Obblighi da rispettare per Bed And Breakfast o affittacamere.
Sicurezza sul lavoro per bed and breakfast ed affittacamere
I bed and breakfast e gli affittacamere, sono strutture extra alberghiere, che differiscono dai più comuni hotel, per il numero massimo di stanze e la tipologia di alimenti che possono essere somministrati.
Il quesito che più frequentemente ci viene posto, riguarda la delicata questione della gestione della sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro: I bed and breakfast e gli affittacamere, si devono attenere alle normative europee che regolamentano gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro?
Tutte queste tipologie di strutture hanno a che fare con la manipolazione e la somministrazione di cibo, nel momento in cui si serve la colazione alla propria clientela.
E’ necessario, pertanto, che anche le strutture come bed and breakfast, affittacamere professionali e non, applichino l’autocontrollo alimentare attraverso il sistema h.a.c.c.p. adeguandosi così al Reg.CE 852/2004 e a tutte quelle normative in materia di sicurezza alimentare. Redigere quindi il piano di autocontrollo alimentare e le campionature analitiche. E’ chiaro che gli operatori del settore alimentare e il personale alimentarista di queste strutture, debbano anche seguire un percorso formativo , ovvero il cosidetto corso h.a.c.c.p. sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria.
Per quanto riguarda invece il tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tali strutture poiché inferiori ai 25 posti letto, dovranno attenersi al titolo III° del D.M. 10/3/98 e s.m.i.:
Documento di valutazione dei rischi;
Nomina RSPP;
Nomina e formazione addetti antincendio e primo soccorso;
Formazione generale + specifica per tutti i lavoratori;
Elezione e formazione RLS;
Posizionamento cartellonistica di sicurezza;
Installazione di estintori portatili ogni 200 mq di superficie utile;
Hai un bed and breakfast o un affittacamere? CONTATTACI SUBITO!
Il PiMUS(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi)
Cos’è il PiMUS?
Il PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi, è un documento che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 deve obbligatoriamente essere stilato ogni qualvolta si rendesse necessaria l’installazione e la successiva dismissione di ponteggi da impiegarsi per lo svolgimento di lavori edili.
Ai sensi dell’Articolo 136 Comma 1, quest’onere risulta spettante al datore di lavoro dell’impresa alla quale è stata affidata l’opera.
L’elenco dei contenuti da inserire in sede di compilazione del PiMUS è indicato all’interno dell’allegato XXII del Decreto Legislativo 81/2008. Come sotteso proprio dal suddetto Decreto, il documento deve contenere precise indicazioni relative alla tecnica e alle procedure da osservare per occuparsi in sicurezza dell’installazione e dello smontaggio della struttura: le operazioni da compiere devono essere illustrate in maniera precisa e dettagliata e il documento deve riportareuna distinta di tutti i sistemi di protezione collettivi ed individuali necessari per procedere allo svolgimento del lavoro.
PiMUS: quando è obbligatorio?
Il PiMus quando è obbligatorio?Praticamente in tutti i casi in cui è necessario il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, quindi, in linea di massima, all’inizio e alla conclusione di ogni cantiere allestito per la realizzazione di opere edili pubbliche o private.
Chi deve redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?
La redazione del PiMUS per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi è un onere che grava sul datore di lavoro. Le tempistiche da rispettare per la compilazione e la consegna del piano sono elastiche: è sufficiente che il documento sia redatto prima dell’inizio delle operazioni di installazione e di smontaggio della struttura.
E’ possibile non presentare il documento per la realizzazione e la disinstallazione di opere quali parapetto e ponti su ruote o cavalletti.
Come si redige il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?
I documenti e le indicazioni necessari per la redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi sono i seguenti:
- Libretto del Ponteggio
- Schema tipo
- Progetto
- Elenco attrezzature e macchine da impiegare
- Elenco di certificazioni e qualifiche richieste
- Istruzioni di montaggio e di smontaggio
- Elenco delle modalità d’uso e dei sistemi di sicurezza da adoperare
- Piano di salvataggio
- Autorizzazioni ministeriali
- Disegno esecutivo
- Schede di verifica
- Distinta degli elementi del ponteggio
- Documentazione di formazione professionale
- Schede di verifica
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Guida per orientarsi tra regole e obblighi – Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: per lavoratori e datori di lavoro non è sempre semplice orientarsi tra regole e obblighi. Di seguito una guida a tutti gli adempimenti e alle novità previste dal Testo Unico
Sicurezza sul lavoro: soggetti interessati
I principali soggetti interessati dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro sono ovviamente due:
- Il datore di lavoro, definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro come: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Il lavoratore: definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549.
Se il datore di lavoro è ai fini del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il principale soggetto sul quale ricadono obblighi, prescrizioni e anche sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, il lavoratore è il soggetto che deve essere tutelato in applicazione della specifica disciplina, da parte del datore di lavoro, nello svolgimento della sua attività lavorativa. Il lavoratore è comunque tenuto a cooperare con il datore di lavoro ed a rispettare tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi in materia di sicurezza imposti dal datore di lavoro.
Sicurezza sul lavoro: i principali adempimenti
Ecco i principali adempimenti definiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro a ci si devono adeguare tutte le aziende, anche se aventi un solo dipendente.
Testo unico sicurezza sul lavoro: il documento valutazione rischi
E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.).
Le aziende fino a 10 dipendenti che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre il Documento di Valutazione Rischi. La valutazione deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.
Nomina del responsabile della del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
E’ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, che provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure preventive e protettive.
Può essere nominato RSPP: il datore di lavoro, a patto che abbia almeno il diploma di scuola superiore e tre anni di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo a seguito di un corso di 16 ore e relativa attestazione o un dipendente a seguito di un corso di circa 68 ore (dipende dalla tipologia di attività), oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. L’attestato ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti periodici.
Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
L’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori deve essere oggetto di comunicazione all’INAIL. E’ obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore.
Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione squadra antincendio
Si tratta di un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:
- incendio;
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.
Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione.
La durata del corso di formazione è in funzione del rischio di incendio della sede dell’attività (basso-medio-alto).
Designazione e formazione addetti squadra primo soccorso
Ai sensi del testo unico il datore di lavoro, oltre a designare e formare gli addetti al Primo soccorso, predispone un protocollo/piano per la gestione delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente tutte le misure necessarie all’organizzazione del servizio.
Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione.
La durata del corso dipende dalla classificazione dell’azienda. (gruppo A=16 ore, gruppo B e C =12 ore). E’ previsto aggiornamento triennale.
Testo unico sicurezza sul lavoro: nomina del medico competente
La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Se l’azienda è sottoposta all’obbligo di sorveglianza sanitaria i lavoratori devono effettuare visita medica preventiva.
Formazione obbligatoria dei lavoratori
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere effettuata contestualmente all’assunzione, soltanto se non è possibile, deve essere completata entro 60 giorni.
Nella formazione obbligatoria (generale e specifica) dei lavoratori Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 6 ore. La formazione specifica varia a seconda del settore di attività.
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Il rischio sul lavoro è calcolabile?
Se il rischio sul luogo di lavoro sia calcolabile, e soprattutto come eventualmente quantificarlo, è una domanda a cui tutti gli addetti ai lavori hanno rivolto prima o poi la loro attenzione.
Tutti i Titoli del Testo Unico dal VI all’XI, e numerosi allegati, approfondiscono l’argomento entrando nel dettaglio della valutazione dei singoli e specifici rischi e cercando di fornire ai datori di Lavoro ed RSPP, gli strumenti e le indicazioni adeguate per calcolare, quantificare e misurare un rischio aziendale.
Di per se il concetto di Rischio viene definito come “La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.”
Il Rischio è dunque una probabilità, e calcolare una probabilità che un qualsiasi evento si manifesti è una operazione complessa, che deve tenere conto di numerose variabili e presupposti, non sempre facilmente prevedibili a priori.
Il pericolo e il danno
Due di queste variabili sono il Pericolo definito come “la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” ed il Danno “Accadimento che provoca malfunzionamenti di varia gravità ed una qualsiasi struttura, processo o persona”.
Di norma si definisce quindi il Rischio come la probabilità che il Pericolo provochi un Danno, ed attribuendo dei valori numerici in una tabella a matrice a probabilità e magnitudo (il danno appunto) si prova a quantificare il livello di Rischio incrociando i valori di partenza.
Appare tuttavia riduttivo il metodo che suggerisce di ricondurre qualsiasi tipo di Rischio ad un semplice algoritmo a matrice, senza tenere conto della numerose variabili e componenti che possono contribuire a modificare anche sostanzialmente il risultato. Un elenco non esaustivo di queste variabili potrebbe comprendere la presenza di Dispositivi di protezione, l’esistenza e l’applicazione di procedure di sicurezza, il grado di usura di attrezzature, materiali e strumenti, la misura della percezione del rischio individuale e la componente comportamentale degli operatori che può variare significativamente da soggetto a soggetto.
Tenere conto di tutte le possibili variabili, e soprattutto riuscire in qualche modo a quantificarle, è un compito difficile e indubbiamente oneroso.
Tuttavia riuscire a prevedere un Rischio ed in una certa misura a quantificarlo è richiesto, ed a questo scopo sono fruibili numerosi strumenti, linee guida ed esperienze che possono aiutare le figure preposte nell’elaborazione di una quanto più efficace valutazione dei rischi.
A parte i validi strumenti matematici e le numerose check-list oggi disponibili, un’attenta valutazione dei rischi non può tuttavia prescindere dall’esperienza diretta sul campo, dall’analisi storica degli accadimenti, dalla visita ai luoghi di lavoro e, soprattutto, dall’esperienza diretta dei lavoratori che sono le figure che quotidianamente si espongono ai rischi, che conoscono la realtà produttiva del loro settore meglio di chiunque altro e che possono dare un contributo indispensabile ed irrinunciabile ad una valutazione dei rischi realistica ed efficace, non elaborata solo sulla carta.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese esecutrici devono redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile, come previsto dal dlgs 81/2008.
È redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, in riferimento al singolo cantiere interessato, e tratta i seguenti argomenti:
- valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa
- misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o contenere al massimo il rischio
- organizzazione della sicurezza dell’impresa (lavorazioni, macchine, attrezzature, ecc)
Il POS è un documento obbligatorio, diversamente dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) che in alcuni casi non è necessario redigere.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: CONTENUTI MINIMI
Come stabilito dall’allegato XV del dlgs 81/2008, i contenuti minimi del POS sono i seguenti:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, addetti antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato
- il nominativo del medico competente ove previsto
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice
- la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro
- l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere
- l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza
- l’esito del rapporto di valutazione del rumore
- l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
- le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere
Per maggiori informazioni : info@securitalia.net
Obblighi da rispettare per elettricista
Sicurezza sul lavoro degli elettricisti
Gli obblighi da rispettare in un elettricista con almeno un dipendente, o con uno o più soci lavoranti, sono:
- DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
- Valutazione del rischio gravidanza e minori.
Rischi specifici che in genere si devono valutare:
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
- VALUTAZIONE RISCHIO ELETTRICO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
- VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
- VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
- STESURA PROCEDURA PER UTILIZZO ATTREZZATURE
- VALUTAZIONE RISCHIO SPAZI CONFINATI
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)
N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.
PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353
- E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA
- NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro;
- NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro;
- CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
- NOMINA E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST.
- SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
- Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
Inoltre assicurarsi di avere:
- CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
- ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
-
PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353
Norme per la segnaletica di sicurezza
Un importante aspetto legato da sempre alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che tuttavia trova applicazione e si estende anche consistentemente al di fuori di questo ambito, è la normativa che definisce e standardizza la segnaletica per la sicurezza, già ampliamente affrontato nel Testo Unico e recentemente interpretato e reso obbligatorio a livello Europeo con la normativa UNI/EN/ISO 7010/2012.
Il D.Lgs 81/08 affronta questo argomento negli articoli 161 e 162, e più nel dettaglio negli allegati :
- LI – (articolo 262, comma 3) Segnali di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
- XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza;
- XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici;
- XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni;
- XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi.
In generale la segnaletica di sicurezza di tipo permanente, segue una nomenclatura convenzionata e riconosciuta a livello internazionale, classificando i segnali nelle categorie seguenti:
- segnali di divieto di forma circolare con un pittogramma nero in campo bianco e cornice rossa;
- segnali di pericolo o avvertimento di forma triangolare in campo giallo;
- segnali prescrittivi con simbologia bianca in campo azzurro;
- segnali di salvataggio con scritta o pittogrammi bianchi in campo verde;
- segnali antincendio di forma quadrata o rettangolare con scritta bianca in campo rosso.
La segnaletica invece di tipo occasionale assume rilevanza nel momento in cui si voglia sottolineare l’importanza di un evento limitato nel tempo, focalizzando l’attenzione del ricevente su situazioni contingenti. Vengono in questo caso utilizzati segnali luminosi, vocali, acustici o gestuali.
In generale le segnalazioni devono essere sempre brevi e facilmente comprensibili anche dai non addetti ai lavori e tenendo conto delle eventuali situazioni ambientali di disagio, allarme e scarsa visibilità ipotizzabili in caso di una emergenza.
Un capitolo a parte è dedicato alla segnaletica che identifica i rischi specifici di tipo chimico e biologico, il nuovo regolamento internazionale REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals), introdotto in Europa a partire dal 2008 (REG 1272/2008/CE), stabilisce e standardizza tutta la normativa relativa alla produzione, al trasporto ed alla classificazione dei prodotti chimici, identificando di conseguenza nuovi pittogrammi di rischio e nuova segnaletica da adottare per i trasporti di sostanze pericolose. Vista la natura particolare e la complessità del regolamento 1272/08, il tema merita un approfondimento dedicato.
SI RICERCA PERSONALE
Si ricerca professionisti abilitati, docenti di Sicurezza sul lavoro, su territorio nazionale con esperienza maturata nel ramo delle formazioni in aula residenziale per:
- Addetti spazi confinati;
- addetti al montaggio e smontaggio ponteggi;
- Formazione generale e specifica dei lavoratori;
- Formazione DPI III Categoria;
- Formazione addetti alla conduzione di mezzi meccanici ed attrezzature da lavoro;
- Formazioni addetti antincendio;
- Formazione PES PAV e PEI;
- Formazione H2S;
- Formazione rischi SO2
- Formazione addetti alimentaristi livello 1 e 2.
I candidati ideali, saranno previa presentazione dei requisiti previsti, associati nell’elenco professionali Secur Italia.
Inviare curriculum e referenze a: info@securitalia.net
COME DIVENTARE RSPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Collaborare alla gestione della prevenzione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro attraverso una corretta valutazione dei fattori di rischio e l’adozione di adeguate misure per tutelare la salute dei lavoratori. E’ l’attività principale del RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura di raccordo tra datore di lavoro e dipendenti in materia di sicurezza, il cui ruolo è descritto in maniera dettagliata nel decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza.
Nella norma si specifica che il RSPP viene nominato dal datore di lavoro, può essere un esperto interno o un professionista esterno all’azienda, che partecipa all’elaborazione di un piano di sicurezza attraverso la raccolta delle istanze dei lavoratori e quelle del datore di lavoro e promuovendo anche l’adozione di un programma di formazione e informazione per tutti i dipendenti. Il frutto del suo lavoro si concretizza poi nella partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, elaborato in collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che illustra i rischi, e le relative contromisure, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.
Obblighi da rispettare per gli ambulatori
Sicurezza sul lavoro negli ambulatori
Gli obblighi da rispettare in un ambulatorio con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:
- DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
- Valutazione del rischio gravidanza e minori.
Rischi specifici che in genere si devono valutare:
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
- STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)
N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.
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- E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
- COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA
- CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 16 h
- NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio)
- NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h
- CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
- CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
- SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
Inoltre assicurarsi di avere:
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