Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
» nominare il medico competente ;
» designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;
» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
» limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;
» richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
» adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
» richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;
» informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
» adempiere agli obblighi di informazione, formazione;
» astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
» consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;
» elaborare il documento unico di valutazione rischi in caso di appalti;
» comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
» consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);
» munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;
» convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
» aggiornare le misure di prevenzione;
» comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
» vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.