Cos’è la Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria: cosa comprende,chi la effettua e quando
Il medico competente è quel sanitario nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui la sua azienda sia soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria.
Ma cos’è la sorveglianza sanitaria nello specifico? quando è obbligatoria? cosa comprende? come viene effettuata? quali sono gli obblighi e i doveri dei lavoratori a riguardo?
Troverete risposte a queste domande nel seguente articolo.
Definizione di Sorveglianza Sanitaria
A dirci cos’è la sorveglianza sanitaria è il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro che la definisce come l’insieme delle procedure mediche, finalizzate a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dei fattori di rischio professionale correlati all’ambiente di lavoro e all’attività che svolgono al suo interno.
In parole povere è un’attività prevista dalla normativa per prevenire l’insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio.
Il Decreto 81, Sezione V, articoli da 38 a 42, la disciplina e indica modalità, responsabilità, ma soprattutto i casi in cui è obbligatoria.
Chi effettua la Sorveglianza Sanitaria
Il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che è il professionista con laurea in medicina del lavoro nominato dal Datore di Lavoro con lo scopo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi e accertamenti del caso, fornendo il giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende nei seguenti casi:
- nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (che elencheremo di seguito);
- nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria);
Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di:
- Movimentazione manuale di carichi;
- Videoterminalisti;
- Rischio agenti fisici;
- Rischio rumore;
- Rischio vibrazioni;
- Rischio campi elettromagnetici;
- Rischio radiazioni ottiche;
- Rischio agenti chimici;
- Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
- Rischio amianto;
- Rischio agenti biologici;
Inoltre ci sono normative specifiche che sanciscono l’obbligatorietà anche in caso di lavoro notturno, lavoratrici in gravidanza, lavoratori disabili.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori?
Nei casi elencati nel precedente articolo il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell’ambito della sua organizzazione e che il D.lgs 81 equipara ai lavoratori, ovvero:
- lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all’azienda
- soci lavoratori di cooperativa o di società;
- soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art.18 legge 24/06/1997);
- allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili (D.Lgs 468/97);
Va riservata maggiore attenzione ai soggetti appartenenti a gruppi particolarmente sensibili a determinati tipi di rischio.
Cosa comprende la sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente soggetto ad essa.
I casi sono stabiliti nell’articolo 41 comma 2 del D.lgs 81/08, così come modificato dall’articolo 26 del D.Lgs 106/09, nello specifico ecco quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza sanitaria:
- Visita preventiva
con lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli l’esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di lavoro, deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa (anche in fase preassuntiva secondo gli aggiornamenti normativi) e deve essere ripetuta in caso di cambio di mansione; - Visite periodiche
con lo scopo di confermare che, nel tempo, il lavoratore abbia conservato la sua idoneità a svolgere la sua mansione controllando che l’esposizione a tali rischi non abbia provocato dei danni, insorgenze di malattie, alterazioni varie; - Visita straordinaria
si tratta di una visita che viene richiesta dallo stesso lavoratore, quando ritiene di essere affetto da disturbi la cui causa è derivante dall’attività lavorativa svolta, tuttavia in questi casi spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno; - Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
si tratta di una visita effettuata allo scadere di un contratto, o alla cessazione degli effetti dello stesso, che va effettuata solo nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto a rischi particolari come per esempio l’esposizione all’amianto; - Visita al rientro al lavoro
si tratta di un accertamento effettuato dal medico competente dopo che il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo di almeno 60 giorni;
Tutte le tipologie di visite mediche elencate comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente in funzione del rischio.
Inoltre, la visita medica preventiva, la visita medica periodica e quella relativa al cambio di mansioni sono altresì finalizzate alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza da alcol o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Oltre alle visite è previsto che il Medico competente elabori una cartella sanitaria soggetta a segreto professionale per ciascun lavoratore da aggiornare e custodire.
Giudizio di Idoneità allo svolgimento della mansione specifica
La finalità della visita è quella di verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti, per questo il Medico competente è chiamato ad esprimere il giudizio di idoneità, che deve essere consegnato al lavoratore in forma scritta.
In base alle condizione di salute del dipendente, abbiamo le seguenti tipologie di giudizio:
Giudizio | Descrizione |
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idoneo alla mansione specifica | quando le condizioni di salute del lavoratore non costituiscono impedimento e sono tali da permettergli l’esposizione ai rischi correlati al lavoro a cui è adibito |
temporaneamente non idoneo alla mansione specifica | quando le condizioni di salute del lavoratore non gli consentono temporaneamente di svolgere la sua mansione, ma è comunque previsto un miglioramento nel tempo |
idoneo con prescrizioni o limitazioni | il lavoratore può svolgere la mansione solo in presenza di particolari accorgimenti, divieti e indicazioni volte a tutelare il suo specifico stato di salute (evitare di sollevare carichi o ridurre il ritmo lavorativo ad esempio) |
non idoneo alla mansione specifica | il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere quelle mansioni, quindi il datore di lavoro deve adibirlo ad un’altra mansione concordata con il medico competente. |
Ricordiamo che in caso di non idoneità se il datore di lavoro può dimostrare che all’interno della sua azienda non ci sono mansioni alternative compatibili con le condizioni cliniche del dipendente, ci sono gli estremi per procedere con il licenziamento.
Gli obblighi e i diritti del lavoratore
Il lavoratore, cosciente che la sorveglianza è uno strumento per tutelarlo, deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste ed ha l’obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall’art.20 del T.U.
A fronte di ciò i lavoratori hanno diritto a:
- fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) entro 30 giorni;
- poter accedere ai propri dati sanitari;
- essere informati nel dettaglio dal medico sul proprio stato di salute;
- ricevere copia del documento sanitario e di rischio;
- essere sottoposti a visita straordianaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall’attività svolta.
Le Sanzioni
Concludiamo il nostro articolo con tutte le sanzioni previste dal Decreto 81 in tutti i casi di irregolarità nell’applicazione della sorveglianza sanitaria, esse possono ricadere su diversi soggetti.
Datore di lavoro
In caso di omessa sorveglianza sanitaria il datore di lavoro rischia pene diverse in base all’inadempienza, ecco uno schema:
Sanzioni | Inadempienza |
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arresto da 2 a 4 mesi/ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20€ | mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli |
ammenda da 2.192,00 € a 4.384,00 € | in tutti i casi in cui, nonostante l’obbligo, non viene attivata la sorveglianza sanitaria |
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 € a 4.932 € | nel caso in cui un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria venga adibito ad una mansione specifica prima della formulazione del giudizio di idoneità |
Medico Competente
Ecco invece tutte le sanzioni relative alla figura del medico competente:
Sanzioni | Inadempienza |
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sanzione amministrativa da 200 € a 800 € | negligenze relative alla scrittura e alla conservazione delle schede sanitarie |
arresto fino a 2 mesi/multa da 300 € a 1.200 € | per inadempienze o negligenze relative allo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria |
sanzione da e1.000 € a 4.000 € | mancanza di regolarità e periodicità nelle visite regolari, mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore, mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti |
Lavoratore
Per il lavoratore, a fronte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, il rifiuto di sottoporsi alle visite mediche disposte dal medico competente, costituisce una grave mancanza che compromette anche gli obblighi del datore di lavoro.
Quindi, in questo caso, è il datore di lavoro stesso a dover procedere con provvedimenti disciplinari volti a fargli cambiare idea e, questi ultimi non sortiscono l’effetto desiderato, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.
FONTE: https://www.corsisicurezza.it/