Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?
L’infortunio sul lavoro è un evento che:
- Deve avvenire “in occasione” di lavoro
- Deve derivare da una causa violenta
- Causa la morte o la lesione fisica del lavoratore.
I requisiti sopra evidenziati sono essenziali affinché l’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) riconosca l’incidente come effettivo infortunio sul lavoro indennizzabile.
In linea di massima, la causa dell’infortunio è “violenta” quando:
- È rappresentata da un agente “esterno” (es: traumi)
- Ha avuto sufficiente idoneità lesiva (deve essere stata in grado, cioè, di causare la morte o la lesione fisica del lavoratore)
- Ha agito “rapidamente”: la rapidità della causa violenta è riferita al tempo di azione della stessa, non al manifestarsi dei sintomi (es. trauma subìto ma sintomi che si manifestano anche uno o due giorni dopo)
Affinché l’infortunio possa essere considerato come avvenuto “in occasione” del lavoro, non è necessario né sufficiente che questo sia avvenuto nel luogo di lavoro né durante l’orario di lavoro, ma solo che sia avvenuto per il lavoro; infatti, vengono considerati infortuni sul lavoro anche quelli subiti dai lavoratori durante le pause di lavoro, durante le pause per bisogni corporali o per ristorarsi, quelli subiti nell’intento di soccorrere un collega o per salvare le attrezzature.
Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro di lieve o media gravità:
- Informare (o far informare, se impossibilitati) immediatamente il proprio datore di lavoro
- Rivolgersi immediatamente al medico dell’azienda, se presente, o al Pronto Soccorso, spiegando bene la dinamica di quanto accaduto
- Farsi rilasciare dal medico curante il primo certificato medico con l’indicazione della diagnosi e dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro
- Consegnare una copia del certificato al datore di lavoro, il quale dovrà presentare denuncia all’INAIL
- Prima della scadenza della prognosi recarsi all’INAIL per stabilire, tramite visita medica di controllo, se proseguire o meno l’inabilità temporanea assoluta. In caso affermativo, verrà stabilita un’ulteriore visita di controllo e sarà rilasciato un certificato da consegnare il giorno stesso al proprio datore di lavoro, per la prosecuzione dell’inabilità temporanea. In caso di chiusura dell’infortunio, verrà invece redatto un apposito certificato di idoneità a riprendere il lavoro, da consegnare al proprio datore di lavoro.
In caso di infortuni lievi, con prognosi inferiore ai 3 giorni, l’INAIL non indennizza l’infortunio e il lavoratore avrà diritto alle sole prestazioni da parte del datore di lavoro.
Intervento delle autorità
Tutti i casi di infortuni gravi o gravissimi, con prognosi superiore ai 40 giorni lavorativi, vengono segnalati direttamente dall’INAIL o dagli organi di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica, tenuta poi ad esercitare, d’ufficio, l’azione penale per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime, senza necessità di alcuna querela da parte dell’infortunato.
Nei casi di morte per infortunio del lavoratore la Procura della Repubblica avvierà, invece, un’indagine per omicidio colposo.
Risarcimento infortunio sul lavoro
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo assicurativo, ovvero sono obbligati ad assicurare tutti i propri dipendenti, collaboratori e lavoratori parasubordinati sia per gli infortuni sul lavoro che per le malattie professionali.
L’assicurazione è gestita dall’INAIL e ha lo scopo di garantire ai lavoratori, sia in caso di infortunio sul lavoro che di malattia professionale, la dovuta tutela sia sanitaria, riabilitativa ed economica.
Le prestazioni dell’INAIL hanno la caratteristica dell’automaticità, vengono cioè riconosciute al lavoratore anche se il suo datore non lo ha assicurato o non è in regola con il pagamento dei premi assicurativi.
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