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Verifiche periodiche obbligatorie delle attrezzature da lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature elencate nell’Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008 con la frequenza indicata, per garantire la sicurezza dei lavoratori.

 

Cosa deve fare il datore di lavoro
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.( SANZIONE: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
La prima delle verifiche periodichedeve essere richiesta all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
La prima delle verifiche periodiche
Prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche.
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

  • Come richiederla – All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.
    Per la prima delle visite periodiche la modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario sono consultabili sul sito dell’Inail.

Verifiche periodiche successive alla prima
Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e prima della scadenza del relativo termine, l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima alla Asl competente per territorio o a un soggetto abilitato.

Quale documento si utilizza per registrare i controlli di manutenzione?

Il documento di riferimento è il Registro di Controllo che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti. Più dettagliati sono i riferimenti ai controlli e agli interventi eseguiti e più facile è tenere sotto controllo l’efficienza e la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro

Che cos’è il Registro di Controllo?

Il Registro di controllo è un documento predisposto dal datore di Lavoro nel quale vengono registrati per ogni attrezzatura tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione di parti ed altre informazioni utili a dimostrare che la sicurezza nell’uso dell’attrezzatura è sempre garantita.

 A cosa serve la prima delle verifiche periodiche?

La prima verifica periodica serve a:

Identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni:

  • nome del costruttore.
  • tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio,
  • anno di costruzione.
  • matricola assegnata dall’INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Si deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:

  • dichiarazione CE di conformità;
  • dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
  • tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
  • diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  • istruzioni per l’uso.

2             accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;

3             verificare la regolare tenuta del Registro di Controllo ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all’articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;

4             controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura;

5             effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.

A cosa servono le verifiche periodiche successive alla prima?

Le verifiche periodiche successive alla prima serve ad accertare:

  • la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso,
  • lo stato di manutenzione e conservazione,
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, in esercizio da più di 20 anni, devono essere esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari .

*Esempio di targhetta di identificazione

 

 

Cos’è e a cosa serve la RIUNIONE PERIODICA?

In base all’art. 35 del D.lgs. 81/08 il Datore di Lavoro, con più di 15 dipendenti deve indire una volta all’anno OBBLIGATORIAMENTE una riunione periodica;

Con meno di 15 dipendenti invece, può essere richiesta dal Rappresentante dei Lavoratori(RLS)

CHI PARTECIPA ALLA RIUNIONE?

Alla riunione periodica DEVONO partecipare:

il Datore di Lavoro o delegato (D.L.)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione( R.S.P.P.)

il Medico Competente (M.C.)

ed infine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

 

COSA VIENE ESAMINATO NELLA RIUNIONE PERIODICA?

Sono essenzialmente 4 punti che il D.L. sottopone ai partecipanti:

  1. Documento Valutazione dei Rischi;
  2. Andamento infortuni e malattie professionali;
  3. Criteri scelti e caratteristiche tecniche dei Dispositivi di Protezione Individuale(D.P.I.)
  4. Programma di formazione dei lavoratori

 

La riunione periodica avrà luogo anche in eventuali variazioni dell’esposizione dei rischi aziendali( ad Es. Introduzione di un nuovo macchinario in azienda).

Alla fine di una riunione verrà redatto un verbale e potrà essere consultato da tutti i partecipanti.

 

Il Datore di Lavoro può ricoprire il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS)?

Il Datore di Lavoro può autonominarsi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP) ma NON Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(RLS),in quanto questo ruolo è incompatibile con il Datore di Lavoro, perchè diventerebbe – di fatto -controllore e controllato di se stesso.

Vantaggi per gli associati – Incontro formativo per Datore di lavoro – RSPP con rilascio attestazione di aggiornamento quinquennale

Vantaggi per gli associati – Incontro formativo per Datore di lavoro – Rspp con rilascio attestazione  di aggiornamento quinquennale.

Così come da progetto formativo di miglioramento e tutela dei lavoratori è indetto per il giorno 27 gennaio 2018 il primo, di numerosi incontri formativi di esclusivo vantaggio per le aziende associate;si terrà presso l’aula di via Castellammare n.140, dalle ore 17 :00 un seminario di formazione per la risoluzione delle problematiche lavorative, rapporto con le istituzioni e coordinatori della Sicurezza.
Il Presidente ,docente Francesco Nito comunica che al termine di tale incontro riservato esclusivamente ai Datori di Lavoro/Rspp,delle aziende associate,  sarà rilasciato un’attestazione di aggiornamento ,valevole per il prossimo quinquennio.
Vantaggio riservato esclusivamente alle aziende associate Secur Italia “Europe Safety Operators.

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Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

» nominare il medico competente ;

» designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;

» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

» limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;

» richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

» adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

» richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;

» informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

» adempiere agli obblighi di informazione, formazione;

» astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

» consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;

» elaborare il documento unico di valutazione rischi in caso di appalti;

» comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

» consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);

» munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;

» convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

» aggiornare le misure di prevenzione;

» comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

» vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.