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La figura del medico competente in azienda – Secur Italia Sicurezza sul lavoro

Il Medico Competente

 

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

 

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

 

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di visa psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

 

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Fonte: https://www.anfos.it/

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IL LAVORATORE. Diritti e doveri SECUR ITALIA- SICUREZZA SUL LAVORO

IL LAVORATORE

Il lavoratore è:
– Chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i
lavoratori domestici);
–  Chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con  qualsiasi contratto

 

SI RICORDA che  ciascun lavoratore deve essere formato secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

–  ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
– ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
– essere informato, formato e addestrato per l’uso corretto dei DPI( Dispositivi di Protezione Individuale9
– essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine, ecc.
– ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o su  richiesta);
–  essere rappresentato da un RLS ( Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)
– potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato;

 

I DOVERI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve:

–  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,
– utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e
i Dispositivi di Protezione Individuale;
–  segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
– non rimuovere e/o modificare i dispositivi di sicurezza;
– non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi;
–  sottoporsi ai controlli sanitari, previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
– non rifiutare, se non motivato, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.

Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con
ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze
possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.

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Il PiMUS(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi)

Cos’è il PiMUS?

Il PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi, è un documento che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 deve obbligatoriamente essere stilato ogni qualvolta si rendesse necessaria l’installazione e la successiva dismissione di ponteggi da impiegarsi per lo svolgimento di lavori edili.
Ai sensi dell’Articolo 136 Comma 1, quest’onere risulta spettante al datore di lavoro dell’impresa alla quale è stata affidata l’opera.

L’elenco dei contenuti da inserire in sede di compilazione del PiMUS è indicato all’interno dell’allegato XXII del Decreto Legislativo 81/2008. Come sotteso proprio dal suddetto Decreto, il documento deve contenere precise indicazioni relative alla tecnica e alle procedure da osservare per occuparsi in sicurezza dell’installazione e dello smontaggio della struttura: le operazioni da compiere devono essere illustrate in maniera precisa e dettagliata e il documento deve riportareuna distinta di tutti i sistemi di protezione collettivi ed individuali necessari per procedere allo svolgimento del lavoro.

PiMUS: quando è obbligatorio?

Il PiMus quando è obbligatorio?Praticamente in tutti i casi in cui è necessario il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, quindi, in linea di massima, all’inizio e alla conclusione di ogni cantiere allestito per la realizzazione di opere edili pubbliche o private.

Chi deve redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

La redazione del PiMUS per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi è un onere che grava sul datore di lavoro. Le tempistiche da rispettare per la compilazione e la consegna del piano sono elastiche: è sufficiente che il documento sia redatto prima dell’inizio delle operazioni di installazione e di smontaggio della struttura.
E’ possibile non presentare il documento per la realizzazione e la disinstallazione di opere quali parapetto e ponti su ruote o cavalletti.

Come si redige il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

I documenti e le indicazioni necessari per la redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi sono i seguenti:

  • Libretto del Ponteggio
  • Schema tipo
  • Progetto
  • Elenco attrezzature e macchine da impiegare
  • Elenco di certificazioni e qualifiche richieste
  • Istruzioni di montaggio e di smontaggio
  • Elenco delle modalità d’uso e dei sistemi di sicurezza da adoperare
  • Piano di salvataggio
  • Autorizzazioni ministeriali
  • Disegno esecutivo
  • Schede di verifica
  • Distinta degli elementi del ponteggio
  • Documentazione di formazione professionale
  • Schede di verifica

Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci.

info@securitalia.net

Sicurezza sul lavoro negli ambienti confinati

 

In Italia esiste ancora un po’ di confusione sulla corretta definizione normativa di “spazi confinati”. La legislazione internazionale risulta chiara e dettagliata nel definire i “confined spaces” che vengono distinti nelle stesse OHSA, in cinque diverse categorie a seconda che l’ambiente sia nell’edilizia (scavi), nel settore industriale( vasche di raccolta e silos), in agricoltura (pozzi interrati e depuratori), sulle navi (stive) o nei porti (container e cisterne).

Rischi per gli spazi confinati

I rischi principali per le attività in ambienti confinati sono dovuti alla possibile presenza di sostanze inquinanti nell’aria, ovvero alla carenza di ossigeno.

In entrambi i casi si può quindi parlare a ragion veduta di rischio di tipo chimico :Ossidi di azoto (NO2,NOx), Ossidi di zolfo (SO2), Monossido di Carbonio, Benzene, formaldeide sono tra i contaminanti aerodispersi a maggior rischio che agiscono attraverso un meccanismo di tossicità.

Un altro rischio è legato a cadute accidentali o provocate da sensazioni di vertigini, anche eventualmente correlate alla carenza di ossigeno che provoca inizialmente stato di torpore e sonnolenza. È indispensabile in questi casi installare dispositivi di controllo e monitoraggio dell’aria, (sia indossabili che fissi) che rivelino eventuali stati di sottossigenazione o presenza di contaminanti al di sopra dei valori sogli consentiti.

Infine non sono da trascurare rischi correlati ad esposizione a sorgenti acustiche a livelli di emissione pericolosi, anche in virtù della attività svolte all’interno degli spazi e dell’acustica particolare di questi ultimi; disagi riconducibili a situazioni microclimatiche sfavorevoli (elevata umidità, calore eccessivo) ed il sempre presente rischio incendio che va valutato attentamente in relazione all’eventuale presenza di sorgenti di innesco e delle già citate sostanze chimiche anche potenzialmente infiammabili (Benzene, Formaldeide).

Settori più a rischio

I settori lavorativi che possiamo considerare più a rischio sono quelli industriali (si pensi a quella chimica), in cui per esempio possono essere presenti grosse cisterne per la lavorazione o la conservazione dei prodotti intermedi o finiti, in questi casi sono da considerare con attenzione anche e soprattutto le attività di pulizia e manutenzione.
Inoltre il settore dell’agricoltura, per la presenza di silos di stoccaggio, in cui la presenza di polveri aero disperse, oltre che tossiche, possono essere fonte di facili incendi.

 

Formazione ed aggiornamento

Come già in precedenza accennato l’aspetto della formazione, oltre ad essere un obbligo certificato, assume importanza strategica per tutti gli operatori di questo settore, la normativa di riferimento (sempre DPR 177/2011) definisce i criteri d i contenuti formativi, obbligando i soggetti interessati ad erogarla ed a sostenerla.
In situazioni in cui siano assegnate attività in regime di appalto o subappalto, è obbligo del committente erogare la formazione e l’addestramento specifico, oggetto anche di aggiornamenti, ai lavoratori che opereranno in ambienti confinati e a sospetto di inquinamento, ivi compresi i datori di lavoro delle singole imprese (se direttamente operanti in cantiere).
È importante sottolineare quindi l’obbligo, che non si limita alla verifica di una eventuale formazione pregressa, ma che impone di effettuare formazione specifica sui rischi, documentata e con verifica di apprendimento, con durata commisurata alla natura dell’attività, per ogni singola lavorazione.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

Obblighi da rispettare per le biblioteche

Sicurezza sul lavoro nelle biblioteche

Gli obblighi da rispettare in una biblioteca con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi) rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • Inoltre assicurarsi di avere:

 

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

 

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(Cosenza)

Via Castellammare 140 – Gragnano(Napoli)

Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro Online

Quali corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro possono essere svolti in eLearning?

Negli Accordi Stato-Regioni del 2011 la “modalità e-learning” viene prevista per queste tipologie di corsi:

  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vengono ampliati i corsi ammessi in e-learning:

  • i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
  • la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Ricordiamo anche che la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.

Quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:

  • Docenti-formatori per la sicurezza
  • Coordinatori per la Sicurezza

Con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (esclusi i moduli pratici)”.

 

A seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:

  • RLS ;
  • Addetti antincendio e al Primo Soccorso;

Per garantire qualità ed efficacia della formazione in modalità e-Learning, Associazione Secur Italia  utilizza i corsi online di formazione obbligatoria (sicurezza e salute sul lavoro, privacy, qualità, ambiente) realizzati da  una piattaforma e-Learning completa, facile ed economicamente vantaggiosa per la gestione della formazione on-line o blended.

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Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:

  • Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
  • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
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Un’azienda con più sedi può redigere un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

L’obbligo del DVR

In ogni azienda con almeno un dipendente il Datore di Lavoro è obbligato a redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR), collaborando con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il DVR deve essere redatto per prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In caso di più sedi …

Se un’azienda ha più sedi operative, può essere redatto un unico DVR in cui sia presente la valutazione dei rischi per le diverse sedi.
Il DVR, redatto secondo quanto riportato all’art.28 del D.Lgs.81/08, deve essere uno solo; inoltre la copia del DVR deve essere presente in ogni sede.
La non presenza del DVR nella sede è una violazione del Datore di Lavoro all’art.29, comma 4, D.Lgs.81/08  punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2000 a € 6600 ai sensi dell’art.55, comma 5, lettera f.

 

Per maggiori informazioni, contattaci su info@securitalia.net

 

In caso di nuova impresa, entro quanto tempo Il Datore di Lavoro deve di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Quali aziende sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR?

La redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Non vi è l’obbligo di redigere il DVR per le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti, imprese a gestione familiare, ditte individuali, aziende con un unico socio lavoratore).

La redazione del DVR deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In caso di nuova impresa, il Datore di Lavoro deve redigere tale documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Perché redigere il DVR?

La normativa vigente (D.Lgs.81/08) obbliga il Datore di Lavoro a redigere il DVR con lo scopo di prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La redazione del DVR è un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare.

Il DVR va aggiornato?

Si ricorda che il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in particolar modo in presenza d’infortuni significativi, in seguito ad una modifica dei processi aziendali, o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne rivelino l’esigenza.

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