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La sicurezza dei ponteggi – Secur Italia

Ponteggi e cantieri

Spesso, nei cantieri temporanei o mobili, per effettuare dei lavori in quota vengono utilizzati i ponteggi, ovvero delle costruzioni che includono strutture portanti verticali e intavolati orizzontali, e che formano una superficie sulla quale i lavoratori possono eseguire le proprie mansioni spostandosi da un parte all’altra per innalzare o ristrutturare pareti di una costruzione.

I ponteggi, oltre ad essere uno strumento funzionale al lavoro per il quale sono stati progettati, costituiscono anche un dispositivo di protezione collettiva (DPC) indispensabile per impedire che si verifichino incidenti sul lavoro dovuti a cadute dall’alto di oggetti o di persone.

Il materiale più utilizzato per costruirli è l’acciaio, il quale permette di essere assemblato per dare origine a queste tipologie di struttura:

  • ponteggio con tubi e giunti, è il più tradizionale ma anche il più scomodo da utilizzare perché richiede più tempo per il montaggio;
  • ponteggio a telai prefabbricati, è impiegato per lavori semplici ed è facile e veloce da montare;
  • ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, è anche questo molto agevole da utilizzare in quanto è molto simile al ponteggio a telai prefabbricati.

costruttori di ponteggi fissi devono ottenere un’autorizzazione dal Ministero del lavoro, custodire una copia di questo documento all’interno del cantiere insieme ad una copia del progetto dei ponteggi, per essere consegnate agli organi di vigilanza in occasione di eventuali ispezioni.

Sui componenti dei ponteggi deve essere impresso in modo permanente il marchio del fabbricante.

Con l’approvazione del D.Lgs. 81/2008 è stata introdotta la norma che prevede la presenza obbligatoria delle attestazioni UNI EN 128140 e UNI EN 12811 per quanto riguarda i ponteggi, e UNI EN 74 relativamente ai giunti.

Durante la fase che precede l’assemblaggio del ponteggio, il datore di lavoro richiede attraverso un tecnico specializzato, la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), con il quale valutare le misure di sicurezza adottate in ogni fase del lavoro. Il Pi.M.U.S. deve poter essere consultato dall’addetto alla sorveglianza e dai lavoratori che ne fanno richiesta.

Le operazioni di montaggio e smontaggio non possono essere eseguite da tutti i lavoratori, per cui la legge prescrive che tali azioni devono essere compiute solo dai dipendenti che hanno acquisito esperienza in questo settore attraverso una formazione teorico-pratica adeguata.

Mentre i lavoratori sono impegnati in operazioni di allestimento o di smontaggio di un ponteggio, le parti di questa struttura non ancora pronte per essere utilizzate devono essere evidenziate tramite segnaletica di avvertimento di pericolo generico e la zona immediatamente circostante deve essere circoscritta con altre strutture che vietino l’accesso in quell’area per motivi di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 individua nel responsabile del cantiere, la figura aziendale a cui delegare l’incarico di provvedere alla manutenzione e alla revisione dei ponteggi. In particolar modo, egli deve effettuare un controllo periodico dello stato dei materiali, della stabilità dei montanti, del corretto serraggio dei giunti e della funzionalità dei controventi, al fine di verificare se alcune parti di un ponteggio debbano essere sostituite o ristrutturate.

Le verifiche che riguardano la sicurezza dei ponteggi devono essere poi compiute da chi li utilizza nei momenti che precedono l’allestimento degli stessi, inoltre, per ogni tipologia e modello di ponteggio, il datore di lavoro deve svolgere ulteriori verifiche mentre i lavoratori utilizzano il ponteggio, e quindi riportare i dati su delle schede prestampate.

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Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:

  • Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
  • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
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La pausa al lavoro è un diritto?

La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.

Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?

Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.

Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.

Secur Italia è lieta di annunciare una nuova ed esclusiva collaborazione con Chef Marino Rolfi

CI AFFIDIAMO AI MIGLIORI PER OFFRIRTI IL MEGLIO

 Secur Italia è lieta di annunciare una nuova ed esclusiva collaborazione con Chef Marino Rolfi(nominato nel 2018 come miglior Chef del Veneto e fra i migliori 30 d’Italia) esperto in enogastronomia ,per show cooking e consulenza in campo alimentare.

Saranno introdotti a breve corsi di cucina per bambini, adulti e gourmet

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net

Libro intitolato: “I trucchi dello chef” (Cavinato Editore International)

 

Nel febbraio 2018 partecipazione  a “La prova del cuoco” su Rai Uno con Antonella Clerici in qualità di rappresentante della F.I.C., Federazione Italiana Cuochi.

 

Illuminazione nei luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro(all.IV) devono disporre di sufficiente luce preferibilmente naturale, adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Quando il tipo d’illuminazione previsto non deve rappresentare un rischio d’infortunio  per i lavoratori e si deve assicurare una sufficiente visibilità.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono esposti a rischio devono presentare anche un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità .

I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia  e di efficienza.

Per maggiori  informazioni : info@securitalia.net

La normativa antincendio

Sicurezza Antincendio

Antincendio, una tematica delicata nel complesso mondo della sicurezza sul lavoro, ma soprattutto uno dei pilastri della formazione del personale e della prevenzione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro.

 

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il Testo Unico, prevede corsi specifici per gli addetti antincendio da erogare in base al livello di rischio di un’imprese, il livello di classificazione del rischio incendio(basso, medio, alto) è stabilito in base a determinati aspetti dell’azienda stessa.

 

Di seguito la classificazione del livello di rischio incendio a seconda dell’attività e luogo di lavoro:

  • BASSO: il rischio incendio basso è presente nei luoghi di lavoro in cui vi sono sostanze a basso tasso di infiammabilità. Tali ambienti di lavoro offrono scarse possibilità di principi di incendio e limitata probabilità di propagazione;
  • MEDIO: nei luoghi di lavoro in cui vi è una considerevole presenza di sostanze infiammabili e locali che possono favorire lo sviluppo di incendi, il livello di rischio incendio si definisce medio in quanto la possibilità di propagazione di un eventuale incendio è da ritenersi comunque limitata.
  • ALTO: un alto livello di rischio incendio si registra nei luoghi di lavoro dove vi è un’alta presenza di sostanze infiammabili e le condizioni dei locali favoriscono la propagazione di eventuali principi di incendio, in altre parole tutti i luoghi che non rientrano nella classificazione di rischio basso o medio.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Formazione e prevenzione antincendio

La formazione antincendio è un aspetto fondamentale della sicurezza sia per i lavoratori che per gli addetti che devono saper gestire eventuali situazioni a rischio all’interno dei luoghi di lavoro. Prevenire i fattori di rischio incendio e gestire le situazioni di emergenza richiede una preparazione specifica soprattutto quando si lavoro in ambienti a rischio incendio medio e alto.

Per questo la normativa vigente prevede tre corsi per addetti antincendio:

  • Corso antincendio rischio basso;
  • Corso antincendio rischio medio;
  • Corso antincendio rischio alto;

 

Oltre ai corsi la prevenzione antincendio comprende aspetti che il datore di lavoro non deve sottovalutare e che in alcuni casi sono obbligatori per legge, come ad esempio una corretta informazione del personale in merito ai rischi, la designazione di piani di emergenza, il controllo delle vie di fuga e delle luci di emergenza oltre tutti gli strumenti necessari in caso di incendio come estintori e rilevatori di fumo.

Quando è obbligatorio il piano di emergenza e di evacuazione ?

Gli estintori, i mezzi di prevenzione e il CPI

La prevenzione antincendio prevede una serie di norme da seguire obbligatorie per legge, tali norme riguardano, oltre alla formazione, i mezzi di prevenzione ed il rilascio del CPI, Certificato Prevenzione Incendi. Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è subordinata alla messa in regola del luogo di lavoro e alla conclusione di tutti i lavori previsti dal progetto approvato dal Comando di Vigili del Fuoco.

 

Per quanto riguarda la manutenzione ed i controlli dei mezzi di prevenzione antincendio la normativa in vigore rende obbligatorio per legge il corretto funzionamento di estintori, porte tagliafuoco e mezzi di prevenzione necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e ridurre i rischi in caso di emergenza.

 

Tutti gli aspetti inerenti i mezzi di prevenzione devono essere soggetti a controllo anche a seguito della redazione del Documento di valutazione del rischio incendio dove è necessario annotare anomalie o eventuali malfunzionamenti dei sistemi di allarme o degli estintori, tutte le misure adottate vengono inserite nel Piano di emergenza che riporta le misure gestionali ed organizzative e i mezzi di prevenzione da adottare in caso d’incendio.

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Obblighi da rispettare per le lavanderie

Sicurezza sul lavoro nelle lavanderie

Gli obblighi da rispettare in una lavanderia a secco con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO ;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPINTA E TRAINO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE ;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO MICROCLIMA;
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON;

 

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

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  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

  • Inoltre assicurarsi di avere:
  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

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Tabella aggiornata Corsi di Sicurezza sul Lavoro

Di seguito, la tabella  con gli aggiornamenti  per i Corsi di Sicurezza Sul Lavoro

NOME DEL CORSO DURATA(ore) VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio Basso – Medio – Alto (Datore di lavoro) 16/32/48 ENTRO 5 anni (si rinnova con 6/10/14 ore)
Nominato: RSPP Mod. B Comune 48 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP1 12 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP2 16 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP3 12 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP4 16 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base 28 ——
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione 24 ——
Formazione lavoratori art. 37 (formazione /informazione) da 8 a 16 5 anni (si rinnova con 6 ore)
Antincendio (basso – medio – alto) Da 4 – 8 a 16 3 anni (2 ore) / 3 anni (5 ore) / 3 anni (8 ore)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 32 ore 4 ore < 50 dip. ; 8 ore > 50 dip. ogni anno
Addetto PIMUS – ponteggi 28 4 anni (si rinnova con 4 ore)
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali 32 5 anni (si rinnova con 8 ore)
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi 32 5 anni (si rinnova con 8 ore)
Addetto ai lavori in quota 8 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Lavori elettrici sotto tensione (PES e PAV) 14 Ogni 5 anni aggiornamento (non ancora vincolante)
Coordinatore Sicurezza 120 5 anni (si rinnova con 40 ore)
Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili 8/10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru A Torre 12/14 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru Mobile 14/22 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru Per Autocarro 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Elevatori Semoventi Con Conducente A Bordo 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Semoventi A Braccio Telescopico 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Industriali Semoventi 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi 16 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Trattori Agricoli O Forestali 8/13 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori Idraulici 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori A Fune 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Pale Caricatrici Frontali 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Terne 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Autoribaltabili A Cingoli 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne 16 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Pompe Per Calcestruzzo 14 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Attrezzature da lavoro generiche 8 Ogni macchina richiede una diversa certificazione
Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi (PIMUS) 28 4 anni (si rinnova con 4 ore)
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C 12 3 anni (si rinnova con 4 ore)
Primo soccorso Aziende Gruppo A 16 3 anni (si rinnova con 6 ore)
Preposto 8 5 anni (si rinnova con 6 ore)
Dirigenti 16 5 anni (si rinnova con 6 ore)
HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp. a secondo leg. Regionale

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VIDEOTERMINALI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce le regole che riguardano l’uso delle attrezzature con videoterminali (VDT) sui luoghi di lavoro.

 

Per videoterminale si intende, secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.lgs.81/08, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

 

Sono esclusi dalla categoria dei videoterminali: le calcolatrici, i registratori di cassa e gli strumenti informatici installati su attrezzature, macchine  e mezzi di trasporto. Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 i computer portatili, per i quali (in caso di utilizzo prolungato) il Datore di lavoro deve dotare l’apparecchiatura informatica di una tastiera esterna, di un mouse e di un supporto sul quale collocare lo schermo.

Lo stesso articolo 173 D.lgs. 81/08 definisce lavoratore “videoterminalista”, colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per oltre 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.

 

Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi  deve compiere un’analisi dei posti di lavoro, per rilevare:

  • i rischi per la vista e per gli occhi;
  • i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
  • le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Successivamente deve disporre le misure idonee ad eliminare o ridurre questi rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Il lavoratore che utilizza videoterminali in modo sistematico ha il diritto ad usufruire di una interruzione della sua attività attraverso delle pause o cambiamento di attività. Normalmente i contratti di lavoro contengono delle disposizioni che riguardano le modalità di effettuazione delle pause, le quali devono consistere in almeno 15 minuti ogni 2 ore trascorse di fronte ad un videoterminale. I lavoratori non possono rinunciare alle pause e le stesse non possono essere cumulate e poi godute alla fine della giornata lavorativa. Se poi il lavoratore presenta delle patologie particolari all’apparato visivo accertate dal medico competente, potrà concordare con l’azienda dei tempi di interruzione diversi oppure concordare di effettuare una “pausa attiva”, cioè lo svolgimento di un’altra attività lavorativa senza l’impiego di VDT, senza il movimento continuo delle braccia e delle mani, e senza l’assunzione di una postura uguale a quella tenuta lavorando ad un videoterminale.

Prima di essere destinati a svolgere un lavoro con attrezzature munite di VDT, i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica. La normativa prevede inoltre che un lavoratore addetto ai VDT debba essere sottoposto a visita medica di controllo ogni 2 anni se presenta delle limitazioni o se ha un’età superiore ai 50 anni, invece ogni 5 anni in condizioni di normalità visiva o con età inferiore ai 50 anni. Il lavoratore può anche richiedere personalmente di essere sottoposto a visita di controllo, qualora lo ritenga opportuno.

Vediamo ora i requisiti della postazione di lavoro dotata di videoterminale:

  • altezza della sedia: l’altezza della sedia deve essere tale da poter appoggiare completamente i piedi sul pavimento. Cosce e parte inferiore delle gambe devono formare un angolo di almeno 90 gradi.
  • seduta: la seduta deve essere regolabile in maniera tale da premere leggermente con la schiena contro lo schienale. Tra la seduta e la parte posteriore delle ginocchia dovrebbe esserci un piccolo spazio di  circa due dita.
  • schienale: lo schienale deve essere regolato in modo da permettere di spostare il busto all’indietro senza sforzo. Ciò nonostante, la sua curvatura dovrebbe garantire una resistenza sufficiente a sostenere la zona lombare in posizione seduta diritta.
  • altezza scrivania: una scrivania deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e gli 85 centimetri, in modo da poterla adattare individualmente alla statura dell’utilizzatore. Nel caso in cui la scrivania venga utilizzata per più della metà del monte ore settimanale in posizione seduta, si può optare anche per un tavolo che consenta sia di lavorare seduti che in piedi. Esso deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e i 125 cm, così da permettere al collaboratore di alternare in maniera ottimale le attività svolte nell’una o nell’altra posizione.
  • piano della scrivania: nella scelta del piano della scrivania, occorre porre attenzione a non scegliere materiali freddi (come i metalli) ed evitare anche le superfici riflettenti poiché causano fastidiosi abbagliamenti. La superficie di lavoro deve avere di dimensioni minime comprese tra 80 e 160 centimetri, e in ogni caso lo spazio deve essere adeguato per sistemare schermo, tastiera e mouse in maniera ergonomica. I bordi della scrivania devono essere arrotondati per evitare punti di pressione dolorosi.
  • poggiapiedi: un poggiapiedi può essere di aiuto se i piedi non possono essere completamente appoggiati sul pavimento, ma è comunque una soluzione di emergenza: meglio adattare l’altezza di sedia e scrivania alla statura di ognuno.

I braccioli di supporto non sono indispensabili; se però sono presenti, devono essere regolabili in altezza, larghezza e profondità.

Vediamo alcune regole per quanto riguarda il posizionamento degli strumenti di lavoro:

  • schermo: lo scherzo deve essere posizionato davanti al lavoratore, in maniera tale che non debba ruotare la testa di lato. L’altezza deve essere regolata in modo che il bordo superiore dello schermo si trovi alla distanza di un palmo sotto gli occhi del lavoratore. La distanza tra occhi e schermo deve corrispondere invece alla lunghezza di un braccio, un po’ di più se il monitor è di grandi dimensioni. Il lavoratore non deve avvicinare lo schermo se non riesce a leggere bene i testi visualizzati. Piuttosto, deve aumentare la dimensione dei caratteri sullo schermo.
  • tastiera e mouse: la tastiera deve essere posizionata di fronte al lavoratore. La distanza dal bordo della scrivania deve essere compresa tra i 10 e i 15 cm, in modo da potervi appoggiare facilmente i palmi delle mani. Il mouse deve essere tenuto più vicino possibile alla tastiera.
  • documenti di lavoro: i documenti di lavoro devono essere posizionati tra tastiera e schermo, non tra il lavoratore e la tastiera. Se possibile, tastiera, documenti e schermo devono essere tutti allineati su uno stesso asse.

Per concludere una serie di semplici regole per il videoterminalista:

  • poggiare bene i piedi a terra o su un poggiapiedi; distribuire uniformemente il peso sullo schienale e seduta della sedia da lavoro.
  • verificare che, una volta seduto, l’altezza del gomito corrisponda all’altezza dei tasti centrali della tastiera; cercare di tenere una posizione comoda e naturale per i polsi.
  • avere cura di allontanarsi dal monitor secondo quanto prescritto dalla legge (15 minuti ogni 120 minuti di lavoro);
  • tenere puliti occhiali da vista e monitor.

 

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