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Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, il 28 febbraio la scadenza per richiederla. OT23-2022

L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 (che ormai da qualche anno ha sostituito il “vecchio” modello OT24) per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro durante il 2021.

Vediamo tutte le novità previste nel modello INAIL OT23 2022.

IL NUOVO MODELLO OT23 2022

Nel modello INAIL OT23 2022, che nella struttura sostanzialmente riproduce quello precedente, l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi al fine della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Gli interventi sono articolati nel modulo di domanda in 6 sezioni:
– prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) (A)
– prevenzione del rischio stradale (B)
– prevenzione delle malattie professionali (C)
– formazione, addestramento, informazione (D)
– gestione della salute e sicurezza: misure organizzative (E)
– gestione delle emergenze e DPI (F).

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO MODELLO OT23 2022

Le principali novità introdotte nel nuovo modello OT23 2022 riguardano:
– inserimento dell’intervento legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (C-6.1)
– reintroduzione dell’intervento riguardante l’adesione al programma Responsable care di Federchimica (E-18)
– eliminazione dell’intervento A-3.1 presente invece nell’OT23 2021 e che riportiamo di seguito “L’azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte di riferimento”
– possibilità di realizzare gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine oleose) e C-4.2 (automazione di una fase operativa che comporta la movimentazione manuale dei carichi) mediante noleggio o leasing delle macchine. Sono invece esclusi gli interventi relativi all’installazione di dispositivi per la prevenzione di rischio stradale a bordo di veicoli aziendali (B-5, B-6, B-8 e B-9).

Come nei precedenti modelli OT23, ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.

L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2021.

pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.

INSTALLAZIONE DEL DAE (DEFIBRILLATORE) E RIDUZIONE PREMIO INAIL

Anche nel modello OT23 2022 sono previsti 40 punti per la messa a disposizione in azienda del DAE (Defibrillatore) con contestuale formazione e addestramento dei lavoratori sulle tecniche BLS-D di rianimazione cardiopolmonare.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RIDUZIONE TASSO INAIL

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda OT23 per la riduzione del premio assicurativo Inail è prevista il 28/02/2022.

QUANT’E’ LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL OTTENIBILE CON IL MODELLO OT23?

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

  • Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%
  • Da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%
  • Da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%
  • Oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%

Fonte:https://www.vegaengineering.com/

Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili

Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su docenza dell’Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

Ing.Antonio Nito ed il Dott. Francesco Nito a Radio Punto Zero – Secur Italia

In data odierna l’Ingegnere Antonio Nito ed il Responsabile Secur Italia Francesco Nito, hanno evidenziato nell’intervento in diretta su Radio Punto Zero, le difficoltà di applicazione delle procedure riferite agli adempimenti antinfortunistici e indicato alcuni miglioramenti che il Datore di Lavoro,i n modo semplice ed efficace,può apportare a tutela e salvaguardia di possibili infortuni sul lavoro.

Morti sul lavoro, Governo: se l’azienda non rispetta le norme sulla sicurezza sarà chiusa subito

Tre morti sul lavoro al giorno. Questa è l’impietosa media delle morti bianche in Italia. I sindacati da tempo cercano di far sentire la propria voce con proposte di inasprimento delle sanzioni nei confronti delle aziende che omettono di rispettare protocolli e norme. E ora sembra arrivato il momento di un provvedimento governativo.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Tirreno in edicola oggi in questi giorni un vertice che vedrà la presenza, in particolare, del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Ministro del Lavoro Andrea Orlando scoglierà i nodi principali sulle misure da prendere. Sia con riguardo al lavoro nero che alle violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

”oggi il limite di presenza di lavoratori irregolari per far scattare la sospensione dell’attività è il 20%; l’idea è di abbassarla al 10. Ma il fronte più caldo è proprio quello relativo a infortuni e incidenti mortali. Oggi, oltre al sequestro del macchinario a opera della magistratura scatta lo stop alle attività solo in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo episodio, cioè quando l’imprenditore viene pescato almeno due volte a violare le norme sulla sicurezza. Al governo si pensa a eliminare il vincolo della recidiva e far scattare la chiusura sulla base della gravità dell’incidente”.

Fonte: https://tuttolavoro24.it/

Green Pass- Cosa cambia dal 15 Ottobre.

Dal 15 ottobre si cambia: green pass obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. L’obbligo scatta in tutti i luoghi di lavoro: nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali. Lo ha stabilito il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre. Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.

L’obiettivo è incrementare le vaccinazioni prima che, con l’arrivo dell’inverno, risalga la virulenza del nuovo coronavirus. Il provvedimento sull’estensione dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, ha detto il premier Mario Draghi, è «un decreto per continuare ad aprire il Paese». Ecco domande e risposte per conoscere le nuove regole.

L’OBBLIGO DI GREEN PASS

Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?

L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

L’obbligo è previsto anche negli uffici delle Autorità amministrative indipendenti?

Sì, l’obbligo si applica anche alle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica anche agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Gli organi costituzionali devono adeguare le loro regole all’obbligo di green pass?

C’è l’invito per Quirinale, Camera, Senato e Corte costituzionale ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni.

Deve avere la certificazione verde anche chi svolge volontariato o formazione?

Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.

Le nuove regole si applicano anche agli esenti?

No, l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.

Negli uffici giudiziari scatta l’obbligo del green pass?

Sì, l’obbligo scatta dal 15 ottobre anche negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza green pass. Le disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

L’obbligo di pass riguarda colf e baby sitter?

Sì, l’obbligo scatta per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.

Green pass obbligatorio anche per l’idraulico e l’elettricista?

L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato.

Le partite Iva devono avere il certificato verde?

Sì, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

Basta il green pass per accedere al pronto soccorso?

No, con la conversione in legge del primo decreto green pass, anche se muniti di certificato verde, si può entrare in pronto soccorso solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Per partecipare a matrimoni e comunioni i minori di 12 anni devono avere il green pass?

I minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass per partecipare a matrimoni e comunioni. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. Si tratta, infatti, di persone escluse per età dalla campagna vaccinale.

SOSPENSIONE STIPENDIO

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore pubblico?

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la restribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore privato?

I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso?

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede infatti che la sospensione in caso di mancata presentazione della certificazione verde (che scatta dal quinto giorno) possa corrispondere alla durata del contratto di lavoro per la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021

VALIDITÁ DEL GREEN PASS

Quanto tempo è valido il green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale?

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.

Da quando scatta la validità del green pass per i guariti Covid che hanno fatto la prima dose di vaccino?

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.

Dopo un tampone per quanto rimane valido il green pass?

La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).

Dopo la prima dose di vaccino si devono ancora attendere 15 giorni?

Sì, si continuano ad attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass.

I CONTROLLI

Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni pecuniarie per lavoratori senza pass?

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa?

Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Sono reati procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.

I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?

No, saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

Sono previste sanzioni per le farmacie che non rispettano per i tamponi i prezzi calmierati stabiliti nei protocolli d’intesa?

Sì, è prevista una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro. Il prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

TAMPONI

Sono previsti tamponi gratuiti per chi non è vaccinato?

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.

Ci sono prezzi calmierati per i tamponi?

Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.

Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari?

Sì, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto green pass. Il pass è valido 48 ore.

C’è obbligo di tampone anche per accedere al pronto soccorso?

Sì, con la conversione in legge del primo decreto green pass è arrivato l’obbligo di tampone negativo, anche se muniti di green pass, per entrare nei pronto soccorso. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

RESIDENZE SANITARIE OBBLIGATORIE

Quando scatta l’obbligo vaccinale nelle Rsa?

La data che impone l’obbligo vaccinale nelle Rsa scatta dal 10 ottobre.

Nelle Rsa sono consentite visite giornaliere?

La conversione in legge del primo decreto Covid consente visite giornaliere agli ospiti delle strutture residenziali come Rsa (residenze sanitarie obbligatorie), Rsd (Residenza sanitarie per disabili), hospice, da parte dei familiari muniti di green pass. Ai familiari deve essere consentito anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

fonte: https://www.ilsole24ore.com/

Cos’è la Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria: cosa comprende,chi la effettua e quando

Il medico competente è quel sanitario nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui la sua azienda sia soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria.
Ma cos’è la sorveglianza sanitaria nello specifico? quando è obbligatoria? cosa comprende? come viene effettuata? quali sono gli obblighi e i doveri dei lavoratori a riguardo?
Troverete risposte a queste domande nel seguente articolo.

 

Definizione di Sorveglianza Sanitaria

A dirci cos’è la sorveglianza sanitaria è il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro che la definisce come l’insieme delle procedure mediche, finalizzate a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dei fattori di rischio professionale correlati all’ambiente di lavoro e all’attività che svolgono al suo interno.
In parole povere è un’attività prevista dalla normativa per prevenire l’insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio.
Il Decreto 81, Sezione V, articoli da 38 a 42, la disciplina e indica modalità, responsabilità, ma soprattutto i casi in cui è obbligatoria.

Chi effettua la Sorveglianza Sanitaria

Il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che è il professionista con laurea in medicina del lavoro nominato dal Datore di Lavoro con lo scopo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi e accertamenti del caso, fornendo il giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende nei seguenti casi:

  • nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (che elencheremo di seguito);
  • nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria);

Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di:

  • Movimentazione manuale di carichi;
  • Videoterminalisti;
  • Rischio agenti fisici;
  • Rischio rumore;
  • Rischio vibrazioni;
  • Rischio campi elettromagnetici;
  • Rischio radiazioni ottiche;
  • Rischio agenti chimici;
  • Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
  • Rischio amianto;
  • Rischio agenti biologici;

Inoltre ci sono normative specifiche che sanciscono l’obbligatorietà anche in caso di lavoro notturnolavoratrici in gravidanzalavoratori disabili.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori?

Nei casi elencati nel precedente articolo il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell’ambito della sua organizzazione e che il D.lgs 81 equipara ai lavoratori, ovvero:

  • lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all’azienda
  • soci lavoratori di cooperativa o di società;
  • soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art.18 legge 24/06/1997);
  • allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
  • partecipanti ai corsi di formazione professionale;
  • soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili (D.Lgs 468/97);

Va riservata maggiore attenzione ai soggetti appartenenti a gruppi particolarmente sensibili a determinati tipi di rischio.

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente soggetto ad essa.
I casi sono stabiliti nell’articolo 41 comma 2 del D.lgs 81/08, così come modificato dall’articolo 26 del D.Lgs 106/09, nello specifico ecco quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza sanitaria:

  • Visita preventiva
    con lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli l’esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di lavoro, deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa (anche in fase preassuntiva secondo gli aggiornamenti normativi) e deve essere ripetuta in caso di cambio di mansione;
  • Visite periodiche
    con lo scopo di confermare che, nel tempo, il lavoratore abbia conservato la sua idoneità a svolgere la sua mansione controllando che l’esposizione a tali rischi non abbia provocato dei danni, insorgenze di malattie, alterazioni varie;
  • Visita straordinaria
    si tratta di una visita che viene richiesta dallo stesso lavoratore, quando ritiene di essere affetto da disturbi la cui causa è derivante dall’attività lavorativa svolta, tuttavia in questi casi spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno;
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
    si tratta di una visita effettuata allo scadere di un contratto, o alla cessazione degli effetti dello stesso, che va effettuata solo nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto a rischi particolari come per esempio l’esposizione all’amianto;
  • Visita al rientro al lavoro
    si tratta di un accertamento effettuato dal medico competente dopo che il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo di almeno 60 giorni;

Tutte le tipologie di visite mediche elencate comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente in funzione del rischio.
Inoltre, la visita medica preventiva, la visita medica periodica e quella relativa al cambio di mansioni sono altresì finalizzate alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza da alcol o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Oltre alle visite è previsto che il Medico competente elabori una cartella sanitaria soggetta a segreto professionale per ciascun lavoratore da aggiornare e custodire.

Giudizio di Idoneità allo svolgimento della mansione specifica

La finalità della visita è quella di verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti, per questo il Medico competente è chiamato ad esprimere il giudizio di idoneità, che deve essere consegnato al lavoratore in forma scritta.
In base alle condizione di salute del dipendente, abbiamo le seguenti tipologie di giudizio:

Giudizio Descrizione
idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del lavoratore non costituiscono impedimento e sono tali da permettergli l’esposizione ai rischi correlati al lavoro a cui è adibito
temporaneamente non idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del lavoratore non gli consentono temporaneamente di svolgere la sua mansione, ma è comunque previsto un miglioramento nel tempo
idoneo con prescrizioni o limitazioni il lavoratore può svolgere la mansione solo in presenza di particolari accorgimenti, divieti e indicazioni volte a tutelare il suo specifico stato di salute (evitare di sollevare carichi o ridurre il ritmo lavorativo ad esempio)
non idoneo alla mansione specifica il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere quelle mansioni, quindi il datore di lavoro deve adibirlo ad un’altra mansione concordata con il medico competente.

Ricordiamo che in caso di non idoneità se il datore di lavoro può dimostrare che all’interno della sua azienda non ci sono mansioni alternative compatibili con le condizioni cliniche del dipendente, ci sono gli estremi per procedere con il licenziamento.

Gli obblighi e i diritti del lavoratore

Il lavoratore, cosciente che la sorveglianza è uno strumento per tutelarlo, deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste ed ha l’obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall’art.20 del T.U.
A fronte di ciò i lavoratori hanno diritto a:

  • fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) entro 30 giorni;
  • poter accedere ai propri dati sanitari;
  • essere informati nel dettaglio dal medico sul proprio stato di salute;
  • ricevere copia del documento sanitario e di rischio;
  • essere sottoposti a visita straordianaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall’attività svolta.

Le Sanzioni

Concludiamo il nostro articolo con tutte le sanzioni previste dal Decreto 81 in tutti i casi di irregolarità nell’applicazione della sorveglianza sanitaria, esse possono ricadere su diversi soggetti.

Datore di lavoro

In caso di omessa sorveglianza sanitaria il datore di lavoro rischia pene diverse in base all’inadempienza, ecco uno schema:

Sanzioni Inadempienza
arresto da 2 a 4 mesi/ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20€ mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli
ammenda da 2.192,00 € a 4.384,00 € in tutti i casi in cui, nonostante l’obbligo, non viene attivata la sorveglianza sanitaria
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 € a 4.932 € nel caso in cui un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria venga adibito ad una mansione specifica prima della formulazione del giudizio di idoneità

Medico Competente

Ecco invece tutte le sanzioni relative alla figura del medico competente:

Sanzioni Inadempienza
sanzione amministrativa da 200 € a 800 € negligenze relative alla scrittura e alla conservazione delle schede sanitarie
arresto fino a 2 mesi/multa da 300 € a 1.200 € per inadempienze o negligenze relative allo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria
sanzione da e1.000 € a 4.000 € mancanza di regolarità e periodicità nelle visite regolari, mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore, mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti

Lavoratore

Per il lavoratore, a fronte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, il rifiuto di sottoporsi alle visite mediche disposte dal medico competente, costituisce una grave mancanza che compromette anche gli obblighi del datore di lavoro.
Quindi, in questo caso, è il datore di lavoro stesso a dover procedere con provvedimenti disciplinari volti a fargli cambiare idea e, questi ultimi non sortiscono l’effetto desiderato, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.

 

FONTE: https://www.corsisicurezza.it/

 

Hai dubbi?

Mascherine: facciamo chiarezza

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio, si trasmette da persona a persona attraverso le goccioline del respiro (droplets). L’infezione avviene con contatto stretto con una persona che manifesta i sintomi, tramite la saliva, tossendo o starnutendo, o le mani, toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso e occhi.

Per prevenire il rischio di infezione è essenziale seguire le corrette pratiche di igiene, come lavarsi le mani spesso, e mantenere una distanza di almeno un metro con le altre persone. L’utilizzo della mascherina può aiutare a limitare la diffusione del virus, ma è efficace solo se vengono rispettate le norme igieniche.

QUANDO USARE LA MASCHERINA

Con la nuova ordinanza è ora obbligatorio indossare sempre la mascherina quando si esce di casa.

Non serve indossare più mascherine alla volta e non è consigliabile utilizzare soluzioni “fai da te”, come le mascherine fatte in casa o sciarpe e bandane, da utilizzare solo nel caso non si abbia a disposizione una mascherina e sia necessario uscire di casa. Il consiglio rimane sempre quello di cercare di limitare al minimo le uscite.

QUALE MASCHERINA SCEGLIERE

Tante sono le tipologie in commercio: chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3. È importante saperle distinguere e conoscerne le corrette modalità di utilizzo.

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che servono per evitare di contagiare le altre persone, il loro utilizzo è consigliato soprattutto a chi presenta sintomi come tosse o febbre, oppure a chi è entrato in contatto con una persona con sospetta infezione. Possono essere utilizzate anche nel caso sia necessario uscire di casa.

Le mascherine classificate con le diciture FFP1, FFP2 e FFP3 sono dette filtranti (Filtering Facepiece Particles) sono dispositivi di protezione individuale adatti all’ambito professionale. Servono a evitare di essere contagiati.

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COME USARLA CORRETTAMENTE

Prima di mettere la mascherina lavati sempre le mani, con acqua e sapone o con la soluzione alcolica. Assicurati che la mascherina sia integra e copri naso e bocca facendola aderire bene. Cerca di non toccarla mentre la indossi, se la tocchi poi devi lavarti le mani. Sostituiscila sempre e non riutilizzarla, è un dispositivo monouso. Quando la togli prendila dall’elastico senza toccare la parte anteriore, dopo averla gettata lavati di nuovo le mani.

 

Ricorda che è importante utilizzare con criterio, le  mascherine sono una risorsa preziosa, da non sprecare.

HAI DOMANDE ? CONTATTACI!

 

La figura del medico competente in azienda – Secur Italia Sicurezza sul lavoro

Il Medico Competente

 

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

 

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

 

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di visa psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

 

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Fonte: https://www.anfos.it/

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Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro

 

La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridicaPenale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.

Responsabilità giuridica penale

E’ sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso Sistema di Gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

Responsabilità giuridica civile

Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo. A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art 2087 del Codice Civile : “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Resp. Soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva).

Responsabilità giuridica di tipo amministrativo

E’ di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura.
Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali.

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Prevenire rischi da caldo e sintomi di allarme

Ondate di caldo come quelle di questi giorni giorni sono un rischio non trascurabile per i lavoratori.

È bene ricordare quindi che il “Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori” (D.Lgs. 81/08) prescrive al datore di lavoro una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli legati al microclima, e adottare opportune contromisure.

 

Prevenire rischi da caldo

La valutazione del rischio deve quindi  indicare le misure preventive e protettive da adottare, che si dividono fra procedurali (che individuano dei criteri per definire l’entità del rischio) organizzative e tecniche. Fra queste si ricordano:

  • programmare il lavoro fisico più pesante nelle ore più fresche;
  • organizzare il lavoro in modo che avvenga sempre nelle zone meno esposte al sole;
  • aumentare il numero delle pause di recupero in aree confortevoli (devono essere rispettate e non lasciate alla libera scelta del lavoratore);
  • predisporre una rotazione dei lavoratori sulle mansioni più gravose;
  • evitare di lasciare lavoratori isolati per consentire un eventuale primo soccorso il più rapido possibile e una sorveglianza reciproca;
  • indossare indumenti protettivi leggeri, di colore chiaro e in tessuto traspirante;
  • indossare un copricapo possibilmente a tesa larga;
  • mettere a disposizione quantitativi sufficienti di acqua fresca preferibilmente con integratori salini. È importante consumare acqua prima di avvertire la sete e frequentemente durante il turno di lavoro. Da evitare in generale le bevande ghiacciate;
  • evitare pasti abbondanti, promuovendo l’introduzione di frutta e verdura.

I sintomi di allarme

Il rispetto di tutte queste misure deve essere vigilato dal preposto/capocantiere. Nelle lavorazioni a rischio di stress da calore inoltre è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria mirata alla valutazione di fattori di rischio individuali quali obesità, consumo di alcolici, uso di farmaci, malattie cardiocircolatorie, renali o dismetaboliche (diabete). È obbligatorio informare i lavoratori su rischi del caldo, misure di prevenzione e sintomi di allarme quali:

  • cute calda e arrossata;
  • sete intensa;
  • sensazione di debolezza;
  • crampi muscolari;
  • nausea e vomito;
  • vertigini
  • convulsioni
  • stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

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