Autovelox e tutor, al via le nuove regole del Ministero per i controlli elettronici della velocità
ROMA – Finalmente arrivano le nuove regole per i controlli elettronici della velocità. Entro breve tempo districarsi nel mondo dei tutor, degli autovelox e dei telelaser dovrebbe essere un po’ più semplice, visto che a distanza di quasi otto anni dalla direttiva Maroni che ne ha regolato l’utilizzo, il Ministero dell’interno ha emanato recentemente una fondamentale direttiva, già ribattezzata direttiva Minniti e destinata a fare chiarezza sui diversi aspetti che disciplinano tali strumenti.
Per quanto riguarda i tutor, la circolare chiarisce che il loro utilizzo non è ammesso su tratti di strada troppo brevi, posto che in tali casi il controllo si avvicinerebbe troppo a quello della velocità istantanea o puntuale. La circolare fissa quindi l’estensione minima che il tratto stradale deve avere per poter essere assoggettato a controllo elettronico della velocità, differenziandola a seconda di quale sia il limite di velocità fissato. Ad esempio, se la velocità massima consentita non supera i 60 chilometri orari, la lunghezza minima deve essere di 500 metri, che diventano 1000 se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 chilometri orari.
Gli autovelox, i tutor e i telelaser devono essere poi sempre segnalati preventivamente (in tutte e due le direzioni di marcia se valgono per entrambe le corsie). Sebbene la distanza minima tra segnale e apparecchio non sia fissata dalla legge, deve ritenersi che possa reputarsi adeguata una distanza di 250 metri sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, di 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento per le quali è prevista una velocità massima superiore a 50 chilometri orari e di 80 metri su tutte le altre strade.
La distanza massima, invece, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali è fissata in 4 chilometri e a tal proposito la direttiva precisa che, in ogni caso, tra il cartello e l’apparecchio di controllo automatico della velocità non devono esserci né intersezioni né immissioni laterali di strade pubbliche. I cartelli permanenti con i quali si segnala il controllo elettronico della velocità, poi, sono legittimi solo se in quella strada il controllo avviene effettivamente.
Le postazioni autovelox, tutor e telelaser devono inoltre essere ben visibili da parte dell’automobilista, sia che vi siano gli agenti, sia che questi non siano presenti. In tale ultimo caso, occorre corredare gli apparecchi con un segnale con il quale è riportato il simbolo dell’organo di polizia o, in mancanza, un’iscrizione del corpo o servizio. Se, invece, le postazioni sono presidiate da un agente, questo deve essere in uniforme e, ove possibile, deve essere affiancato dall’auto di servizio con colori istituzionali o con il simbolo dell’organo accertatore. Si precisa che le postazioni senza presenza dell’operatore non possono essere utilizzate a una distanza inferiore a 1 chilometro dal segnale che impone la velocità.
La direttiva ribadisce, inoltre, che tutti gli strumenti utilizzati per rilevare elettronicamente la velocità devono essere approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, poi, devono essere sottoposti a taratura periodica almeno annuale.
Per quanto riguarda, la riduzione della velocità rilevata a favore del trasgressore, si precisa che questa non è sempre e comunque di 5 chilometri orari, ma è del 5% del valore rilevato e di minimo 5 chilometri orari, senza che sia possibile arrotondare gli eventuali decimali o considerare in maniera ulteriore le incertezze di rilevazione dello strumento.
Gli strumenti di rilevazione elettronica della velocità, poi, non possono essere gestiti o utilizzati da società private, ma possono essere affidati solo ai corpi e ai servizi di polizia stradale, che ne devono avere sempre l’esclusiva disponibilità.
Al limite, i privati possono concedere in leasing gli apparecchi alla polizia, che li può acquisire anche in comodato da altre amministrazioni pubbliche. Alle società private è poi possibile affidare alcune attività manuali relative alle immagini prodotte dagli apparecchi, che però devono essere sempre convalidate dalla polizia stradale: ad esempio, i privati si possono occupare del loro sviluppo, della loro stampa, della sostituzione dei rullini e così via. La circostanza che i fotogrammi scattati da autovelox, tutor e altri strumenti simili possano essere visti e trattati solo dalla polizia è connessa con un altro importante obbligo: quello di rispettare la privacy degli automobilisti.
Proprio per tale ragione, peraltro, gli apparecchi di controllo elettronico della velocità possono memorizzare solo le immagini che registrano una violazione dei limiti fissati per il tratto di strada di competenza e le possono conservare solo per il tempo strettamente necessario ad applicare le sanzioni e a definire gli eventuali ricorsi. Inoltre, le foto non vanno mai allegate al verbale, ma possono essere acquisite solo dietro richiesta del destinatario dello stesso, peraltro dopo che gli altri soggetti ripresi siano stati oscurati.
La direttiva chiarisce anche che il rilevamento automatico della velocità senza contestazione immediata non può essere eseguito con riprese fotografiche frontali se in tal modo vengono memorizzate immagini con le quali è possibile identificare le persone che si trovano a bordo. Diverso è il caso in cui vi sia contestazione immediata, in quanto si tratta di ipotesi in cui la violazione è accertata direttamente dalla polizia e la documentazione video rappresenta solo un supporto
Le eventuali spese per l’accertamento della violazione sono poste a carico dell’automobilista che l’ ha commessa. Di conseguenza, le stesse devono essere indicate dagli accertatori in maniera analitica e devono poter essere documentate.