Articoli

Come gestire la verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

FACCIAMO CHIAREZZA!

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Normativa, green pass e campo di applicazione
  • Compiti e responsabilità per la verifica del green pass
  • Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Normativa, green pass e campo di applicazione

Riprendiamo dal documento una breve introduzione del “Decreto green pass” ( decreto legge 127/2021) che “rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati”.

Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

Sono quindi compresi:

  • “lavoratori dipendenti
  • studi professionali
  • lavoratori autonomi
  • soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)”.

Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.

Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative presentate indicano che “la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.

Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.

Riprendiamo in breve i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:

  • Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
  • Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
  • Coinvolgimento: RLS, MC
  • Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)

Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Riprendiamo infine alcune delle indicazioni operative presenti nel documento:

  1. IC, a campione e prioritariamente al momento dell’ingresso, richiede a IN (Interessato) “il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)
  2. IC al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR Code
  3. L’APP mostrerà a IN codeste informazioni:
  • validità della certificazione verde (Green Pass);
  • nome cognome e data di nascita dell’intestatario.
  1. Per accertare l’identità di IN, IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati”.

Si segnala che IC “non ha potestà di richiedere documento d’identità a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass
  • nel caso in cui IC conosca il nome di IN, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce”.

Continuiamo con le indicazioni operative:

  1. “IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur sprovvisto di Certificazione Verde ( Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
  1. IC non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);
  2. IC non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;
  3. IC al controllo comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde anche nel tramite di modulistica ad hoc;
  4. IC non deve effettuare:
    1. fotografie
    2. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Inoltre:

  • “IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
  • IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;
  • IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura”.

Altresì DL/IC non deve chiedere a IN:

  • “sono/non sono vaccinati;
  • se possono vaccinarsi e/o perché no;
  • se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;
  • motivazioni legate alla propria scelta”.

Si sottolinea ancora che l’unica informazione che il DL/IC deve richiedere e gestire è se IN è dotato al momento di green pass o meno”. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee”.

Fonte: https://www.puntosicuro.it/

Cos’è la Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria: cosa comprende,chi la effettua e quando

Il medico competente è quel sanitario nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui la sua azienda sia soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria.
Ma cos’è la sorveglianza sanitaria nello specifico? quando è obbligatoria? cosa comprende? come viene effettuata? quali sono gli obblighi e i doveri dei lavoratori a riguardo?
Troverete risposte a queste domande nel seguente articolo.

 

Definizione di Sorveglianza Sanitaria

A dirci cos’è la sorveglianza sanitaria è il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro che la definisce come l’insieme delle procedure mediche, finalizzate a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dei fattori di rischio professionale correlati all’ambiente di lavoro e all’attività che svolgono al suo interno.
In parole povere è un’attività prevista dalla normativa per prevenire l’insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio.
Il Decreto 81, Sezione V, articoli da 38 a 42, la disciplina e indica modalità, responsabilità, ma soprattutto i casi in cui è obbligatoria.

Chi effettua la Sorveglianza Sanitaria

Il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che è il professionista con laurea in medicina del lavoro nominato dal Datore di Lavoro con lo scopo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi e accertamenti del caso, fornendo il giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende nei seguenti casi:

  • nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (che elencheremo di seguito);
  • nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria);

Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di:

  • Movimentazione manuale di carichi;
  • Videoterminalisti;
  • Rischio agenti fisici;
  • Rischio rumore;
  • Rischio vibrazioni;
  • Rischio campi elettromagnetici;
  • Rischio radiazioni ottiche;
  • Rischio agenti chimici;
  • Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
  • Rischio amianto;
  • Rischio agenti biologici;

Inoltre ci sono normative specifiche che sanciscono l’obbligatorietà anche in caso di lavoro notturnolavoratrici in gravidanzalavoratori disabili.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori?

Nei casi elencati nel precedente articolo il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell’ambito della sua organizzazione e che il D.lgs 81 equipara ai lavoratori, ovvero:

  • lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all’azienda
  • soci lavoratori di cooperativa o di società;
  • soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art.18 legge 24/06/1997);
  • allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
  • partecipanti ai corsi di formazione professionale;
  • soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili (D.Lgs 468/97);

Va riservata maggiore attenzione ai soggetti appartenenti a gruppi particolarmente sensibili a determinati tipi di rischio.

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente soggetto ad essa.
I casi sono stabiliti nell’articolo 41 comma 2 del D.lgs 81/08, così come modificato dall’articolo 26 del D.Lgs 106/09, nello specifico ecco quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza sanitaria:

  • Visita preventiva
    con lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli l’esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di lavoro, deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa (anche in fase preassuntiva secondo gli aggiornamenti normativi) e deve essere ripetuta in caso di cambio di mansione;
  • Visite periodiche
    con lo scopo di confermare che, nel tempo, il lavoratore abbia conservato la sua idoneità a svolgere la sua mansione controllando che l’esposizione a tali rischi non abbia provocato dei danni, insorgenze di malattie, alterazioni varie;
  • Visita straordinaria
    si tratta di una visita che viene richiesta dallo stesso lavoratore, quando ritiene di essere affetto da disturbi la cui causa è derivante dall’attività lavorativa svolta, tuttavia in questi casi spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno;
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
    si tratta di una visita effettuata allo scadere di un contratto, o alla cessazione degli effetti dello stesso, che va effettuata solo nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto a rischi particolari come per esempio l’esposizione all’amianto;
  • Visita al rientro al lavoro
    si tratta di un accertamento effettuato dal medico competente dopo che il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo di almeno 60 giorni;

Tutte le tipologie di visite mediche elencate comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente in funzione del rischio.
Inoltre, la visita medica preventiva, la visita medica periodica e quella relativa al cambio di mansioni sono altresì finalizzate alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza da alcol o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Oltre alle visite è previsto che il Medico competente elabori una cartella sanitaria soggetta a segreto professionale per ciascun lavoratore da aggiornare e custodire.

Giudizio di Idoneità allo svolgimento della mansione specifica

La finalità della visita è quella di verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti, per questo il Medico competente è chiamato ad esprimere il giudizio di idoneità, che deve essere consegnato al lavoratore in forma scritta.
In base alle condizione di salute del dipendente, abbiamo le seguenti tipologie di giudizio:

Giudizio Descrizione
idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del lavoratore non costituiscono impedimento e sono tali da permettergli l’esposizione ai rischi correlati al lavoro a cui è adibito
temporaneamente non idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del lavoratore non gli consentono temporaneamente di svolgere la sua mansione, ma è comunque previsto un miglioramento nel tempo
idoneo con prescrizioni o limitazioni il lavoratore può svolgere la mansione solo in presenza di particolari accorgimenti, divieti e indicazioni volte a tutelare il suo specifico stato di salute (evitare di sollevare carichi o ridurre il ritmo lavorativo ad esempio)
non idoneo alla mansione specifica il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere quelle mansioni, quindi il datore di lavoro deve adibirlo ad un’altra mansione concordata con il medico competente.

Ricordiamo che in caso di non idoneità se il datore di lavoro può dimostrare che all’interno della sua azienda non ci sono mansioni alternative compatibili con le condizioni cliniche del dipendente, ci sono gli estremi per procedere con il licenziamento.

Gli obblighi e i diritti del lavoratore

Il lavoratore, cosciente che la sorveglianza è uno strumento per tutelarlo, deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste ed ha l’obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall’art.20 del T.U.
A fronte di ciò i lavoratori hanno diritto a:

  • fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) entro 30 giorni;
  • poter accedere ai propri dati sanitari;
  • essere informati nel dettaglio dal medico sul proprio stato di salute;
  • ricevere copia del documento sanitario e di rischio;
  • essere sottoposti a visita straordianaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall’attività svolta.

Le Sanzioni

Concludiamo il nostro articolo con tutte le sanzioni previste dal Decreto 81 in tutti i casi di irregolarità nell’applicazione della sorveglianza sanitaria, esse possono ricadere su diversi soggetti.

Datore di lavoro

In caso di omessa sorveglianza sanitaria il datore di lavoro rischia pene diverse in base all’inadempienza, ecco uno schema:

Sanzioni Inadempienza
arresto da 2 a 4 mesi/ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20€ mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli
ammenda da 2.192,00 € a 4.384,00 € in tutti i casi in cui, nonostante l’obbligo, non viene attivata la sorveglianza sanitaria
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 € a 4.932 € nel caso in cui un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria venga adibito ad una mansione specifica prima della formulazione del giudizio di idoneità

Medico Competente

Ecco invece tutte le sanzioni relative alla figura del medico competente:

Sanzioni Inadempienza
sanzione amministrativa da 200 € a 800 € negligenze relative alla scrittura e alla conservazione delle schede sanitarie
arresto fino a 2 mesi/multa da 300 € a 1.200 € per inadempienze o negligenze relative allo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria
sanzione da e1.000 € a 4.000 € mancanza di regolarità e periodicità nelle visite regolari, mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore, mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti

Lavoratore

Per il lavoratore, a fronte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, il rifiuto di sottoporsi alle visite mediche disposte dal medico competente, costituisce una grave mancanza che compromette anche gli obblighi del datore di lavoro.
Quindi, in questo caso, è il datore di lavoro stesso a dover procedere con provvedimenti disciplinari volti a fargli cambiare idea e, questi ultimi non sortiscono l’effetto desiderato, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.

 

FONTE: https://www.corsisicurezza.it/

 

Hai dubbi?

Mascherine: facciamo chiarezza

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio, si trasmette da persona a persona attraverso le goccioline del respiro (droplets). L’infezione avviene con contatto stretto con una persona che manifesta i sintomi, tramite la saliva, tossendo o starnutendo, o le mani, toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso e occhi.

Per prevenire il rischio di infezione è essenziale seguire le corrette pratiche di igiene, come lavarsi le mani spesso, e mantenere una distanza di almeno un metro con le altre persone. L’utilizzo della mascherina può aiutare a limitare la diffusione del virus, ma è efficace solo se vengono rispettate le norme igieniche.

QUANDO USARE LA MASCHERINA

Con la nuova ordinanza è ora obbligatorio indossare sempre la mascherina quando si esce di casa.

Non serve indossare più mascherine alla volta e non è consigliabile utilizzare soluzioni “fai da te”, come le mascherine fatte in casa o sciarpe e bandane, da utilizzare solo nel caso non si abbia a disposizione una mascherina e sia necessario uscire di casa. Il consiglio rimane sempre quello di cercare di limitare al minimo le uscite.

QUALE MASCHERINA SCEGLIERE

Tante sono le tipologie in commercio: chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3. È importante saperle distinguere e conoscerne le corrette modalità di utilizzo.

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che servono per evitare di contagiare le altre persone, il loro utilizzo è consigliato soprattutto a chi presenta sintomi come tosse o febbre, oppure a chi è entrato in contatto con una persona con sospetta infezione. Possono essere utilizzate anche nel caso sia necessario uscire di casa.

Le mascherine classificate con le diciture FFP1, FFP2 e FFP3 sono dette filtranti (Filtering Facepiece Particles) sono dispositivi di protezione individuale adatti all’ambito professionale. Servono a evitare di essere contagiati.

blog_post_269

COME USARLA CORRETTAMENTE

Prima di mettere la mascherina lavati sempre le mani, con acqua e sapone o con la soluzione alcolica. Assicurati che la mascherina sia integra e copri naso e bocca facendola aderire bene. Cerca di non toccarla mentre la indossi, se la tocchi poi devi lavarti le mani. Sostituiscila sempre e non riutilizzarla, è un dispositivo monouso. Quando la togli prendila dall’elastico senza toccare la parte anteriore, dopo averla gettata lavati di nuovo le mani.

 

Ricorda che è importante utilizzare con criterio, le  mascherine sono una risorsa preziosa, da non sprecare.

HAI DOMANDE ? CONTATTACI!

 

Sicurezza sul lavoro negli ambienti confinati

 

In Italia esiste ancora un po’ di confusione sulla corretta definizione normativa di “spazi confinati”. La legislazione internazionale risulta chiara e dettagliata nel definire i “confined spaces” che vengono distinti nelle stesse OHSA, in cinque diverse categorie a seconda che l’ambiente sia nell’edilizia (scavi), nel settore industriale( vasche di raccolta e silos), in agricoltura (pozzi interrati e depuratori), sulle navi (stive) o nei porti (container e cisterne).

Rischi per gli spazi confinati

I rischi principali per le attività in ambienti confinati sono dovuti alla possibile presenza di sostanze inquinanti nell’aria, ovvero alla carenza di ossigeno.

In entrambi i casi si può quindi parlare a ragion veduta di rischio di tipo chimico :Ossidi di azoto (NO2,NOx), Ossidi di zolfo (SO2), Monossido di Carbonio, Benzene, formaldeide sono tra i contaminanti aerodispersi a maggior rischio che agiscono attraverso un meccanismo di tossicità.

Un altro rischio è legato a cadute accidentali o provocate da sensazioni di vertigini, anche eventualmente correlate alla carenza di ossigeno che provoca inizialmente stato di torpore e sonnolenza. È indispensabile in questi casi installare dispositivi di controllo e monitoraggio dell’aria, (sia indossabili che fissi) che rivelino eventuali stati di sottossigenazione o presenza di contaminanti al di sopra dei valori sogli consentiti.

Infine non sono da trascurare rischi correlati ad esposizione a sorgenti acustiche a livelli di emissione pericolosi, anche in virtù della attività svolte all’interno degli spazi e dell’acustica particolare di questi ultimi; disagi riconducibili a situazioni microclimatiche sfavorevoli (elevata umidità, calore eccessivo) ed il sempre presente rischio incendio che va valutato attentamente in relazione all’eventuale presenza di sorgenti di innesco e delle già citate sostanze chimiche anche potenzialmente infiammabili (Benzene, Formaldeide).

Settori più a rischio

I settori lavorativi che possiamo considerare più a rischio sono quelli industriali (si pensi a quella chimica), in cui per esempio possono essere presenti grosse cisterne per la lavorazione o la conservazione dei prodotti intermedi o finiti, in questi casi sono da considerare con attenzione anche e soprattutto le attività di pulizia e manutenzione.
Inoltre il settore dell’agricoltura, per la presenza di silos di stoccaggio, in cui la presenza di polveri aero disperse, oltre che tossiche, possono essere fonte di facili incendi.

 

Formazione ed aggiornamento

Come già in precedenza accennato l’aspetto della formazione, oltre ad essere un obbligo certificato, assume importanza strategica per tutti gli operatori di questo settore, la normativa di riferimento (sempre DPR 177/2011) definisce i criteri d i contenuti formativi, obbligando i soggetti interessati ad erogarla ed a sostenerla.
In situazioni in cui siano assegnate attività in regime di appalto o subappalto, è obbligo del committente erogare la formazione e l’addestramento specifico, oggetto anche di aggiornamenti, ai lavoratori che opereranno in ambienti confinati e a sospetto di inquinamento, ivi compresi i datori di lavoro delle singole imprese (se direttamente operanti in cantiere).
È importante sottolineare quindi l’obbligo, che non si limita alla verifica di una eventuale formazione pregressa, ma che impone di effettuare formazione specifica sui rischi, documentata e con verifica di apprendimento, con durata commisurata alla natura dell’attività, per ogni singola lavorazione.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

COME DIVENTARE RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

 

Collaborare alla gestione della prevenzione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro attraverso una corretta valutazione dei fattori di rischio e l’adozione di adeguate misure per tutelare la salute dei lavoratori. E’ l’attività principale del RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura di raccordo tra datore di lavoro e dipendenti in materia di sicurezza, il cui ruolo è descritto in maniera dettagliata nel decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza.

Nella norma si specifica che il RSPP viene nominato dal datore di lavoro, può essere un esperto interno o un professionista esterno all’azienda, che partecipa all’elaborazione di un piano di sicurezza attraverso la raccolta delle istanze dei lavoratori e quelle del datore di lavoro e promuovendo anche l’adozione di un programma di formazione e informazione per tutti i dipendenti. Il frutto del suo lavoro si concretizza poi nella partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, elaborato in collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che illustra i rischi, e le relative contromisure, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.

Obblighi da rispettare per le biblioteche

Sicurezza sul lavoro nelle biblioteche

Gli obblighi da rispettare in una biblioteca con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi) rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • Inoltre assicurarsi di avere:

 

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

 

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(Cosenza)

Via Castellammare 140 – Gragnano(Napoli)

Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:

  • Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
  • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
Hai bisogno di un medico competente? CONTATTACI!
Per maggiori informazioni: info@securitalia.net o contattaci sui principali Social Network.

La pausa al lavoro è un diritto?

La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.

Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?

Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.

Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.

Secur Italia è lieta di annunciare una nuova ed esclusiva collaborazione con Chef Marino Rolfi

CI AFFIDIAMO AI MIGLIORI PER OFFRIRTI IL MEGLIO

 Secur Italia è lieta di annunciare una nuova ed esclusiva collaborazione con Chef Marino Rolfi(nominato nel 2018 come miglior Chef del Veneto e fra i migliori 30 d’Italia) esperto in enogastronomia ,per show cooking e consulenza in campo alimentare.

Saranno introdotti a breve corsi di cucina per bambini, adulti e gourmet

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net

Libro intitolato: “I trucchi dello chef” (Cavinato Editore International)

 

Nel febbraio 2018 partecipazione  a “La prova del cuoco” su Rai Uno con Antonella Clerici in qualità di rappresentante della F.I.C., Federazione Italiana Cuochi.