Che cos’è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e a cosa serve?

Il Piano Operativo di Sicurezza, meglio conosciuto nella sua forma abbreviata POS, è un documento che ogni datore è obbligato a redigere, prima di iniziare dei lavori in un cantiere esterno, al fine di intraprendere le migliori contromisure per garantire l’incolumità dei dipendenti.

pos piano operativo di sicurezzaIl POS non deve essere ritenuto, dunque, un inutile certificato da compilare per un mero scopo burocratico, ma un importante documento contenente le indicazioni necessarie per evitare, o comunque limitare, eventuali rischi sul lavoro. Il POS, inoltre, non deve essere considerato una ripetizione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento), né un documento di valutazione dei rischi: si tratta, infatti, di un piano che specifica tutte le informazioni relative all’organizzazione per il mantenimento e la salvaguardia della sicurezza aziendale, con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e alle procedure utilizzate in cantiere.

 

Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, ossia dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e le sue specifiche sono contenute nell’Allegato XV dello stesso. Vediamo, quindi, di seguito a chi spetta redigere un POS e come.

 

Chi può redigere il POS e quali sono i contenuti minimi

Il compito di redigere il Piano Operativo di Sicurezza spetta esclusivamente al datore di lavoro dell’impresa. Sono tenuti alla redazione del POS tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti e che lavorino in generale nel campo dell’edilizia, ma anche imprese con impiantisti, lattonieri, falegnami, vetrai, fabbri, imbianchini, giardinieri e così via.

Il POS deve riportare al suo interno dei contenuti minimi che, come sopra detto, sono specificati nell’allegato XV del TUSL, in particolare:

  • dati identificativi dell’impresa esecutrice: nominativo del datore di lavoro e suoi riferimenti; nominativi degli addetti al pronto soccorso: nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti sia dell’impresa esecutrice sia dei lavoratori autonomi presenti in cantiere; specifica di tutte le attività e le lavorazioni svolte dall’impresa in cantiere;
  • Le specifiche mansioni che riguardano la sicurezza svolte da ogni singola figurata nominata dell’impresa esecutrice;
  • La descrizione di tutte le attività di cantiere, le modalità organizzative e i turni di lavoro;
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati;
  • L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere;
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • L’individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere (integrative rispetto a quelle contenute nel PSC);
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori del cantiere;
  • La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il numero di POS per ogni cantiere deve essere pari al numero di imprese operanti al suo interno. Nel caso di subappalto, l’impresa aggiudicatrice è tenuta a trasmettere il proprio POS alle imprese esecutrici e agli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere. Vi saranno in questo caso, quindi, più POS, ognuno dei quali farà riferimento all’unico PSC per la parte di lavori di propria competenza.

Per maggiori informazioni:
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