Videosorveglianza- Procedura veloce per impianti antifurto
Videosorveglianza: la nota dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che gli impianti antifurto, pur se dotati di fotocamera o videocamera, attivandosi solo quando accedono ai locali aziendali persone esterne, ed essendo installati allo scopo di proteggere il patrimonio aziendale, potranno essere autorizzati dall’INL con una procedura più rapida di quella ordinaria prevista per l’installazione di strumenti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Gli strumento di controllo a distanza
L’articolo 4 della L. 300/1970 tratta dell’installazione degli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza sull’attività del lavoratore; la prima riforma all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, intervenuta con il D.Lgs. n. 151/2015, ha comportato però una configurazione in parte diversa dell’obbligo di installazione, prevedendo una versione “alleggerita??? del divieto: infatti pur ribadendo che gli strumenti di videosorveglianza, ovvero quelli dai quali possa derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, debbano rispondere necessariamente ad alcune esigenze che riguardano l’organizzazione, la sicurezza sul lavoro ovvero la tutela del patrimonio aziendale, prevede d’altro canto che gli strumenti in uso al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa così come gli strumenti di rilevazione delle presenze, non necessitino di richiesta di accordo/autorizzazione.
La richiesta prima dell’installazione
Così, qualora si renda necessaria l’installazione di strumentazioni non rientranti nella previsione del comma 2 dell’art. 4, diviene assolutamente necessario e imprescindibile procedere all’accordo di cui all’art. 4 comma 1, Statuto dei Lavoratori, o alla richiesta di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nello specifico alla sede territoriale di competenza. Esistono infatti due diverse strade, a seconda della condizione soggettiva di ciascuna impresa:
• nel caso in cui l’azienda superi i 15 dipendenti sarà necessario adire preventivamente le RSA o RSU allo scopo di trovare un accordo in sede sindacale per l’installazione degli strumenti necessari, ma dai quali possa eventualmente derivare un controllo a distanza;
• nel caso in cui l’azienda non abbia delle rappresentanze sindacali interne, abbia un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero non sia riuscita a raggiungere un accordo con le citate RSA o RSU, sarà necessario procedere a richiesta di autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.
Esiste però una casistica per la quale non è previsto l’obbligo di accordo o autorizzazione: infatti, nel caso in cui gli strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ovvero ancora se gli strumenti in questione riguardano la registrazione degli accessi e delle presenze, l’azienda potrà legittimamente installarli senza la necessità di preventiva autorizzazione/accordo.
L’obiettivo dell’installazione e i chiarimenti in merito
Così per installare legittimamente un sistema di controllo, è necessario ribadire che il controllo stesso non deve fare riferimento al lavoratore, ma deve avere come scopo unico quello di tutelare le condizioni aziendali, la sicurezza sul lavoro, o di garantire alcune condizioni organizzative, così che si eviti con qualsiasi mezzo l’eventualità del controllo a distanza dei lavoratori.
Tanti sono stati gli strumenti tenuti in considerazione nel corso del tempo con riferimento all’obbligo o meno di procedere ad autorizzazione, in relazione al fatto che altrettanti sono gli strumenti al giorno d’oggi che possono permettere un qualsivoglia tipo di controllo dell’attività del lavoratore. Così man mano che gli strumenti tecnologici avanzano, è necessario che gli organi preposti forniscano opportune indicazioni agli operatori e ai datori di lavoro allo scopo di non incorrere in sanzioni: si può portare l’esempio della Circolare INL n. 2/2017, la quale ad esempio ha riguardato la legittimità o meno dell’installazione di impianti GPS che potrebbero essere utilizzati su autovetture aziendali. Ma anche nei giorni scorsi è stata pubblicata un’ultima nota dell’Ispettorato del Lavoro, con ulteriori chiarimenti in materia di installazione di strumenti che possono comportare un controllo, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 300/1970.
Installazione di allarmi con video o fotocamera
In particolare, la nota prot. 299/2017 del 28 novembre scorso ha fornito indicazioni con riferimento all’installazione di impianti d’allarme o antifurto che siano dotati di videocamera o fotocamera, i quali si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tali strumenti hanno come fine ultimo la tutela del patrimonio aziendale, ma non sono dispositivi di rilevazione della presenza, né tantomeno strumenti in uso al prestatore di lavoro: ciò dimostra che è assolutamente necessario procedere con accordo ovvero autorizzazione per l’installazione di tali strumenti.
Così, essendo tali impianti rientranti nella fattispecie per la quale è necessario accordo/autorizzazione, l’ispettorato del Lavoro ha fornito però delle delucidazioni in merito, sostenendo la necessità di rendere più celere le procedure autorizzative riguardanti i sistemi antifurto; è stato infatti specificato dall’INL che essendo tali strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale trovano la loro legittimazione proprio al primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e che comunque comportano che le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussistendo la possibilità di controllo preterintenzionale sul personale, motivazione per la quale non dovrebbero porsi motivazioni ostative al rilascio del provvedimento. Di conseguenza, sulla base di quanto ribadito con la nota in esame, l’Ispettorato ha chiarito che per tali strumenti si potrà procedere all’attivazione di una autorizzazione rapida in quanto è inesistente qualunque valutazione istruttoria.