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Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro Online

Quali corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro possono essere svolti in eLearning?

Negli Accordi Stato-Regioni del 2011 la “modalità e-learning” viene prevista per queste tipologie di corsi:

  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vengono ampliati i corsi ammessi in e-learning:

  • i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
  • la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Ricordiamo anche che la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.

Quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:

  • Docenti-formatori per la sicurezza
  • Coordinatori per la Sicurezza

Con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (esclusi i moduli pratici)”.

 

A seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:

  • RLS ;
  • Addetti antincendio e al Primo Soccorso;

Per garantire qualità ed efficacia della formazione in modalità e-Learning, Associazione Secur Italia  utilizza i corsi online di formazione obbligatoria (sicurezza e salute sul lavoro, privacy, qualità, ambiente) realizzati da  una piattaforma e-Learning completa, facile ed economicamente vantaggiosa per la gestione della formazione on-line o blended.

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Differenza tra DVR e DUVRI

DVR e Duvri

Capita spesso che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), venga erroneamente confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che intercorrono tra questi due documenti che, sebbene simili per alcuni aspetti, possiedono identità e significati profondamente diversi.

DVR

Il DVR, è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.).
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate.

Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità , ed il piano di miglioramento per il futuro.
Inoltre il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali , l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare  e l’individuazione delle mansioni che svolgono i lavoratori a rischi specifici.

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche; ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

DUVRI

Il DUVRI, , è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive.

La responsabilità della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere consultato esclusivamente all’interno della stessa.

La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

Sicurezza sul lavoro nei distributori di carburante

Gli obblighi da rispettare in un distributore di carburante con almeno un dipendente o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (rischio basso),
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO  (rischio alto) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • NOMINA E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all’INAIL).
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
  •  

    PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

La sicurezza dei ponteggi – Secur Italia

Ponteggi e cantieri

Spesso, nei cantieri temporanei o mobili, per effettuare dei lavori in quota vengono utilizzati i ponteggi, ovvero delle costruzioni che includono strutture portanti verticali e intavolati orizzontali, e che formano una superficie sulla quale i lavoratori possono eseguire le proprie mansioni spostandosi da un parte all’altra per innalzare o ristrutturare pareti di una costruzione.

I ponteggi, oltre ad essere uno strumento funzionale al lavoro per il quale sono stati progettati, costituiscono anche un dispositivo di protezione collettiva (DPC) indispensabile per impedire che si verifichino incidenti sul lavoro dovuti a cadute dall’alto di oggetti o di persone.

Il materiale più utilizzato per costruirli è l’acciaio, il quale permette di essere assemblato per dare origine a queste tipologie di struttura:

  • ponteggio con tubi e giunti, è il più tradizionale ma anche il più scomodo da utilizzare perché richiede più tempo per il montaggio;
  • ponteggio a telai prefabbricati, è impiegato per lavori semplici ed è facile e veloce da montare;
  • ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, è anche questo molto agevole da utilizzare in quanto è molto simile al ponteggio a telai prefabbricati.

costruttori di ponteggi fissi devono ottenere un’autorizzazione dal Ministero del lavoro, custodire una copia di questo documento all’interno del cantiere insieme ad una copia del progetto dei ponteggi, per essere consegnate agli organi di vigilanza in occasione di eventuali ispezioni.

Sui componenti dei ponteggi deve essere impresso in modo permanente il marchio del fabbricante.

Con l’approvazione del D.Lgs. 81/2008 è stata introdotta la norma che prevede la presenza obbligatoria delle attestazioni UNI EN 128140 e UNI EN 12811 per quanto riguarda i ponteggi, e UNI EN 74 relativamente ai giunti.

Durante la fase che precede l’assemblaggio del ponteggio, il datore di lavoro richiede attraverso un tecnico specializzato, la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), con il quale valutare le misure di sicurezza adottate in ogni fase del lavoro. Il Pi.M.U.S. deve poter essere consultato dall’addetto alla sorveglianza e dai lavoratori che ne fanno richiesta.

Le operazioni di montaggio e smontaggio non possono essere eseguite da tutti i lavoratori, per cui la legge prescrive che tali azioni devono essere compiute solo dai dipendenti che hanno acquisito esperienza in questo settore attraverso una formazione teorico-pratica adeguata.

Mentre i lavoratori sono impegnati in operazioni di allestimento o di smontaggio di un ponteggio, le parti di questa struttura non ancora pronte per essere utilizzate devono essere evidenziate tramite segnaletica di avvertimento di pericolo generico e la zona immediatamente circostante deve essere circoscritta con altre strutture che vietino l’accesso in quell’area per motivi di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 individua nel responsabile del cantiere, la figura aziendale a cui delegare l’incarico di provvedere alla manutenzione e alla revisione dei ponteggi. In particolar modo, egli deve effettuare un controllo periodico dello stato dei materiali, della stabilità dei montanti, del corretto serraggio dei giunti e della funzionalità dei controventi, al fine di verificare se alcune parti di un ponteggio debbano essere sostituite o ristrutturate.

Le verifiche che riguardano la sicurezza dei ponteggi devono essere poi compiute da chi li utilizza nei momenti che precedono l’allestimento degli stessi, inoltre, per ogni tipologia e modello di ponteggio, il datore di lavoro deve svolgere ulteriori verifiche mentre i lavoratori utilizzano il ponteggio, e quindi riportare i dati su delle schede prestampate.

Per maggiori informazioni:

info@securitalia.net

 

Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

La pausa al lavoro è un diritto?

La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.

Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?

Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.

Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.

Secur Italia è lieta di annunciare una nuova ed esclusiva collaborazione con Chef Marino Rolfi

CI AFFIDIAMO AI MIGLIORI PER OFFRIRTI IL MEGLIO

 Secur Italia è lieta di annunciare una nuova ed esclusiva collaborazione con Chef Marino Rolfi(nominato nel 2018 come miglior Chef del Veneto e fra i migliori 30 d’Italia) esperto in enogastronomia ,per show cooking e consulenza in campo alimentare.

Saranno introdotti a breve corsi di cucina per bambini, adulti e gourmet

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net

Libro intitolato: “I trucchi dello chef” (Cavinato Editore International)

 

Nel febbraio 2018 partecipazione  a “La prova del cuoco” su Rai Uno con Antonella Clerici in qualità di rappresentante della F.I.C., Federazione Italiana Cuochi.

 

In caso di nuova impresa, entro quanto tempo Il Datore di Lavoro deve di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Quali aziende sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR?

La redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Non vi è l’obbligo di redigere il DVR per le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti, imprese a gestione familiare, ditte individuali, aziende con un unico socio lavoratore).

La redazione del DVR deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In caso di nuova impresa, il Datore di Lavoro deve redigere tale documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Perché redigere il DVR?

La normativa vigente (D.Lgs.81/08) obbliga il Datore di Lavoro a redigere il DVR con lo scopo di prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La redazione del DVR è un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare.

Il DVR va aggiornato?

Si ricorda che il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in particolar modo in presenza d’infortuni significativi, in seguito ad una modifica dei processi aziendali, o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne rivelino l’esigenza.

Hai bisogno di un esperto? CONTATTACI!

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Cosa deve fare il datore di lavoro nei confronti di un neoassunto?

  • Lo informa sull’azienda, sull’attività in generale e sui rischi per la salute, sulle regole, sui modi di lavorare per ridurre i rischi di infortunio o di malattia, sui comportamenti di seguire e verifica che impari lavorare in sicurezza;
  • Lo fa visitare da un medico per verificare l’idoneità e il suo stato di salute all’assunzione;
  • Gli fa conoscere l’ambiente di lavoro e favorisce il suo inserimento;
  • Gli dice chi è il RSPP , IL RLS, il nominativo del medico competente, chi sono i suoi superiori(dirigenti e preposti), gli addetti alle misure di emergenza e cosa fare in caso di incidente, infortunio o in caso di emergenza;
  • Lo informa dei compiti precisi della sua mansione, dei rischi ad essa legati e su quello che l’azienda ha fatto per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • Lo forma e lo addestra  come usare correttamente i mezzi di prevenzione collettiva e individuale in modo che possa svolgere i propri compiti in sicurezza;

Cosi’ ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso

L’art.45 del D.Lgs. 81/2008 conferma  la validità  del Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 che prevede i seguenti contenuti minimi  per il pacchetto  di medicazione e per la cassetta di pronto soccorso.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

  • Guanti sterili monouso(5 paia)
  • Visiera paraschizzi
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 1 litro(1)
  • Flaconi di soluzione  fisiologica da 500 ml(3)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(10)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(2)
  • Teli sterili monouso(2)
  • Pinzette da medicazione sterili monouso(2)
  • Confezione di rete elastica di misura media(1)
  • Confezioni di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure(2)
  • Rotoli di cerotto alto cm 2,5(2)
  • Un paio di forbici(1)
  • Lacci emostatici(3)
  • Ghiaccio pronto uso( 2)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(2)
  • Termometro
  • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

CONTENUTO MINIMO  DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

  • Guanti sterili monouso(2 paia)
  • Flacone di soluzione di cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 125 ml (1)
  • Flacone di soluzione fisiologica a 250 ml(1)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(1)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(3)
  •  Pinzette da medicazione sterili monouso(1)
  •  Confezione di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso(1)
  • Rotolo di cerotto alto cm 2,5(1)
  • Rotolo di benda orlata alta cm 10(1)
  • Un paio di forbici
  • Un laccio emostatico
  • Confezione di ghiaccio pronto all’uso(1)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(1)
  • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net