Attività svolte ai videoterminali

La normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce anche delle regole che riguardano l’uso delle attrezzature con videoterminali (VDT). In virtù di questa regolamentazione, tutti i lavoratori che utilizzano un videoterminale sono soggetti al rispetto delle norme in essa contenute, escludendo però dalla categoria dei VDT, le calcolatrici, i registratori di cassa e gli strumenti informatici installati sui mezzi di trasporto. 

Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 anche i computer portatili, per i quali è previsto che un utilizzo prolungato di questi, implichi che il datore di lavoro debba dotare l’apparecchiatura informatica di una tastiera esterna, di un mouse e di un supporto sul quale collocare lo schermo.

 

Volendo specificare cosa si intende per “videoterminale”, l’art. 173 del decreto in oggetto afferma che si tratta di uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. Lo stesso articolo definisce lavoratore, colui che all’interno dell’azienda utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.

 

In merito alla disciplina che regola l’uso di queste attrezzature, il datore di lavoro deve compiere un’analisi dei posti di lavoro nello stesso tempo in cui esegue la valutazione dei rischi, per rilevare:

  • i rischi per la vista e per gli occhi;
  • i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
  • le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Successivamente dispone le misure idonee ad eliminare o ridurre questi rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

 

La tutela del lavoratore che utilizza videoterminali viene ulteriormente rafforzata dalla norma che stabilisce il diritto ad usufruire di una interruzione della sua attività attraverso delle pause o cambiamento di attività.

 

Normalmente i contratti di lavoro contengono delle disposizioni che riguardano le modalità di effettuazione delle pause, le quali devono consistere in almeno 15 minuti ogni 2 ore trascorse di fronte ad un videoterminale. I lavoratori non possono rinunciare ad esse e non possono essere cumulate e poi godute alla fine della giornata lavorativa.

 

Se poi il lavoratore presenta delle patologie particolari all’apparato visivo accertate dal medico competente, potrà stabilire con l’azienda tempi di interruzione diversi oppure concordare di effettuare una “pausa attiva”, cioè lo svolgimento di un’altra attività lavorativa senza l’impiego di VDT, senza il movimento continuo delle braccia e delle mani, e senza l’assunzione di una postura uguale a quella tenuta lavorando ad un videoterminale.

 

Prima di essere destinati a svolgere un lavoro con attrezzature munite di VDT, i lavoratori devono sostenere una visita medica. La sorveglianza sanitaria, costituisce quindi una modalità di osservazione e uno strumento di prevenzione dei rischi per la vista e per gli occhi di estrema importanza.

 

La legge prevede inoltre che un lavoratore addetto ai VDT debba essere sottoposto a visita medica di controllo ogni 2 anni se presenta delle limitazioni o se ha un’età superiore ai 50 anni, invece ogni 5 anni in condizioni di normalità visiva o con età inferiore ai 50 anni. Il lavoratore può anche richiedere personalmente di essere sottoposto a visita di controllo, qualora lo ritenga opportuno.

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