Dispositivi di protezione individuale: Definizione di DPI, categorie,obblighi e sanzioni

In questo articolo parleremo di:
– DPI: definizioni
– Dispositivi di protezione individuale: prima, seconda e terza categoria
– Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
– Obblighi del lavoratore in tema di Dpi
– Criteri per l’individuazione dei DPI e sanzioni

DPI: Definizioni

Si intende per Dispositivo di protezione individuale (DPI)qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro.
Rientrano nella definizione;
a) l’insieme costituito da componenti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) l’insieme costituito da un DPI collegato, anche se in modo da poterne essere separato, ad un componente non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sè;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio (art. 1, D.Lgs. n. 475/1992).
Non rientrano nella definizione di DPI le seguenti attrezzature:
– DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine (caschi, scudi, ecc.).
– DPI di autodifesa in caso di aggressione (generatori aereosol, armi individuali deterrenti, ecc.).
– DPI progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.).
– DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
– Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote;

Dispositivi di protezione individuale: di prima, di seconda e di terza categoria
I DPI sono suddivisi in tre categorie:
Prima categoria
Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50º C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.
Seconda categoria
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.
Terza categoria
Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente.
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100º C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50° C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Obblighi del datore di lavoro in tema di DPI
Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marcatura CE), stabilirne le condizioni d’uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza.
Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all’uso dei DPI siano disponibili nell’impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano.
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell’aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del rischio in un luogo di lavoro.
Infine il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione dell’udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi.

Obblighi dei lavoratori in tema di DPI
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela della loro salute e sicurezza con l’impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 78, D.Lgs. n. 81/2008).
Il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il tempo in cui è presente l’esposizione al rischio da cui deve proteggere.
I lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici e devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.

Criteri per l’individuazione dei DPI
Per l’individuazione dei DPI necessari, le modalità d’uso e le circostanze nelle quali è possibile l’impiego, si può fare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, allegato VIII (schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale) e all’art. 79 dello stesso decreto.
Inoltre con il D.M. 2 maggio 2001 il Ministero del lavoro ha riportati i criteri, ripresi dalle norme UNI di riferimento, per l’individuazione e l’uso dei seguenti DPI:
a) protezione dell’udito;
b) protezione delle vie respiratorie;
c) protezione degli occhi;
d) indumenti protettivi da agenti chimici;
Chi adotti criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI diversi da quelli riportati nel D.M. del 2 maggio 2001 dovrà comunque garantire un livello di sicurezza equivalente.

Sanzioni
Datori di lavoro o dirigenti
Il datore di lavoro o il dirigente che non rispetta gli obblighi di:
– fornire i necessari e idonei DPI;
– fornire adeguate informazioni e formazione, e, ove richiesto anche addestramento all’uso dei DPI (DPI di 3ª categoria e DPI per la protezione dell’udito);
è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.192,00 a 5.480,00 euro.
Preposti
I preposti che non esercitano la dovuta vigilanza sui lavoratori per l’osservanza delle norme relative all’uso dei DPI sono puniti con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 €.
Lavoratori
Sono puniti con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda da 219,20 a 657,60 euro i lavoratori che non ottemperano agli obblighi di:
– utilizzare appropriatamente i DPI, segnalarne le deficienze;
– sottoporsi alla formazione/addestramento sui DPI, utilizzarli come da istruzioni ricevute; averne cura; non apportarvi modifiche arbitrarie.