DVR | Documento Valutazione Rischi obbligatorio: cos’è, chi lo fa?

Negli ultimi anni, il concetto di rischio nei luoghi di lavoro ha subito numerosi cambiamenti. Elementi come fonte di pericolofattore ed entità di rischio sono stati analizzati con più rigore allo scopo di creare normative, mezzi di prevenzione e figure professionali in grado di far fronte alle “minacce” che incombono sui lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Si sente spesso dire “che prevenire è meglio che curare” ed è proprio in quest’ottica che è stata pensata l’elaborazione del documento di valutazione dei rischi o DVR.

Cos’è il DVR?

Il DVR è un documento fondamentale del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) che le imprese devono obbligatoriamente redigere, custodire e esibire agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. il suo scopo è identificare e valutare i rischi presenti in azienda e contenere procedure e misure di prevenzione e protezione idonee.

DVR Obbligatorio: per quali aziende?

La normativa in vigore stabilisce che elaborare tale documento è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente, con l’obiettivo di prevenire e ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tuttavia sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR le aziende che non hanno dipendenti, ovvero:

  • liberi professionisti;
  • imprese familiari;
  • ditte individuali;
  • aziende con un solo socio lavoratore.

Chi lo fa? Ecco chi può redigere il DVR

Chi elabora il Documento di Valutazione dei Rischi? La normativa in vigore dispone che sia il Datore di Lavoro a redigere il DVR, dopo aver effettuato un’opportuna valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro in stretta collaborazione con le seguenti figure:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP
  • il Medico Competente
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS, qualora ve ne sia uno

Molto spesso  capita che il Datore di Lavoro preferisca rivolgersi ad un tecnico incaricato di un’azienda specializzata in Sicurezza sul Lavoro, avvalendosi della sua maggiore esperienza in questo genere di analisi, per procedere compilare il modello DVR seguendo le direttive del Ministero del Lavoro.

Cosa deve contenere il DVR:

  • Una relazione inerente a tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute che esistono sul luogo di lavoro, indicando le modalità con cui essi sono stati individuati;
  • La specificazione delle misure di prevenzione e protezione volte ad eliminare o ridurre tali rischi;
  • La descrizione delle procedure volte ad attuare le suddette misure, con l’indicazione di quali figure devono occuparsene;
  • L’individuazione di chi ha collaborato alla valutazione dei rischi (RSPP, RLS, Medico Competente);
  • L’individuazione delle mansioni da cui possono derivare eventuali rischi e che di conseguenza richiedono specifiche competenze e formazione professionale;
  • Una valutazione specifica relativa ai rischi riguardanti le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza;
  • Una menzione e una valutazione dello Stress Correlato al Lavoro specifico;
  • La data in cui è stata effettuata la valutazione e la redazione del documento stesso;

Validità e aggiornamento del DVR

Non esiste alcun termine di tempo entro cui effettuare la revisione e l’aggiornamento DVR. Queste operazioni sono obbligatorie soltanto a seguito di:

  • modifiche del processo lavorativo (introduzioni di nuovi macchinari ad esempio);
  • modifiche dell’organizzazione generale del lavoro;
  • casi di infortuni gravi che mettano in luce nuovi fonti di rischio, o richiedano una rivalutazione di quelle presenti;

In ciascuno di questi casi si dovrà obbligatoriamente provvedere ad aggiornare il documento, rendendolo adeguato alle nuove caratteristiche dell’azienda.

Mancata o incompleta elaborazione del DVR: Pene e Sanzioni

In caso di mancanze o inadempienze riguardanti l’elaborazione del DVR, gli organi di controllo e gli enti preposti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi. Inoltre, in caso la mancata redazione sia reiterata e recidiva, è prevista la sospensione dell’attività.

Si ricorda che gli enti che possono effettuare i controlli sono i seguenti:

  • l’ASL;
  • l’INPS;
  • l’INAIL;
  • Vigli del Fuoco;

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Obblighi da rispettare per i veterinari

Sicurezza sul lavoro per veterinari

Gli obblighi da rispettare per un centro veterinario con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di veterinario, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali,e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

 

  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

 

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

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Obblighi da rispettare per gli stabilimenti balneari

Sicurezza sul lavoro negli stabilimenti balneari

Gli obblighi da rispettare in uno stabilimento balneare con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di stabilimento balneare, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, quindi non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

 

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Obblighi da rispettare per impresa di traslochi

Sicurezza sul lavoro nei traslochi

Gli obblighi da rispettare in un una impresa di traslochi con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCIDENTI STRADALI
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di impresa di traslochi, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 12 h;
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVOROoppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIAmediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Vuoi evitare le sanzioni? CONTATTACI!

Vuoi evitare le sanzioni?

Per un  sopralluogo gratuito contattaci su : info@securitalia.net oppure Whatsapp 349 159 9353 e  valuta il Rischio d’Impresa Gratuitamente;

 

I Dirigenti/Responsabili dell’impresa o dell’Ente Pubblico hanno importanti obblighi (Valutazione del Rischio, conformità dei luoghi di lavoro, adeguata segnaletica, obblighi formativi per se stessi e per i lavoratori, controllo, vigilanza, documentazione come Dvr, Pos, Pimus, Dps etc).

 

Basta un Solo Dipendente per far scattare importanti obblighi di adeguamento alla normativa vigente.

A questi obblighi corrispondono, in caso di violazioni, sanzioni pecuniarie, amministrative e soprattutto penali.

Per non incorrere in queste Sanzioni, valuta il Rischio  d’Impresa Gratuitamente, contattandoci su:info@securitalia.net o Whatsapp  349 159 9353 

 

Ecco le Sanzioni Principali previste dal “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come modificato dal Decreto Legislativo n.151/2015):

Mancata Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (V.R.)

Arresto da 3 a 6 mesi/ ammenda da € 2.500-6.400

Mancata Formazione SPP DL

Arresto da 3 a 6 mesi/ ammenda da € 2.500-6.400

Mancata Formazione Addetto Antincendio

Arresto da 2 a 4 mesi/ ammenda da € 750-4000

Mancata Formazione Dei Dipendenti

Arresto da 2 a 4 mesi/ ammenda da € 750-4.000

Mancata Formazione ed Elezione R.L.S.

Arresto da 3 a 6 mesi/ ammenda da € 2.500-6.000

Inosservanza Norme sulla Medicina del Lavoro

Varie e relative alle singole infrazioni

Nei Casi  più Gravi è prevista anche la chiusura dell’attività

 

Per non incorrere in queste Sanzioni, valuta il Rischio  d’Impresa Gratuitamente, contattandoci su:info@securitalia.net o Whatsapp  349 159 9353 

Rischio da esposizione Amianto

Per anni l’amianto “è stato considerato un materiale estremamente versatile ed a basso costo, con svariate applicazioni industriali, grazie alle caratteristiche coibenti nonché fonoassorbenti”. Ed a causa dell’elevato rischio per la salute, in seguito all’esposizione alle fibre, il suo impiego è stato vietato attraverso la Legge n. 257 del 27 marzo 1992

Su tutto il Territorio Italiano “attualmente sono ancora presenti  elementi, tra cui lastre per la copertura di edifici, tubature e coibentazioni, che continuano a costituire un rischio per la salute nel momento in cui la compattezza del materiale è compromessa in seguito ad usura o all’esposizione prolungata ad agenti atmosferici, con il conseguente più probabile rilascio di fibre”.

 

Si ricorda che in virtù delle sue caratteristiche, “l’amianto è stato ampiamente utilizzato in passato nell’industria e in edilizia: per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni; come materiale da costruzione per l’edilizia sotto forma di composito fibro-cementizio – l’Eternit – nelle coperture degli edifici; per la realizzazione di pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, e inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiali d’attrito per i freni di veicoli, guarnizioni), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni.

Tuttavia la sola presenza di amianto “non rappresenta in sé una fonte di pericolo: la potenziale nocività è legata allo sfaldamento dei materiali che lo contengono, la quale può avvenire per danneggiamento accidentale o per usura in assenza di manutenzione. In tali condizioni i materiali possono disperdere e liberare facilmente le fibre nell’ambiente”.

La legge 257/1992 ha imposto il divieto di produzione di nuovi prodotti in amianto (“l’uso diretto di amianto come materia prima per la realizzazione di materiali di amianto è vietato completamente su tutto il territorio nazionale dal 1994”), rimane invece “consentito l’uso indiretto di amianto o di materiali contenenti amianto (MCA)”.

 

I luoghi di lavoro e l’amianto

In particolare le aziende che ad oggi utilizzano amianto in modo indiretto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto “sono obbligate, ai sensi dell’art. 9 della stessa legge 257/1992, ad inviare annualmente una relazione tecnica alle Regioni e alle Asl di appartenenza con i dati relativi ai tipi, ai quantitativi e alle caratteristiche dei materiali contenenti amianto trattati e dei rifiuti  delle attività di bonifica e di smaltimento, con i dati relativi alle attività svolte e sui procedimenti applicati, sui lavoratori impiegati nelle operazioni di trattamento e bonifica , sulle caratteristiche  e la durata delle loro attività in presenza di amianto, sulle misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

 

Gli obblighi dei datori di lavoro

In ogni caso si suppone che l’amianto e gli MCA “siano ancora presenti in quantità considerevoli nei grandi impianti industriali, negli impianti termici a servizio di processi produttivi, nelle navi e nei traghetti. L’amianto è inoltre presente nelle condotte delle reti acquedottistiche”.

 

La conoscenza completa sull’utilizzo indiretto di amianto consentirebbe poi “di poter individuare tutti i lavoratori potenzialmente esposti; si consideri a tal proposito che l’amianto utilizzato indirettamente nei luoghi di lavoro è ormai datato, per la maggior parte in matrice friabile e spesso sottoposto ad azioni di degrado (vibrazioni, escursioni termiche, urti, ecc.)”.

 

Il datore di lavoro “deve predisporre preventivamente, prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di rimozione di amianto di MCA da edifici, strutture, apparecchi impianti o mezzi di trasporto, un piano di lavoro, contenente le misure da adottare per garantire la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente; tale piano deve essere inviato all’organo di vigilanza 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, con esclusione dei casi di urgenza.

 

In tutte le attività lavorative  che possono comportare esposizione all’amianto, “la concentrazione delle polveri di amianto deve essere ridotta al minimo e non deve superare il valore limite di 0,1 fibre per cm3 di aria, misurato come media ponderata nell’arco temporale di riferimento di 8 ore. l lavoratori devono sempre utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con adeguato fattore di protezione”.

 

Il superamento del limite previsto di concentrazione di fibre di amianto nell’aria “comporta per il datore di lavoro ulteriori obblighi, oltre a quelli di carattere generale. Il datore di lavoro deve individuare le cause del superamento, riportare l’esposizione al di sotto del valore limite e verificare l’efficacia delle misure adottate con una nuova determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria. Il proseguimento del lavoro sarà consentito solo se sono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori; il datore di lavoro dovrà informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo e consultare i loro rappresentanti. l lavoratori esposti all’amianto devono essere soggetti alla sorveglianza sanitaria e annotati nelle cartelle sanitarie e di rischio tenute dal medico competente”.

 

L’adempimento degli obblighi di notifica, di utilizzo dei DPI e della sorveglianza sanitaria, “non sono previsti nei casi di attività lavorative che comportano esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI), quali ad esempio brevi attività non continuative di manutenzione su materiali compatti, rimozione senza deterioramento di materiali non degradati o incapsulamento e confinamento di prodotti in buono stato, che non comportano mai il superamento del valore limite di esposizione”

 

Ogni datore di lavoro che nei lavori di manutenzione e ristrutturazione espone a rischi di amianto  i lavoratori ha  l’obbligo di svolgere una formazione dettagliata sui rischi da Amianto e conoscenza delle procedure per contenere e ridurre il rischio di esposizione .

Per informazione contattaci su : info@securitalia.net o Whatsapp al +39 349 1599353

Obblighi da rispettare per le onoranze funebri

Sicurezza sul lavoro nelle onoranze funebri

Gli obblighi da rispettare in una impresa di onoranze funebri con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia dell’ impresa di onoranze funebri, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali  e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

 

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 4h (rischio basso) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

 

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!

Obblighi da rispettare per le tipografie

Sicurezza sul lavoro nelle tipografie

Gli obblighi da rispettare in una tipografia con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)
N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di tipografia, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, e non specifici per la propria attività. Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente su: info@securitalia.net oppure su WhatsApp 349 1599353
  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  •  Cosi come previsto dall’art.36 e 37 del Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 è necessario che il datore di Lavoro e i lavoratori svolgano dei corsi di formazione di natura generale e specifica per Macrosettore di appartenenza

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 16 h 
  • CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere; 

    Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!

Obblighi da rispettare per le pescherie

Sicurezza sul lavoro nei nelle pescherie

Gli obblighi da rispettare in una pescheria con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pescheria, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, e non specifici per la propria attività. Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente nell’area contatti,oppure inviando una E-Mail su:info@securitalia.net

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
    Cosi come previsto dall’art.36 e 37 del Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 è necessario che il datore di Lavoro e i lavoratori svolgano dei corsi di formazione di natura generale e specifica per Macrosettore di appartenenza
  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso);
  • CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
    Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!

Igiene alimentare HACCP nelle pescherie

Gli obblighi da rispettare sempre sono:

  • STESURA DI UN MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP

(E’ fondamentale che il manuale sia completo e abbia tutte le componenti utili per affrontare in sicurezza ed igiene tutte le fasi del ciclo produttivo della pescheria).

  • CORSO DI FORMAZIONE HACCP (a tutti gli addetti dell’ ortofrutta qualsiasi sia la mansione)
  • EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO SU ALIMENTI, TAMPONI SU SUPERFICI, E ANALISI SULL’ACQUA DERIVANTE DALLA RETE IDRICA
  • DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

 

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!

 

Obblighi da rispettare per ferramenta

Sicurezza sul lavoro nei negozi di ferramenta

Gli obblighi da rispettare in negozio di ferramenta con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE RISCHIO RAPINA
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE (in caso di lavorazioni)
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI(in caso di lavorazioni)
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)
N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di ferramenta, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali,  e non specifici per la propria attività. Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente inviandoci una mail su: info@securitalia.net o contattaci su tutti i social;
  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

Cosi come previsto dall’art.36 e 37 del Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 è necessario che il datore di Lavoro e i lavoratori svolgano dei corsi di formazione di natura generale e specifica per Macrosettore di appartenenza;

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso);
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!