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Pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso

L’art.45 del D.Lgs. 81/2008 conferma  la validità  del Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 che prevede i seguenti contenuti minimi  per il pacchetto  di medicazione e per la cassetta di pronto soccorso.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

  • Guanti sterili monouso(5 paia)
  • Visiera paraschizzi
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 1 litro(1)
  • Flaconi di soluzione  fisiologica da 500 ml(3)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(10)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(2)
  • Teli sterili monouso(2)
  • Pinzette da medicazione sterili monouso(2)
  • Confezione di rete elastica di misura media(1)
  • Confezioni di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure(2)
  • Rotoli di cerotto alto cm 2,5(2)
  • Un paio di forbici(1)
  • Lacci emostatici(3)
  • Ghiaccio pronto uso( 2)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(2)
  • Termometro
  • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

CONTENUTO MINIMO  DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

  • Guanti sterili monouso(2 paia)
  • Flacone di soluzione di cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 125 ml (1)
  • Flacone di soluzione fisiologica a 250 ml(1)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(1)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(3)
  •  Pinzette da medicazione sterili monouso(1)
  •  Confezione di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso(1)
  • Rotolo di cerotto alto cm 2,5(1)
  • Rotolo di benda orlata alta cm 10(1)
  • Un paio di forbici
  • Un laccio emostatico
  • Confezione di ghiaccio pronto all’uso(1)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(1)
  • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

L’infortunio sul lavoro è un evento che:

  • Deve avvenire “in occasione” di lavoro
  • Deve derivare da una causa violenta
  • Causa la morte o la lesione fisica del lavoratore.

 

I requisiti sopra evidenziati sono essenziali affinché l’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) riconosca l’incidente come effettivo infortunio sul lavoro indennizzabile.

In linea di massima, la causa dell’infortunio è “violenta” quando:

  • È rappresentata da un agente “esterno” (es: traumi)
  • Ha avuto sufficiente idoneità lesiva (deve essere stata in grado, cioè, di causare la morte o la lesione fisica del lavoratore)
  • Ha agito “rapidamente”: la rapidità della causa violenta è riferita al tempo di azione della stessa, non al manifestarsi dei sintomi (es. trauma subìto ma sintomi che si manifestano anche uno o due giorni dopo)

 

Affinché l’infortunio possa essere considerato come avvenuto “in occasione” del lavoro, non è necessario né sufficiente che questo sia avvenuto nel luogo di lavoro né durante l’orario di lavoro, ma solo che sia avvenuto per il lavoro; infatti, vengono considerati infortuni sul lavoro anche quelli subiti dai lavoratori durante le pause di lavoro, durante le pause per bisogni corporali o per ristorarsi, quelli subiti nell’intento di soccorrere un collega o per salvare le attrezzature.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro di lieve o media gravità:

  • Informare (o far informare, se impossibilitati) immediatamente il proprio datore di lavoro
  • Rivolgersi immediatamente al medico dell’azienda, se presente, o al Pronto Soccorso, spiegando bene la dinamica di quanto accaduto
  • Farsi rilasciare dal medico curante il primo certificato medico con l’indicazione della diagnosi e dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro
  • Consegnare una copia del certificato al datore di lavoro, il quale dovrà presentare denuncia all’INAIL
  • Prima della scadenza della prognosi recarsi all’INAIL per stabilire, tramite visita medica di controllo, se proseguire o meno l’inabilità temporanea assoluta. In caso affermativo, verrà stabilita un’ulteriore visita di controllo e sarà rilasciato un certificato da consegnare il giorno stesso al proprio datore di lavoro, per la prosecuzione dell’inabilità temporanea. In caso di chiusura dell’infortunio, verrà invece redatto un apposito certificato di idoneità a riprendere il lavoro, da consegnare al proprio datore di lavoro.

 

In caso di infortuni lievi, con prognosi inferiore ai 3 giorni, l’INAIL non indennizza l’infortunio e il lavoratore avrà diritto alle sole prestazioni da parte del datore di lavoro.

 

Intervento delle autorità

Tutti i casi di infortuni gravi o gravissimi, con prognosi superiore ai 40 giorni lavorativi, vengono segnalati direttamente dall’INAIL o dagli organi di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica, tenuta poi ad esercitare, d’ufficio, l’azione penale per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime, senza necessità di alcuna querela da parte dell’infortunato.
Nei casi di morte per infortunio del lavoratore la Procura della Repubblica avvierà, invece, un’indagine per omicidio colposo.

 

Risarcimento infortunio sul lavoro

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo assicurativo, ovvero sono obbligati ad assicurare tutti i propri dipendenti, collaboratori e lavoratori parasubordinati sia per gli infortuni sul lavoro che per le malattie professionali.
L’assicurazione è gestita dall’INAIL e ha lo scopo di garantire ai lavoratori, sia in caso di infortunio sul lavoro che di malattia professionale, la dovuta tutela sia sanitaria, riabilitativa ed economica.
Le prestazioni dell’INAIL hanno la caratteristica dell’automaticità, vengono cioè riconosciute al lavoratore anche se il suo datore non lo ha assicurato o non è in regola con il pagamento dei premi assicurativi.

Per maggiori informazioni, dubbi o perplessità contattaci su INFO@SECURITALIA.NET oppure su WHATSAPP 349 1599353 un nostro tecnico risponderà il più breve tempo possibile.

 

Che cos’è la RIUNIONE PERIODICA?

In base all’art. 35 del D.lgs. 81/08 il Datore di Lavoro, con più di 15 dipendenti deve indire una volta all’anno OBBLIGATORIAMENTE una riunione periodica;

Con meno di 15 dipendenti invece, può essere richiesta dal Rappresentante dei Lavoratori(RLS)

CHI PARTECIPA ALLA RIUNIONE?

Alla riunione periodica DEVONO partecipare:

il Datore di Lavoro o delegato (D.L.)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione( R.S.P.P.)

il Medico Competente (M.C.)

ed infine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

 

COSA VIENE ESAMINATO NELLA RIUNIONE PERIODICA?

Sono essenzialmente 4 punti che il D.L. sottopone ai partecipanti:

  1. Documento Valutazione dei Rischi;
  2. Andamento infortuni e malattie professionali;
  3. Criteri scelti e caratteristiche tecniche dei Dispositivi di Protezione Individuale(D.P.I.)
  4. Programma di formazione dei lavoratori

 

La riunione periodica avrà luogo anche in eventuali variazioni dell’esposizione dei rischi aziendali( ad Es. Introduzione di un nuovo macchinario in azienda).

Alla fine di una riunione verrà redatto un verbale e potrà essere consultato da tutti i partecipanti.

Per informazioni : info@securitalia.net