Green Pass e Super Green Pass

Pubblicato il 26 novembre il nuovo Decreto Legge n. 172 che introduce alcuni obblighi e restrizioni, soprattutto per chi non è ancora in possesso della Certificazione Verde (Green Pass), tra le quali:

  • l’obbligo di possedere il Green Pass per gli ospiti degli alberghi e per l’utilizzo del trasporto pubblico locale;
  • alcune restrizioni per chi possiede una Certificazione Verde COVID 19 rilasciata a seguito di tampone antigenico o molecolare;
  • la riduzione della durata del Green Pass rilasciato a seguito di vaccinazione, che passa da 12 a 9 mesi;
  • l’estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoratori, ulteriori rispetto al personale sanitario.

Vediamo di seguito quali sono le novità introdotte da questo nuovo Decreto Legge.

I GREEN PASS SONO TUTTI UGUALI?

La risposta è no, nel senso che ormai siamo di fronte a due tipi di Green Pass. Ed ecco il motivo che spinge alcuni a parlare di “Super Green Pass”, intendendo con tale termine il Green Pass ottenuto tramite ciclo vaccinale o a seguito di guarigione da COVID19.

Il D.L. 177/21 stabilisce che il Super Green Pass entra in vigore:

  • in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio 2021
  • in zona gialla e arancione dal 29 novembre e senza una scadenza temporale.

Come detto, il Super Green pass è rilasciato unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid19 e consente l’accesso a:

  • spettacoli
  • eventi sportivi
  • ristoranti al chiuso
  • feste e discoteche
  • cerimonie pubbliche

Ovviamente, quanto appena detto non si applica ai minori di 12 anni.

Il “vecchio” Green pass (ormai depotenziato), ottenuto con un tampone rapido o molecolare negativo, è necessario invece:

  • per accedere a luoghi di lavoro, compresa la mensa interna;
  • sui treni ad alta velocità e in aereo, per servirsi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale (bus, tram e metro)
  • per i collegamenti effettuati per mezzo di traghetti sullo Stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per le isole Tremiti;
  • per soggiornare in albergo e per l’accesso a servizi annessi, come il ristorante;
  • per accedere agli spogliatoi di palestre e piscine per lo svolgimento di attività sportiva anche all’aperto.

In zona bianca e gialla per l’accesso agli impianti di sci (funivie, seggiovie, ecc.) serve il semplice Green pass. In zona arancione solo chi ha il Super Green pass può accedere agli impianti, mentre in zona rossa gli impianti sono chiusi anche per chi ha il Super Green pass.

È OBBLIGATORI IL POSSESSO DEL GREEN PASS PER GLI OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE?

Si, come visto in precedenza, il Decreto Legge 127/2021 introduce l’obbligo per gli alberghi e a tutte le strutture ricettive in generale (ostelli, pensioni, B&B) di richiedere il Green Pass (e non il Super Green Pass) ai propri ospiti per consentire loro l’accesso, il soggiorno e l’utilizzo di tutti i servizi offerti, quali ad esempio:

  • Ristorante
  • Palestra
  • Piscine
  • Centri Benessere

QUANTO DURA LA VALIDITÀ DEL GREEN PASS?
Il D.L. 172/21 riduce la validità del Green Pass da 12 a 9 mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale.

Rimane invece invariata la durata del Green Pass ottenuto tramite:

  • tampone antigenico (rapido) – durata di 48 ore
  • molecolare – durata di 72 ore

OBBLIGO VACCINALE ESTESO A CHI?

Dal 15/12/2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione COVID19, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità dei Green Pass previsti, si applica anche alle seguenti categorie:

  • personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  • personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie di cui all’art. 8 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni;
  • personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Nei casi sopra elencati la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni interessate, provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Fonte: https://www.vegaengineering.com/