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Sicurezza sul lavoro nei distributori di carburante

Gli obblighi da rispettare in un distributore di carburante con almeno un dipendente o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (rischio basso),
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO  (rischio alto) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • NOMINA E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all’INAIL).
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
  •  

    PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Cosa sapere sui Dispositivi di Protezione Individuale.

Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo.

 

QUANDO SI USANO I DPI

L’uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver valutato ed  attuato tutte le possibili forme di protezione collettiva.

Per prima cosa è perciò necessario considerare se sia possibile eliminare il rischio o contenerlo mediante misure tecniche di prevenzione e/o con procedure organizzative oppure realizzare una separazione ambientale che eviti l’esposizione del lavoratore.

Se si verifica la permanenza di un rischio residuo, ovvero i rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla protezione individuale

 

REQUISITI DEI DPI

  1. Conformi alle norme , di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992
  2. Devono inoltre:

A) essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé un rischio maggiore. ( Esempio: i dispositivi anti-rumore non devono limitare la possibilità di udire sirene o richiami);

B) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

C) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

D) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;

 

3. In caso di rischi multipli , i DPI devono essere anche compatibili tra di loro.

 

 

OBBLIGHI SPECIFICI DEI DATORI DI LAVORO

  1. Scegliere i DPI adeguati ai rischi;
  2. Definire procedure d’uso dei DPI;
  3. Garantire la conservazione dei DPI;
  4. Rendere adeguate le conoscenze dei lavoratori;

OBBLIGHI SPECIFICI DEI LAVORATORI 

  1. Acquisire le conoscenze necessarie al corretto uso dei DPI;
  • Sottoponendosi al programma di formazione ed addestramento organizzato dal datore di lavoro
  • Utilizzano i DPI conformemente alla informazione, formazione ed addestramento ricevuti.

2. Garantire la conservazione dei DPI;

  • Avendo cura dei DPI messi a disposizione
  • Non vi apportano modifiche di propria iniziativa
  • Seguono procedure stabilite per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo
  • Segnalano immediatamente qualsiasi difetti o inconveniente da essei rilevato nei DPI

REGOLE GENERALI SULL’UTILIZZO DEI DPI

  • Conservazione;
  • Manutenzione;
  • Formazione, informazione ed addestramento;
  • Segnaletica di sicurezza;

CATEGORIE DEI DPI

Prima Categoria, ovvero DPI per rischi di lieve entità;(OBBLIGO: Simbolo CE- Dichiarazione di conformità del fabbricante o mandatario);

Seconda Categoria, ovvero DPI , per tutti i rischi non coperti dalle altre categorie(OBBLIGO: Simbolo CE- Attestato di certificazione rilasciato da organismo notificato previa verifica del prototipo)

Terza Categoria, ovvero DPI utilizzati per rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente di cui la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea degli effetti lesivi.( OBBLIGO: Simbolo CE + n° di riconoscimento dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato le verifiche annuali del sistema di qualità del fabbricante)

TUTTE le Attività commerciali sono tenute agli adempimenti minimi previsti dal D.Lgs 81/08

Tali adempimenti comprendono:

1- Mettere a norma l’ambiente di lavoro con le verifiche periodiche dell’impianto elettrico, della messa a terra, mediante l’utilizzo di attrezzature ergonomiche, adeguata illuminazione, etc..

 

2- Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (per le nuove attività entro 90 giorni dall’apertura)

 

3- Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.) che può essere lo stesso Datore di Lavoro, con conseguente obbligo di seguire un corso di 16 ore

 

4- Nominare uno o più addetti al primo soccorso e gestione emergenze e uno o più addetti antincendio ed evacuazione per ogni ambiente di lavoro dell’Attività. Tali addetti dovranno conseguire attestati dopo aver seguito gli appositi corsi. Nel caso di Aziende con meno di 5 dipendenti il Datore di Lavoro che non ha assunto l’incarico di R.S.P.P. può essere l’addetto antincendio e l’addetto al primo soccorso, seguendo gli appositi corsi.

Il corso di Addetto al primo soccorso e gestione emergenze deve essere aggiornato ogni 3 anni con 4 ore di prova teorico-pratica.

 

5- Far eleggere dai lavoratori il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con verbale di assemblea e conseguente verbale di elezione o, in caso di mancata elezione, redigere apposito verbale,tramite il consulente del lavoro , comunicare all’INAIL il nominativo.

 

Nel caso il R.L.S. sia stato eletto tra i lavoratori la persona designata dovrà seguire un corso di 32 ore.

In generale il numero di R.L.S. è di:

– 1 in Aziende che occupano fino a 200 lavoratori

– 3 in Aziende che occupano da 201 a 1000 lavoratori

– 6 in Aziende che occupano oltre 1000 lavoratori

 

6- Il Datore di lavoro dovrà effettuare  la Formazione ,l’Informazione e l’addestramento ai lavoratori  sulla natura generale dei rischi presenti in azienda e sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione adottate.

Dovrà altresì informare,formare ed addestrare i lavoratori all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I .)

Se necessario ai sensi dell’ASR del 22 febbraio 2012 ,informare,formare e addestrare mediante strutture convenzionate alla formazione certificata gli addetti all’utilizzo di :

– gru, carri ponte, carrelli elevatori…

– movimentazione manuale di carichi

– dispositivi di protezione dell’udito

 

7- Nomina del Medico Competente: .

Il Medico Competente nominato con l’assunzione da parte della ditta anche di un solo dipendente redigerà un protocollo sanitario in base ai rischi di Valutazione redatti a cui ha partecipato .

 

8- Adottare idonei Presidi di sicurezza ed in particolare mezzi estinguenti idonei e cassette di primo soccorso per ogni unità lavorativa e provvedere alla manutenzione puntuale di questi.

Importante è inoltre dotarsi di adeguata cartellonistica di sicurezza per individuare i luoghi dove sono presenti gli estintori, le cassette di primo soccorso, le vie di fuga, le uscite di sicurezza etc..

 

9- Provvedere  alla consegna dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) .

 

Per maggiori informazioni:

info@securitalia.net

 

Alcune domande sui DPI  

 

Cosa sono i DPI?
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

La tuta è un DPI?
In generale no, perché non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

La cintura di sicurezza sul camion dell’azienda è un DPI?
No, non sono dispositivi di protezione individuale le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.

Quando si usano i DPI?
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Cosa sono i mezzi di protezione collettiva?
Sono dispositivi di protezione che non vanno indossati e che proteggono tutti i lavoratori di una certa area: ad esempio le tettoie di protezione contro la caduta di pietre, le reti per raccogliere i lavoratori che cadono dall’alto, un parapetto ecc.

Quali sono i requisiti di un DPI?
– essere marcati CE;
– essere adeguati ai rischi da prevenire; senza comportare di per sé un rischio maggiore;
– essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
– tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
– potere essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

Cosa è la marcatura CE?
La marcatura CE è una marcatura che il fabbricante del prodotto mette sui propri prodotti per attestare che ha rispettato i requisiti essenziali di sicurezza imposti dalla comunità europea per quel prodotto. È cioè una autocertificazione.

I prodotti marcati CE sono assolutamente sicuri?
No, i prodotti marcati CE sono sicuri solo se installati, utilizzati e mantenuti secondo le istruzioni del fabbricante.

Un DPI marcato CE protegge sicuramente il lavoratore?
NO. Il DPI marcato CE sicuramente non danneggia il lavoratore se usato secondo le istruzioni del fabbricante, ma potrebbe non essere idoneo a proteggere il lavoratore dai danni dovuti al suo lavoro. La scelta del DPI e la verifica dell’idoneità del DPI è compito del datore di lavoro, non del fabbricante del DPI.
Nella scelta occorre tenere conto di quanto indicato in precedenza.

La manutenzione del DPI è un dovere del lavoratore?
La manutenzione del DPI è un obbligo del datore di lavoro che può incaricare di ciò lo stesso lavoratore vigilando però che il lavoratore lo faccia e rimborsando le eventuali spese necessarie.

La consegna del DPI assolve il datore di lavoro da ogni responsabilità?
No, il datore di lavoro, dopo la consegna, ha l’obbligo di vigilare affinché i DPI vengano usati. La vigilanza deve essere come quella del buon padre di famiglia che arriva a punire i figli che non ubbidiscono e che non tollera che diventino abituali azioni pericolose quali quella del mancato utilizzo del DPI. In caso che il lavoratore insista a non utilizzare il DPI occorre attivare le procedure di richiamo, censura, multa, licenziamento secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in caso di disobbedienza senza giustificato motivo.

Quali sono gli obblighi del lavoratore riguardo i DPI?
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI?
Il lavoratore può essere sanzionato dall’ organo di vigilanza se non usa i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro con l’ammenda di €.150,00, da rivalutare ogni cinque anni in misura pari all’ indice Istat dei prezzi a consumo.           

 

Dispositivi di protezione individuale: Definizione di DPI, categorie,obblighi e sanzioni

In questo articolo parleremo di:
– DPI: definizioni
– Dispositivi di protezione individuale: prima, seconda e terza categoria
– Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
– Obblighi del lavoratore in tema di Dpi
– Criteri per l’individuazione dei DPI e sanzioni

DPI: Definizioni

Si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI)qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro.
Rientrano nella definizione;
a) l’insieme costituito da componenti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) l’insieme costituito da un DPI collegato, anche se in modo da poterne essere separato, ad un componente non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sè;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio (art. 1, D.Lgs. n. 475/1992).
Non rientrano nella definizione di DPI le seguenti attrezzature:
– DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi, ecc.).
– DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.).
– DPI progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.).
– DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
– Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote;

Dispositivi di protezione individuale: di prima, di seconda e di terza categoria
I DPI sono suddivisi in tre categorie:
Prima categoria
Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50º C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.
Seconda categoria
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Terza categoria
Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100º C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50° C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marcatura CE), stabilirne le condizioni d’uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all’uso dei DPI siano disponibili nell’impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano.
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell’aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del rischio in un luogo di lavoro.
Infine il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione dell’udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi.

Obblighi dei lavoratori in tema di DPI
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con l’impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 78, D.Lgs. n. 81/2008).
Il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente l’esposizione al rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici e devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.

Criteri per l’individuazione dei DPI
Per l’individuazione dei DPI necessari, le modalità d’uso e le circostanze nelle quali è possibile l’impiego, si può fare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, allegato VIII (schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale) e all’art. 79 dello stesso decreto.
Inoltre con il D.M. 2 maggio 2001 il Ministero del lavoro ha riportati i criteri, ripresi dalle norme UNI di riferimento, per l’individuazione e l’uso dei seguenti DPI:
a) protezione dell’udito;
b) protezione delle vie respiratorie;
c) protezione degli occhi;
d) indumenti protettivi da agenti chimici;
Chi adotti criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI diversi da quelli riportati nel D.M. del 2 maggio 2001 dovrà comunque garantire un livello di sicurezza equivalente.

Sanzioni
Datori di lavoro o dirigenti
Il datore di lavoro o il dirigente che non rispetta gli obblighi di:
– fornire i necessari e idonei DPI;
– fornire adeguate informazioni e formazione, e, ove richiesto anche addestramento all’uso dei DPI (DPI di 3ª categoria e DPI per la protezione dell’udito);
è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 5.480,00 euro.
Preposti
I preposti che non esercitano la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza delle norme relative all’uso dei DPI sono puniti con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 €.
Lavoratori
Sono puniti con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda da 219,20 a 657,60 euro i lavoratori che non ottemperano agli obblighi di:
– utilizzare appropriatamente i DPI, segnalarne le deficienze;
– sottoporsi alla formazione/addestramento sui DPI, utilizzarli come da istruzioni ricevute; averne cura; non apportarvi modifiche arbitrarie.

Gli elmetti di protezione hanno una scadenza?

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione andrà “revisionato???. Tutti i dettagli nell’articolo.

Prima di discutere dell’argomento, è doverosa una precisazione: nel presente articolo, facciamo riferimento solo ed esclusivamente a elmetti a norma CE e pertanto sottoposti a prove di compressione corredate da opportune certificazioni scritte conformi alle normative europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa categoria di elmetti, purtroppo, presenta una vita utile limitata, proprio in virtù delle prove di compressione stesse.

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione – che protegge il soggetto da oggetti contundenti che cadono dall’alto -, andrà “revisionato??? ogni cinque anni per verificarne la sua condizione di staticità. Quindi ogni cinque anni il singolo casco andrebbe inviato a revisione.

Infatti, indossare un elmetto non a norma oppure scaduto, non solo equivale a non indossare per niente un elmetto, ma nella maggior parte dei casi aumenta la probabilità che un eventuale incidente possa risultare fatale: un elmetto deteriorato, a contatto con un oggetto che cade dall’alto, subirà non solo una variazione in termini di deformazioni,  ma anche un cambiamento in termini di variazione di energia assorbita. L’eventuale urto pertanto, verrebbe percepito il doppio dal soggetto.

E’ necessario, dunque non solo di indossare l’elmetto di protezione, ma anche verificarne la scadenza e farlo revisionare ed eventualmente riacquistare dal datore di lavoro.Pensare alla propria incolumità è tanto un dovere quanto un diritto.

Come abbiamo detto, l’elmetto ha una durata di 5 anni, sempre che sia utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e sempre ché sia stato stoccato, in caso di non utilizzo, in luogo adatto. L’esempio negativo per eccellenza lo si vede, di solito, percorrendo con l’autovettura le strade. Spesso si incontrano autocarri o automezzi di imprese con l’elmetto appoggiato sul cruscotto. Tale situazione, sottopone il dispositivo a un repentino riscaldamento determinato dal sole e dal vetro del parabrezza. Essendo il nostro elmetto costituito da materiale termoplastico, non è difficile immaginare gli effetti negativi che, con il passare del tempo, procurano l’invecchiamento del d.p.i., compromettendone sicuramente le caratteristiche del materiale.

Su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, di scadenza, impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

All’interno del casco oltre alla marcatura CE – EN 397 – completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo, c’è il nome del fabbricante e un cerchio nel quale è indicato sia il mese che l’anno di costruzione del casco.

La durata di impiego dei caschi termoplastici può essere fissata in 5 anni . Per caschi in materiale duroplatici, la durata di impiego è limitata da eventuali danni meccanici ( Dopo una forte sollecitazione meccanica il casco di protezione deve essere sostituito).

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il R.S.P.P e i medico competente, ove presente???. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a 5.000.

I diversi colori degli elmetti di protezione hanno tutti dei significati ben precisi che vale la pena conoscere.

 

La prima cosa da sottolineare è che non esiste una legge per regolamentare e stabilire quali debbano essere i colori da utilizzare per gli elmetti di protezione. In un cantiere infatti, è possibile indossare secondo la normativa vigente, elmetti di qualunque colore.
La legge non stabilisce neanche i ruoli suddivisi in base al colore degli elmetti, quanto piuttosto si orienta in maniera differente. Uno dei pochi decreti normativi che possono essere presi come riferimento a questo proposito è del 1990: si tratta del decreto ministeriale del 13 luglio, il numero 442. Questo decreto ministeriale sancisce che sul cantiere il personale si può distinguere con diverse tipologie di caschi ed i relativi colori. È possibile infatti far indossare un casco rosso al preposto ai lavori, mentre il giallo (il classico casco da cantiere) per l’operatore abilitato ed il bianco per il personale ausiliario.
Ma in realtà però, esistono altri colori di elmetti che vengono comunque utilizzati a prescindere da quello che questa normativa dice. La scelta dei colori dei dispositivi di protezione individuale, infatti è a discrezione del datore di lavoro. È proprio il capo a decidere quali sono i colori da utilizzare e perché. Ogni colore deve sottolineare la specifica mansione da svolgere sul cantiere ed inoltre, anche diversi luoghi di lavoro possono richiedere l’utilizzo di caschi di colori differenti. I dispositivi di protezione individuale devono essere però caratterizzati a seconda delle esigenze dei più.

Al di là di quelle che possono essere le decisioni del datore di lavoro rispetto alla scelta dei caschi di protezione da utilizzare, c’è da dire che in generale c’è una regola non scritta per cui gli elmetti possono essere suddivisi per colori e indicare specifici ruoli all’interno del cantiere:
-Innanzitutto, viene utilizzato l’elmetto rosso per identificare il capo cantiere oppure l’addetto alle emergenze e alle pratiche di pronto soccorso nel luogo di lavoro;

-Per quanto concerne invece l’utilizzo dell’elmetto grigio, solitamente identifica i tecnici impiantisti oppure elettricisti ed idraulici,

-L’elmetto blu invece è solitamente lasciato ai coordinatori per la sicurezza sia nella fase di esecuzione ma anche in quella precedente di progettazione;

-L’elmetto giallo va ad identificare gli operai generici;

-Quello bianco identifica gli ingegneri, gli architetti e gli altri tecnici addetti alla fase di progettazione.
A prescindere dai colori che vengono usati abitualmente, c’è da dire che a volte gli elmetti rossi per esempio, vengono utilizzati anche per coloro che gestiscono delle emergenze in precisi momenti. Nel caso di un gruista, potrebbe indossare un casco rosso proprio perché svolge un ruolo molto delicato sul cantiere.Il colore bianco invece viene quasi sempre indossato da coloro che hanno la funzione di direzione dei lavori e non dagli operai che invece devono sempre utilizzare il giallo.

 

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, in quanto la sicurezza è vita!

I D.P.I., (dispositivi di protezione individuale), sono quelle attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo, questa la definizione teorica, ma nella pratica quali sono veramente i vantaggi dell’utilizzo e soprattutto gli obblighi di legge?

Prima di tutto i D.P.I. devono:

  • essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati
  • essere conformi alle norme per quanto riguarda il marchio CE
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e ai rischi da prevenire.
  • essere classificati a secondo dei rischi in prima, seconda e terza categoria in base all’entità del pericolo che il lavoratore potrebbe correre, da lieve a non controllabile                                                                                      Su questo argomento, il datore di lavoro, ha per legge un ruolo fondamentale e diverse responsabilità, come ad esempio: effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi, provvedere che i D.P.I. vengano correttamente utilizzati dai propri lavoratori, e quindi informarli dei rischi dai quali questi dispositivi li proteggono.

Quando si parla di Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria è necessario l’addestramento all’impiego dei D.P.I..

Pertanto vengono organizzati dei corsi specifici in cui occorre la compilazione su appositi registri, accertando così che il lavoratore sia stato presente alla lezione e abbia seguito il programma e, più importante, che abbia compreso perfettamente l’utilizzo degli stessi e i rischi che si corrono nell’eventuale non utilizzo.

Il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata e organizza, ove è necessario, uno specifico addestramento.

La formazione e l’addestramento all’uso di altre attrezzature e DPI di terza categoria, avviene nell’ambito dell’art. 37, in relazione della valutazione dei rischi specifica, di cui all’art. 111 D. Lgs. n. 81/2008.

Al lavoratore deve essere fornita informazione, formazione ed addestramento su rischi, utilizzo D.P.I. III categoria, procedure di lavoro, ecc. ai sensi dell’art. 77 comma 5.

Tutto questo può essere erogato dal datore di lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 5: “L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro???), altrimenti il datore di lavoro affida il compito formativo a persone o enti competenti.

Infine, dopo la consegna, il datore di lavoro, ha l’obbligo di vigilare affinché i D.P.I. vengano usati. La vigilanza deve essere come quella del buon padre di famiglia che arriva a punire i figli che non ubbidiscono e che non tollera che diventino abituali azioni pericolose quali quella del mancato utilizzo del DPI.

Spesso ci chiediamo, il lavoratore può essere sanzionato se non usa i D.P.I.?

Sì, se il lavoratore insiste a non utilizzare il D.P.I. occorre attivare le procedure di richiamo, censura, multa, licenziamento secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in caso di disobbedienza senza giustificato motivo.

Personalmente penso però che, più che rilevare l’importanza del possesso dei D.P.I., sarebbe necessario insistere sulla consapevolezza dei lavoratori sull’importanza del loro utilizzo, perché proprio il loro “non uso??? è alla base della maggior parte degli incidenti che avvengono nel mondo del lavoro.

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, in quanto la sicurezza è vita!