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VIDEOTERMINALI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce le regole che riguardano l’uso delle attrezzature con videoterminali (VDT) sui luoghi di lavoro.

 

Per videoterminale si intende, secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.lgs.81/08, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

 

Sono esclusi dalla categoria dei videoterminali: le calcolatrici, i registratori di cassa e gli strumenti informatici installati su attrezzature, macchine  e mezzi di trasporto. Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 i computer portatili, per i quali (in caso di utilizzo prolungato) il Datore di lavoro deve dotare l’apparecchiatura informatica di una tastiera esterna, di un mouse e di un supporto sul quale collocare lo schermo.

Lo stesso articolo 173 D.lgs. 81/08 definisce lavoratore “videoterminalista”, colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per oltre 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.

 

Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi  deve compiere un’analisi dei posti di lavoro, per rilevare:

  • i rischi per la vista e per gli occhi;
  • i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
  • le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Successivamente deve disporre le misure idonee ad eliminare o ridurre questi rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Il lavoratore che utilizza videoterminali in modo sistematico ha il diritto ad usufruire di una interruzione della sua attività attraverso delle pause o cambiamento di attività. Normalmente i contratti di lavoro contengono delle disposizioni che riguardano le modalità di effettuazione delle pause, le quali devono consistere in almeno 15 minuti ogni 2 ore trascorse di fronte ad un videoterminale. I lavoratori non possono rinunciare alle pause e le stesse non possono essere cumulate e poi godute alla fine della giornata lavorativa. Se poi il lavoratore presenta delle patologie particolari all’apparato visivo accertate dal medico competente, potrà concordare con l’azienda dei tempi di interruzione diversi oppure concordare di effettuare una “pausa attiva”, cioè lo svolgimento di un’altra attività lavorativa senza l’impiego di VDT, senza il movimento continuo delle braccia e delle mani, e senza l’assunzione di una postura uguale a quella tenuta lavorando ad un videoterminale.

Prima di essere destinati a svolgere un lavoro con attrezzature munite di VDT, i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica. La normativa prevede inoltre che un lavoratore addetto ai VDT debba essere sottoposto a visita medica di controllo ogni 2 anni se presenta delle limitazioni o se ha un’età superiore ai 50 anni, invece ogni 5 anni in condizioni di normalità visiva o con età inferiore ai 50 anni. Il lavoratore può anche richiedere personalmente di essere sottoposto a visita di controllo, qualora lo ritenga opportuno.

Vediamo ora i requisiti della postazione di lavoro dotata di videoterminale:

  • altezza della sedia: l’altezza della sedia deve essere tale da poter appoggiare completamente i piedi sul pavimento. Cosce e parte inferiore delle gambe devono formare un angolo di almeno 90 gradi.
  • seduta: la seduta deve essere regolabile in maniera tale da premere leggermente con la schiena contro lo schienale. Tra la seduta e la parte posteriore delle ginocchia dovrebbe esserci un piccolo spazio di  circa due dita.
  • schienale: lo schienale deve essere regolato in modo da permettere di spostare il busto all’indietro senza sforzo. Ciò nonostante, la sua curvatura dovrebbe garantire una resistenza sufficiente a sostenere la zona lombare in posizione seduta diritta.
  • altezza scrivania: una scrivania deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e gli 85 centimetri, in modo da poterla adattare individualmente alla statura dell’utilizzatore. Nel caso in cui la scrivania venga utilizzata per più della metà del monte ore settimanale in posizione seduta, si può optare anche per un tavolo che consenta sia di lavorare seduti che in piedi. Esso deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e i 125 cm, così da permettere al collaboratore di alternare in maniera ottimale le attività svolte nell’una o nell’altra posizione.
  • piano della scrivania: nella scelta del piano della scrivania, occorre porre attenzione a non scegliere materiali freddi (come i metalli) ed evitare anche le superfici riflettenti poiché causano fastidiosi abbagliamenti. La superficie di lavoro deve avere di dimensioni minime comprese tra 80 e 160 centimetri, e in ogni caso lo spazio deve essere adeguato per sistemare schermo, tastiera e mouse in maniera ergonomica. I bordi della scrivania devono essere arrotondati per evitare punti di pressione dolorosi.
  • poggiapiedi: un poggiapiedi può essere di aiuto se i piedi non possono essere completamente appoggiati sul pavimento, ma è comunque una soluzione di emergenza: meglio adattare l’altezza di sedia e scrivania alla statura di ognuno.

I braccioli di supporto non sono indispensabili; se però sono presenti, devono essere regolabili in altezza, larghezza e profondità.

Vediamo alcune regole per quanto riguarda il posizionamento degli strumenti di lavoro:

  • schermo: lo scherzo deve essere posizionato davanti al lavoratore, in maniera tale che non debba ruotare la testa di lato. L’altezza deve essere regolata in modo che il bordo superiore dello schermo si trovi alla distanza di un palmo sotto gli occhi del lavoratore. La distanza tra occhi e schermo deve corrispondere invece alla lunghezza di un braccio, un po’ di più se il monitor è di grandi dimensioni. Il lavoratore non deve avvicinare lo schermo se non riesce a leggere bene i testi visualizzati. Piuttosto, deve aumentare la dimensione dei caratteri sullo schermo.
  • tastiera e mouse: la tastiera deve essere posizionata di fronte al lavoratore. La distanza dal bordo della scrivania deve essere compresa tra i 10 e i 15 cm, in modo da potervi appoggiare facilmente i palmi delle mani. Il mouse deve essere tenuto più vicino possibile alla tastiera.
  • documenti di lavoro: i documenti di lavoro devono essere posizionati tra tastiera e schermo, non tra il lavoratore e la tastiera. Se possibile, tastiera, documenti e schermo devono essere tutti allineati su uno stesso asse.

Per concludere una serie di semplici regole per il videoterminalista:

  • poggiare bene i piedi a terra o su un poggiapiedi; distribuire uniformemente il peso sullo schienale e seduta della sedia da lavoro.
  • verificare che, una volta seduto, l’altezza del gomito corrisponda all’altezza dei tasti centrali della tastiera; cercare di tenere una posizione comoda e naturale per i polsi.
  • avere cura di allontanarsi dal monitor secondo quanto prescritto dalla legge (15 minuti ogni 120 minuti di lavoro);
  • tenere puliti occhiali da vista e monitor.

 

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Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

L’infortunio sul lavoro è un evento che:

  • Deve avvenire “in occasione” di lavoro
  • Deve derivare da una causa violenta
  • Causa la morte o la lesione fisica del lavoratore.

 

I requisiti sopra evidenziati sono essenziali affinché l’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) riconosca l’incidente come effettivo infortunio sul lavoro indennizzabile.

In linea di massima, la causa dell’infortunio è “violenta” quando:

  • È rappresentata da un agente “esterno” (es: traumi)
  • Ha avuto sufficiente idoneità lesiva (deve essere stata in grado, cioè, di causare la morte o la lesione fisica del lavoratore)
  • Ha agito “rapidamente”: la rapidità della causa violenta è riferita al tempo di azione della stessa, non al manifestarsi dei sintomi (es. trauma subìto ma sintomi che si manifestano anche uno o due giorni dopo)

 

Affinché l’infortunio possa essere considerato come avvenuto “in occasione” del lavoro, non è necessario né sufficiente che questo sia avvenuto nel luogo di lavoro né durante l’orario di lavoro, ma solo che sia avvenuto per il lavoro; infatti, vengono considerati infortuni sul lavoro anche quelli subiti dai lavoratori durante le pause di lavoro, durante le pause per bisogni corporali o per ristorarsi, quelli subiti nell’intento di soccorrere un collega o per salvare le attrezzature.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro di lieve o media gravità:

  • Informare (o far informare, se impossibilitati) immediatamente il proprio datore di lavoro
  • Rivolgersi immediatamente al medico dell’azienda, se presente, o al Pronto Soccorso, spiegando bene la dinamica di quanto accaduto
  • Farsi rilasciare dal medico curante il primo certificato medico con l’indicazione della diagnosi e dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro
  • Consegnare una copia del certificato al datore di lavoro, il quale dovrà presentare denuncia all’INAIL
  • Prima della scadenza della prognosi recarsi all’INAIL per stabilire, tramite visita medica di controllo, se proseguire o meno l’inabilità temporanea assoluta. In caso affermativo, verrà stabilita un’ulteriore visita di controllo e sarà rilasciato un certificato da consegnare il giorno stesso al proprio datore di lavoro, per la prosecuzione dell’inabilità temporanea. In caso di chiusura dell’infortunio, verrà invece redatto un apposito certificato di idoneità a riprendere il lavoro, da consegnare al proprio datore di lavoro.

 

In caso di infortuni lievi, con prognosi inferiore ai 3 giorni, l’INAIL non indennizza l’infortunio e il lavoratore avrà diritto alle sole prestazioni da parte del datore di lavoro.

 

Intervento delle autorità

Tutti i casi di infortuni gravi o gravissimi, con prognosi superiore ai 40 giorni lavorativi, vengono segnalati direttamente dall’INAIL o dagli organi di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica, tenuta poi ad esercitare, d’ufficio, l’azione penale per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime, senza necessità di alcuna querela da parte dell’infortunato.
Nei casi di morte per infortunio del lavoratore la Procura della Repubblica avvierà, invece, un’indagine per omicidio colposo.

 

Risarcimento infortunio sul lavoro

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo assicurativo, ovvero sono obbligati ad assicurare tutti i propri dipendenti, collaboratori e lavoratori parasubordinati sia per gli infortuni sul lavoro che per le malattie professionali.
L’assicurazione è gestita dall’INAIL e ha lo scopo di garantire ai lavoratori, sia in caso di infortunio sul lavoro che di malattia professionale, la dovuta tutela sia sanitaria, riabilitativa ed economica.
Le prestazioni dell’INAIL hanno la caratteristica dell’automaticità, vengono cioè riconosciute al lavoratore anche se il suo datore non lo ha assicurato o non è in regola con il pagamento dei premi assicurativi.

Per maggiori informazioni, dubbi o perplessità contattaci su INFO@SECURITALIA.NET oppure su WHATSAPP 349 1599353 un nostro tecnico risponderà il più breve tempo possibile.