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La sicurezza sul lavoro nei condomini

La sicurezza sul lavoro nei condomini

Una recente indagine dell’Euro-Istat ha indicato che circa il 54% degli Italiani vive in un condominio, una percentuale tra le più alte in Europa e significativamente al di sopra della media comunitaria (41% – dati Euro Istat del 2011).

 

In relazione al considerevole numero di persone che vivono in condominio quindi, è inevitabile pensare a queste realtà non solo come a luoghi di residenza o uffici/aziende private, ma anche come a veri e propri luoghi di lavoro in cui prestano la loro opera soggetti diversi ed eterogenei quali portieri, addetti ai servizi di pulizia, giardinieri, e lavoratori temporanei addetti alle manutenzioni periodiche (ascensori o caldaie) e straordinarie (riparazioni o ristrutturazioni di parti comuni). 

Una prima distinzione quindi da considerare è quella tra realtà condominiali con presenza di un amministratore, oggigiorno le più diffuse, e quelle prive di amministratore.

Condominio con amministratore

Nel caso in cui un condominio sia gestito da un amministratore su quest’ultimo ricadono responsabilità e attribuzioni proprie del datore di lavoro come da art 18 del D.Lgs 81/08, nei confronti dei soggetti sopracitati che prestano la loro attività nello stabile in oggetto; nel comune caso in cui un amministratore segua più realtà condominiali è possibile inoltre che si avvalga dell’aiuto di un coordinatore, sul quale ricadono le competenze di un dirigente per la sicurezza.

Nel caso inoltre in cui l’amministratore sia tenuto a coordinare il lavoro di più aziende che prestino la loro opera contestualmente all’interno del condominio, anche non necessariamente contemporaneamente, sarà sua responsabilità la verifica dei requisiti professionali come da art 26, e l’elaborazione del DUVRI in collaborazione e coordinamento con i Datori di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole imprese coinvolte.

Come previsto dalla normativa, infatti, ogni azienda o lavoratore autonomo, che presta la propria opera all’interno di un ambito di lavoro, deve poter produrre un documento in cui illustri la natura dei rischi introdotti dalla propria attività che possano causare interferenza con i rischi introdotti dalle altre aziende presenti.

 

Condominio senza amministratore

Nel caso in cui non vi sia un amministratore di condominio, ma siano quindi i condomini stessi a gestire gli aspetti logistici per quanto riguarda le attività ordinarie e straordinarie delle parti comuni, questi ultimi dovranno comunque attenersi e rispettare le disposizioni in materia di luoghi di lavoro come definito nell’art 3 del Testo Unico, e coordinare le attività delle eventuali imprese e dei lavoratori autonomi, che prestano il loro servizio, come se fossero un datore di lavoro a tutti gli effetti.

Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente su info@securitalia.net o WhatsApp 349 1599353

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(Cosenza)

Via Castellammare 140 – Gragnano(Napoli)

Obblighi da rispettare per le biblioteche

Sicurezza sul lavoro nelle biblioteche

Gli obblighi da rispettare in una biblioteca con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi) rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;

COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h ( a rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • Inoltre assicurarsi di avere:

 

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

 

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(Cosenza)

Via Castellammare 140 – Gragnano(Napoli)

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:

  • Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
  • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
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