Articoli

Formazione in modalità videoconferenza

Il giorno 12 Marzo 2022, dalle ore 17 si è tenuto in modalità videoconferenza , nel pieno rispetto delle normative anti contagio da Covid-19, il corso di informazione e formazione sui rischi da caduta dall’alto nei luoghi di lavoro.

I concetti espressi, cosi come da programma didattico, sono stati considerati dai discenti iscritti al corso un valido supporto alle attività di lavorazione a bordo nave.

Tali concetti ,espressi dai docenti, scaturiscono dall’esperienza ventennale sui rischi specifici trattati.

Dott. Francesco Nito – Videoconferenza SECUR ITALIA
Dott. Francesco Nito – Videoconferenza SECUR ITALIA
Ing. Antonio Nito – Videoconferenza SECUR ITALIA

Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, il 28 febbraio la scadenza per richiederla. OT23-2022

L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 (che ormai da qualche anno ha sostituito il “vecchio” modello OT24) per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro durante il 2021.

Vediamo tutte le novità previste nel modello INAIL OT23 2022.

IL NUOVO MODELLO OT23 2022

Nel modello INAIL OT23 2022, che nella struttura sostanzialmente riproduce quello precedente, l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi al fine della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Gli interventi sono articolati nel modulo di domanda in 6 sezioni:
– prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) (A)
– prevenzione del rischio stradale (B)
– prevenzione delle malattie professionali (C)
– formazione, addestramento, informazione (D)
– gestione della salute e sicurezza: misure organizzative (E)
– gestione delle emergenze e DPI (F).

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO MODELLO OT23 2022

Le principali novità introdotte nel nuovo modello OT23 2022 riguardano:
– inserimento dell’intervento legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (C-6.1)
– reintroduzione dell’intervento riguardante l’adesione al programma Responsable care di Federchimica (E-18)
– eliminazione dell’intervento A-3.1 presente invece nell’OT23 2021 e che riportiamo di seguito “L’azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte di riferimento”
– possibilità di realizzare gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine oleose) e C-4.2 (automazione di una fase operativa che comporta la movimentazione manuale dei carichi) mediante noleggio o leasing delle macchine. Sono invece esclusi gli interventi relativi all’installazione di dispositivi per la prevenzione di rischio stradale a bordo di veicoli aziendali (B-5, B-6, B-8 e B-9).

Come nei precedenti modelli OT23, ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.

L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2021.

pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.

INSTALLAZIONE DEL DAE (DEFIBRILLATORE) E RIDUZIONE PREMIO INAIL

Anche nel modello OT23 2022 sono previsti 40 punti per la messa a disposizione in azienda del DAE (Defibrillatore) con contestuale formazione e addestramento dei lavoratori sulle tecniche BLS-D di rianimazione cardiopolmonare.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RIDUZIONE TASSO INAIL

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda OT23 per la riduzione del premio assicurativo Inail è prevista il 28/02/2022.

QUANT’E’ LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL OTTENIBILE CON IL MODELLO OT23?

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

  • Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%
  • Da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%
  • Da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%
  • Oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%

Fonte:https://www.vegaengineering.com/

Come gestire la verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

FACCIAMO CHIAREZZA!

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Normativa, green pass e campo di applicazione
  • Compiti e responsabilità per la verifica del green pass
  • Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Normativa, green pass e campo di applicazione

Riprendiamo dal documento una breve introduzione del “Decreto green pass” ( decreto legge 127/2021) che “rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati”.

Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

Sono quindi compresi:

  • “lavoratori dipendenti
  • studi professionali
  • lavoratori autonomi
  • soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)”.

Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.

Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative presentate indicano che “la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.

Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.

Riprendiamo in breve i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:

  • Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
  • Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
  • Coinvolgimento: RLS, MC
  • Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)

Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Riprendiamo infine alcune delle indicazioni operative presenti nel documento:

  1. IC, a campione e prioritariamente al momento dell’ingresso, richiede a IN (Interessato) “il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)
  2. IC al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR Code
  3. L’APP mostrerà a IN codeste informazioni:
  • validità della certificazione verde (Green Pass);
  • nome cognome e data di nascita dell’intestatario.
  1. Per accertare l’identità di IN, IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati”.

Si segnala che IC “non ha potestà di richiedere documento d’identità a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass
  • nel caso in cui IC conosca il nome di IN, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce”.

Continuiamo con le indicazioni operative:

  1. “IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur sprovvisto di Certificazione Verde ( Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
  1. IC non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);
  2. IC non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;
  3. IC al controllo comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde anche nel tramite di modulistica ad hoc;
  4. IC non deve effettuare:
    1. fotografie
    2. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Inoltre:

  • “IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
  • IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;
  • IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura”.

Altresì DL/IC non deve chiedere a IN:

  • “sono/non sono vaccinati;
  • se possono vaccinarsi e/o perché no;
  • se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;
  • motivazioni legate alla propria scelta”.

Si sottolinea ancora che l’unica informazione che il DL/IC deve richiedere e gestire è se IN è dotato al momento di green pass o meno”. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee”.

Fonte: https://www.puntosicuro.it/

Oggi su La Repubblica – 17 Luglio 2021

Sul panorama nazionale sono diverse le aziende che offrono servizi di supporto e consulenza in tema di sicurezza sul lavoro, ma su tutte nell’ultimo periodo si è distinta particolarmente la società SecurItalia, guidata dal presidente ed esperto in materia Francesco Nito e suo figlio Ingegnere Antonio Nito. Un brillante case history aziendale che da realtà campana è emersa prepotentemente sull’intero territorio nazionale, con diverse aperture di sedi, un’ampia strutturazione di servizi, ed un portfolio clientelare di primissimo profilo. Il tutto facendo leva su avanti servizi dedicati, ed in particolare ponendo al centro il cardine della prevenzione di tutti i fattori di insicurezza aziendale, da cui lo slogan dell’azienda “non bisogna arrivare alla sicurezza, ma prevenire i fattori di insicurezza”.

Mascherine: facciamo chiarezza

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio, si trasmette da persona a persona attraverso le goccioline del respiro (droplets). L’infezione avviene con contatto stretto con una persona che manifesta i sintomi, tramite la saliva, tossendo o starnutendo, o le mani, toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso e occhi.

Per prevenire il rischio di infezione è essenziale seguire le corrette pratiche di igiene, come lavarsi le mani spesso, e mantenere una distanza di almeno un metro con le altre persone. L’utilizzo della mascherina può aiutare a limitare la diffusione del virus, ma è efficace solo se vengono rispettate le norme igieniche.

QUANDO USARE LA MASCHERINA

Con la nuova ordinanza è ora obbligatorio indossare sempre la mascherina quando si esce di casa.

Non serve indossare più mascherine alla volta e non è consigliabile utilizzare soluzioni “fai da te”, come le mascherine fatte in casa o sciarpe e bandane, da utilizzare solo nel caso non si abbia a disposizione una mascherina e sia necessario uscire di casa. Il consiglio rimane sempre quello di cercare di limitare al minimo le uscite.

QUALE MASCHERINA SCEGLIERE

Tante sono le tipologie in commercio: chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3. È importante saperle distinguere e conoscerne le corrette modalità di utilizzo.

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che servono per evitare di contagiare le altre persone, il loro utilizzo è consigliato soprattutto a chi presenta sintomi come tosse o febbre, oppure a chi è entrato in contatto con una persona con sospetta infezione. Possono essere utilizzate anche nel caso sia necessario uscire di casa.

Le mascherine classificate con le diciture FFP1, FFP2 e FFP3 sono dette filtranti (Filtering Facepiece Particles) sono dispositivi di protezione individuale adatti all’ambito professionale. Servono a evitare di essere contagiati.

blog_post_269

COME USARLA CORRETTAMENTE

Prima di mettere la mascherina lavati sempre le mani, con acqua e sapone o con la soluzione alcolica. Assicurati che la mascherina sia integra e copri naso e bocca facendola aderire bene. Cerca di non toccarla mentre la indossi, se la tocchi poi devi lavarti le mani. Sostituiscila sempre e non riutilizzarla, è un dispositivo monouso. Quando la togli prendila dall’elastico senza toccare la parte anteriore, dopo averla gettata lavati di nuovo le mani.

 

Ricorda che è importante utilizzare con criterio, le  mascherine sono una risorsa preziosa, da non sprecare.

HAI DOMANDE ? CONTATTACI!