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L’analisi delle lavorazioni nel PSC

A distanza di oltre 20 anni dall’istituzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e malgrado i decreti emanati per chiarire come si debba procedere alla corretta redazione dell’elaborato ci sono ancora molti dubbi in merito ai seguenti punti:
Punto 1: Analisi delle lavorazioni
Punto 2: scelte progettuali, procedure e misure preventive
Punto 3: Prescrizioni operative
Ci troviamo a consultare PSC nei quali sono:
– analizzate puntigliosamente tutte le lavorazioni;
– riportate, inoltre, le misure preventive da adottare per ogni lavorazione al fine di ridurre al minimo il rischio
– fornite prescrizioni operative per ogni lavorazione
Di fronte a tali elaborati, gli “integralisti delle interferenze??? storcono il naso. La tesi a loro supporto è: si devono analizzare solo le lavorazioni interferenti.
Di contro esistono PSC che analizzano, oltre all’area e all’organizzazione del cantiere, le sole interferenze che, in alcuni casi, non vengono nemmanco previste nel cronoprogramma. Si ottiene così un PSC che coordina il solo uso comune delle attrezzature, lasciando al CSE il compito di coordinare, in seguito, le eventuali interferenze che si verificheranno o rendendo il professionista un vero “despota??? in cantiere che pretende l’osservanza pedissequa del PSC e quindi niente interferenze.
Questi elaborati fanno nascere la convinzione che un PSC debba, per forza maggiore, essere di poche pagine e molto meno voluminoso di un POS.

Ma chi ha ragione? Come andrebbe redatto un PSC?
In questo articolo non voglio soffermarmi sul perché vi sia questa disparità di vedute o quale sia la ratio della norma che ha istituito la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, né perché esso sia nominato solo se presenti più imprese esecutrici e non una unica impresa e più lavoratori autonomi, voglio soltanto illustrare come deve essere, a mio avviso, redatto un PSC, relativamente all’analisi
delle lavorazioni, in ottemperanza ai requisiti minimi richiesti dall’allegato XV del D.Lgs 81/08 e all’art. 100.
L’art. 100 ci dà la definizione di cosa debba intendersi per Piano di sicurezza e Coordinamento: «Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.».
Stando alla definizione si tratta di una relazione tecnica che al suo interno presenta delle prescrizioni, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori, correlate alla complessità dell’opera e alle fasi critiche del suo processo costruttivo.

L’articolo in questione non cita le interferenze infatti risulta obbligatorio redige il Piano anche in presenza di più imprese operanti anche non contemporaneamente nello stesso cantiere, quindi il PSC va redatto anche se non ci saranno interferenze di lavorazioni tra imprese o tra lavorazioni della stessa impresa.
Il sostantivo “interferenze??? è presente nell’allegato XV e più precisamente nei punti 2.1.2 lettere a) ed e) nel punto 2.2.3 e nei punti 2.3 1,2 e 3.. Quindi il PSC dovrà valutare sia fasi critiche di lavorazioni non interferenti che le eventuali interferenze.

Come procedere quindi?
Un buon PSC nasce col progetto dell’opera e con esso si perfeziona. Nei lavori privati molto spesso il Coordinatore in fase di progettazione (quando non coincide col progettiste dell’opera) viene chiamato ad operare solo quando il progetto è ben definito ed ha ottenuto i suoi titoli autorizzativi e nulla osta. In questo caso il confronto puntuale col progettista (architettonico e strutturale se presente) col geologo e con la committenza associato ad un dettagliato sopralluogo, rendono la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento quanto più precisa possibile.
Tralasciando l’organizzazione del cantiere il confronto è indispensabile anche per la definizioni delle fasi lavorative e la loro collocazione temporale.
Le tempistiche, spesso, sono ben definite e stringenti, sia nel pubblico con un cronoprogramma dei lavori sia nel privato con esigenze della committenza. Partendo da queste esigenze temporali, compatibilmente con una valutazione dei rischi, il CSP inizia la sua analisi.
Come detto in precedenza l’articolo vuole solo evidenziare l’aspetto delle lavorazioni tralasciando gli altri aspetti.
La lett. c del Paragrafo 2.1.2 dell’allegato XV ci specifica che: «il PSC contiene […] una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione
del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze»; stando alla norma il Coordinatore in fase di progettazione dovrà analizzare tutte le lavorazioni e le loro interferenze e quindi valutarne i valutarne i rischi concreti.
In termini pratici il CSP, confortato dalle indicazioni del progettista per mezzo del progetto architettonico e strutturale, dalla indicazioni sui materiali e tecniche che si vogliono adottare in cantiere, dal Computo metrico estimativo e dai dati reperiti durante i sopralluoghi, inizia la fase di analisi delle lavorazioni prevedendo:
– la sequenza temporale;
– la lunghezza delle singole fasi;
– i rischi concreti dell’attività: quelli specifici della lavorazione e quelli aggravati dall’area di cantiere con attenzione ai rischi particolari di cui all’allegato XI;
– tutte le più probabili interferenze tra lavorazioni anche dovute ad una stessa ditta.
In questa fase tali valutazioni restano solo analisi, il CSP in questa fase sta solo facendo una “fotografica??? della sicurezza del cantiere, non darà ancora soluzioni o prescrizioni.
Grazie a questa analisi si potrà redigere il cronoprogramma dei lavori e individuare le più probabili interferenze al fine del rispetto dei tempi previsti dal progetto compatibilmente con l’eliminazione o la riduzione dei rischi per i lavoratori; in caso contrario si prevedrà lo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili.
Si passerà quindi alla fase prescrittiva ed organizzativa. In questa fase, il CSP aiutato dall’analisi fatta in precedenza indicherà:

– le misure preventive ed eventuali particolari procedure atte ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle lavorazioni, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività di impresa, e alle loro interferenze.
In questa fase il CSP potrà prevedere, in base alle interferenze tra le lavorazioni, misure preventive e dispositivi di protezione individuali ritenuti necessari per eliminare un particolare rischio dovuto alle interferenze.
Ritornando alla domanda iniziale su chi abbia ragione o meno si può giungere ad una conclusione:
– le lavorazioni vanno analizzate tutte e per tutte bisogna fare una valutazione dei rischi concreti presenti nella fase;
– le scelte progettuali ed organizzative, le misure preventive e protettive, le procedure particolari andranno prescritte per le sole lavorazioni interferenti e al fine di ridurre o eliminare i rischi non specifici propri dell’attività di impresa.
L’analisi di cui alla lett. c del Paragrafo 2.1.2 dell’allegato XV assume un carattere prettamente descrittivo e va intesa come fase di studio e non inciderà sull’operato del futuro CSE in quanto non conterrà disposizioni, infetti alla lett.a, comma 1 dell’art 92 è riportato che il CSE «verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro» non essendovi riportate disposizioni, il CSE non dovrà verificare tale Capitolo del PSC
Con il Decreto Interministeriale 09.09.2014 si è dato seguito a quanto previsto dall’art. 104 bis del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 sono stati introdotti i modelli semplificati per PSC, POS e PSS.
Nel modello del PSC la alla lett. c del Paragrafo 2.1.2 dell’allegato XV non viene riportata ma, nell’analisi delle lavorazioni nella casella del titolo è compare il seguente descrizione operativa: I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce.
Anche il DIM 09/09/2014 ritiene indispensabile l’analisi di tutte le lavorazioni ma si dovranno sviluppare quelli pertinenti alla lavorazione ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese.
Quindi il ministero ha voluto semplificare la compilazione e la stesura del PSC lasciando l’analisi complessiva al solo brogliaccio del CSP e non dovendola descrivere nel PSC semplificato ma non ha modificato la dicitura presente nell’allegato XV.
In definitiva si redige un PSC standard dobbiamo (secondo quanto stabilito nei contenuti minimi dell’allegato XV) inserire una relazione sui rischi anche delle lavorazioni, se compilassimo il PSC semplificato tale obbligo viene meno.
Sarebbe meglio, a mio avviso, modificare la lett. c del punto 2.1.2 nella seguente:
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle singole imprese, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.

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