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Scarpe antinfortunistiche, quando sono obbligatorie?

Le scarpe antinfortunistiche rappresentano un necessario strumento di tutela della salute del lavoratore, in tutti quei contesti in cui vi siano potenziali rischi di lesioni.

Quando devono essere utilizzate le scarpe antinfortunistiche? E quando invece no? Cerchiamo di riassumere alcuni elementi fondamentali di questo importante tema, sgombrando il campo da dubbi e confusioni.

Obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche

Stando a quanto sancito dal d.lgs. 81/2008, art. 74, in materia di dispositivi di protezione individuali (DPI), l’obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche scatta quando ricorrono le condizioni riscontrabili nell’allegato VIII del d.lgs. 2008, e ogni qual volta risulti prevedibile un rischio di lezione ai piedi.

Chiarito ciò, un punto di partenza per poter delimitare le situazioni in cui è obbligatorio dotarsi e utilizzare le scarpe antinfortunistiche non potrà che essere rappresentato proprio dall’allegato VIII del decreto di cui sopra. Il relativo testo disciplina la “protezione dei piedi” prevedendola in tutte quelle lavorazioni “in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento”, prevedendo altresì che in questi casi “i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio”, e che “tali calzature devono potersi sfilare rapidamente”.

Per poter aiutare a interpretare in misura ancora più adeguata le lavorazioni a “rischio” di lesioni ai piedi e, dunque, quelle lavorazioni che sono necessariamente ricollegate all’utilizzo di scarpe antinfortunistiche, lo stesso allegato fornisce un elenco  delle attività per le quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuali.

Ne consegue che, per la protezione del piede, sono previste scarpe di sicurezza con suola imperforabile nei casi di:

  • lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
  • lavori su impalcatura;
  • demolizioni di rustici;
  • lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
  • lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
  • lavori su tetti.

Sono invece previste scarpe di sicurezza senza suola imperforabile nei casi di:

  • lavori edili di impianti di riscaldamento e di aerazione, montaggio di costruzioni metalliche;
  • lavori di trasformazione e di manutenzione;
  • lavori in altiforni, impianti, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
  • lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
  • lavorazione e finitura di pietre;
  • produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
  • manipolazione di stampi nell’industria della ceramica;
  • lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica;
  • lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione;
  • movimentazione e stoccaggio;
  • manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
  • costruzioni navali;
  • smistamento ferroviario.

Infine, sono previste scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile nel caso di lavori sui tetti, mentre le scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante sono destinate alle attività su e con masse molte fredde o ardenti. Le scarpe di sicurezza a slacciamento rapido sono consigliate in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

Una valutazione specifica

Dovrà infatti essere il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, a dover valutare – sotto la propria responsabilità – se il rischio sia o meno prevedibile.