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La normativa antincendio

Sicurezza Antincendio

Antincendio, una tematica delicata nel complesso mondo della sicurezza sul lavoro, ma soprattutto uno dei pilastri della formazione del personale e della prevenzione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro.

 

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il Testo Unico, prevede corsi specifici per gli addetti antincendio da erogare in base al livello di rischio di un’imprese, il livello di classificazione del rischio incendio(basso, medio, alto) è stabilito in base a determinati aspetti dell’azienda stessa.

 

Di seguito la classificazione del livello di rischio incendio a seconda dell’attività e luogo di lavoro:

  • BASSO: il rischio incendio basso è presente nei luoghi di lavoro in cui vi sono sostanze a basso tasso di infiammabilità. Tali ambienti di lavoro offrono scarse possibilità di principi di incendio e limitata probabilità di propagazione;
  • MEDIO: nei luoghi di lavoro in cui vi è una considerevole presenza di sostanze infiammabili e locali che possono favorire lo sviluppo di incendi, il livello di rischio incendio si definisce medio in quanto la possibilità di propagazione di un eventuale incendio è da ritenersi comunque limitata.
  • ALTO: un alto livello di rischio incendio si registra nei luoghi di lavoro dove vi è un’alta presenza di sostanze infiammabili e le condizioni dei locali favoriscono la propagazione di eventuali principi di incendio, in altre parole tutti i luoghi che non rientrano nella classificazione di rischio basso o medio.

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Formazione e prevenzione antincendio

La formazione antincendio è un aspetto fondamentale della sicurezza sia per i lavoratori che per gli addetti che devono saper gestire eventuali situazioni a rischio all’interno dei luoghi di lavoro. Prevenire i fattori di rischio incendio e gestire le situazioni di emergenza richiede una preparazione specifica soprattutto quando si lavoro in ambienti a rischio incendio medio e alto.

Per questo la normativa vigente prevede tre corsi per addetti antincendio:

  • Corso antincendio rischio basso;
  • Corso antincendio rischio medio;
  • Corso antincendio rischio alto;

 

Oltre ai corsi la prevenzione antincendio comprende aspetti che il datore di lavoro non deve sottovalutare e che in alcuni casi sono obbligatori per legge, come ad esempio una corretta informazione del personale in merito ai rischi, la designazione di piani di emergenza, il controllo delle vie di fuga e delle luci di emergenza oltre tutti gli strumenti necessari in caso di incendio come estintori e rilevatori di fumo.

Quando è obbligatorio il piano di emergenza e di evacuazione ?

Gli estintori, i mezzi di prevenzione e il CPI

La prevenzione antincendio prevede una serie di norme da seguire obbligatorie per legge, tali norme riguardano, oltre alla formazione, i mezzi di prevenzione ed il rilascio del CPI, Certificato Prevenzione Incendi. Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è subordinata alla messa in regola del luogo di lavoro e alla conclusione di tutti i lavori previsti dal progetto approvato dal Comando di Vigili del Fuoco.

 

Per quanto riguarda la manutenzione ed i controlli dei mezzi di prevenzione antincendio la normativa in vigore rende obbligatorio per legge il corretto funzionamento di estintori, porte tagliafuoco e mezzi di prevenzione necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e ridurre i rischi in caso di emergenza.

 

Tutti gli aspetti inerenti i mezzi di prevenzione devono essere soggetti a controllo anche a seguito della redazione del Documento di valutazione del rischio incendio dove è necessario annotare anomalie o eventuali malfunzionamenti dei sistemi di allarme o degli estintori, tutte le misure adottate vengono inserite nel Piano di emergenza che riporta le misure gestionali ed organizzative e i mezzi di prevenzione da adottare in caso d’incendio.

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Obblighi da rispettare per le pizzerie d’asporto

Sicurezza sul lavoro nelle pizzerie d’ asporto

Gli obblighi da rispettare in una pizzeria d’ asporto con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’ INCIDENTE STRADALE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
  • PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

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  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA
  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

    Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

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Igiene alimentare HACCP nelle pizzerie d’ asporto

Gli obblighi da rispettare  sono:

  • STESURA DI UN MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP

(E’ fondamentale che il manuale sia completo e abbia tutte le componenti utili per affrontare in sicurezza ed igiene tutte le fasi del ciclo produttivo della pizzeria d’ asporto).

 

  • CORSO DI FORMAZIONE HACCP di Responsabile alla manipolazione degli alimenti al datore di lavoro e di addetti alla manipolazione ai lavoratori interessati alla mansione .

 

  • EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO SU ALIMENTI, TAMPONI SU SUPERFICI, E ANALISI SULL’ACQUA DERIVANTE DALLA RETE IDRICA.

 

  • DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (Queste operazioni possono ere fatte direttamente dal personale del locale e segnalate sul manuale HACCP. Il nostro consiglio però è di farsi seguire da aziende specializzate nel settore, soprattutto per quelle attività dove nei magazzini ci sono alimenti, come nel caso delle pizzerie d’ asporto).

 

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Se muore o si fa male un operaio in cantiere l’amministratore di condominio è responsabile

Aspiri a diventare un amministratore di condominio? Hai l’occasione per farlo con il nostro corso di Qualificazione ed Avviamento All’Attività di Amministratore Immobiliare.

Chiunque abbia intenzione di iscriversi al corso può scrivere una mail a: info@securitalia.net, un nostro addetto vi inoltrerà il modulo d’iscrizione da compilare e firmare, oltre ai dettagli del corso e alle modalità di pagamento.

 

Testo articolo

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L’amministratore di condominio è considerato, a tutti gli effetti, datore di lavoro o committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti comuni dell’edificio gestito; egli, conseguentemente, è tenuto sempre a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ed è, allo stesso tempo, tenuto a redigere (o a far redigere) il piano di sicurezza e coordinamento , pena la relativa responsabilità in caso di morte degli operai impegnati nel cantiere.

 

Videosorveglianza- Procedura veloce per impianti antifurto

Videosorveglianza: la nota dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che gli impianti antifurto, pur se dotati di fotocamera o videocamera, attivandosi solo quando accedono ai locali aziendali persone esterne, ed essendo installati allo scopo di proteggere il patrimonio aziendale, potranno essere autorizzati dall’INL con una procedura più rapida di quella ordinaria prevista per l’installazione di strumenti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli strumento di controllo a distanza

L’articolo 4 della L. 300/1970 tratta dell’installazione degli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza sull’attività del lavoratore; la prima riforma all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, intervenuta con il D.Lgs. n. 151/2015, ha comportato però una configurazione in parte diversa dell’obbligo di installazione, prevedendo una versione “alleggerita??? del divieto: infatti pur ribadendo che gli strumenti di videosorveglianza, ovvero quelli dai quali possa derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, debbano rispondere necessariamente ad alcune esigenze che riguardano l’organizzazione, la sicurezza sul lavoro ovvero la tutela del patrimonio aziendale, prevede d’altro canto che gli strumenti in uso al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa così come gli strumenti di rilevazione delle presenze, non necessitino di richiesta di accordo/autorizzazione.

 

La richiesta prima dell’installazione

Così, qualora si renda necessaria l’installazione di strumentazioni non rientranti nella previsione del comma 2 dell’art. 4, diviene assolutamente necessario e imprescindibile procedere all’accordo di cui all’art. 4 comma 1, Statuto dei Lavoratori, o alla richiesta di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nello specifico alla sede territoriale di competenza. Esistono infatti due diverse strade, a seconda della condizione soggettiva di ciascuna impresa:
• nel caso in cui l’azienda superi i 15 dipendenti sarà necessario adire preventivamente le RSA o RSU allo scopo di trovare un accordo in sede sindacale per l’installazione degli strumenti necessari, ma dai quali possa eventualmente derivare un controllo a distanza;
• nel caso in cui l’azienda non abbia delle rappresentanze sindacali interne, abbia un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero non sia riuscita a raggiungere un accordo con le citate RSA o RSU, sarà necessario procedere a richiesta di autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.

Esiste però una casistica per la quale non è previsto l’obbligo di accordo o autorizzazione: infatti, nel caso in cui gli strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ovvero ancora se gli strumenti in questione riguardano la registrazione degli accessi e delle presenze, l’azienda potrà legittimamente installarli senza la necessità di preventiva autorizzazione/accordo.

 

L’obiettivo dell’installazione e i chiarimenti in merito

Così per installare legittimamente un sistema di controllo, è necessario ribadire che il controllo stesso non deve fare riferimento al lavoratore, ma deve avere come scopo unico quello di tutelare le condizioni aziendali, la sicurezza sul lavoro, o di garantire alcune condizioni organizzative, così che si eviti con qualsiasi mezzo l’eventualità del controllo a distanza dei lavoratori.
Tanti sono stati gli strumenti tenuti in considerazione nel corso del tempo con riferimento all’obbligo o meno di procedere ad autorizzazione, in relazione al fatto che altrettanti sono gli strumenti al giorno d’oggi che possono permettere un qualsivoglia tipo di controllo dell’attività del lavoratore. Così man mano che gli strumenti tecnologici avanzano, è necessario che gli organi preposti forniscano opportune indicazioni agli operatori e ai datori di lavoro allo scopo di non incorrere in sanzioni: si può portare l’esempio della Circolare INL n. 2/2017, la quale ad esempio ha riguardato la legittimità o meno dell’installazione di impianti GPS che potrebbero essere utilizzati su autovetture aziendali. Ma anche nei giorni scorsi è stata pubblicata un’ultima nota dell’Ispettorato del Lavoro, con ulteriori chiarimenti in materia di installazione di strumenti che possono comportare un controllo, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 300/1970.

 

Installazione di allarmi con video o fotocamera

In particolare, la nota prot. 299/2017 del 28 novembre scorso ha fornito indicazioni con riferimento all’installazione di impianti d’allarme o antifurto che siano dotati di videocamera o fotocamera, i quali si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tali strumenti hanno come fine ultimo la tutela del patrimonio aziendale, ma non sono dispositivi di rilevazione della presenza, né tantomeno strumenti in uso al prestatore di lavoro: ciò dimostra che è assolutamente necessario procedere con accordo ovvero autorizzazione per l’installazione di tali strumenti.

Così, essendo tali impianti rientranti nella fattispecie per la quale è necessario accordo/autorizzazione, l’ispettorato del Lavoro ha fornito però delle delucidazioni in merito, sostenendo la necessità di rendere più celere le procedure autorizzative riguardanti i sistemi antifurto; è stato infatti specificato dall’INL che essendo tali strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale trovano la loro legittimazione proprio al primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e che comunque comportano che le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussistendo la possibilità di controllo preterintenzionale sul personale, motivazione per la quale non dovrebbero porsi motivazioni ostative al rilascio del provvedimento. Di conseguenza, sulla base di quanto ribadito con la nota in esame, l’Ispettorato ha chiarito che per tali strumenti si potrà procedere all’attivazione di una autorizzazione rapida in quanto è inesistente qualunque valutazione istruttoria.