Malattia arriva l’autogiustificazione al lavoro per i primi tre giorni

ROMA –  “Autogiustificare??? i primi tre giorni di assenza per malattia dal lavoro per alleggerire il lavoro dei medici di base. La proposta, presentata dal senatore dell’Italia dei valori Maurizio Romani, è appena approdata in commissione Affari Costituzionali del Senato. E incassa il sostegno della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo) che, da diversi anni, sollecita in tal senso una revisione della legge Brunetta.

Le novità. Il testo, composto di due soli articoli, prevede che in presenza di un disturbo che il lavoratore ritiene invalidante ma passeggero, sarà lui stesso – sotto la sua esclusiva responsabilità – a comunicarlo al medico, che si farà semplice tramite per la trasmissione telematica all’Inps e al datore di lavoro. L’articolo due recita infatti così: “In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro???.

Il sì dei medici. “Non si tratta di avallare l’autodiagnosi al telefono  – chiarisce Maurizio Scassola, vicepresidente  di Fnomceo – il rapporto tra medico e paziente rimane vivo e attivo. Ci sono disturbi, come il mal di testa o lievi gastroenteriti, la cui diagnosi non può che essere fatta sulla base di sintomi clinicamente non obiettivabili. Il medico, in questi casi, deve limitarsi, all’interno del rapporto di fiducia che lo lega al paziente, a prendere atto di quanto lamentato. Riteniamo che un’autodichiarazione potrebbe essere utile, prima ancora che a sollevare il medico, a responsabilizzare il paziente, come del resto già avviene, con ottimi risultati, in molti paesi anglosassoni. Non penso che favorisca l’assenteismo, confido nel fatto che siamo un Paese maturo???.

Pene dei medici ridotte. Il ddl incide anche, ridimensionandole, sulle pene ai medici stabilite dalla legge Brunetta in caso di falsa attestazione.  “Attualmente – aggiunge Scassola – i medici possono perdere la convenzione, andare davanti al giudice penale o essere sanzionati per migliaia di euro solo per aver fatto un certificato in condizioni particolari, ad esempio per via telefonica. Questo ovviamente non è corretto in senso etico-deontologico, ma nell’attività compulsiva di tutti i giorni è una cosa che può capitare. E oggi le pene sono esorbitanti rispetto all’entità di questo tipo di errori???.

Contro i furbetti. “Chi fa il furbo – spiega Romani, il primo firmatario della nuova legge – si assume la responsabilità di aver fatto un’autogiustificazione falsa: non ha più le spalle coperte dal certificato del proprio medico curante, che si limita a fare da “postino??? inviando all’Ipns la dichiarazione del paziente,  e se la vede direttamente con il medico fiscale mandato dall’Inps. L’iter è appena cominciato ma, se c’è la volontà politica, si può approvare entro la fine della legislatura???.

Uil contraria.

Torre Annunziata, crolla palazzina: 7 dispersi, anche due bimbi

Risultano due famiglie coinvolte, cinque adulti

A Torre Annunziata, nel napoletano, parte di una palazzina è crollata. Subito al lavoro i vigili del fuoco. Si scava a mani nude e sono anche in azione le unità cinofile. ”A me risultano due famiglie disperse – afferma il primo cittadino di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione – una composta da genitori e due bambini, un’altra da tre persone adulte. In totale otto persone, anche se è difficile per ora dare notizie ufficiali sul numero dei dispersi. I primi due piani erano disabitati e interessati da lavori di ristrutturazione. Dove risiedevano le famiglie dei dispersi erano il terzo e quarto. Connessione tra i lavori e il crollo? Non possiamo dirlo”.

Migranti: da inizio anno +19.44% sbarchi

Arrivati in 85.042, nello stesso periodo 2016 erano stati 71.804

ROMA, 6 LUG – Dall’inizio dell’anno sono 85.042 i migranti sbarcati sulle coste italiane, con un aumento del 19.44% rispetto allo stesso periodo del 2016 quando gli arrivi furono 71.804. Questi gli ultimi dati forniti dal Viminale. I minori stranieri non accompagnati giunti in Italia via mare sono stati 9.761(al 27 giugno scorso) erano stati 25.856 in tutto il 2016. Secondo i dati del Viminale riferiti a ieri, i primi dieci porti con il maggior numero di sbarchi sono: Augusta(13.221 persone), Catania(10.254), Pozzallo(7.834), Reggio Calabria (7.087), Palermo (5.799), Vibo Valentia (5.229), Lampedusa (5.168), Trapani (5.155), Messina(4.319), Salerno(4.112).

I SERVIZI DI” SECUR ITALIA European Safety Operators”

Consulenza sicurezza sul lavoro
L’Associazione Nazionale Professionisti sicurezza sul lavoro SECUR ITALIA (Health and Safety) si occupa di corsi e consulenza per la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i (ex legge 626), sia per aziende piccole e medio-grandi, sia per negozi e uffici. SECUR ITALIA, svolge la sua attività principalmente  su tutto il territorio nazionale.

L’attività svolta consiste nell’analisi nella progettazione e nella realizzazione su misura di sistemi di prevenzione e gestione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Si occupa nello specifico di redigere la documentazione richiesta dalla normativa vigente (DVR,legge 81/08) e di acquisire l’incarico di RSPP esterno all’azienda (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) per ogni tipologia di settore merceologico.

Fra le sue specialità rientra la consulenza ambientale, la sicurezza antincendio e le analisi e valutazioni di rischi specifici.

Con l’entrata in vigore degli Accordi Stato-Regione, che hanno rivisto e integrato la normativa riguardante la formazione obbligatoria dei lavoratori, SECUR ITALIA ha rafforzato l’area corsi sicurezza sul lavoro, attraverso corsi on line, formatori specializzati per categoria di rischio, e strategie di comunicazione top-down e buttom-up da implementare nelle sue aziende cliente.

Infine, grazie alla partnership stretta con importanti strutture sanitarie, SECUR ITALIA è in grado di offrire anche i servizi di Medicina del Lavoro.

SECUR ITALIA lavora nell’ambito dei corsi e consulenza per la sicurezza ormai da anni e oggi, può vantare un team di lavoro consolidato ed efficiente, composto da RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), tecnici e relatori esperti. Tutti professionisti e consulenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro con esperienza decennale dalla piccola alla grande impresa, in settori che vertono dall’ufficio al chimico-farmaceutico fino al metalmeccanico.

CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO
SECUR ITALIA, grazie all’esperienza dei suoi collaboratori maturata negli anni, fornisce i seguenti servizi:

valutazione dei rischi aziendali (D.V.R.) ai sensi degli art.li 17-28 del D. Lgs. 81/08;
formazione ed informazione del personale sui rischi di mansione (ar t. 36/37 D. Lgs. 81/08);
valutazione del rischio chimico,agenti cancerogeni e mutageni con relativi campionamenti ambientali ai sensi del titolo IX del D. Lgs. 81/08;
valutazione del rischio da agenti fisici, rumori, vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici, titolo VIII del D.Lgs. 81/08;
valutazione del rischio incendio e piani di emergenza ai sensi del D.M. 10 marzo 1998;
valutazione dei rischi da atmosfere esplosive (Atex) titolo XI D. Lgs. 81/08;
valutazione del rischio biologico ai sensi del titolo X del D. Lgs. 81/08;
valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, operazioni di sollevamento (metodo Niosh),spinta e traino (metodo Snoock e Ciriello), movimenti ripetitivi (metodo OCRA);
valutazione del rischio da stress lavoro correlato secondo la linea guida Ispesl e Regioni;
pratiche per il rilascio o rinnovo del C.P.I. (Certificato di prevenzione incendi) D.P.R. 37 del 12/01/98, progettazione e perizie tecniche;
pratica per il rilascio del N.I.P.(notifica nuovo insediamento produttivo) ar t. 67 D.Lgs. 81/08;
sorveglianza sanitaria (attraverso convenzioni con medici competenti e laboratori analisi);
svolgimento incarichi di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO
SECUR ITALIA fornisce corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

  • Corso RSPP
  • Corso per Dirigenti e Preposti
  • Corso RLS
  • Corso Antincendio
  • Corso Primo Soccorso
  • Corso base per lavoratori (formazione generale lavoratori)
  • Corso di formazione specifica per lavoratori
  • Corso Carrellisti (mulettisti)

Avignone, sparatoria davanti alla moschea: otto persone ferite

Secondo testimoni, una persona armata di pistola e una di fucile sono scesi da un’auto e hanno sparato mentre la gente usciva da una funzione. La polizia: “Al momento nulla lascia pensare ad atto terroristico”

Otto persone sono rimaste ferite ad Avignone in una sparatoria causata probabilmente da due uomini, uno armato di pistola e l’altro di fucile. I due, secondo alcune testimonianze riferite dal quotidiano La Provence, sono scesi da un’auto e hanno cominciato a sparare. L’episodio è avvenuto attorno alle 22 e 30, mentre la folla stava uscendo dalla moschea. La procura ha escluso che si tratti di terrorismo e avanza l’ipotesi di un regolamento di conti.

Due delle persone ferite sono state trasportate in ospedale. Secondo fonti locali, le persone all’uscita della moschea non erano gli obiettivi di chi ha sparato. Tra coloro che sono stati raggiunti dai colpi ci sarebbe anche una bambina.

E’morto Paolo Villaggio.

E’ morto a Roma l’attore Paolo Villaggio.Aveva 84 anni. Era ricoverato da giorni in una clinica privata di Roma

Nuovo testo unico per l’edilizia.

 La “manovrina??? fiscale chiarisce definitivamente la questione relativa al cambio di destinazione d’uso nei centri storici

A seguito della pubblicazione in Gazzetta della cosiddetta manovrina fiscale (legge n. 96/2017) è stato modificato il testo unico per l’edilizia, nella parte relativa alla definizione di restauro e risanamento conservativo.

Ricordiamo che la questione era stata sollevata dopo che la Cassazione si era pronunciata sull’obbligo di presentazione del permesso di costruire in caso di richiesta di cambio di destinazione d’uso nei centri storici.

La sentenza in questione aveva suscitato molto clamore e aveva creato non poche discussioni all’interno degli Uffici tecnici; di fatto la Cassazione aveva messo in discussione eventuali rilasci di nuovi titoli edilizi differenti dal permesso di costruire per cambi di destinazione d’uso nei centri storici.

Chiarimenti sul cambio di destinazione d’uso

Il testo unico dell’edilizia all’art. 23/ter individua 5 categorie funzionali:

  1. residenziale
  2. turistico-ricettiva
  3. produttiva e direzionale
  4. commerciale
  5.  rurale

Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.

Il Decreto Scia 2 (dlgs 222/2016), che ha modificato il testo unico per l’edilizia, fornisce le seguenti classificazioni:

  • “Restauro e risanamento conservativo leggero???, realizzabile previa presentazione della CILA, gli interventi che consentono destinazioni d’uso compatibili con quella iniziale
  • “Restauro e risanamento conservativo pesante??? i lavori sulle parti strutturali, ma che consentono sempre destinazioni d’uso compatibili. In questo caso è richiesta la SCIA
  •  “Ristrutturazione pesante??? gli interventi che, all’interno delle zone A, comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso. La norma prevede in questo caso il permesso di costruire

Pertanto la Cassazione, avendo definito un cambio di destinazione d’uso una ristrutturazione pesante, aveva reso obbligatoria la presentazione del permesso di costruire, rendendo di fatto impossibile procedere al cambio di destinazione d’uso in alcuni centri ove non è possibile intervenire con ristrutturazione pesante.

La modifica del dpr 380/2001

Per chiarire la questione e ristabilire le regole all’interno dei centri storici, il legislatore interviene con la legge di conversione del dl “manovrina??? fiscale sul testo unico dell’edilizia ed effettua alcune puntualizzazioni sulla definizione di restauro e risanamento conservativo.

La precedente edizione del testo unico, all’articolo 3, comma 1, lettera c del dpr 380/2001, prevedeva che gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono definiti nel seguente modo:

gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio

L’art. 65- bis della legge n. 96/2017 apporta le seguenti modifiche; le parole «ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».

Per cui il nuovo articolo 3, comma 1, lettera c del dpr 380/2001 sarà il seguente:

gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio

In tal modo, con questa nuova definizione di interventi di restauro e risanamento conservativo, si apre alla possibilità di concedere il cambio di destinazione d’uso anche all’interno dei centri storici tramite la presentazione di CILA o SCIA.

In pratica, diventa possibile cambiare la destinazione d’uso nell’ambito di un intervento di restauro e risanamento conservativo.

Rischio ribaltamento mezzi, la nuova guida Inail

Rischio ribaltamento mezzi: dati descrittivi, fattori di rischio, dinamiche infortunistiche. Inoltre, misure preventive generali e specifiche per carrelli elevatori e mezzi movimento terra

Il rischio ribaltamento mezzi è una delle cause più frequenti degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro.

Per approfondire il tema, in questo articolo analizziamo l’opuscolo Inail “Il ribaltamento dei mezzi“, facente parte della collana “Il sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi: schede informative“.

Al fine di prevenire le dinamiche infortunistiche, attraverso i dati reali e le informazioni contenute nella banca dati del sistema, il documento fornisce utili informazioni su:

  • dati descrittivi
  • fattori di rischio
  • misure preventive

Dati descrittivi

L’analisi è circoscritta a 169 casi di ribaltamento di mezzi avvenuti nel quinquennio 2008-2012.

In particolare, dall’analisi settoriale si ha che:

  • il 70% dei ribaltamenti è avvenuto nel comparto agricolo-forestale
  • il 13,2% è relativa al comparto edile
  • l’8% degli eventi si riferisce al settore manifatturiero

Per quanto riguarda, invece, il luogo dell’infortunio:

  • il 63% dei ribaltamenti avviene in ambito agricolo
  • l’11% nei cantieri edili, in particolare in prossimità degli scavi e durante le operazioni di discesa dei mezzi trasportati

Il documento si sofferma anche su altri dati descrittivi degli infortunati, quali:

  • la tipologia contrattuale
  • la distribuzione per età anagrafica
  • la tipologia di lesione più frequentemente segnalata

Fattori di rischio

In merito alla conoscenza dei fattori di rischio e l’approfondimento delle dinamiche infortunistiche, l’analisi si sofferma su i 100 casi mortali più recenti.

Innanzitutto gli eventi vengono individuati in riferimento al mezzo coinvolto, ossia:

  • trattore/trattrice, il 45,0%
  • altri mezzi agricoli specifici (ossia destinati a singole fasi di lavorazione: moto ranghinatore, trattrice con rimorchio o tranciatrice ed altre macchine agricole semoventi), il 22,7%
  • mezzi movimento terra, tra cui si distinguono per lo più gli escavatori e le cosiddette terne (con triplice funzione di trattore-escavatore-pala), il 14,7%
  • carrelli elevatori, il 10,7%
  • altri mezzi, il 6,9%

Nel 60%, circa, delle dinamiche sono rilevabili le seguenti criticità, causa di infortunio:

  • errore di manovra alla guida del mezzo (es. mancato rispetto delle regole di viabilità, sottovalutazione dell’ambiente in cui si operava e delle sue caratteristiche)
  • assenza dei dispositivi di protezione necessari sui mezzi:
    • cinture di sicurezza
    • sistemi antiribaltamento
  • conduzione del mezzo non rispondente a canoni di sicurezza:
    • avanzamenti con benne alzate
    • scelta di un mezzo non idoneo in relazione al luogo e al lavoro da svolgere
    • inadeguato posizionamento del carico da trasportare
    • mancato rispetto dei collegamenti previsti dal costruttore per macchine portate, semiportate e trainate

Nei cantieri edili in particolare, sono stati evidenziati diversi casi di ribaltamento dei mezzi di lavoro che hanno coinvolto operatori non alla guida del veicolo, ma presenti impropriamente nelle vicinanze dello stesso.

Dispositivi di sicurezza dei mezzi

In merito ai dispositivi di sicurezza dei mezzi si ha che:

  • nel 33% dei ribaltamenti analizzati i dispositivi sono presenti ma non utilizzati dagli operatori
  • nel 65% dei ribaltamenti, invece, i dispositivi sono del tutto o in parte assenti

In particolare, in riferimento al primo gruppo, la percentuale degli infortuni è dovuta a:

  • il mancato utilizzo della cintura di ritenzione, il 44%
  • il sistema antiribaltamento, il 36%
  • entrambi, il 20%

Nel secondo gruppo (assenza di protezioni sui mezzi) è elevata la percentuale dei casi, il 35%, in cui mancavano entrambi i dispositivi: cintura di sicurezza e antiribaltamento.

Misure preventive

Infine, un’analisi delle misure preventive da adottare per ridurre o eliminare il rischio di ribaltamento, a seguito delle criticità rilevate.

Il documento distingue in:

  • misure generali per tutte le tipologie di mezzi
  • misure specifiche per i mezzi agricoli
  • misure specifiche per i carrelli elevatori
  • misure specifiche per i mezzi movimento terra

Misure specifiche per i carrelli elevatori

Per i carrelli elevatori bisogna assicurarsi che:

  • i mezzi siano mantenuti in condizioni ottimali di efficienza
  • i conducenti siano adeguatamente informati e formati
  • nelle aree di lavoro in cui operano i carrelli vi sia la pianificazione della viabilità aziendale

Tra i sistemi di protezione si segnalano:

  • dispositivi antiribaltamento (riduttori di velocità in curva, sistemi di blocco, ecc.)
  • soluzioni per il conducente (cinture di sicurezza, cabine chiuse, barriere e cancelletti laterali, ecc.)

Misure specifiche per i mezzi movimento terra

Gli aspetti principali da tener presente durante l’utilizzo di mezzi movimento terra (terne, escavatori, ecc.) sono:

  • il conducente deve conoscere le caratteristiche del mezzo
  • i percorsi di cantiere devono essere idonei alle caratteristiche dei mezzi
  • l’adozione di particolari precauzioni qualora si lavori in prossimità di fossati, trincee e scarpate
  • il rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore e riportate nel manuale d’uso
  • gli spostamenti devono avvenire con attenzione alla morfologia del terreno (buche, massi e pendenze
    eccessive), con benna e carico in basso e divieto di transitare presso scavi o cigli di cava
  • l’uso degli stabilizzatori
  • l’uso del mezzo solo nei limiti indicati dal costruttore sui terreni in pendenza
  • la realizzazione di rampe adeguate per l’accesso dei mezzi
  • le macchine movimento terra devono essere dotate di cabina di sicurezza ed i conducenti devono
    indossare correttamente la cintura di sicurezza

Prestazioni di lavoro occasionali, Libretto di famiglia, la Legge 96/2017

Manovra correttiva. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 la Legge 96/2017 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Per quanto riguarda il lavoro, la legge introduce nuove norme in materia di prestazioni occasionali, libretto di famiglia.

Prestatore utilizzatore e importi

Articolo 54-bis. Le prestazioni occasionali possono essere utilizzate nel corso di un anno civile:

“a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro???.

Diritti del prestatore l’assicurazione di invalidità e contro gli infortuni sul lavoro; riposo giornaliero pause e riposi settimanali e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro vige l’articolo 3 comma 8 del del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Compensi esenti ma utili per il reddito per il permesso di soggiorno, la prestazione non muta lo stato di disoccupazione e le prestazioni occasionali non possono essere utilizzate se tra utilizzatore e prestatore è intercorso meno di sei mesi prima un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.

Libretto di famiglia e prestazione occasionale

Possono acquisire le prestazioni in oggetto: persone fisiche attraverso il Libretto di famiglia, altri utilizzatori eccetto: imprese con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato – imprese agricole – imprese edili escavazione lavorazione lapidei miniere e cave – appalti di opere o servizi.

Per quanto riguarda le imprese agricole il divieto ha delle eccezioni, ovvero nei casi in cui il prestatore rientri i tali categorie e non sia stato iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; : “titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita’;  b) giovani con meno di venticinque anni di eta’, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’universita’;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo???. Sono anche le stesse categorie per le quali gli importi sono computati nella misura del 75%.

La gestione delle prestazioni dovrà essere svolta mediante registrazione sulla piattaforma apposita Inpsche dovrebbe essere disponibile a partire dal 10 luglio. Per le operazioni si potrà fare ricorso a intermediari ex Legge 11 gennaio 1979, n. 12 ed esclusivamente per il Libretto di famiglia anche tramite patronato.

Il Libretto di famiglia può essere acquistato anche in ufficio postale, sarà nominativo e prefinanziato e potrà essere utilizzato per: “a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita’; c) insegnamento privato supplementare???. Con questa modalità verrà erogato il bonus baby sitting e servizi per l’infanzia.

Titoli di pagamento da 10 euro per prestazioni di un’ora. “Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro e’ destinato al
finanziamento degli oneri gestionali???. Entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione l’utilizzatore deve inviare tutte le informazioni relative a essa alle quale Inps corrisponderà avvenuta ricezione via Sms.

Per quanto riguarda le altre prestazioni occasionali vengono acquistate dall’utilizzatore con versamento delle somme necessarie attraverso la piattaforma Inps. Il compenso per il prestatore è fissato a nove euro l’ora, per l’agricoltura fissato sulla retribuzione oraria subordinata da contratto collettivo di lavoro.

La comunicazione deve avvenire in questo caso almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione. I comrensi non potranno essere inferiori ai 36 euro al giorno e gli impieghi non potranno essere superiori alle 4 ore continuative giornaliere. Anche in questo caso ricevuta per Sms. Revoca di prestazione non avvenuta da inviare entro tre giorni dalla programmazione.

Mobilità in deroga aree crisi industriale

La Legge 96/2017 ha introdotto con l’articolo 53-bis anche disposizioni riguardanti il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa. Per tali disposizioni il Ministero del Lavoro ha pubblicato indicazioni operative con circolare n.13 del 26 giugno 2017.

Scossa di magnitudo 3.9 vicino Amatrice

Da ieri nella stessa zona già altre due di 3.1 e 3.5

Nuova scossa di terremoto vicino ad Amatrice, in provincia di Rieti: di magnitudo 3.9, alle 2:25.
Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità; l’epicentro è stato localizzato a 4 km da Cittareale (Rieti), 12 da Montereale (L’Aquila), 18 da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e 19 da Cascia (Perugia).
Nella stessa zona – colpita da due devastanti terremoti il 24 agosto (magnitudo 6) e il 30 ottobre (magnitudo 6.5) scorsi – ieri mattina era stata registrata un’altra scossa di magnitudo 3.1 e ieri sera una di magnitudo 3.5. Non si registrano ulteriori danni a persone o cose.