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Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro

 

La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridicaPenale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.

Responsabilità giuridica penale

E’ sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso Sistema di Gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

Responsabilità giuridica civile

Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo. A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art 2087 del Codice Civile : “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Resp. Soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva).

Responsabilità giuridica di tipo amministrativo

E’ di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura.
Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali.

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COME DIVENTARE RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

 

Collaborare alla gestione della prevenzione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro attraverso una corretta valutazione dei fattori di rischio e l’adozione di adeguate misure per tutelare la salute dei lavoratori. E’ l’attività principale del RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura di raccordo tra datore di lavoro e dipendenti in materia di sicurezza, il cui ruolo è descritto in maniera dettagliata nel decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza.

Nella norma si specifica che il RSPP viene nominato dal datore di lavoro, può essere un esperto interno o un professionista esterno all’azienda, che partecipa all’elaborazione di un piano di sicurezza attraverso la raccolta delle istanze dei lavoratori e quelle del datore di lavoro e promuovendo anche l’adozione di un programma di formazione e informazione per tutti i dipendenti. Il frutto del suo lavoro si concretizza poi nella partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, elaborato in collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che illustra i rischi, e le relative contromisure, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.

Corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro Online

Quali corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro possono essere svolti in eLearning?

Negli Accordi Stato-Regioni del 2011 la “modalità e-learning” viene prevista per queste tipologie di corsi:

  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vengono ampliati i corsi ammessi in e-learning:

  • i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
  • la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Ricordiamo anche che la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.

Quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:

  • Docenti-formatori per la sicurezza
  • Coordinatori per la Sicurezza

Con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (esclusi i moduli pratici)”.

 

A seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:

  • RLS ;
  • Addetti antincendio e al Primo Soccorso;

Per garantire qualità ed efficacia della formazione in modalità e-Learning, Associazione Secur Italia  utilizza i corsi online di formazione obbligatoria (sicurezza e salute sul lavoro, privacy, qualità, ambiente) realizzati da  una piattaforma e-Learning completa, facile ed economicamente vantaggiosa per la gestione della formazione on-line o blended.

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Differenza tra DVR e DUVRI

DVR e Duvri

Capita spesso che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), venga erroneamente confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che intercorrono tra questi due documenti che, sebbene simili per alcuni aspetti, possiedono identità e significati profondamente diversi.

DVR

Il DVR, è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.).
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate.

Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità , ed il piano di miglioramento per il futuro.
Inoltre il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali , l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare  e l’individuazione delle mansioni che svolgono i lavoratori a rischi specifici.

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche; ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

DUVRI

Il DUVRI, , è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive.

La responsabilità della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere consultato esclusivamente all’interno della stessa.

La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

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Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:

  • Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
  • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
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In caso di nuova impresa, entro quanto tempo Il Datore di Lavoro deve di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Quali aziende sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR?

La redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Non vi è l’obbligo di redigere il DVR per le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti, imprese a gestione familiare, ditte individuali, aziende con un unico socio lavoratore).

La redazione del DVR deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In caso di nuova impresa, il Datore di Lavoro deve redigere tale documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Perché redigere il DVR?

La normativa vigente (D.Lgs.81/08) obbliga il Datore di Lavoro a redigere il DVR con lo scopo di prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La redazione del DVR è un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare.

Il DVR va aggiornato?

Si ricorda che il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in particolar modo in presenza d’infortuni significativi, in seguito ad una modifica dei processi aziendali, o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne rivelino l’esigenza.

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Gli estintori

Se l’incendio è di piccole dimensioni si può agire subito utilizzando gli estintori a disposizione.

Gli estintori devono essere scelti in base alla loro azione sul materiale combustibile. Possiamo distinguere :

  • Schiuma: Ha azione soffocante e raffreddante.Va versata sul combustibile nel modo meno violento possibile; non usare su elementi in tensione, prodotti reattivi o beni deteriorabili;
  • Acqua: Serve soprattutto a raffreddare, soffocare e separare. In un combustibile incendiato quindi, è meglio utilizzare acqua frazionata in modo da ripartirla su una superficie maggiore possibile. Inoltre  l’acqua va utilizzata anche su materiali non ancora coinvolti nell’incendio al fine di evitare l’innesco. Non usare su elementi in tensione metalli e leghe leggere, prodotti reattivi, beni deteriorabili e liquidi infiammabili leggeri;
  • Polvere: Soffoca, raffredda e reagisce per inibizione chimica . Va scaricata sul fuoco dirigendola verso la base dello stesso. Non usare su apparecchiature elettroniche, metalli leggere e beni deteriorabili;
  • Anidride carbonica( CO2): Ha azione di soffocamento e raffreddamento. Agisce saturando il volume interessato all’incendio . Non usare in luoghi aperti o con forti correnti d’aria

Quando si attacca un incendio bisogna ricordare che la capacità di un estintore non è infinita: Dopo 5- 20 secondi l’estintore è scarico. Posizionarsi, se possibile, nella posizione” sopravento” (vento alle spalle) che permette di avvicinarsi al principio d’incendio riducendo l’esposizione a calore da irraggiamento e ai prodotti della combustione; ne consegue anche una buona visibilità durante l’operazione di estinzione .

ATTENZIONE però a non avvicinarsi troppo: mettersi in posizione tale da essere pronti a balzare dietro(un piede avanti e uno indietro) e tenersi sempre una via di fuga alle spalle. La salvaguardia della salute dei lavoratori è sempre il primo e più importante obiettivo.

 

La normativa antincendio

Sicurezza Antincendio

Antincendio, una tematica delicata nel complesso mondo della sicurezza sul lavoro, ma soprattutto uno dei pilastri della formazione del personale e della prevenzione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro.

 

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il Testo Unico, prevede corsi specifici per gli addetti antincendio da erogare in base al livello di rischio di un’imprese, il livello di classificazione del rischio incendio(basso, medio, alto) è stabilito in base a determinati aspetti dell’azienda stessa.

 

Di seguito la classificazione del livello di rischio incendio a seconda dell’attività e luogo di lavoro:

  • BASSO: il rischio incendio basso è presente nei luoghi di lavoro in cui vi sono sostanze a basso tasso di infiammabilità. Tali ambienti di lavoro offrono scarse possibilità di principi di incendio e limitata probabilità di propagazione;
  • MEDIO: nei luoghi di lavoro in cui vi è una considerevole presenza di sostanze infiammabili e locali che possono favorire lo sviluppo di incendi, il livello di rischio incendio si definisce medio in quanto la possibilità di propagazione di un eventuale incendio è da ritenersi comunque limitata.
  • ALTO: un alto livello di rischio incendio si registra nei luoghi di lavoro dove vi è un’alta presenza di sostanze infiammabili e le condizioni dei locali favoriscono la propagazione di eventuali principi di incendio, in altre parole tutti i luoghi che non rientrano nella classificazione di rischio basso o medio.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

Formazione e prevenzione antincendio

La formazione antincendio è un aspetto fondamentale della sicurezza sia per i lavoratori che per gli addetti che devono saper gestire eventuali situazioni a rischio all’interno dei luoghi di lavoro. Prevenire i fattori di rischio incendio e gestire le situazioni di emergenza richiede una preparazione specifica soprattutto quando si lavoro in ambienti a rischio incendio medio e alto.

Per questo la normativa vigente prevede tre corsi per addetti antincendio:

  • Corso antincendio rischio basso;
  • Corso antincendio rischio medio;
  • Corso antincendio rischio alto;

 

Oltre ai corsi la prevenzione antincendio comprende aspetti che il datore di lavoro non deve sottovalutare e che in alcuni casi sono obbligatori per legge, come ad esempio una corretta informazione del personale in merito ai rischi, la designazione di piani di emergenza, il controllo delle vie di fuga e delle luci di emergenza oltre tutti gli strumenti necessari in caso di incendio come estintori e rilevatori di fumo.

Quando è obbligatorio il piano di emergenza e di evacuazione ?

Gli estintori, i mezzi di prevenzione e il CPI

La prevenzione antincendio prevede una serie di norme da seguire obbligatorie per legge, tali norme riguardano, oltre alla formazione, i mezzi di prevenzione ed il rilascio del CPI, Certificato Prevenzione Incendi. Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi è subordinata alla messa in regola del luogo di lavoro e alla conclusione di tutti i lavori previsti dal progetto approvato dal Comando di Vigili del Fuoco.

 

Per quanto riguarda la manutenzione ed i controlli dei mezzi di prevenzione antincendio la normativa in vigore rende obbligatorio per legge il corretto funzionamento di estintori, porte tagliafuoco e mezzi di prevenzione necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e ridurre i rischi in caso di emergenza.

 

Tutti gli aspetti inerenti i mezzi di prevenzione devono essere soggetti a controllo anche a seguito della redazione del Documento di valutazione del rischio incendio dove è necessario annotare anomalie o eventuali malfunzionamenti dei sistemi di allarme o degli estintori, tutte le misure adottate vengono inserite nel Piano di emergenza che riporta le misure gestionali ed organizzative e i mezzi di prevenzione da adottare in caso d’incendio.

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Obblighi da rispettare per le pizzerie d’asporto

Sicurezza sul lavoro nelle pizzerie d’ asporto

Gli obblighi da rispettare in una pizzeria d’ asporto con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’ INCIDENTE STRADALE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
  • PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

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  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA
  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

    Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

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Igiene alimentare HACCP nelle pizzerie d’ asporto

Gli obblighi da rispettare  sono:

  • STESURA DI UN MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP

(E’ fondamentale che il manuale sia completo e abbia tutte le componenti utili per affrontare in sicurezza ed igiene tutte le fasi del ciclo produttivo della pizzeria d’ asporto).

 

  • CORSO DI FORMAZIONE HACCP di Responsabile alla manipolazione degli alimenti al datore di lavoro e di addetti alla manipolazione ai lavoratori interessati alla mansione .

 

  • EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO SU ALIMENTI, TAMPONI SU SUPERFICI, E ANALISI SULL’ACQUA DERIVANTE DALLA RETE IDRICA.

 

  • DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE (Queste operazioni possono ere fatte direttamente dal personale del locale e segnalate sul manuale HACCP. Il nostro consiglio però è di farsi seguire da aziende specializzate nel settore, soprattutto per quelle attività dove nei magazzini ci sono alimenti, come nel caso delle pizzerie d’ asporto).

 

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Incontro formativo per gli associati del 26 Aprile 2018

Alla presenza del Presidente Francesco Nito, e della docente formatrice Bernobich Fulvia si è svolto, presso la sede formativa di Viale San Marco,36 – Monfalcone(Go) l’incontro formativo  e dibattito  inserito nel progetto annuale di “ Vantaggi per gli Associati???.

Riunione formativa sulle procedure migliorative da adottare nelle fasi lavorative di costruzione navale ,calcolo delle probabilità del rischio e interventi di protezione

La soddisfazione è stata la presenza numerosa e  attiva dei partecipanti che hanno avuto modo di approfondire ed esprimere dubbi e perplessità. Tale incontro sarà replicato in tutte le sedi territoriali dell’Associazione.

A tutti i discenti,è stata rilasciata un’ attestazione di frequenza ,valevole come credito formativo.

In foto:

A Sinistra: Presidente Associazione Secur Italia, Francesco Nito

A Destra: Docente Formatrice, Fulvia Bernobich