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Obblighi per i B&B

I b&b rientrano tra le attività che devono rispettare obblighi sia in campo di igiene alimentare (HACCP), legionella che nel campo della sicurezza sul lavoro.

Secur Italia è specializzata nel seguire questo tipo di attività, vantando tra i nostri clienti molti b&b, sparsi su tutto il territorio Italiano.


Uno degli obblighi principali da rispettare per i B&B è quello della legionella. Infatti ogni b&b deve redigere specifico manuale per la gestione della legionella e annualmente deve effettuare campioni per la ricerca del batterio. 

Le analisi vanno fatte una volta all’anno, meglio se prima dell’alta stagione. 

– POSIZIONAMENTO ESTINTORI (numero variabile in base alla grandezza della struttura) e manutenzione semestrale come previsto per legge

– POSIZIONAMENTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO (numero variabile in base alla grandezza della struttura)

– ELABORAZIONE PIANO EMERGENZA (solo per i B&B più grandi e complessi dove i percorsi di fuga non sono chiari e ben segnalati o per strutture “tortuose”)


Se poi in un b&b vengono assunti dei lavoratori, bisogna rispettare in pieno il D.Lgs. 81/08 smi, quindi si deve procedere a: 
DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.

Valutazione del rischio gravidanza, lavoro notturno e minori (ove necessari)

Rischi specifici che in genere si devono valutare:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di b&b, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, dettati dalla nostra esperienza, e non specifici per la propria attività.

Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente nell’area contatti.


CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso)

SECONDO QUANTO DETTATO DAGLI ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011. 

NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)

NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)

NOMINA E CORSO PER RSPP DDL oppure NOMINA RSPP ESTERNO oppure NOMINA RSPP INTERNO E CORSO PER RSPP MODULO A + B (bar) + C. ELEZIONE E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all’INAIL). 

SORVEGLIANZA SANITARIA (nomina del medico competente, con successiva visita medica ai lavoratori, solo però se previsto dal DVR)

 Altri documenti da avere e conservare in azienda: Dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.


Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!


Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili

Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su docenza dell’Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

Green Pass- Cosa cambia dal 15 Ottobre.

Dal 15 ottobre si cambia: green pass obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. L’obbligo scatta in tutti i luoghi di lavoro: nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali. Lo ha stabilito il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre. Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.

L’obiettivo è incrementare le vaccinazioni prima che, con l’arrivo dell’inverno, risalga la virulenza del nuovo coronavirus. Il provvedimento sull’estensione dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, ha detto il premier Mario Draghi, è «un decreto per continuare ad aprire il Paese». Ecco domande e risposte per conoscere le nuove regole.

L’OBBLIGO DI GREEN PASS

Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?

L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

L’obbligo è previsto anche negli uffici delle Autorità amministrative indipendenti?

Sì, l’obbligo si applica anche alle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica anche agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Gli organi costituzionali devono adeguare le loro regole all’obbligo di green pass?

C’è l’invito per Quirinale, Camera, Senato e Corte costituzionale ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni.

Deve avere la certificazione verde anche chi svolge volontariato o formazione?

Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.

Le nuove regole si applicano anche agli esenti?

No, l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.

Negli uffici giudiziari scatta l’obbligo del green pass?

Sì, l’obbligo scatta dal 15 ottobre anche negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza green pass. Le disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

L’obbligo di pass riguarda colf e baby sitter?

Sì, l’obbligo scatta per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.

Green pass obbligatorio anche per l’idraulico e l’elettricista?

L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato.

Le partite Iva devono avere il certificato verde?

Sì, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

Basta il green pass per accedere al pronto soccorso?

No, con la conversione in legge del primo decreto green pass, anche se muniti di certificato verde, si può entrare in pronto soccorso solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Per partecipare a matrimoni e comunioni i minori di 12 anni devono avere il green pass?

I minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass per partecipare a matrimoni e comunioni. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. Si tratta, infatti, di persone escluse per età dalla campagna vaccinale.

SOSPENSIONE STIPENDIO

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore pubblico?

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la restribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore privato?

I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso?

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede infatti che la sospensione in caso di mancata presentazione della certificazione verde (che scatta dal quinto giorno) possa corrispondere alla durata del contratto di lavoro per la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021

VALIDITÁ DEL GREEN PASS

Quanto tempo è valido il green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale?

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.

Da quando scatta la validità del green pass per i guariti Covid che hanno fatto la prima dose di vaccino?

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.

Dopo un tampone per quanto rimane valido il green pass?

La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).

Dopo la prima dose di vaccino si devono ancora attendere 15 giorni?

Sì, si continuano ad attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass.

I CONTROLLI

Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni pecuniarie per lavoratori senza pass?

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa?

Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Sono reati procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.

I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?

No, saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

Sono previste sanzioni per le farmacie che non rispettano per i tamponi i prezzi calmierati stabiliti nei protocolli d’intesa?

Sì, è prevista una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro. Il prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

TAMPONI

Sono previsti tamponi gratuiti per chi non è vaccinato?

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.

Ci sono prezzi calmierati per i tamponi?

Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.

Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari?

Sì, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto green pass. Il pass è valido 48 ore.

C’è obbligo di tampone anche per accedere al pronto soccorso?

Sì, con la conversione in legge del primo decreto green pass è arrivato l’obbligo di tampone negativo, anche se muniti di green pass, per entrare nei pronto soccorso. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

RESIDENZE SANITARIE OBBLIGATORIE

Quando scatta l’obbligo vaccinale nelle Rsa?

La data che impone l’obbligo vaccinale nelle Rsa scatta dal 10 ottobre.

Nelle Rsa sono consentite visite giornaliere?

La conversione in legge del primo decreto Covid consente visite giornaliere agli ospiti delle strutture residenziali come Rsa (residenze sanitarie obbligatorie), Rsd (Residenza sanitarie per disabili), hospice, da parte dei familiari muniti di green pass. Ai familiari deve essere consentito anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

fonte: https://www.ilsole24ore.com/

Mascherine: facciamo chiarezza

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio, si trasmette da persona a persona attraverso le goccioline del respiro (droplets). L’infezione avviene con contatto stretto con una persona che manifesta i sintomi, tramite la saliva, tossendo o starnutendo, o le mani, toccando con le mani non ancora lavate bocca, naso e occhi.

Per prevenire il rischio di infezione è essenziale seguire le corrette pratiche di igiene, come lavarsi le mani spesso, e mantenere una distanza di almeno un metro con le altre persone. L’utilizzo della mascherina può aiutare a limitare la diffusione del virus, ma è efficace solo se vengono rispettate le norme igieniche.

QUANDO USARE LA MASCHERINA

Con la nuova ordinanza è ora obbligatorio indossare sempre la mascherina quando si esce di casa.

Non serve indossare più mascherine alla volta e non è consigliabile utilizzare soluzioni “fai da te”, come le mascherine fatte in casa o sciarpe e bandane, da utilizzare solo nel caso non si abbia a disposizione una mascherina e sia necessario uscire di casa. Il consiglio rimane sempre quello di cercare di limitare al minimo le uscite.

QUALE MASCHERINA SCEGLIERE

Tante sono le tipologie in commercio: chirurgiche, FFP1, FFP2, FFP3. È importante saperle distinguere e conoscerne le corrette modalità di utilizzo.

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che servono per evitare di contagiare le altre persone, il loro utilizzo è consigliato soprattutto a chi presenta sintomi come tosse o febbre, oppure a chi è entrato in contatto con una persona con sospetta infezione. Possono essere utilizzate anche nel caso sia necessario uscire di casa.

Le mascherine classificate con le diciture FFP1, FFP2 e FFP3 sono dette filtranti (Filtering Facepiece Particles) sono dispositivi di protezione individuale adatti all’ambito professionale. Servono a evitare di essere contagiati.

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COME USARLA CORRETTAMENTE

Prima di mettere la mascherina lavati sempre le mani, con acqua e sapone o con la soluzione alcolica. Assicurati che la mascherina sia integra e copri naso e bocca facendola aderire bene. Cerca di non toccarla mentre la indossi, se la tocchi poi devi lavarti le mani. Sostituiscila sempre e non riutilizzarla, è un dispositivo monouso. Quando la togli prendila dall’elastico senza toccare la parte anteriore, dopo averla gettata lavati di nuovo le mani.

 

Ricorda che è importante utilizzare con criterio, le  mascherine sono una risorsa preziosa, da non sprecare.

HAI DOMANDE ? CONTATTACI!

 

Protocollo contenimento COVID -19 nei cantieri (Agg. 24/04/2020)

La figura del medico competente in azienda – Secur Italia Sicurezza sul lavoro

Il Medico Competente

 

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

 

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

 

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di visa psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

 

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Fonte: https://www.anfos.it/

Hai bisogno di un medico competente? CONTATTACI!

 

IL LAVORATORE. Diritti e doveri SECUR ITALIA- SICUREZZA SUL LAVORO

IL LAVORATORE

Il lavoratore è:
– Chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i
lavoratori domestici);
–  Chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con  qualsiasi contratto

 

SI RICORDA che  ciascun lavoratore deve essere formato secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

–  ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
– ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
– essere informato, formato e addestrato per l’uso corretto dei DPI( Dispositivi di Protezione Individuale9
– essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine, ecc.
– ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o su  richiesta);
–  essere rappresentato da un RLS ( Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)
– potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato;

 

I DOVERI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve:

–  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,
– utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e
i Dispositivi di Protezione Individuale;
–  segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
– non rimuovere e/o modificare i dispositivi di sicurezza;
– non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi;
–  sottoporsi ai controlli sanitari, previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
– non rifiutare, se non motivato, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.

Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con
ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze
possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI…

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Prevenire rischi da caldo e sintomi di allarme

Ondate di caldo come quelle di questi giorni giorni sono un rischio non trascurabile per i lavoratori.

È bene ricordare quindi che il “Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori” (D.Lgs. 81/08) prescrive al datore di lavoro una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli legati al microclima, e adottare opportune contromisure.

 

Prevenire rischi da caldo

La valutazione del rischio deve quindi  indicare le misure preventive e protettive da adottare, che si dividono fra procedurali (che individuano dei criteri per definire l’entità del rischio) organizzative e tecniche. Fra queste si ricordano:

  • programmare il lavoro fisico più pesante nelle ore più fresche;
  • organizzare il lavoro in modo che avvenga sempre nelle zone meno esposte al sole;
  • aumentare il numero delle pause di recupero in aree confortevoli (devono essere rispettate e non lasciate alla libera scelta del lavoratore);
  • predisporre una rotazione dei lavoratori sulle mansioni più gravose;
  • evitare di lasciare lavoratori isolati per consentire un eventuale primo soccorso il più rapido possibile e una sorveglianza reciproca;
  • indossare indumenti protettivi leggeri, di colore chiaro e in tessuto traspirante;
  • indossare un copricapo possibilmente a tesa larga;
  • mettere a disposizione quantitativi sufficienti di acqua fresca preferibilmente con integratori salini. È importante consumare acqua prima di avvertire la sete e frequentemente durante il turno di lavoro. Da evitare in generale le bevande ghiacciate;
  • evitare pasti abbondanti, promuovendo l’introduzione di frutta e verdura.

I sintomi di allarme

Il rispetto di tutte queste misure deve essere vigilato dal preposto/capocantiere. Nelle lavorazioni a rischio di stress da calore inoltre è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria mirata alla valutazione di fattori di rischio individuali quali obesità, consumo di alcolici, uso di farmaci, malattie cardiocircolatorie, renali o dismetaboliche (diabete). È obbligatorio informare i lavoratori su rischi del caldo, misure di prevenzione e sintomi di allarme quali:

  • cute calda e arrossata;
  • sete intensa;
  • sensazione di debolezza;
  • crampi muscolari;
  • nausea e vomito;
  • vertigini
  • convulsioni
  • stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

Per maggiori informazioni non esitare a contattarci !

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Il PiMUS(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi)

Cos’è il PiMUS?

Il PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi, è un documento che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 deve obbligatoriamente essere stilato ogni qualvolta si rendesse necessaria l’installazione e la successiva dismissione di ponteggi da impiegarsi per lo svolgimento di lavori edili.
Ai sensi dell’Articolo 136 Comma 1, quest’onere risulta spettante al datore di lavoro dell’impresa alla quale è stata affidata l’opera.

L’elenco dei contenuti da inserire in sede di compilazione del PiMUS è indicato all’interno dell’allegato XXII del Decreto Legislativo 81/2008. Come sotteso proprio dal suddetto Decreto, il documento deve contenere precise indicazioni relative alla tecnica e alle procedure da osservare per occuparsi in sicurezza dell’installazione e dello smontaggio della struttura: le operazioni da compiere devono essere illustrate in maniera precisa e dettagliata e il documento deve riportareuna distinta di tutti i sistemi di protezione collettivi ed individuali necessari per procedere allo svolgimento del lavoro.

PiMUS: quando è obbligatorio?

Il PiMus quando è obbligatorio?Praticamente in tutti i casi in cui è necessario il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, quindi, in linea di massima, all’inizio e alla conclusione di ogni cantiere allestito per la realizzazione di opere edili pubbliche o private.

Chi deve redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

La redazione del PiMUS per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi è un onere che grava sul datore di lavoro. Le tempistiche da rispettare per la compilazione e la consegna del piano sono elastiche: è sufficiente che il documento sia redatto prima dell’inizio delle operazioni di installazione e di smontaggio della struttura.
E’ possibile non presentare il documento per la realizzazione e la disinstallazione di opere quali parapetto e ponti su ruote o cavalletti.

Come si redige il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

I documenti e le indicazioni necessari per la redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi sono i seguenti:

  • Libretto del Ponteggio
  • Schema tipo
  • Progetto
  • Elenco attrezzature e macchine da impiegare
  • Elenco di certificazioni e qualifiche richieste
  • Istruzioni di montaggio e di smontaggio
  • Elenco delle modalità d’uso e dei sistemi di sicurezza da adoperare
  • Piano di salvataggio
  • Autorizzazioni ministeriali
  • Disegno esecutivo
  • Schede di verifica
  • Distinta degli elementi del ponteggio
  • Documentazione di formazione professionale
  • Schede di verifica

Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci.

info@securitalia.net

Sicurezza sul lavoro negli ambienti confinati

 

In Italia esiste ancora un po’ di confusione sulla corretta definizione normativa di “spazi confinati”. La legislazione internazionale risulta chiara e dettagliata nel definire i “confined spaces” che vengono distinti nelle stesse OHSA, in cinque diverse categorie a seconda che l’ambiente sia nell’edilizia (scavi), nel settore industriale( vasche di raccolta e silos), in agricoltura (pozzi interrati e depuratori), sulle navi (stive) o nei porti (container e cisterne).

Rischi per gli spazi confinati

I rischi principali per le attività in ambienti confinati sono dovuti alla possibile presenza di sostanze inquinanti nell’aria, ovvero alla carenza di ossigeno.

In entrambi i casi si può quindi parlare a ragion veduta di rischio di tipo chimico :Ossidi di azoto (NO2,NOx), Ossidi di zolfo (SO2), Monossido di Carbonio, Benzene, formaldeide sono tra i contaminanti aerodispersi a maggior rischio che agiscono attraverso un meccanismo di tossicità.

Un altro rischio è legato a cadute accidentali o provocate da sensazioni di vertigini, anche eventualmente correlate alla carenza di ossigeno che provoca inizialmente stato di torpore e sonnolenza. È indispensabile in questi casi installare dispositivi di controllo e monitoraggio dell’aria, (sia indossabili che fissi) che rivelino eventuali stati di sottossigenazione o presenza di contaminanti al di sopra dei valori sogli consentiti.

Infine non sono da trascurare rischi correlati ad esposizione a sorgenti acustiche a livelli di emissione pericolosi, anche in virtù della attività svolte all’interno degli spazi e dell’acustica particolare di questi ultimi; disagi riconducibili a situazioni microclimatiche sfavorevoli (elevata umidità, calore eccessivo) ed il sempre presente rischio incendio che va valutato attentamente in relazione all’eventuale presenza di sorgenti di innesco e delle già citate sostanze chimiche anche potenzialmente infiammabili (Benzene, Formaldeide).

Settori più a rischio

I settori lavorativi che possiamo considerare più a rischio sono quelli industriali (si pensi a quella chimica), in cui per esempio possono essere presenti grosse cisterne per la lavorazione o la conservazione dei prodotti intermedi o finiti, in questi casi sono da considerare con attenzione anche e soprattutto le attività di pulizia e manutenzione.
Inoltre il settore dell’agricoltura, per la presenza di silos di stoccaggio, in cui la presenza di polveri aero disperse, oltre che tossiche, possono essere fonte di facili incendi.

 

Formazione ed aggiornamento

Come già in precedenza accennato l’aspetto della formazione, oltre ad essere un obbligo certificato, assume importanza strategica per tutti gli operatori di questo settore, la normativa di riferimento (sempre DPR 177/2011) definisce i criteri d i contenuti formativi, obbligando i soggetti interessati ad erogarla ed a sostenerla.
In situazioni in cui siano assegnate attività in regime di appalto o subappalto, è obbligo del committente erogare la formazione e l’addestramento specifico, oggetto anche di aggiornamenti, ai lavoratori che opereranno in ambienti confinati e a sospetto di inquinamento, ivi compresi i datori di lavoro delle singole imprese (se direttamente operanti in cantiere).
È importante sottolineare quindi l’obbligo, che non si limita alla verifica di una eventuale formazione pregressa, ma che impone di effettuare formazione specifica sui rischi, documentata e con verifica di apprendimento, con durata commisurata alla natura dell’attività, per ogni singola lavorazione.

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