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Articoli

La figura del medico competente in azienda – Secur Italia Sicurezza sul lavoro

Gennaio 24, 2020/in News /da antonio nito

Il Medico Competente

 

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

 

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

 

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di visa psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

 

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Fonte: https://www.anfos.it/

Hai bisogno di un medico competente? CONTATTACI!

 

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2020/01/medical-563427.jpg 2000 3000 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2020-01-24 09:52:252020-01-24 09:52:25La figura del medico competente in azienda - Secur Italia Sicurezza sul lavoro

IL LAVORATORE. Diritti e doveri SECUR ITALIA- SICUREZZA SUL LAVORO

Luglio 30, 2019/in News /da antonio nito

IL LAVORATORE

Il lavoratore è:
– Chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i
lavoratori domestici);
–  Chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con  qualsiasi contratto

 

SI RICORDA che  ciascun lavoratore deve essere formato secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

–  ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
– ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
– essere informato, formato e addestrato per l’uso corretto dei DPI( Dispositivi di Protezione Individuale9
– essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine, ecc.
– ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o su  richiesta);
–  essere rappresentato da un RLS ( Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)
– potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato;

 

I DOVERI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve:

–  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,
– utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e
i Dispositivi di Protezione Individuale;
–  segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
– non rimuovere e/o modificare i dispositivi di sicurezza;
– non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi;
–  sottoporsi ai controlli sanitari, previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
– non rifiutare, se non motivato, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.

Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con
ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze
possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI…

Inviaci email

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/07/adult-1260380.jpg 1890 2421 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2019-07-30 09:51:162019-07-30 10:17:28IL LAVORATORE. Diritti e doveri SECUR ITALIA- SICUREZZA SUL LAVORO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Giugno 5, 2019/in News /da antonio nito

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal dlgs 81/2008.

È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:

  • valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
  • misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio
  • organizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc)

Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.

 

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: CONTENUTI MINIMI

Come stabilito dall’allegato XV del dlgs 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
    2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
    3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
    4. il nominativo del medico competente ove previsto
    5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
    6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
    7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
  2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
  3. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
  4. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
  5. l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
  6. l’esito del rapporto di valutazione del rumore
  7. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
  8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
  9. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
  10. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere

 

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/06/construction-1510561.jpg 3072 4608 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2019-06-05 07:42:462019-06-05 07:42:46PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Obblighi da rispettare per gli ambulatori

Aprile 29, 2019/in News /da antonio nito

Sicurezza sul lavoro negli ambulatori

Gli obblighi da rispettare in un ambulatorio con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 16 h
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) 
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h 
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Via Castellammare 140 – Gragnano (Napoli)

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(CS)

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/04/Ambulatorio.jpg 756 1298 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2019-04-29 11:07:092019-04-29 11:07:09Obblighi da rispettare per gli ambulatori

Buona Pasqua da Secur Italia

Aprile 19, 2019/in News /da antonio nito

Il Presidente Francesco Nito e tutto lo Staff di Secur Italia inviano i più sentiti auguri di Buona Pasqua.

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(CS)

Via Castellammare 140- Gragnano (Napoli)

 

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/04/PASQUA.png 724 994 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2019-04-19 14:10:362019-04-19 14:10:36Buona Pasqua da Secur Italia

Differenza tra DVR e DUVRI

Aprile 3, 2019/in News /da antonio nito

DVR e Duvri

Capita spesso che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), venga erroneamente confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che intercorrono tra questi due documenti che, sebbene simili per alcuni aspetti, possiedono identità e significati profondamente diversi.

DVR

Il DVR, è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.).
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate.

Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità , ed il piano di miglioramento per il futuro.
Inoltre il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali , l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare  e l’individuazione delle mansioni che svolgono i lavoratori a rischi specifici.

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche; ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

DUVRI

Il DUVRI, , è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive.

La responsabilità della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere consultato esclusivamente all’interno della stessa.

La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/04/books-1845614.jpg 2677 4928 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2019-04-03 10:33:342019-04-03 10:33:34Differenza tra DVR e DUVRI

La pausa al lavoro è un diritto?

Marzo 4, 2019/in News /da antonio nito

La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.

Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?

Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.

Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/03/business-3380350.jpg 2064 3000 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2019-03-04 09:38:502019-03-04 09:38:50La pausa al lavoro è un diritto?

Obblighi da rispettare per Fisioterapisti

Dicembre 14, 2018/in News /da antonio nito

Sicurezza sul lavoro per fisioterapisti

Gli obblighi da rispettare in uno studio di fisioterapisti con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR  rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHI DERIVANTE DA MOVIMENTI RIPETITIVI
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia idraulico, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 16h (rischio alto)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
  •  

    PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

     

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2018/12/massage-2722936.jpg 3456 5184 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2018-12-14 09:57:372018-12-14 09:57:37Obblighi da rispettare per Fisioterapisti

RLS( Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) Chi è e cosa fa?

Dicembre 12, 2018/in News /da antonio nito

Con l’acronimo RLS intendiamo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e non è da confondere assolutamente con il Lavoratore Preposto. Nonostante le similitudini, i due ruoli si distinguono già a partire dalla loro investitura. Se il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori, il Preposto viene scelto dalla dirigenza.

Chi è l’RLS?

L’RLS è fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, facendosi promotore per essi della prevenzione e garante della loro incolumità. La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza si istituisce a livello di comparto, sito produttivo o territoriale (RLST), ed è necessaria anche per le aziende con uno solo lavoratore.

Egli viene eletto dai lavoratori, in caso questa elezione non dovesse avvenire, sarà l’organismo paritetico a fornire i nominativi degli RLST indicati per l’azienda, all’INPS. In aziende con meno di 15 lavoratori viene scelto dagli stessi, quando il numero, invece, supera i 15 l’elezione si tiene nell’ambito delle rappresentanze sindacali. La nomina, salvo che non siano stati presi diversi accordi interni, avviene nella giornata nazionale della Sicurezza sul Lavoro.

Il numero minimo di RLS per azienda è:

  • 1 RLS da 1 fino a 200 lavoratori
  • 3 RLS da 201 lavoratori fino a 1000
  • 6 RLS da 1001 lavoratori in poi

COSA FA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA?

L’attività del RLS, generalmente, consiste in vigilanza, consultazione, controllo e prevenzione.

Andando per capi sommari, questa figura può e/o deve:

> Essere consultato per quanto riguarda la valutazione dei rischi, per quel che concerne la prevenzione e l’abbattimento di essi.
> Essere consultato in merito alla designazione dei responsabili antincendio, responsabili primo soccorso, medico competente e percorsi d’esodo.
> Essere interpellato per l’organizzazione della formazione legittimata dall’art.37 TU 81/08.
> Accedere ai luoghi in cui si svolgono le operazioni ordinarie di lavoro.
> Partecipare alla riunione periodica che viene indicata dall’art. 35 TU 81/08.
> Effettuare ispezioni interne all’azienda, anche a sorpresa, sempre accompagnato dal Datore di Lavoro.
> Ricevere tutta la documentazione aziendale in merito alla Sicurezza sul lavoro.
> Ricevere informazioni dai servizi di vigilanza.

Per concludere, ricordiamo che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, insieme al Lavoratore Preposto, il Medico Competente e l’RSPP è una figura imprescindibile per la Sicurezza sul Lavoro.

Vuoi altre informazioni in merito? Contattaci subito!

info@securitalia.net

39 349 159 9353 Whatsapp

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2018/12/angry-3233158.jpg 2572 3904 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2018-12-12 10:14:172018-12-12 10:14:17RLS( Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) Chi è e cosa fa?

Quando è obbligatorio il piano di emergenza e di evacuazione?(PEE)

Dicembre 4, 2018/in News /da antonio nito

E’ un atto che comprende tutte le precauzioni da prendere in caso di emergenza che deve essere disponibile a tutti. L’obiettivo è quello di anticipare le situazioni di pericolo permettendo agli impiegati di lasciare la postazione di lavoro in tempo.

Per chi è obbligatorio il PEE?

Il piano di emergenza è previsto dalla legge, come dettato dal decreto legislativo 81/2008 per tutte le imprese proficue dove lavorano almeno 10 dipendenti  e nelle imprese dove è presente la sorveglianza dei vigili del fuoco;

Chi stabilisce il piano di emergenza?

Il PEE viene costituito dal dirigente d’azienda cooperando con il(RSPP)Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nel redigere il PEE si  considera:

  • il tipo di attività
  • il tipo di struttura
  • l’organizzazione dello staff di emergenza
  • l’intervento di personale esterno
  • i turni di lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve:

  • pianificare l’addestramento del personale regolarmente
  • far rispettare le norme di sicurezza
  • organizzare le prove e i piani di evacuazione producendo ogni volta un verbale con eventuali modifiche da aggiungere al piano di evacuazione
  • controllare il lavoro svolto dagli impiegati addetti al controllo regolare degli estintori, idranti o delle varie luci di emergenza
  • redigere il registro dei controlli precedentemente effettuati dove devono esserci tutte le annotazioni riguardo efficienza di impianti elettrici, luci d’emergenza, delle uscite di sicurezza e dei dispositivi antincendio

I contenuti del PEE

Nel PEE ci sono le azioni pianificate da avviare in situazioni di rischio per le persone, le strumentazioni e l’ambiente, con lo scopo di:

  • fornire, ai destinatari del PEE, le modalità per prevenire una situazione d’allarme
  • affrontare il pericolo fin dal primo avvenimento, per contenere, controllare gli effetti e per riportare velocemente la situazione alle normali condizioni

Nel piano di solito viene predisposta anche una pianta dell’edificio dove ci sono indicazioni sui piani, le scale, gli ascensori e le aree sicure.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

https://securitalia.net/wp-content/uploads/2018/12/emergency-exit-1321134.jpg 2448 4656 antonio nito https://securitalia.net/wp-content/uploads/2019/09/logo-def-securitalia-srl-01-Copia.jpg antonio nito2018-12-04 09:45:162018-12-04 09:45:16Quando è obbligatorio il piano di emergenza e di evacuazione?(PEE)
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