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Obblighi da rispettare per Bed And Breakfast o affittacamere.

Sicurezza sul lavoro per bed and breakfast ed affittacamere

I bed and breakfast e gli affittacamere, sono strutture extra alberghiere, che differiscono dai più comuni hotel, per il numero massimo di stanze e la tipologia di alimenti che possono essere somministrati.

 Il quesito che più frequentemente ci viene posto, riguarda la delicata questione della gestione della sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro: I bed and breakfast e gli affittacamere, si devono attenere alle normative europee che regolamentano gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro? 

 Tutte queste tipologie di strutture hanno a che fare con la manipolazione e la somministrazione di cibo, nel momento in cui si serve la colazione alla propria clientela.

 E’ necessario, pertanto, che anche le strutture come bed and breakfast, affittacamere professionali e non, applichino l’autocontrollo alimentare attraverso il sistema h.a.c.c.p.  adeguandosi così al Reg.CE 852/2004 e a tutte quelle normative in materia di sicurezza alimentare. Redigere quindi il piano di autocontrollo alimentare e le campionature analitiche.  E’ chiaro che gli operatori del settore alimentare e il personale alimentarista di queste strutture, debbano anche seguire un percorso formativo , ovvero il cosidetto corso h.a.c.c.p. sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria.

Per quanto riguarda invece il tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tali strutture poiché inferiori ai 25 posti letto, dovranno attenersi al titolo III° del D.M. 10/3/98 e s.m.i.:

Documento di valutazione dei rischi;

Nomina RSPP;

Nomina e formazione addetti antincendio e primo soccorso;

Formazione generale + specifica per tutti i lavoratori;

Elezione e formazione RLS;

Posizionamento cartellonistica di sicurezza;

Installazione di estintori portatili ogni 200 mq di superficie utile;

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Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:

  • Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
  • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
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HACCP: Obblighi e sanzioni

Il titolare di un’azienda che produce o somministra generi alimentari è soggetto all’obbligo di dotarsi di un sistema di autocontrollo alimentare.  Gli adempimenti di autocontrollo alimentare sono regolati dal sistema HACCP, indispensabile e obbligatorio per tutte le attività che trattano alimenti.

Obblighi di formazione

Il corso HACCP rappresenta un obbligo di legge per tutti coloro che hanno un contatto diretto o indiretto con cibi e bevande.

Tutti i dipendenti che lavorano all’interno di bar, mense, pizzerie-ristoranti ecc, e manipolano alimenti, sono tenuti a frequentare un Corso di addetto alla manipolazione alimenti di almeno 6 ore.

Secondo la recente normativa, anche il personale non qualificato, che non manipola alimenti è soggetto all’obbligo di formazione, in sostituzione dell’ex libretto sanitario.

All’interno di un azienda che manipola alimenti vige anche l’obbligo di nominare un responsabile della gestione delle procedure di autocontrollo(il titolare stesso potrà assumerne il ruolo o in alternativa potrà nominare un dipendente), con il compito di controllare le operazioni legate alla manipolazione degli alimenti e bevande. Il responsabile HACCP è soggetto all’obbligo di formazione di almeno 20 ore.

Documentazione

La normativa sulla sicurezza e l’igiene degli alimenti prevede l’obbligo per il lavoro di dotarsi di un Manuale per l’autocontrollo alimentare. Il Manuale HACCP, consono per ogni tipo di attività, dovrà essere redatto dal titolare dell’azienda – responsabile HACCP, avvalendosi di una consulenza professionale.

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Sanzioni

L’operatore del settore alimentare che non predispone di un sistema di autocontrollo HACCP (mancata formazione del personale che manipola alimenti, del responsabile alimentare, la redazione del manuale HACCP ecc) è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie. Il titolare dell’azienda che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene può essere punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000. L’operatore alimentare che non predispone procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP è soggetto a sanzioni che vanno da un minimo 1000 euro a un massimo di 6000 euro.

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Obblighi da rispettare per le pizzerie d’asporto

Sicurezza sul lavoro nelle pizzerie d’ asporto

Gli obblighi da rispettare in una pizzeria d’ asporto con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’ INCIDENTE STRADALE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
  • PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA
  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

    Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

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Igiene alimentare HACCP nelle pizzerie d’ asporto

Gli obblighi da rispettare  sono:

  • STESURA DI UN MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP

(E’ fondamentale che il manuale sia completo e abbia tutte le componenti utili per affrontare in sicurezza ed igiene tutte le fasi del ciclo produttivo della pizzeria d’ asporto).

 

  • CORSO DI FORMAZIONE HACCP di Responsabile alla manipolazione degli alimenti al datore di lavoro e di addetti alla manipolazione ai lavoratori interessati alla mansione .

 

  • EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO SU ALIMENTI, TAMPONI SU SUPERFICI, E ANALISI SULL’ACQUA DERIVANTE DALLA RETE IDRICA.

 

  • DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (Queste operazioni possono ere fatte direttamente dal personale del locale e segnalate sul manuale HACCP. Il nostro consiglio però è di farsi seguire da aziende specializzate nel settore, soprattutto per quelle attività dove nei magazzini ci sono alimenti, come nel caso delle pizzerie d’ asporto).

 

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PREVENTIVI PERSONALIZZATI SICUREZZA SUL LAVORO E IGIENE ALIMENTARE

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L’Associazione Secur Italia offre una serie di servizi dedicati alle aziende per l’espletamento degli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro e al sistema HACCP. Mettiamo a disposizione uno staff competente e preparato che può offrire una consulenza professionale completa su sicurezza sul lavoro e igiene alimentare ad aziende di tutte le dimensioni.

A questo associamo un’avanzata piattaforma e-learning tramite la quale eroghiamo tutti i corsi di sicurezza sul lavoro e HACCP, nei limiti delle disposizioni legislative in materia.

Inoltre organizziamo corsi in presenza (in aula o in videoconferenza) per portare a termine i percorso formativi che lo richiedono.

Se vuoi conoscere meglio i nostri servizi o richiedere un preventivo non esitare a contattarci.

Mail: info@securitalia.net

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CONSULENZA HACCP

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore dell’igiene alimentare, possiamo offrire alle aziende, bar, ristoranti, alberghi, industrie alimentari, mense, ed imprese che operano nel settore agroalimentare e della ristorazione, una consulenza HACCP completa e professionale a costi realmente competitivi che prevede i seguenti servizi:

  • Corsi HACCP per il personale e per i responsabili dell’industria alimentare
  • Redazione e aggiornamento manuale di autocontrollo alimentare
  • Redazione e aggiornamento manuale di rintracciabilità

 

Ottieni subito informazioni utili ed un preventivo gratuito per il servizio di consulenza completa; un nostro consulente, dopo aver analizzato le attività svolte nella vostra impresa alimentare, si occuperà di disporre la tua azienda in regola con quanto disposto dalla normativa, italiana ed europea, sull’ igiene  alimentare.

 

L’autocontrollo alimentare è infatti obbligatorio per qualsiasi operatore ed a qualsiasi livello della filiera alimentare, dalla grande distribuzione al piccolo negozio di rivendita al dettaglio e il sistema HACCP è un insieme di pratiche ed accorgimenti messi in atto proprio per applicare al meglio l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata secondo metodi specifici.

 

– Trattandosi di una certificazione di rilevante importanza per la salute pubblica e la sicurezza alimentare, la normativa non prevede unicamente l’obbligo di frequentare il corso haccp ed ottenere il certificato, ma pure quello dell’aggiornamento e del rinnovo.
Si tratta infatti di un titolo di qualifica professionale a tutti gli effetti, e vista la necessità di tenersi sempre aggiornati sui rischi che possono sorgere, la legge prevede anche per il certificato haccp una data di scadenza.
La scadenza della validità dell’attestato haccp viene stabilita da Direttive Regionali: ogni Regione italiana perciò è stata chiamata a decidere i termini temporali entro cui l’attestato haccp va rinnovato.

Scopriamo quando scade la certificazione haccp in base alle Regioni in cui ci si trova ad operare:

  • Abruzzo: 3 anni
  • Basilicata: 1 anni
  • Calabria: 3 anni
  • Campania: 3 anni
  • Emilia-Romagna: 3 anni
  • Friuli-Venezia Giulia: 2 anni
  • Liguria: 5 anni
  • Marche: 3 anni
  • Puglia: 4 anni
  • Sardegna: 3 anni
  • Sicilia: 3 anni
  • Toscana: 5 anni
  • Umbria: 3 anni
  • Valle d’Aosta: 3 anni
  • Veneto: autonoma*
  • Lazio: autonoma*
  • Molise: autonoma*
  • Piemonte: autonoma*
  • Trentino-Alto Adige: autonoma*
  • Lombardia: autonoma*

*Le regioni ‘autonome’ sono quelle che hanno deciso di delegare al datore di lavoro o al titolare dell’attività la responsabilità di monitorare la preparazione dei suoi impiegati e di stabilire quando occorre rinnovare e aggiornare la formazione dei dipendenti in merito all’haccp. Il rinnovo e aggiornamento deve comunque avvenire in modo ciclico e continuato, ed è anzi indispensabile quando l’operatore cambia mansione ed è chiamato a svolgere nuovi compiti.

Per maggiori informazioni:

info@securitalia.net