Corso di primo soccorso con utilizzo di BLSD in uno stabilimento metalmeccanico.

Si è svolto con successo il corso di primo soccorso con utilizzo di BLSD automatico per la formazione di addetti di uno stabilimento metalmeccanico di Marcianise(Ce) in reparti  di officina, magazzino, uffici e carico e scarico merci;

Si ringrazia per la collaborazione il Presidente di Accademia Formativa Nazionale, Dott. Michele Pizzocaro e il Dott. Leonardo De Padova che hanno istruito con tecniche e procedure di emergenza il personale incaricato dall’azienda.

Il Presidente di Secur Italia

Doc. Francesco Nito

Tecniche Salvavita e di Primo Soccorso con e senza l’utilizzo di BLSD

Il giorno 3 luglio 2019 ,presso la sede formativa di Secur Italia Venezia Mestre ,si è svolta la formazione “Tecniche Salvavita e di Primo Soccorso con e senza l’utilizzo di BLSD”;

Il Presidente Francesco Nito si è avvalso delle competenze dell’Accademia Formativa Nazionale e dell’Istruttore Pizzocaro Michele, esperto in emergenza sanitaria, che  ha illustrato in tecniche pratiche e procedure innovative ,come “TUTTI POSSIAMO AIUTARE IL PROSSIMO”

Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro

 

La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridicaPenale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.

Responsabilità giuridica penale

E’ sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso Sistema di Gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

Responsabilità giuridica civile

Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo. A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art 2087 del Codice Civile : “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Resp. Soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva).

Responsabilità giuridica di tipo amministrativo

E’ di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura.
Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali.

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Prevenire rischi da caldo e sintomi di allarme

Ondate di caldo come quelle di questi giorni giorni sono un rischio non trascurabile per i lavoratori.

È bene ricordare quindi che il “Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori” (D.Lgs. 81/08) prescrive al datore di lavoro una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli legati al microclima, e adottare opportune contromisure.

 

Prevenire rischi da caldo

La valutazione del rischio deve quindi  indicare le misure preventive e protettive da adottare, che si dividono fra procedurali (che individuano dei criteri per definire l’entità del rischio) organizzative e tecniche. Fra queste si ricordano:

  • programmare il lavoro fisico più pesante nelle ore più fresche;
  • organizzare il lavoro in modo che avvenga sempre nelle zone meno esposte al sole;
  • aumentare il numero delle pause di recupero in aree confortevoli (devono essere rispettate e non lasciate alla libera scelta del lavoratore);
  • predisporre una rotazione dei lavoratori sulle mansioni più gravose;
  • evitare di lasciare lavoratori isolati per consentire un eventuale primo soccorso il più rapido possibile e una sorveglianza reciproca;
  • indossare indumenti protettivi leggeri, di colore chiaro e in tessuto traspirante;
  • indossare un copricapo possibilmente a tesa larga;
  • mettere a disposizione quantitativi sufficienti di acqua fresca preferibilmente con integratori salini. È importante consumare acqua prima di avvertire la sete e frequentemente durante il turno di lavoro. Da evitare in generale le bevande ghiacciate;
  • evitare pasti abbondanti, promuovendo l’introduzione di frutta e verdura.

I sintomi di allarme

Il rispetto di tutte queste misure deve essere vigilato dal preposto/capocantiere. Nelle lavorazioni a rischio di stress da calore inoltre è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria mirata alla valutazione di fattori di rischio individuali quali obesità, consumo di alcolici, uso di farmaci, malattie cardiocircolatorie, renali o dismetaboliche (diabete). È obbligatorio informare i lavoratori su rischi del caldo, misure di prevenzione e sintomi di allarme quali:

  • cute calda e arrossata;
  • sete intensa;
  • sensazione di debolezza;
  • crampi muscolari;
  • nausea e vomito;
  • vertigini
  • convulsioni
  • stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

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Obblighi da rispettare per Bed And Breakfast o affittacamere.

Sicurezza sul lavoro per bed and breakfast ed affittacamere

I bed and breakfast e gli affittacamere, sono strutture extra alberghiere, che differiscono dai più comuni hotel, per il numero massimo di stanze e la tipologia di alimenti che possono essere somministrati.

 Il quesito che più frequentemente ci viene posto, riguarda la delicata questione della gestione della sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro: I bed and breakfast e gli affittacamere, si devono attenere alle normative europee che regolamentano gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro? 

 Tutte queste tipologie di strutture hanno a che fare con la manipolazione e la somministrazione di cibo, nel momento in cui si serve la colazione alla propria clientela.

 E’ necessario, pertanto, che anche le strutture come bed and breakfast, affittacamere professionali e non, applichino l’autocontrollo alimentare attraverso il sistema h.a.c.c.p.  adeguandosi così al Reg.CE 852/2004 e a tutte quelle normative in materia di sicurezza alimentare. Redigere quindi il piano di autocontrollo alimentare e le campionature analitiche.  E’ chiaro che gli operatori del settore alimentare e il personale alimentarista di queste strutture, debbano anche seguire un percorso formativo , ovvero il cosidetto corso h.a.c.c.p. sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria.

Per quanto riguarda invece il tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tali strutture poiché inferiori ai 25 posti letto, dovranno attenersi al titolo III° del D.M. 10/3/98 e s.m.i.:

Documento di valutazione dei rischi;

Nomina RSPP;

Nomina e formazione addetti antincendio e primo soccorso;

Formazione generale + specifica per tutti i lavoratori;

Elezione e formazione RLS;

Posizionamento cartellonistica di sicurezza;

Installazione di estintori portatili ogni 200 mq di superficie utile;

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Il PiMUS(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi)

Cos’è il PiMUS?

Il PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi, è un documento che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 deve obbligatoriamente essere stilato ogni qualvolta si rendesse necessaria l’installazione e la successiva dismissione di ponteggi da impiegarsi per lo svolgimento di lavori edili.
Ai sensi dell’Articolo 136 Comma 1, quest’onere risulta spettante al datore di lavoro dell’impresa alla quale è stata affidata l’opera.

L’elenco dei contenuti da inserire in sede di compilazione del PiMUS è indicato all’interno dell’allegato XXII del Decreto Legislativo 81/2008. Come sotteso proprio dal suddetto Decreto, il documento deve contenere precise indicazioni relative alla tecnica e alle procedure da osservare per occuparsi in sicurezza dell’installazione e dello smontaggio della struttura: le operazioni da compiere devono essere illustrate in maniera precisa e dettagliata e il documento deve riportareuna distinta di tutti i sistemi di protezione collettivi ed individuali necessari per procedere allo svolgimento del lavoro.

PiMUS: quando è obbligatorio?

Il PiMus quando è obbligatorio?Praticamente in tutti i casi in cui è necessario il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, quindi, in linea di massima, all’inizio e alla conclusione di ogni cantiere allestito per la realizzazione di opere edili pubbliche o private.

Chi deve redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

La redazione del PiMUS per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi è un onere che grava sul datore di lavoro. Le tempistiche da rispettare per la compilazione e la consegna del piano sono elastiche: è sufficiente che il documento sia redatto prima dell’inizio delle operazioni di installazione e di smontaggio della struttura.
E’ possibile non presentare il documento per la realizzazione e la disinstallazione di opere quali parapetto e ponti su ruote o cavalletti.

Come si redige il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

I documenti e le indicazioni necessari per la redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi sono i seguenti:

  • Libretto del Ponteggio
  • Schema tipo
  • Progetto
  • Elenco attrezzature e macchine da impiegare
  • Elenco di certificazioni e qualifiche richieste
  • Istruzioni di montaggio e di smontaggio
  • Elenco delle modalità d’uso e dei sistemi di sicurezza da adoperare
  • Piano di salvataggio
  • Autorizzazioni ministeriali
  • Disegno esecutivo
  • Schede di verifica
  • Distinta degli elementi del ponteggio
  • Documentazione di formazione professionale
  • Schede di verifica

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Che cos’è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e a cosa serve?

Il Piano Operativo di Sicurezza, meglio conosciuto nella sua forma abbreviata POS, è un documento che ogni datore è obbligato a redigere, prima di iniziare dei lavori in un cantiere esterno, al fine di intraprendere le migliori contromisure per garantire l’incolumità dei dipendenti.

pos piano operativo di sicurezzaIl POS non deve essere ritenuto, dunque, un inutile certificato da compilare per un mero scopo burocratico, ma un importante documento contenente le indicazioni necessarie per evitare, o comunque limitare, eventuali rischi sul lavoro. Il POS, inoltre, non deve essere considerato una ripetizione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento), né un documento di valutazione dei rischi: si tratta, infatti, di un piano che specifica tutte le informazioni relative all’organizzazione per il mantenimento e la salvaguardia della sicurezza aziendale, con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e alle procedure utilizzate in cantiere.

 

Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, ossia dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e le sue specifiche sono contenute nell’Allegato XV dello stesso. Vediamo, quindi, di seguito a chi spetta redigere un POS e come.

 

Chi può redigere il POS e quali sono i contenuti minimi

Il compito di redigere il Piano Operativo di Sicurezza spetta esclusivamente al datore di lavoro dell’impresa. Sono tenuti alla redazione del POS tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti e che lavorino in generale nel campo dell’edilizia, ma anche imprese con impiantisti, lattonieri, falegnami, vetrai, fabbri, imbianchini, giardinieri e così via.

Il POS deve riportare al suo interno dei contenuti minimi che, come sopra detto, sono specificati nell’allegato XV del TUSL, in particolare:

  • dati identificativi dell’impresa esecutrice: nominativo del datore di lavoro e suoi riferimenti; nominativi degli addetti al pronto soccorso: nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti sia dell’impresa esecutrice sia dei lavoratori autonomi presenti in cantiere; specifica di tutte le attività e le lavorazioni svolte dall’impresa in cantiere;
  • Le specifiche mansioni che riguardano la sicurezza svolte da ogni singola figurata nominata dell’impresa esecutrice;
  • La descrizione di tutte le attività di cantiere, le modalità organizzative e i turni di lavoro;
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati;
  • L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere;
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • L’individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere (integrative rispetto a quelle contenute nel PSC);
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori del cantiere;
  • La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il numero di POS per ogni cantiere deve essere pari al numero di imprese operanti al suo interno. Nel caso di subappalto, l’impresa aggiudicatrice è tenuta a trasmettere il proprio POS alle imprese esecutrici e agli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere. Vi saranno in questo caso, quindi, più POS, ognuno dei quali farà riferimento all’unico PSC per la parte di lavori di propria competenza.

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Sicurezza sul lavoro negli ambienti confinati

 

In Italia esiste ancora un po’ di confusione sulla corretta definizione normativa di “spazi confinati”. La legislazione internazionale risulta chiara e dettagliata nel definire i “confined spaces” che vengono distinti nelle stesse OHSA, in cinque diverse categorie a seconda che l’ambiente sia nell’edilizia (scavi), nel settore industriale( vasche di raccolta e silos), in agricoltura (pozzi interrati e depuratori), sulle navi (stive) o nei porti (container e cisterne).

Rischi per gli spazi confinati

I rischi principali per le attività in ambienti confinati sono dovuti alla possibile presenza di sostanze inquinanti nell’aria, ovvero alla carenza di ossigeno.

In entrambi i casi si può quindi parlare a ragion veduta di rischio di tipo chimico :Ossidi di azoto (NO2,NOx), Ossidi di zolfo (SO2), Monossido di Carbonio, Benzene, formaldeide sono tra i contaminanti aerodispersi a maggior rischio che agiscono attraverso un meccanismo di tossicità.

Un altro rischio è legato a cadute accidentali o provocate da sensazioni di vertigini, anche eventualmente correlate alla carenza di ossigeno che provoca inizialmente stato di torpore e sonnolenza. È indispensabile in questi casi installare dispositivi di controllo e monitoraggio dell’aria, (sia indossabili che fissi) che rivelino eventuali stati di sottossigenazione o presenza di contaminanti al di sopra dei valori sogli consentiti.

Infine non sono da trascurare rischi correlati ad esposizione a sorgenti acustiche a livelli di emissione pericolosi, anche in virtù della attività svolte all’interno degli spazi e dell’acustica particolare di questi ultimi; disagi riconducibili a situazioni microclimatiche sfavorevoli (elevata umidità, calore eccessivo) ed il sempre presente rischio incendio che va valutato attentamente in relazione all’eventuale presenza di sorgenti di innesco e delle già citate sostanze chimiche anche potenzialmente infiammabili (Benzene, Formaldeide).

Settori più a rischio

I settori lavorativi che possiamo considerare più a rischio sono quelli industriali (si pensi a quella chimica), in cui per esempio possono essere presenti grosse cisterne per la lavorazione o la conservazione dei prodotti intermedi o finiti, in questi casi sono da considerare con attenzione anche e soprattutto le attività di pulizia e manutenzione.
Inoltre il settore dell’agricoltura, per la presenza di silos di stoccaggio, in cui la presenza di polveri aero disperse, oltre che tossiche, possono essere fonte di facili incendi.

 

Formazione ed aggiornamento

Come già in precedenza accennato l’aspetto della formazione, oltre ad essere un obbligo certificato, assume importanza strategica per tutti gli operatori di questo settore, la normativa di riferimento (sempre DPR 177/2011) definisce i criteri d i contenuti formativi, obbligando i soggetti interessati ad erogarla ed a sostenerla.
In situazioni in cui siano assegnate attività in regime di appalto o subappalto, è obbligo del committente erogare la formazione e l’addestramento specifico, oggetto anche di aggiornamenti, ai lavoratori che opereranno in ambienti confinati e a sospetto di inquinamento, ivi compresi i datori di lavoro delle singole imprese (se direttamente operanti in cantiere).
È importante sottolineare quindi l’obbligo, che non si limita alla verifica di una eventuale formazione pregressa, ma che impone di effettuare formazione specifica sui rischi, documentata e con verifica di apprendimento, con durata commisurata alla natura dell’attività, per ogni singola lavorazione.

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Guida per orientarsi tra regole e obblighi – Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: per lavoratori e datori di lavoro non è sempre semplice orientarsi tra regole e obblighi. Di seguito una guida a tutti gli adempimenti e alle novità previste dal Testo Unico

Sicurezza sul lavoro: soggetti interessati

I principali soggetti interessati dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro sono ovviamente due:

  • Il datore di lavoro, definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro come: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
  • Il lavoratore: definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549.

 

Se il datore di lavoro è ai fini del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il principale soggetto sul quale ricadono obblighi, prescrizioni e anche sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, il lavoratore è il soggetto che deve essere tutelato in applicazione della specifica disciplina, da parte del datore di lavoro, nello svolgimento della sua attività lavorativa. Il lavoratore è comunque tenuto a cooperare con il datore di lavoro ed a rispettare tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi in materia di sicurezza imposti dal datore di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: i principali adempimenti

Ecco i principali adempimenti definiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro a ci si devono adeguare tutte le aziende, anche se aventi un solo dipendente.

Testo unico sicurezza sul lavoro: il documento valutazione rischi

E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.).

Le aziende fino a 10 dipendenti che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre il Documento di Valutazione Rischi. La valutazione deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.

Nomina del responsabile della del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali

E’ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, che provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure preventive e protettive.

Può essere nominato RSPP: il datore di lavoro, a patto che abbia almeno il diploma di scuola superiore e tre anni di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo a seguito di un corso di 16 ore e relativa attestazione o un dipendente a seguito di un corso di circa 68 ore (dipende dalla tipologia di attività), oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. L’attestato ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti periodici.

Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

L’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori deve essere oggetto di comunicazione all’INAIL. E’ obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore.

Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione squadra antincendio

Si tratta di un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:

  • incendio;
  • evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione. 
La durata del corso di formazione è in funzione del rischio di incendio della sede dell’attività (basso-medio-alto).

Designazione e formazione addetti squadra primo soccorso

Ai sensi del testo unico il datore di lavoro, oltre a designare e formare gli addetti al Primo soccorso, predispone un protocollo/piano per la gestione delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente tutte le misure necessarie all’organizzazione del servizio.

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione. 
La durata del corso dipende dalla classificazione dell’azienda. (gruppo A=16 ore, gruppo B e C =12 ore). E’ previsto aggiornamento triennale.

Testo unico sicurezza sul lavoro: nomina del medico competente

La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Se l’azienda è sottoposta all’obbligo di sorveglianza sanitaria i lavoratori devono effettuare visita medica preventiva.

Formazione obbligatoria dei lavoratori

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere effettuata contestualmente all’assunzione, soltanto se non è possibile, deve essere completata entro 60 giorni.

Nella formazione obbligatoria (generale e specifica) dei lavoratori Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 6 ore. La formazione specifica varia a seconda del settore di attività.

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Il rischio sul lavoro è calcolabile?

Se il rischio sul luogo di lavoro sia calcolabile, e soprattutto come eventualmente quantificarlo, è una domanda a cui tutti gli addetti ai lavori hanno rivolto prima o poi la loro attenzione.

 

L’oggetto della risposta non è facilmente risolvibile, e trova riscontro nell’art 28 del D.Lgs 81/08, in cui si illustra genericamente come dovrebbe essere effettuata una Valutazione dei Rischichi dovrebbe effettuarla e con quali modalità e strumenti.

Tutti i Titoli del Testo Unico dal VI all’XI, e numerosi allegati, approfondiscono l’argomento entrando nel dettaglio della valutazione dei singoli e specifici rischi e cercando di fornire ai datori di Lavoro ed RSPP, gli strumenti e le indicazioni adeguate per calcolare, quantificare e misurare un rischio aziendale.

Di per se il concetto di Rischio viene definito come “La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.”

Il Rischio è dunque una probabilità, e calcolare una probabilità che un qualsiasi evento si manifesti è una operazione complessa, che deve tenere conto di numerose variabili e presupposti, non sempre facilmente prevedibili a priori.

Il pericolo e il danno

Due di queste variabili sono il Pericolo definito come “la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” ed il Danno “Accadimento che provoca malfunzionamenti di varia gravità ed una qualsiasi struttura, processo o persona”.

Di norma si definisce quindi il Rischio come la probabilità che il Pericolo provochi un Danno, ed attribuendo dei valori numerici in una tabella a matrice a probabilità e magnitudo (il danno appunto) si prova a quantificare il livello di Rischio incrociando i valori di partenza.

 

Appare tuttavia riduttivo il metodo che suggerisce di ricondurre qualsiasi tipo di Rischio ad un semplice algoritmo a matrice, senza tenere conto della numerose variabili e componenti che possono contribuire a modificare anche sostanzialmente il risultato. Un elenco non esaustivo di queste variabili potrebbe comprendere la presenza di Dispositivi di protezione, l’esistenza e l’applicazione di procedure di sicurezza, il grado di usura di attrezzature, materiali e strumenti, la misura della percezione del rischio individuale e la componente comportamentale degli operatori che può variare significativamente da soggetto a soggetto.
Tenere conto di tutte le possibili variabili, e soprattutto riuscire in qualche modo a quantificarle, è un compito difficile e indubbiamente oneroso.

Tuttavia riuscire a prevedere un Rischio ed in una certa misura a quantificarlo è richiesto, ed a questo scopo sono fruibili numerosi strumenti, linee guida ed esperienze che possono aiutare le figure preposte nell’elaborazione di una quanto più efficace valutazione dei rischi.

A parte i validi strumenti matematici e le numerose check-list oggi disponibili, un’attenta valutazione dei rischi non può tuttavia prescindere dall’esperienza diretta sul campo, dall’analisi storica degli accadimenti, dalla visita ai luoghi di lavoro e, soprattutto, dall’esperienza diretta dei lavoratori che sono le figure che quotidianamente si espongono ai rischi, che conoscono la realtà produttiva del loro settore meglio di chiunque altro e che possono dare un contributo indispensabile ed irrinunciabile ad una valutazione dei rischi realistica ed efficace, non elaborata solo sulla carta.