei rapporti istituzionali ,tenendo cura che l’azienda rappresentata subisca lo svolgimento dell’ ispezione di rito secondo il vadecum professionale.

Il Docente Formatore Sanges Antonio è stato nominato in data odierna Consigliere del Comitato Tecnico Scientifico

 

COMPLIMENTI!

Il Presidente

Francesco Nito

In foto:

A sinistra: Socio-Fondatore Antonio Nito

al centro: Docente Antonio Sanges

A destra: Socio-Fondatore Virginia Nito

Cosa sapere sui corsi di sicurezza.

I corsi sulla sicurezza sono molto importanti e necessari da seguire poiché aiutano a capire bene le norme attive nel settore in un dato momento.

Ogni azienda se ha almeno un dipendente assunto ha l’obbligo di frequentare e far partecipare i propri collaboratori assunti ai corsi sulla sicurezza sul lavoro per adeguare la propria Azienda alla normativa D.Lgs. 81/08, e successive modifiche.

Seguire i corsi di formazione sulla sicurezza significa anche capire chi sono i vari addetti alla sicurezza o il Responsabile Sicurezza dei lavoratori definito RLS.

Un’altra figura essenziale è il Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione detto RSPP, addetto al primo soccorso e antincendio i quali hanno necessità di seguire dei corsi poiché devono ricevere una formazione sulla sicurezza sul lavoro conforme a quanto stabilito dalle legge.

Non solo esistono i corsi di formazione ma anche i corsi di aggiornamento.

Quali sono i corsi da seguire?
-Corso di Formazione ed informazione dei lavoratori;
-Corso per addetti antincendio;
-Corso per addetto di primo soccorso;
-Corso per R.L.S. Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza;
-Corso per R.S.P.P. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Al termine dei corsi sulla sicurezza e dopo aver superato il test di valutazione verranno rilasciati gli attestati al partecipante o dipendente.
I corsi sulla sicurezza comprendono anche:
-Antincendio;
-Attrezzature macchine operatrici;
-Igiene Alimentare HACCP;
-Primo Soccorso.

I diversi colori degli elmetti di protezione hanno tutti dei significati ben precisi che vale la pena conoscere.

 

La prima cosa da sottolineare è che non esiste una legge per regolamentare e stabilire quali debbano essere i colori da utilizzare per gli elmetti di protezione. In un cantiere infatti, è possibile indossare secondo la normativa vigente, elmetti di qualunque colore.
La legge non stabilisce neanche i ruoli suddivisi in base al colore degli elmetti, quanto piuttosto si orienta in maniera differente. Uno dei pochi decreti normativi che possono essere presi come riferimento a questo proposito è del 1990: si tratta del decreto ministeriale del 13 luglio, il numero 442. Questo decreto ministeriale sancisce che sul cantiere il personale si può distinguere con diverse tipologie di caschi ed i relativi colori. È possibile infatti far indossare un casco rosso al preposto ai lavori, mentre il giallo (il classico casco da cantiere) per l’operatore abilitato ed il bianco per il personale ausiliario.
Ma in realtà però, esistono altri colori di elmetti che vengono comunque utilizzati a prescindere da quello che questa normativa dice. La scelta dei colori dei dispositivi di protezione individuale, infatti è a discrezione del datore di lavoro. È proprio il capo a decidere quali sono i colori da utilizzare e perché. Ogni colore deve sottolineare la specifica mansione da svolgere sul cantiere ed inoltre, anche diversi luoghi di lavoro possono richiedere l’utilizzo di caschi di colori differenti. I dispositivi di protezione individuale devono essere però caratterizzati a seconda delle esigenze dei più.

Al di là di quelle che possono essere le decisioni del datore di lavoro rispetto alla scelta dei caschi di protezione da utilizzare, c’è da dire che in generale c’è una regola non scritta per cui gli elmetti possono essere suddivisi per colori e indicare specifici ruoli all’interno del cantiere:
-Innanzitutto, viene utilizzato l’elmetto rosso per identificare il capo cantiere oppure l’addetto alle emergenze e alle pratiche di pronto soccorso nel luogo di lavoro;

-Per quanto concerne invece l’utilizzo dell’elmetto grigio, solitamente identifica i tecnici impiantisti oppure elettricisti ed idraulici,

-L’elmetto blu invece è solitamente lasciato ai coordinatori per la sicurezza sia nella fase di esecuzione ma anche in quella precedente di progettazione;

-L’elmetto giallo va ad identificare gli operai generici;

-Quello bianco identifica gli ingegneri, gli architetti e gli altri tecnici addetti alla fase di progettazione.
A prescindere dai colori che vengono usati abitualmente, c’è da dire che a volte gli elmetti rossi per esempio, vengono utilizzati anche per coloro che gestiscono delle emergenze in precisi momenti. Nel caso di un gruista, potrebbe indossare un casco rosso proprio perché svolge un ruolo molto delicato sul cantiere.Il colore bianco invece viene quasi sempre indossato da coloro che hanno la funzione di direzione dei lavori e non dagli operai che invece devono sempre utilizzare il giallo.

 

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