Rischio chimico all’interno degli ambienti di lavoro – Secur Italia – Sicurezza sul lavoro

Rischio chimico

 

Il rischio chimico all’interno degli ambienti di lavoro è molto più diffuso di quanto si possa pensare ad una prima valutazione; a differenza di quanto si creda, infatti, non ne sono interessate esclusivamente le industrie chimiche o le raffinerie, o i laboratori di ricerca e sintesi, bensì una più vasta casistica di attività lavorative.

Dai prodotti per le pulizie e la disinfezione, a quelli per la stampa o per la conservazione degli alimenti. Una così elevata presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, comporta una diffusione del rischio chimico nei luoghi di lavoro ed un corrispondente rilevante numero di lavoratori esposti, a volte, in modo del tutto inconsapevole.

A motivo di questa diffusione si è reso da tempo necessario un sistema univoco di classificazione degli agenti chimici, che prevede una prima macro-distinzione in due classi:

  1. gli agenti con proprietà pericolose di tipo chimico-fisico, a loro volta declinati in agenti infiammabili, esplosivi, comburenti e corrosivi;
  2. gli agenti con proprietà tossicologiche, ulteriormente distinti a loro volta in sostanze nocive, sensibilizzanti, irritanti, tossiche, teratogene e cancerogene.

Se generalmente l’esposizione accidentale e non adeguatamente controllata agli agenti della prima classe genera un infortunio, l’esposizione ad agenti della seconda classe genera una malattia professionale.
Un primo strumento per l’immediata valutazione della pericolosità eventuale di un prodotto chimico è costituito

Valutazione del rischio chimico

A prescindere dalla linea guida utilizzata per la valutazione del Rischio chimico, l’esito della valutazione dovrà risultare o “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute”, o “non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute”, ed in questo secondo caso il datore di lavoro dovrà necessariamente adottare tutte le misure preventive e le disposizioni come definito negli artt 225 e 226 del Testo Unico.
Il processo di valutazione del Rischio da esposizione ad agenti chimici si articola, su tre fasi fondamentali:

  1. Valutazione del pericolo. Alla base vi è un’attenta e scrupolosa analisi della Scheda di Sicurezza del prodotto, in cui sono elencate e descritte tutte le proprietà intrinseche di pericolo della sostanza oggetto della valutazione.
  2. Valutazione dell’esposizione. Deve tenere conto delle modalità attraverso la quale i lavoratori esposti possono entrare in contatto con la sostanza, della frequenza di utilizzo, della quantità massima e di valutazioni ambientali e rilevazioni biologiche volte a caratterizzare la presenza della sostanza nell’ambiente di lavoro e/o l’assorbimento nell’organismo.
  3. Caratterizzazione del rischio. Sulla base dei risultati risultati emersi dalle due fasi precedenti il Datore di Lavoro elabora una serie di misure preventive, protettive e di sorveglianza sanitaria, rivolte a eliminare o ridurre, la possibilità di esposizione alla sostanza nell’ambito dello scenario lavorativo analizzato, e in parallelo a monitorarne la presenza e la diffusione.
  • effettuare una valutazione sul rischio espositivo ad esse, tenendo conto delle:
  1. caratteristiche chimico/fisiche;
  2. temperatura e la modalità di utilizzo della sostanza;
  3. quantità;
  4. concentrazione;
  5. durata dell’operazione e la frequenza;
  6. modalità di assorbimento;
  7. capacità delle sostanze di entrare nell’organismo.

 

  • Utilizzare specifici dispositivi per la protezione del singolo lavoratore (DPI), cioè un’attrezzatura che il soggetto indosserà per proteggere una determinata parte del corpo da determinati rischi specifici.
  • Le aziende i cui dipendenti possono essere sottoposti a tali rischi hanno l’obbligo di esporre una simbologia, nata e riconosciuta a livello internazionale per la salvaguardia del lavoratore e dell’ambiente: tramite un pittogramma nero su sfondo arancio, un simbolo letterale e la dicitura per esteso della categoria viene indicata la pericolosità e la tipologia di rischio. Dal 2008, il Regolamento CE n. 1272/2008 che va a sostituire quello n.1907/2016 vecchi pittogrammi neri su sfondo arancione sono stati sostituiti con quelli a forma di diamante a base bianca con cornice rossa.
  • La manipolazione di sostanze chimiche  deve avvenire sotto cappa chimiche ad espulsione totale o a ricircolo: quindi bisogna impedire la fuoriuscita di qualsiasi sostanza proteggendo l’operatore attraverso un flusso d’aria ascendente che va a creare pressione negativa all’interno della zona di lavoro.

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