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Mascherine: facciamo chiarezza

Maggio 8, 2020/in News /da antonio nito

Chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3, sono tante le tipologie in commercio, altrettante sono le informazioni che vengono diffuse ogni giorno riguardo il loro impiego e si rischia di fare confusione. Questi dispositivi sono preziosi e molto utili, per questo motivo è importante utilizzarli nella maniera corretta.

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio, si trasmette da persona a persona attraverso le goccioline del respiro (droplets). L’infezione avviene con contatto stretto con una persona che manifesta i sintomi, tramite la saliva, tossendo o starnutendo, o le mani, toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso e occhi.

Per prevenire il rischio di infezione è essenziale seguire le corrette pratiche di igiene, come lavarsi le mani spesso, e mantenere una distanza di almeno un metro con le altre persone. L’utilizzo della mascherina può aiutare a limitare la diffusione del virus, ma è efficace solo se vengono rispettate le norme igieniche.

QUANDO USARE LA MASCHERINA

Con la nuova ordinanza è ora obbligatorio indossare sempre la mascherina quando si esce di casa.

Non serve indossare più mascherine alla volta e non è consigliabile utilizzare soluzioni “fai da te”, come le mascherine fatte in casa o sciarpe e bandane, da utilizzare solo nel caso non si abbia a disposizione una mascherina e sia necessario uscire di casa. Il consiglio rimane sempre quello di cercare di limitare al minimo le uscite.

QUALE MASCHERINA SCEGLIERE

Tante sono le tipologie in commercio: chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3. È importante saperle distinguere e conoscerne le corrette modalità di utilizzo.

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che servono per evitare di contagiare le altre persone, il loro utilizzo è consigliato soprattutto a chi presenta sintomi come tosse o febbre, oppure a chi è entrato in contatto con una persona con sospetta infezione. Possono essere utilizzate anche nel caso sia necessario uscire di casa.

Le mascherine classificate con le diciture FFP1, FFP2 e FFP3 sono dette filtranti (Filtering Facepiece Particles) sono dispositivi di protezione individuale adatti all’ambito professionale. Servono a evitare di essere contagiati.

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COME USARLA CORRETTAMENTE

Prima di mettere la mascherina lavati sempre le mani, con acqua e sapone o con la soluzione alcolica. Assicurati che la mascherina sia integra e copri naso e bocca facendola aderire bene. Cerca di non toccarla mentre la indossi, se la tocchi poi devi lavarti le mani. Sostituiscila sempre e non riutilizzarla, è un dispositivo monouso. Quando la togli prendila dall’elastico senza toccare la parte anteriore, dopo averla gettata lavati di nuovo le mani.

 

Ricorda che è importante utilizzare con criterio, le  mascherine sono una risorsa preziosa, da non sprecare.

HAI DOMANDE ? CONTATTACI!

 

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2020/05/surgical-mask-4997323.png 1972 3000 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2020-05-08 09:14:512020-05-08 09:16:32Mascherine: facciamo chiarezza

Coronavirus: i controlli anti-contagio da fare alla riapertura delle aziende

Aprile 29, 2020/in News /da antonio nito

Pulizia e sanificazione dei locali aziendali,affissione di volantini informativi per i dipendenti,definizione delle modalità di ingresso dei lavoratori e dei soggetti esterni, precauzioni igieniche e fornitura di dispositivi di protezione individuale, ovvero guanti e mascherine, prescrizioni dettagliate per la gestione di spazi comuni con limitazioni al minimo degli spostamenti all’interno dell’azienda, utilizzo per quanto possibile delle modalità di lavoro agile, o in alternativa almeno una rimodulazione dei livelli produttivi, anche attraverso un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, riunioni ma solo attraverso collegamento a distanza, indicazioni sui comportamenti da avere in caso di sintomatologia compatibile con il Covid-19. Sono le precauzioni idonee per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e per la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori necessarie per riaprire le aziende nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

In virtù dell’ avvio della fase 2, che permetterà la riapertura graduale delle aziende già dalle prossime settimane, la Prefettura ha predisposto una serie di controlli sul rispetto, da parte delle aziende, del protocollo anti-contagio.
Vediamo quali sono le prescrizioni indicate nel Protocollo  e che saranno oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza. Ricordo che tutte le evidenze che saranno raccolte durante la verifica ispettiva in azienda saranno allegate ad un verbale di accesso e verifica, denominato Covid-19, e inviate alla Prefettura competente, affinché possa adottare, qualora siano presenti omissioni o difformità rispetto al modus operandi previsto per le aziende dal Protocollo 14 marzo 2020, gli eventuali provvedimenti di competenza, anche di carattere interdittivo, in capo all’azienda.

Pulizia e sanificazione dei locali aziendali

Affinché l’azienda possa continuare la propria attività lavorativa e quindi ricevere, al proprio interno, i lavoratori, deve svolgere una sanificazione periodica, con adeguati detergenti, dei locali, degli ambienti, dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In particolare, dovranno essere periodicamente sanificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.
Qualora le operazioni di sanificazione dovessero richiedere una tempistica importante, visto la profondità di intervento che si vuole raggiungere, il datore di lavoro potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) previsti dal decreto Cura Italia (decreto legge n. 18/2020).
Inoltre, dovrà essere prevista una pulizia completa giornaliera. Pulizia che dovrà essere ripetuta, all’interno della giornata, qualora l’azienda svolga l’attività su più turni di lavoro. Infatti, dovrà essere replicata alla fine di ogni turno.
Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse accorgersi della presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, dovrà effettuare procedure di sanificazione approfondite dei locali dove ha stazionato, attraverso una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente, seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero, come l’ipoclorito di sodio – 0.1% -0,5% così come suggerito dall’OMS. Una volta proceduto a disinfettare gli ambienti, questi dovranno poi essere oggetto di ventilazione, così come spiegato dal Ministero del Salute, nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

Informazioni

L’azienda deve informare, con modalità efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi. In particolare, nel volantino informativo, l’azienda dovrà indicare:
– il divieto all’ingresso nei locali aziendali qualora la persona abbia febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali tali da richiedere l’intervento medico,
– l’obbligo per il soggetto di dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale, che dovrà comportare l’allontamento dalle altre persone e dai locali aziendali e l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio oltre che l’informativa alle autorità mediche competenti,
– l’impegno, per il soggetto, a rispettare tutte le disposizioni che l’azienda ha emanato per coloro i quali accedono nei locali aziendali. In particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale (es. mascherina e guanti) e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene,
– il divieto di accesso in azienda a coloro i quali abbiano, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale Sanità.

Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori

Oltre alle informazioni preliminari, il datore di lavoro deve effettuare alcune verifiche alle persone che intendono accedere ai locali aziendali.
– controllo della temperatura corporea ai propri lavoratori. Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. A tali persone dovrà essere fornita una mascherina protettiva e dovrà essere consigliato di contattare il proprio medico curante, il quale attiverà i protocolli previsti in tali occasioni,
– qualora l’azienda metta a disposizione dei lavoratori un servizio di trasporto, questo deve rispettare i dettami della sicurezza posti in essere nei luoghi di lavoro, al fine di evitare il contagio (ad esempio la distanza minima, uso della mascherina, ecc.).

Modalità di ingresso in azienda di soggetti esterni

Ulteriori prescrizioni, il Protocollo del 14 marzo 2020, le evidenzia in caso di accesso di soggetti esterni all’azienda, qualora abbiano con essa eventuali rapporti. Dette prescrizioni si estendono anche alle aziende appaltatrici laddove esista un contratto di appalto cosiddetto endo-aziendale e cioè all’interno dei siti e delle aree produttive dell’azienda committente.
Vediamo quali indicazioni fornisce il protocollo alle aziende per ridurre il rischio di contagio:
– limitazione dell’accesso dei visitatori ai soli casi necessari (esempio: impresa di pulizie, manutenzione, ecc.). Detti soggetti dovranno, comunque, seguire tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali,
– individuazione, per l’accesso di fornitori esterni, di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici,
– divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di scendere dagli automezzi una volta entrati nell’ambito aziendale,
– divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di accedere agli uffici,
– distanza minima di un metro qualora, per gli autisti, sia necessario svolgere attività di approntamento delle attività di carico e scarico,
– individuazione o installazione di servizi igienici dedicati a soggetti esterni all’azienda (es. fornitori, trasportatori, ecc.), con relativo divieto di utilizzo, per questi ultimi, dei servizi igienici utilizzati ordinariamente dal personale dipendente. Per tutti i servizi igienici deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera,
Qualora fosse possibile, l’azienda dovrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (esempio: ingressi e spogliatoi). Detti ambienti dovranno essere “presidiati” da detergenti e la presenza dei dispositivi di protezione individuale.

Norme igieniche e dispositivi di protezione individuale

L’azienda dovrà verificare che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia delle mani e l’uso di detergente igienizzante. A tal scopo dovrà mettere a disposizione, in tutti i locali aziendali, idonei detergenti e raccomandare una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Sarà cura del datore di lavoro informare il proprio personale affinché utilizzi dette precauzioni igieniche.
Il datore di lavoro dovrà fornire ai propri lavoratori e, in generale, a tutte le persone che vorranno accedere in azienda, dispositivi di protezione individuale idonei a limitare il contagio; in particolare, guanti e mascherine. Per quanto riguarda le mascherine filtranti, secondo le indicazioni fornite dall’articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, queste potranno anche essere prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Dette prescrizioni devono essere ulteriormente verificate dal datore di lavoro allorquando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

Gestione spazi comuni

Sono previste, per il datore di lavoro, prescrizioni anche per la gestione degli spazi comuni aziendali. Parliamo, ad esempio, dei locali mensa, degli spogliatoi, delle aree ristoro e delle aree fumatori.
L’accesso a questi spazi comuni deve essere necessariamente contingentato. I lavoratori dovranno occuparli per il tempo strettamente necessario al loro uso, al fine di farli utilizzare a tutti, e sempre mantendo la distanza di sicurezza minima di un metro tra le persone. Inoltre, detti locali dovranno essere continuamente areati e tenuti puliti, al fine di mantenere idonee condizioni igieniche sanitarie. Si dovrà provvedere anche alla sanificazione dei locali, con particolare riferimento a quegli strumenti di uso comune e che quindi sono utilizzati da tutti i fruitori. A titolo meramente esemplificativo, i tavoli dei locali mensa, piuttosto che le tastiere dei distributori di bevande.
L’azienda dovrà limitare al minimo gli spostamenti all’interno del sito aziendale. Non dovranno essere consentite le riunioni in presenza, ma solo attraverso collegamento a distanza. Laddove non fosse possibile, dovranno essere effettuate con un massimo di partecipanti rapportati all’ampiezza della sala ed alle prescrizioni fornite al fine di evitare assembramenti (distanziamento interpersonale); inoltre, vi dovrà essere un’adeguata pulizia ed areazione dei locali prima e dopo l’effettuazione degli incontri.
L’azienda dovrà sospendere tutti gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche quelle di natura obbligatoria. Sarà possibile, qualora fattibile per il tipo di formazione, che la formazione avvenga da remoto.

Organizzazione aziendale

Partendo dal presupposto che l’azienda dovrà sospendere tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro, comunque denominati, anche se già concordati e/o organizzati, dovrà, in applicazione di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, utilizzare, per quanto possibile, la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o, comunque, in modalità a distanza. Questo indipendentemente dal fatto che le attività produttive siano state sospese in conseguenza delle disposizioni emergenziali, ciò in quanto il legislatore ha previsto la sospensione dell’attività in loco ma non il divieto di prosecuzione da remoto della prestazione lavorativa.
Qualora non sia possibile porre in smart-working i propri dipendenti, stante le attività da svolgere, l’azienda dovrà provvedere almeno ad una rimodulazione dei livelli produttivi, anche attraverso un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti, distanziando il più possibile i lavoratori.
Infine, laddove non si riesca a ricollocare in sicurezza i lavoratori, l’azienda potrà utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili allo scopo (vedasi art. 19 e ss. del decreto legge 18/2020), cercando, comunque, di limitare il più possibile l’impatto negativo sulle retribuzioni e favorendo, preliminarmente, tutti gli istituti contrattuali in possesso dei lavoratori (esempio: ferie arretrate e non ancora fruite, par, rol e banca ore).

Gestione di una persona sintomatica

Al fine di limitare al massimo i contagi, il datore di lavoro dovrà istruire i lavoratori sui comportamenti da avere in caso di sintomatologia compatibile con il Covid-19. In particolare, qualora il lavoratore abbia sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria quali, ad esempio, la tosse, dovrà dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale o, quanto meno, al proprio superiore. A quel punto l’azienda dovrà isolarlo ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (numero 1500).
Il passaggio successivo sarà quello di valutare eventuali possibili contatti stretti che il lavoratore ha avuto all’interno dell’azienda, così da allontanarli cautelativamente dai locali aziendali, consigliandoli, al contempo, di rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare il protocollo da seguire.

Sorveglianza sanitaria

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, questa potrà continuare esclusivamente nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute .
A tale scopo e, in generale, per implementare tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnalare situazioni di particolare fragilità da parte di dipendenti con patologie attuali o pregresse, il medico competente dovrà collaborare fattivamente con il datore di lavoro, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Proprio al fine di uniformare e catalogare le attività aziendali conformi con il protocollo di regolamentazione, l’azienda potrà costituire un comitato interno con anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Fonte. https://www.ipsoa.it/

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https://securitalia.net/wp-content/uploads/2020/04/checklist-911841.png 2403 3000 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2020-04-29 09:01:082020-04-29 09:02:17Coronavirus: i controlli anti-contagio da fare alla riapertura delle aziende

Protocollo contenimento COVID -19 nei cantieri (Agg. 24/04/2020)

Aprile 28, 2020/in News /da antonio nito

Nel Protocollo contenimento Covid-19 nei cantieri vengono fornite indicazioni operative per incrementare in tutti i cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia, sono inoltre previste verifiche dell’adozione da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni stabilite con i rappresentanti sindacali e attraverso l’Ispettorato del Lavoro e l’Inail.

Le regole principali che i datori di lavoro devono adottare nei cantieri:

INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE

Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle disposizioni delle Autorità, in particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

  • controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere;
  • informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale;
  • rispetto di tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

 

Protocollo contenimento Covid-19

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE(D.P.I.)

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza. Qualora la lavorazione in cantiere imponga di lavorare a distanza minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in cantiere. Ove possibili, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla  distanza minima di un metro.

PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi.

Le persone presenti devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il  lavaggio delle mani.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Le imprese dovranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di ridurre i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia  all’apertura, alla sosta e all’uscita.

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19.

 

 

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https://securitalia.net/wp-content/uploads/2020/04/worker-1994954.jpg 2467 3701 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2020-04-28 16:26:152020-04-28 16:27:28Protocollo contenimento COVID -19 nei cantieri (Agg. 24/04/2020)

Secur Italia garantisce il servizio di sanificazione di ogni tipo di ambiente

Aprile 21, 2020/in News /da antonio nito

Secur Italia  garantisce il servizio di sanificazione di ogni tipo di ambiente. Personale specializzato, tecnologie di ultima generazione e prodotti certificati, sono alla base di un servizio a di alta qualità e professionalità con rilascio di regolare certificazione di avvenuta disinfezione e sanificazione.

Il trattamento serve ad eliminare germi, batteri, funghi e virus dagli ambienti come aree di lavoro (ambienti di produzione e stoccaggio merci, uffici), aree comuni e di svago (aree ristoro, mense, spogliatoi, sale meeting), mezzi di trasporto (treni, tram, veicoli, traghetti, aerei, autobus), istituti ed enti locali (scuole, asili, università, poste, banche, auditorium, comuni) nonchè bar, ristoranti, cinema, ospedali, cliniche veterinarie, chiese, condomini, supermercati e centri commerciali.

RICHIEDI INTERVENTO

 

 

 

 

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2020/04/vocid-2.jpg 835 589 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2020-04-21 09:35:442020-04-21 09:35:44Secur Italia garantisce il servizio di sanificazione di ogni tipo di ambiente

Mascherine: quali usare, quando e quando no. Facciamo chiarezza

Aprile 11, 2020/in News /da antonio nito

Sull’uso delle mascherine anti Coronavirus regna il caos. Ecco quali modelli esistono, dalle ormai famose FFP2 e FFP3 alle altre, e quando davvero è necessario usarle, e come

 

Iniziamo col dire che il Coronavirus non resta sospeso nell’aria, ma si posa invece sulle superfici. Per questo le quattro regole fondamentali, per tutti, sono: mantenere la distanza dagli altri di almeno un metro, lavarsi spesso le mani, evitare di toccarsi naso, bocca e occhi e usare guanti monouso in lattice tutte le volte che entriamo in contatto con superfici toccate da molte altre persone, come pulsantiere in ascensore, maniglie, corrimano, bancomat, scaffali dei supermercati, carrelli, ecc. Tentare di proteggersi con la sciarpa o con mascherine fai da te di tessuto non tessuto o di altro materiale (come la carta forno) non garantisce adeguata sicurezza.

I diversi modelli di mascherine: FFP2, FFP3 e le altre

Ci sono diversi tipi di mascherine, che garantiscono vari gradi di protezione. Le semplici mascherine utilizzate in alcuni settori a scopo igienico, come nell’industria alimentare o nella ristorazione, che si trovano in giro a pochi centesimi, non sono pensate per proteggere le vie respiratorie di chi le indossa. Non c’è quindi garanzia di protezione da infezioni.

Le mascherine chirurgiche invece sono dispositivi di protezione individuale pensati proprio per ridurre i rischi di infezione tra i sanitari. Ce ne sono di diversi tipi, con grado crescente di protezione a seconda del numero di strati filtranti. Sono utili perché proteggono da schizzi e secrezioni grossolane, ma non è detto proteggano dalle goccioline di una persona contagiata. Devono comunque essere sostituite dopo qualche ora perché inumidendosi diventano meno efficaci.

Ci sono poi le maschere dotate di filtri, chiamate respiratori con filtranti facciali: queste sono l’unico dispositivo in grado di dare una certa protezione anche dai virus. L’efficacia filtrante viene indicata con sigle FF da P1 a P3. Le FFP2 e FFP3, che hanno un’efficacia filtrante rispettivamente del 92% e del 98%, sono le più indicate per la protezione da Covid-19. L’inconveniente però è che dopo qualche ora il filtro si esaurisce e devono essere sostituite.

Quando è necessario usare le mascherine

Detto questo, le mascherine, insieme alle altre misure di protezione, devono necessariamente essere utilizzate in contesti in cui c’è un’elevata circolazione del Coronavirus, in cui si presume che molte persone siano infette. Per questo nascono come protezione individuale in contesto sanitario, dove sono fondamentali quando indossate dai pazienti portatori di un’infezione e dagli operatori che se ne occupano.

In questo caso, infatti, non si possono mantenere le distanze necessarie tra chi è infetto e chi non lo è e il rischio che l’ormai famoso “droplet” avvenga, e cioè che le goccioline della saliva si diffondano contagiando chi sta vicino, è molto alto. Quindi, tutti coloro che lavorano o per qualche motivo frequentano gli ospedali e le strutture sanitarie le devono assolutamente mettere. Per estensione, il loro utilizzo viene sempre fortemente consigliato anche a chi si prende cura di un malato infetto anche in un contesto familiare. Sia il malato sia chi se ne prende cura dovrebbero indossarle.

Fondamentale utilizzarle anche quando non si può evitare di stare molto vicini ad altre persone, come per esempio in ascensore. Chi è accanto a noi potrebbe essere asintomatico e però infetto, quindi sì alle mascherine, anche se l’ideale anche qui sarebbe evitare di prendere l’ascensore con altre persone.

Quando non serve indossarle

Invece, in un contesto di bassa circolazione del virus, l’uso di mascherine da parte della popolazione sana non è indicata. Quindi, per fare esempi concreti, è ininfluente quando si cammina all’aperto, quando si è da soli, quando si entra in un negozio o si prende un autobus e si mantiene la distanza necessaria con le altre persone, e comunque in tutti i casi in cui la distanza tra le persone è tale da garantire una ragionevole sicurezza, stabilita dagli esperti in circa un metro.

Inoltre, dobbiamo sottolineare che a volte mettere le mascherine significa aumentare il rischio anziché diminuirlo. Come abbiamo visto, non tutte proteggono allo stesso modo, e bisogna sapere esattamente come indossarle e smaltirle nel modo corretto per non rischiare di fare peggio.

Come indossarle e smaltirle, per non fare peggio

Se non vengono indossate e usate correttamente, possono essere a loro volta veicolo di trasmissione del virus, in particolare se ci si continua a toccare il volto con le mani per sistemarle o riutilizzarle.

Per indossarle nel modo corretto bisogna prima lavarsi le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica; poi metterle prendendole dall’elastico, evitando di toccarle. Devono coprire naso e bocca. Quando diventano umide, vanno sostituite con una nuova e non riutilizzate. Per toglierle vale la stessa regola: vanno prese dall’elastico ripiegandole su se stesse ed evitando di toccare la parte anteriore con le mani. Una volta buttata – rigorosamente nell’indifferenziata – è necessario lavarsi nuovamente le mani.

Inoltre, indossarle in contesti dove non è necessario ci può dare un falso senso di rassicurazione e farci abbassare la guardia sulle altre misure, come il mantenimento della distanza dagli altri di almeno un metro o il lavaggio delle mani.

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Coronavirus, come si trasmette e come prevenire il contagio. Ecco cosa sapere:

Febbraio 24, 2020/in News /da antonio nito

Il nuovo coronavirus (Sars-CoV-2) responsabile dell’epidemia di infezione polmonare in Cina e ora giunto anche in Italia è stato isolato lo scorso 7 gennaio: la sua “azione” di contagio avviene in larga misura attraverso contatti ravvicinati con un soggetto infetto, ma alcune misure possono aiutare a prevenirne la trasmissione.

Covid-19 è il nome dato alla malattia causata dal nuovo virus. Ecco un vademecum con i consigli dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani, ministero della Salute e Istituto superiore sanità.

Il periodo di incubazione
Finora gli esperti hanno sempre indicato un periodo di incubazione, cioè quello che passa dall’infezione al manifestarsi dei primi sintomi, di 7-14 giorni.

 

Come proteggersi

Il Sars-CoV-2, come altri coronavirus, si trasmette attraverso le goccioline del respiro della persona infetta, che possono essere trasmesse con la tosse o gli starnuti, oppure tramite contatto diretto personale, oppure toccandosi la bocca, il naso o gli occhi con mani contaminate.

Per questo motivo, è importante evitare uno stretto contatto con le persone che hanno febbre, tossiscono o hanno altri sintomi respiratori.

In termini pratici, è raccomandabile mantenersi ad una distanza di almeno un metro da persone che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, e lavarsi frequentemente le mani con sapone o con una soluzione alcolica.  Coprire bocca e naso se si starnutisce o si tossisce e non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

Si consiglia anche di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e di usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate.

I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Va contattato il Numero Verde 1500 del ministero della Salute se si ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.

Gli animali da compagnia NON diffondono il nuovo coronavirus.

 

La mortalità
Questo virus può causare sintomi lievi, simil-influenzali, ma anche malattie gravi. Al momento il tasso di mortalità complessiva sarebbe di circa il 2,3% ;

 

Cosa fare se si pensa di aver contratto il virus

Perché vi sia un caso sospetto di coronavirus il paziente deve presentare sintomi di tosse e/o mal di gola e/o difficoltà respiratorie; e inoltre, nei 14 giorni precedenti all’insorgere dei sintomi, deve aver effettuato almeno una di queste attività: aver avuto contatti ravvicinati con un caso confermato o probabile COVID-19;

aver viaggiato in aree dove vi sia la trasmissione del virus;

aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID-19. Se un paziente dovesse rientrare in tali condizioni, deve: contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500; indossare una mascherina chirurgica se entra in contatto con altre persone; utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente.

 

I sintomi del Covid-19 e come si cura

I sintomi sono di tipo respiratorio: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, affaticamento polmonare.

Al momento non ci sono terapie specifiche: la malattia si cura come i casi di influenza. Nei casi più gravi ai pazienti viene praticato il supporto meccanico alla respirazione.

Sulla base dei dati disponibili, l’Oms ha suggerito una terapia antivirale sperimentale, correntemente utilizzata anche allo Spallanzani, basata su due farmaci: il lopinavir/ritonavir, un antivirale utilizzato per la infezione da HIV e che mostra attività antivirale anche sui coronavirus, ed il remdesivir, un antivirale già utilizzato per la malattia da Virus Ebola.

Non esiste un vaccino contro il Sars-Cov-2.

L’isolamento
L’ordinanza emanata dal ministro della Salute Roberto Speranza, prevede l’obbligo di quarantena “fiduciaria” domiciliare per chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni e “sorveglianza attiva” per chi è stato nelle aree a rischio, cioè nel paese asiatico, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie locali al proprio rientro in Italia.
Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500
Fonte : https://www.ilsole24ore.com/
https://securitalia.net/wp-content/uploads/2020/02/virus-4810549-1.png 3000 3000 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2020-02-24 08:49:282020-02-24 08:49:28Coronavirus, come si trasmette e come prevenire il contagio. Ecco cosa sapere:

La figura del medico competente in azienda – Secur Italia Sicurezza sul lavoro

Gennaio 24, 2020/in News /da antonio nito

Il Medico Competente

 

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

 

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

 

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di visa psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

 

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Fonte: https://www.anfos.it/

Hai bisogno di un medico competente? CONTATTACI!

 

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2020/01/medical-563427.jpg 2000 3000 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2020-01-24 09:52:252020-01-24 09:52:25La figura del medico competente in azienda - Secur Italia Sicurezza sul lavoro

IL LAVORATORE. Diritti e doveri SECUR ITALIA- SICUREZZA SUL LAVORO

Luglio 30, 2019/in News /da antonio nito

IL LAVORATORE

Il lavoratore è:
– Chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i
lavoratori domestici);
–  Chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con  qualsiasi contratto

 

SI RICORDA che  ciascun lavoratore deve essere formato secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

–  ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
– ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
– essere informato, formato e addestrato per l’uso corretto dei DPI( Dispositivi di Protezione Individuale9
– essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine, ecc.
– ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o su  richiesta);
–  essere rappresentato da un RLS ( Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)
– potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato;

 

I DOVERI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve:

–  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,
– utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e
i Dispositivi di Protezione Individuale;
–  segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
– non rimuovere e/o modificare i dispositivi di sicurezza;
– non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi;
–  sottoporsi ai controlli sanitari, previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
– non rifiutare, se non motivato, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.

Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con
ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze
possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.

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Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro

Luglio 4, 2019/in News /da antonio nito

 

La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridica, Penale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.

Responsabilità giuridica penale

E’ sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso Sistema di Gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

Responsabilità giuridica civile

Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo. A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art 2087 del Codice Civile : “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Resp. Soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva).

Responsabilità giuridica di tipo amministrativo

E’ di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura.
Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali.

Per maggiori informazioni o chiarimenti non esitare a contattarci!

 

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https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/07/laptop-2561221.jpg 3456 4608 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2019-07-04 10:38:402019-09-23 10:00:39Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro

Prevenire rischi da caldo e sintomi di allarme

Giugno 29, 2019/in News /da antonio nito

Ondate di caldo come quelle di questi giorni giorni sono un rischio non trascurabile per i lavoratori.

È bene ricordare quindi che il “Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori” (D.Lgs. 81/08) prescrive al datore di lavoro una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli legati al microclima, e adottare opportune contromisure.

 

Prevenire rischi da caldo

La valutazione del rischio deve quindi  indicare le misure preventive e protettive da adottare, che si dividono fra procedurali (che individuano dei criteri per definire l’entità del rischio) organizzative e tecniche. Fra queste si ricordano:

  • programmare il lavoro fisico più pesante nelle ore più fresche;
  • organizzare il lavoro in modo che avvenga sempre nelle zone meno esposte al sole;
  • aumentare il numero delle pause di recupero in aree confortevoli (devono essere rispettate e non lasciate alla libera scelta del lavoratore);
  • predisporre una rotazione dei lavoratori sulle mansioni più gravose;
  • evitare di lasciare lavoratori isolati per consentire un eventuale primo soccorso il più rapido possibile e una sorveglianza reciproca;
  • indossare indumenti protettivi leggeri, di colore chiaro e in tessuto traspirante;
  • indossare un copricapo possibilmente a tesa larga;
  • mettere a disposizione quantitativi sufficienti di acqua fresca preferibilmente con integratori salini. È importante consumare acqua prima di avvertire la sete e frequentemente durante il turno di lavoro. Da evitare in generale le bevande ghiacciate;
  • evitare pasti abbondanti, promuovendo l’introduzione di frutta e verdura.

I sintomi di allarme

Il rispetto di tutte queste misure deve essere vigilato dal preposto/capocantiere. Nelle lavorazioni a rischio di stress da calore inoltre è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria mirata alla valutazione di fattori di rischio individuali quali obesità, consumo di alcolici, uso di farmaci, malattie cardiocircolatorie, renali o dismetaboliche (diabete). È obbligatorio informare i lavoratori su rischi del caldo, misure di prevenzione e sintomi di allarme quali:

  • cute calda e arrossata;
  • sete intensa;
  • sensazione di debolezza;
  • crampi muscolari;
  • nausea e vomito;
  • vertigini
  • convulsioni
  • stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci !

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