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Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili

Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su docenza dell’Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

Estratto dell’intervista su invito a Radio Punto Zero

Estratto dell’intervista dell’Ingegnere Antonio Nito ed il Rappresentante Legale di Secur Italia, doc. Francesco Nito

Il Rappresentante Legale di Secur Italia, doc. Francesco Nito e l’Ingegnere Antonio Nito ai microfoni di Radio Punto Zero per SECUR ITALIA

Ing.Antonio Nito ed il Dott. Francesco Nito a Radio Punto Zero – Secur Italia

In data odierna l’Ingegnere Antonio Nito ed il Responsabile Secur Italia Francesco Nito, hanno evidenziato nell’intervento in diretta su Radio Punto Zero, le difficoltà di applicazione delle procedure riferite agli adempimenti antinfortunistici e indicato alcuni miglioramenti che il Datore di Lavoro,i n modo semplice ed efficace,può apportare a tutela e salvaguardia di possibili infortuni sul lavoro.

Cos’è la Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria: cosa comprende,chi la effettua e quando

Il medico competente è quel sanitario nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui la sua azienda sia soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria.
Ma cos’è la sorveglianza sanitaria nello specifico? quando è obbligatoria? cosa comprende? come viene effettuata? quali sono gli obblighi e i doveri dei lavoratori a riguardo?
Troverete risposte a queste domande nel seguente articolo.

 

Definizione di Sorveglianza Sanitaria

A dirci cos’è la sorveglianza sanitaria è il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro che la definisce come l’insieme delle procedure mediche, finalizzate a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dei fattori di rischio professionale correlati all’ambiente di lavoro e all’attività che svolgono al suo interno.
In parole povere è un’attività prevista dalla normativa per prevenire l’insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio.
Il Decreto 81, Sezione V, articoli da 38 a 42, la disciplina e indica modalità, responsabilità, ma soprattutto i casi in cui è obbligatoria.

Chi effettua la Sorveglianza Sanitaria

Il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che è il professionista con laurea in medicina del lavoro nominato dal Datore di Lavoro con lo scopo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi e accertamenti del caso, fornendo il giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende nei seguenti casi:

  • nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente (che elencheremo di seguito);
  • nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria);

Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di:

  • Movimentazione manuale di carichi;
  • Videoterminalisti;
  • Rischio agenti fisici;
  • Rischio rumore;
  • Rischio vibrazioni;
  • Rischio campi elettromagnetici;
  • Rischio radiazioni ottiche;
  • Rischio agenti chimici;
  • Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
  • Rischio amianto;
  • Rischio agenti biologici;

Inoltre ci sono normative specifiche che sanciscono l’obbligatorietà anche in caso di lavoro notturnolavoratrici in gravidanzalavoratori disabili.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori?

Nei casi elencati nel precedente articolo il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell’ambito della sua organizzazione e che il D.lgs 81 equipara ai lavoratori, ovvero:

  • lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all’azienda
  • soci lavoratori di cooperativa o di società;
  • soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art.18 legge 24/06/1997);
  • allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
  • partecipanti ai corsi di formazione professionale;
  • soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili (D.Lgs 468/97);

Va riservata maggiore attenzione ai soggetti appartenenti a gruppi particolarmente sensibili a determinati tipi di rischio.

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente soggetto ad essa.
I casi sono stabiliti nell’articolo 41 comma 2 del D.lgs 81/08, così come modificato dall’articolo 26 del D.Lgs 106/09, nello specifico ecco quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza sanitaria:

  • Visita preventiva
    con lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli l’esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di lavoro, deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa (anche in fase preassuntiva secondo gli aggiornamenti normativi) e deve essere ripetuta in caso di cambio di mansione;
  • Visite periodiche
    con lo scopo di confermare che, nel tempo, il lavoratore abbia conservato la sua idoneità a svolgere la sua mansione controllando che l’esposizione a tali rischi non abbia provocato dei danni, insorgenze di malattie, alterazioni varie;
  • Visita straordinaria
    si tratta di una visita che viene richiesta dallo stesso lavoratore, quando ritiene di essere affetto da disturbi la cui causa è derivante dall’attività lavorativa svolta, tuttavia in questi casi spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno;
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
    si tratta di una visita effettuata allo scadere di un contratto, o alla cessazione degli effetti dello stesso, che va effettuata solo nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto a rischi particolari come per esempio l’esposizione all’amianto;
  • Visita al rientro al lavoro
    si tratta di un accertamento effettuato dal medico competente dopo che il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo di almeno 60 giorni;

Tutte le tipologie di visite mediche elencate comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente in funzione del rischio.
Inoltre, la visita medica preventiva, la visita medica periodica e quella relativa al cambio di mansioni sono altresì finalizzate alla verifica dell’assenza di condizioni di dipendenza da alcol o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Oltre alle visite è previsto che il Medico competente elabori una cartella sanitaria soggetta a segreto professionale per ciascun lavoratore da aggiornare e custodire.

Giudizio di Idoneità allo svolgimento della mansione specifica

La finalità della visita è quella di verificare se il lavoratore è adatto a svolgere i compiti richiesti, per questo il Medico competente è chiamato ad esprimere il giudizio di idoneità, che deve essere consegnato al lavoratore in forma scritta.
In base alle condizione di salute del dipendente, abbiamo le seguenti tipologie di giudizio:

Giudizio Descrizione
idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del lavoratore non costituiscono impedimento e sono tali da permettergli l’esposizione ai rischi correlati al lavoro a cui è adibito
temporaneamente non idoneo alla mansione specifica quando le condizioni di salute del lavoratore non gli consentono temporaneamente di svolgere la sua mansione, ma è comunque previsto un miglioramento nel tempo
idoneo con prescrizioni o limitazioni il lavoratore può svolgere la mansione solo in presenza di particolari accorgimenti, divieti e indicazioni volte a tutelare il suo specifico stato di salute (evitare di sollevare carichi o ridurre il ritmo lavorativo ad esempio)
non idoneo alla mansione specifica il lavoratore non è ritenuto clinicamente in grado di svolgere quelle mansioni, quindi il datore di lavoro deve adibirlo ad un’altra mansione concordata con il medico competente.

Ricordiamo che in caso di non idoneità se il datore di lavoro può dimostrare che all’interno della sua azienda non ci sono mansioni alternative compatibili con le condizioni cliniche del dipendente, ci sono gli estremi per procedere con il licenziamento.

Gli obblighi e i diritti del lavoratore

Il lavoratore, cosciente che la sorveglianza è uno strumento per tutelarlo, deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste ed ha l’obbligo di sottoporsi alle visite secondo le modalità e le periodicità che gli vengono comunicate, tale obbligo è sancito dall’art.20 del T.U.
A fronte di ciò i lavoratori hanno diritto a:

  • fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL (PISLL) entro 30 giorni;
  • poter accedere ai propri dati sanitari;
  • essere informati nel dettaglio dal medico sul proprio stato di salute;
  • ricevere copia del documento sanitario e di rischio;
  • essere sottoposti a visita straordianaria qualora ritengano di avere problemi sanitari derivati dall’attività svolta.

Le Sanzioni

Concludiamo il nostro articolo con tutte le sanzioni previste dal Decreto 81 in tutti i casi di irregolarità nell’applicazione della sorveglianza sanitaria, esse possono ricadere su diversi soggetti.

Datore di lavoro

In caso di omessa sorveglianza sanitaria il datore di lavoro rischia pene diverse in base all’inadempienza, ecco uno schema:

Sanzioni Inadempienza
arresto da 2 a 4 mesi/ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20€ mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli
ammenda da 2.192,00 € a 4.384,00 € in tutti i casi in cui, nonostante l’obbligo, non viene attivata la sorveglianza sanitaria
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 € a 4.932 € nel caso in cui un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria venga adibito ad una mansione specifica prima della formulazione del giudizio di idoneità

Medico Competente

Ecco invece tutte le sanzioni relative alla figura del medico competente:

Sanzioni Inadempienza
sanzione amministrativa da 200 € a 800 € negligenze relative alla scrittura e alla conservazione delle schede sanitarie
arresto fino a 2 mesi/multa da 300 € a 1.200 € per inadempienze o negligenze relative allo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria
sanzione da e1.000 € a 4.000 € mancanza di regolarità e periodicità nelle visite regolari, mancata risposta alla richiesta di visita da parte di un lavoratore, mancata comunicazione delle informazioni alle autorità competenti

Lavoratore

Per il lavoratore, a fronte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, il rifiuto di sottoporsi alle visite mediche disposte dal medico competente, costituisce una grave mancanza che compromette anche gli obblighi del datore di lavoro.
Quindi, in questo caso, è il datore di lavoro stesso a dover procedere con provvedimenti disciplinari volti a fargli cambiare idea e, questi ultimi non sortiscono l’effetto desiderato, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.

 

FONTE: https://www.corsisicurezza.it/

 

Hai dubbi?

Mascherine: facciamo chiarezza

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio, si trasmette da persona a persona attraverso le goccioline del respiro (droplets). L’infezione avviene con contatto stretto con una persona che manifesta i sintomi, tramite la saliva, tossendo o starnutendo, o le mani, toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso e occhi.

Per prevenire il rischio di infezione è essenziale seguire le corrette pratiche di igiene, come lavarsi le mani spesso, e mantenere una distanza di almeno un metro con le altre persone. L’utilizzo della mascherina può aiutare a limitare la diffusione del virus, ma è efficace solo se vengono rispettate le norme igieniche.

QUANDO USARE LA MASCHERINA

Con la nuova ordinanza è ora obbligatorio indossare sempre la mascherina quando si esce di casa.

Non serve indossare più mascherine alla volta e non è consigliabile utilizzare soluzioni “fai da te”, come le mascherine fatte in casa o sciarpe e bandane, da utilizzare solo nel caso non si abbia a disposizione una mascherina e sia necessario uscire di casa. Il consiglio rimane sempre quello di cercare di limitare al minimo le uscite.

QUALE MASCHERINA SCEGLIERE

Tante sono le tipologie in commercio: chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3. È importante saperle distinguere e conoscerne le corrette modalità di utilizzo.

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che servono per evitare di contagiare le altre persone, il loro utilizzo è consigliato soprattutto a chi presenta sintomi come tosse o febbre, oppure a chi è entrato in contatto con una persona con sospetta infezione. Possono essere utilizzate anche nel caso sia necessario uscire di casa.

Le mascherine classificate con le diciture FFP1, FFP2 e FFP3 sono dette filtranti (Filtering Facepiece Particles) sono dispositivi di protezione individuale adatti all’ambito professionale. Servono a evitare di essere contagiati.

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COME USARLA CORRETTAMENTE

Prima di mettere la mascherina lavati sempre le mani, con acqua e sapone o con la soluzione alcolica. Assicurati che la mascherina sia integra e copri naso e bocca facendola aderire bene. Cerca di non toccarla mentre la indossi, se la tocchi poi devi lavarti le mani. Sostituiscila sempre e non riutilizzarla, è un dispositivo monouso. Quando la togli prendila dall’elastico senza toccare la parte anteriore, dopo averla gettata lavati di nuovo le mani.

 

Ricorda che è importante utilizzare con criterio, le  mascherine sono una risorsa preziosa, da non sprecare.

HAI DOMANDE ? CONTATTACI!

 

La figura del medico competente in azienda – Secur Italia Sicurezza sul lavoro

Il Medico Competente

 

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

 

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

 

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di visa psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

 

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Fonte: https://www.anfos.it/

Hai bisogno di un medico competente? CONTATTACI!

 

IL LAVORATORE. Diritti e doveri SECUR ITALIA- SICUREZZA SUL LAVORO

IL LAVORATORE

Il lavoratore è:
– Chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i
lavoratori domestici);
–  Chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con  qualsiasi contratto

 

SI RICORDA che  ciascun lavoratore deve essere formato secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

–  ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
– ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
– essere informato, formato e addestrato per l’uso corretto dei DPI( Dispositivi di Protezione Individuale9
– essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine, ecc.
– ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o su  richiesta);
–  essere rappresentato da un RLS ( Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)
– potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato;

 

I DOVERI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve:

–  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,
– utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e
i Dispositivi di Protezione Individuale;
–  segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
– non rimuovere e/o modificare i dispositivi di sicurezza;
– non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi;
–  sottoporsi ai controlli sanitari, previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
– non rifiutare, se non motivato, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.

Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con
ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze
possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI…

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Prevenire rischi da caldo e sintomi di allarme

Ondate di caldo come quelle di questi giorni giorni sono un rischio non trascurabile per i lavoratori.

È bene ricordare quindi che il “Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori” (D.Lgs. 81/08) prescrive al datore di lavoro una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli legati al microclima, e adottare opportune contromisure.

 

Prevenire rischi da caldo

La valutazione del rischio deve quindi  indicare le misure preventive e protettive da adottare, che si dividono fra procedurali (che individuano dei criteri per definire l’entità del rischio) organizzative e tecniche. Fra queste si ricordano:

  • programmare il lavoro fisico più pesante nelle ore più fresche;
  • organizzare il lavoro in modo che avvenga sempre nelle zone meno esposte al sole;
  • aumentare il numero delle pause di recupero in aree confortevoli (devono essere rispettate e non lasciate alla libera scelta del lavoratore);
  • predisporre una rotazione dei lavoratori sulle mansioni più gravose;
  • evitare di lasciare lavoratori isolati per consentire un eventuale primo soccorso il più rapido possibile e una sorveglianza reciproca;
  • indossare indumenti protettivi leggeri, di colore chiaro e in tessuto traspirante;
  • indossare un copricapo possibilmente a tesa larga;
  • mettere a disposizione quantitativi sufficienti di acqua fresca preferibilmente con integratori salini. È importante consumare acqua prima di avvertire la sete e frequentemente durante il turno di lavoro. Da evitare in generale le bevande ghiacciate;
  • evitare pasti abbondanti, promuovendo l’introduzione di frutta e verdura.

I sintomi di allarme

Il rispetto di tutte queste misure deve essere vigilato dal preposto/capocantiere. Nelle lavorazioni a rischio di stress da calore inoltre è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria mirata alla valutazione di fattori di rischio individuali quali obesità, consumo di alcolici, uso di farmaci, malattie cardiocircolatorie, renali o dismetaboliche (diabete). È obbligatorio informare i lavoratori su rischi del caldo, misure di prevenzione e sintomi di allarme quali:

  • cute calda e arrossata;
  • sete intensa;
  • sensazione di debolezza;
  • crampi muscolari;
  • nausea e vomito;
  • vertigini
  • convulsioni
  • stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci !

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Il PiMUS(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi)

Cos’è il PiMUS?

Il PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi, è un documento che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 deve obbligatoriamente essere stilato ogni qualvolta si rendesse necessaria l’installazione e la successiva dismissione di ponteggi da impiegarsi per lo svolgimento di lavori edili.
Ai sensi dell’Articolo 136 Comma 1, quest’onere risulta spettante al datore di lavoro dell’impresa alla quale è stata affidata l’opera.

L’elenco dei contenuti da inserire in sede di compilazione del PiMUS è indicato all’interno dell’allegato XXII del Decreto Legislativo 81/2008. Come sotteso proprio dal suddetto Decreto, il documento deve contenere precise indicazioni relative alla tecnica e alle procedure da osservare per occuparsi in sicurezza dell’installazione e dello smontaggio della struttura: le operazioni da compiere devono essere illustrate in maniera precisa e dettagliata e il documento deve riportareuna distinta di tutti i sistemi di protezione collettivi ed individuali necessari per procedere allo svolgimento del lavoro.

PiMUS: quando è obbligatorio?

Il PiMus quando è obbligatorio?Praticamente in tutti i casi in cui è necessario il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, quindi, in linea di massima, all’inizio e alla conclusione di ogni cantiere allestito per la realizzazione di opere edili pubbliche o private.

Chi deve redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

La redazione del PiMUS per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi è un onere che grava sul datore di lavoro. Le tempistiche da rispettare per la compilazione e la consegna del piano sono elastiche: è sufficiente che il documento sia redatto prima dell’inizio delle operazioni di installazione e di smontaggio della struttura.
E’ possibile non presentare il documento per la realizzazione e la disinstallazione di opere quali parapetto e ponti su ruote o cavalletti.

Come si redige il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

I documenti e le indicazioni necessari per la redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi sono i seguenti:

  • Libretto del Ponteggio
  • Schema tipo
  • Progetto
  • Elenco attrezzature e macchine da impiegare
  • Elenco di certificazioni e qualifiche richieste
  • Istruzioni di montaggio e di smontaggio
  • Elenco delle modalità d’uso e dei sistemi di sicurezza da adoperare
  • Piano di salvataggio
  • Autorizzazioni ministeriali
  • Disegno esecutivo
  • Schede di verifica
  • Distinta degli elementi del ponteggio
  • Documentazione di formazione professionale
  • Schede di verifica

Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci.

info@securitalia.net

Che cos’è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e a cosa serve?

Il Piano Operativo di Sicurezza, meglio conosciuto nella sua forma abbreviata POS, è un documento che ogni datore è obbligato a redigere, prima di iniziare dei lavori in un cantiere esterno, al fine di intraprendere le migliori contromisure per garantire l’incolumità dei dipendenti.

pos piano operativo di sicurezzaIl POS non deve essere ritenuto, dunque, un inutile certificato da compilare per un mero scopo burocratico, ma un importante documento contenente le indicazioni necessarie per evitare, o comunque limitare, eventuali rischi sul lavoro. Il POS, inoltre, non deve essere considerato una ripetizione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento), né un documento di valutazione dei rischi: si tratta, infatti, di un piano che specifica tutte le informazioni relative all’organizzazione per il mantenimento e la salvaguardia della sicurezza aziendale, con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e alle procedure utilizzate in cantiere.

 

Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, ossia dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e le sue specifiche sono contenute nell’Allegato XV dello stesso. Vediamo, quindi, di seguito a chi spetta redigere un POS e come.

 

Chi può redigere il POS e quali sono i contenuti minimi

Il compito di redigere il Piano Operativo di Sicurezza spetta esclusivamente al datore di lavoro dell’impresa. Sono tenuti alla redazione del POS tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti e che lavorino in generale nel campo dell’edilizia, ma anche imprese con impiantisti, lattonieri, falegnami, vetrai, fabbri, imbianchini, giardinieri e così via.

Il POS deve riportare al suo interno dei contenuti minimi che, come sopra detto, sono specificati nell’allegato XV del TUSL, in particolare:

  • dati identificativi dell’impresa esecutrice: nominativo del datore di lavoro e suoi riferimenti; nominativi degli addetti al pronto soccorso: nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti sia dell’impresa esecutrice sia dei lavoratori autonomi presenti in cantiere; specifica di tutte le attività e le lavorazioni svolte dall’impresa in cantiere;
  • Le specifiche mansioni che riguardano la sicurezza svolte da ogni singola figurata nominata dell’impresa esecutrice;
  • La descrizione di tutte le attività di cantiere, le modalità organizzative e i turni di lavoro;
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati;
  • L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere;
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • L’individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere (integrative rispetto a quelle contenute nel PSC);
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori del cantiere;
  • La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il numero di POS per ogni cantiere deve essere pari al numero di imprese operanti al suo interno. Nel caso di subappalto, l’impresa aggiudicatrice è tenuta a trasmettere il proprio POS alle imprese esecutrici e agli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere. Vi saranno in questo caso, quindi, più POS, ognuno dei quali farà riferimento all’unico PSC per la parte di lavori di propria competenza.

Per maggiori informazioni:
info@securitalia.net