Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

L’inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro può determinare una responsabilità civile e penale

 

1. Premessa

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell’integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c.

La normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e stabilisce una serie di interventi da osservare per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

 

Anche l’infezione da coronavirus deve essere fatta rientrare nell’alveo delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è senza dubbio meritevole di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”. Lo stabilisce iI Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all’art. 42 comma 2 nonché la circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020.

 

Ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, da ultimo, l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone a tutte le imprese che non hanno sospeso la propria attività di osservare il “ protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020”.

 

Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l’obbligo della rilevazione della temperatura (qui un articolo di approfondimento). Oltre a ciò deve prevedere una seria di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante) nonché alla gestione di eventuali persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria.

2. Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

La semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

 

Il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell’art. 40 c 2 cp. Trattasi di reato omissivo improprio, o reato commissivo mediante omissione. Tale condotta acquisisce rilevanza causale solo in riferimento a quei soggetti che rivestono una posizione di garanzia, ovvero hanno l’obbligo di evitare il verificarsi del fatto giuridico, in virtù della particolare relazione che li lega al bene giuridico. Quindi solo qualora l’agente abbia un obbligo giuridico di impedire l’evento, si ha una corrispondenza tra il non impedire e il cagionare.

 

Nello specifico, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni di cui all’art. 590 c.p. (salvo ipotesi di malattia lieve, guaribile in meno di 40 giorni, procedibile a querela), oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, c.p.). Per quanto concerne quest’ultima aggravante, nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

 

Per quanto riguarda, poi, l’onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell’Inail chiarisce che in linea generale “Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.

 

Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa stabilendo l’onere della prova a carico dell’assicurato.

L’assicurazione Inail ha effetto anche per i casi di infortunio in itinere in cui rientrano gli incidenti da circolazione stradale, a prescindere dal mezzo utilizzato per raggiungere il posto di lavoro, ed i contagi avvenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in base alla valutazione medico-legale.

 

Considerando, inoltre, che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all’interno della sede di lavoro.

 

A causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.

 

Al datore di lavoro potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità o, per contro, sostenere che nei giorni prossimi all’ipotizzato contagio, il dipendente non abbia sempre e con rigore osservato le precauzioni imposte quali l’uso della mascherina o dei guanti.

 

Appare quindi molto difficile per il lavoratore fornire la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del datore di lavoro escludendo con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.

L’eventuale contagio da coronavirus all’interno del luogo di lavoro non esenta il datore di lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell’art. 2043 cc ed il riparto dell’onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve provare il nesso di causalità fra l’evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva dei datore di lavoro.

 

3. Conclusioni

L’intrinseca difficoltà di circoscrivere con certezza il luogo di contagio nel contesto lavorativo, agevolato dalla difficoltà legate all’onere della prova e dal lungo periodo in cui i sintomi del virus possono manifestarsi, non deve essere motivo di inosservanza o di allentamento delle misure imposte dalle norme. Si tratta, infatti, prima che di un obbligo giuridico di un dovere morale dei lavoratori tutti (datori compresi) di rispettare e far rispettare le norme dettate dall’ordinamento. Alle Autorità preposte il compito di vigilare in questo difficile momento.

Fonte: https://www.altalex.com/

 

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MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE: GLI OBBLIGHI DI LEGGE – Secur Italia – Sicurezza sul Lavoro

*Per attrezzatura di lavoro si intende: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere utilizzato durante il lavoro.

 

L’OBBLIGO DI UNA CORRETTA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E’ PREVISTO DAL TITOLO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008, Art. 71.

GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEL DATORE DI LAVORO SONO:

  • Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza; 
  • Provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di manutenzione idonea a garantire nel tempo la che l’attrezzatura funzioni nelle condizioni stabilite dal costruttore, garantendo così la sicurezza degli operatori, la prevenzione dei guasti ed il prolungamento della vita tecnica delle attrezzature stesse,
  • Provvedere a far effettuare le verifiche periodiche.

 

Gli interventi di manutenzione si dividono in:

  • MANUTENZIONE ORDINARIA: consiste nell’esecuzione delle procedure specificate nel libretto d’uso e manutenzione dell’attrezzatura/apparecchiatura, che possono essere eseguite anche dall’operatore assicurando così il corretto uso dell’attrezzatura;
  • MANUTENZIONE STRAORDINARIA: consiste nell’ esecuzione di interventi da effettuarsi in occasione di inconvenienti non prevedibili (es. anomalie, guasti, rotture), che normalmente devono essere realizzati da tecnici specializzati.

COSA SI INTENDE PER VERIFICA PERIODICA?

Le verifiche periodiche sono quelle che, secondo periodicità dettata dalla normativa in vigore e stabilita dal legislatore, sono realizzate da Organismi competenti, ASL, ARPA.

IL DATORE DI LAVORO, COSA DEVE FARE?

  • DEFINIRE UN CALENDARIO PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE VERIFICHE PERIODICHE
  • PREDISPORRE UN REGISTRO DELLE MANUTENZIONI PROGRAMMATE
  • RILEVARE E REGISTRARE IL TIPO E LA FREQUENZA DEGLI INTERVENTI (CONTROLLO PREVENTIVO DEGLI EVENTI)
  • REDIGERE LE SCHEDE DI MANUTENZIONE
  • REDIGERE L’ARCHIVIO DELLE ATTREZZATURE
  • REDIGERE LO SCADENZARIO ADEMPIMENTI INDICANDO LE SINGOLE SCADENZE DELLE MANUTENZIONI ED ATTRIBUENDO LE STESSE AGLI OPERATORI INTERNI E, QUANDO PREVISTO DALLA NORMATIVA IN VIGORE, AD AZIENDE SPECIALIZZATE ESTERNE.

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La formazione alla sicurezza deve avvenire durante l’orario di lavoro?

Partendo dal presupposto fondamentale per il quale i lavoratori sono obbligati a partecipare alla formazione sulla sicurezza impostata dal datore di lavoro e che quest’ultimo è obbligato a formare e addestrare a sufficienza i propri dipendenti, spesso  sorge una domanda: quando devono avvenire i corsi sulla sicurezza? Devono essere effettuati durante l’orario di lavoro?

La normativa risponde in modo chiaro:

I corsi devono avvenire durante l’orario lavorativo, e in ogni caso non possono comportare ulteriori oneri per i lavoratori. Questo, del resto, ribadisce nuovamente il fatto per cui il personale dipendente non può in alcun modo rifiutarsi di partecipare ai suddetti corsi.

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La sicurezza dei ponteggi – Secur Italia

Ponteggi e cantieri

Spesso, nei cantieri temporanei o mobili, per effettuare dei lavori in quota vengono utilizzati i ponteggi, ovvero delle costruzioni che includono strutture portanti verticali e intavolati orizzontali, e che formano una superficie sulla quale i lavoratori possono eseguire le proprie mansioni spostandosi da un parte all’altra per innalzare o ristrutturare pareti di una costruzione.

I ponteggi, oltre ad essere uno strumento funzionale al lavoro per il quale sono stati progettati, costituiscono anche un dispositivo di protezione collettiva (DPC) indispensabile per impedire che si verifichino incidenti sul lavoro dovuti a cadute dall’alto di oggetti o di persone.

Il materiale più utilizzato per costruirli è l’acciaio, il quale permette di essere assemblato per dare origine a queste tipologie di struttura:

  • ponteggio con tubi e giunti, è il più tradizionale ma anche il più scomodo da utilizzare perché richiede più tempo per il montaggio;
  • ponteggio a telai prefabbricati, è impiegato per lavori semplici ed è facile e veloce da montare;
  • ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, è anche questo molto agevole da utilizzare in quanto è molto simile al ponteggio a telai prefabbricati.

costruttori di ponteggi fissi devono ottenere un’autorizzazione dal Ministero del lavoro, custodire una copia di questo documento all’interno del cantiere insieme ad una copia del progetto dei ponteggi, per essere consegnate agli organi di vigilanza in occasione di eventuali ispezioni.

Sui componenti dei ponteggi deve essere impresso in modo permanente il marchio del fabbricante.

Con l’approvazione del D.Lgs. 81/2008 è stata introdotta la norma che prevede la presenza obbligatoria delle attestazioni UNI EN 128140 e UNI EN 12811 per quanto riguarda i ponteggi, e UNI EN 74 relativamente ai giunti.

Durante la fase che precede l’assemblaggio del ponteggio, il datore di lavoro richiede attraverso un tecnico specializzato, la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), con il quale valutare le misure di sicurezza adottate in ogni fase del lavoro. Il Pi.M.U.S. deve poter essere consultato dall’addetto alla sorveglianza e dai lavoratori che ne fanno richiesta.

Le operazioni di montaggio e smontaggio non possono essere eseguite da tutti i lavoratori, per cui la legge prescrive che tali azioni devono essere compiute solo dai dipendenti che hanno acquisito esperienza in questo settore attraverso una formazione teorico-pratica adeguata.

Mentre i lavoratori sono impegnati in operazioni di allestimento o di smontaggio di un ponteggio, le parti di questa struttura non ancora pronte per essere utilizzate devono essere evidenziate tramite segnaletica di avvertimento di pericolo generico e la zona immediatamente circostante deve essere circoscritta con altre strutture che vietino l’accesso in quell’area per motivi di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 individua nel responsabile del cantiere, la figura aziendale a cui delegare l’incarico di provvedere alla manutenzione e alla revisione dei ponteggi. In particolar modo, egli deve effettuare un controllo periodico dello stato dei materiali, della stabilità dei montanti, del corretto serraggio dei giunti e della funzionalità dei controventi, al fine di verificare se alcune parti di un ponteggio debbano essere sostituite o ristrutturate.

Le verifiche che riguardano la sicurezza dei ponteggi devono essere poi compiute da chi li utilizza nei momenti che precedono l’allestimento degli stessi, inoltre, per ogni tipologia e modello di ponteggio, il datore di lavoro deve svolgere ulteriori verifiche mentre i lavoratori utilizzano il ponteggio, e quindi riportare i dati su delle schede prestampate.

Per maggiori informazioni:

info@securitalia.net

 

Sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è costituita dunque da visite mediche e da eventuali altre esami ( di laboratorio, radiografie o altro) eseguiti con scadenza di solito annuale o comunque decisa dal medico competente. Egli deve spiegare al lavoratore quali esami gli vengono fatti e a cosa servono e deve informarlo sui risultati e sul giudizio dell’idoneità.

La sorveglianza sanitaria è effettuata attraverso:

  • Visita medica preassuntiva, preventiva, in occasione del cambio della mansione o dopo 60 giorni di malattia per valutare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Visita medica periodica stabilita in una volta l’anno salvo diversa disposizione del medico competente o dell’organo di vigilanza;
  • Su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore;
  • Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente(per esempio per esposizioni ad agenti chimici, cancerogeni o biologici)
Il medico competente esprime, quindi, il giudizio di idoneità, con questo termine si intendono diverse eventualità definite dettagliatamente dalla norma:
a) una idoneità assoluta per la quale, oltre a non sussistere condizioni patologiche che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa, non si ritrovano quelle modificazioni biologiche che richiedono interventi sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro e/o sull’uomo;
b) una idoneità parziale, condizionata cioè da fattori legati al rischio professionale – come l’obbligo dell’uso di mezzi di protezione individuale – o da alcune menomazioni, che possono negativamente incidere sulla mansione lavorativa (divieto di lavoro su piani rialzati, su scale, ecc.) o, infine, dalla presenza di indicatori biologici di effetto che sono espressioni di un danno biologico. Tale idoneità parziale o con prescrizioni potrà avere carattere temporaneo o permanente;
c) non-idoneità, quando sussistono condizioni patologiche, sopratutto degli organi impegnati nei processi di bio-trasformazione dei tossici industriali ovvero quando l’impegno funzionale richiesto dall’espletamento della mansione si rivolge ad organi già menomati. Tale non-idoneità potrà avere carattere temporaneo o permanente.
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Per maggiori informazioni: info@securitalia.net o contattaci sui principali Social Network.

Pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso

L’art.45 del D.Lgs. 81/2008 conferma  la validità  del Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 che prevede i seguenti contenuti minimi  per il pacchetto  di medicazione e per la cassetta di pronto soccorso.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

  • Guanti sterili monouso(5 paia)
  • Visiera paraschizzi
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 1 litro(1)
  • Flaconi di soluzione  fisiologica da 500 ml(3)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(10)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(2)
  • Teli sterili monouso(2)
  • Pinzette da medicazione sterili monouso(2)
  • Confezione di rete elastica di misura media(1)
  • Confezioni di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure(2)
  • Rotoli di cerotto alto cm 2,5(2)
  • Un paio di forbici(1)
  • Lacci emostatici(3)
  • Ghiaccio pronto uso( 2)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(2)
  • Termometro
  • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

CONTENUTO MINIMO  DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

  • Guanti sterili monouso(2 paia)
  • Flacone di soluzione di cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 125 ml (1)
  • Flacone di soluzione fisiologica a 250 ml(1)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(1)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(3)
  •  Pinzette da medicazione sterili monouso(1)
  •  Confezione di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso(1)
  • Rotolo di cerotto alto cm 2,5(1)
  • Rotolo di benda orlata alta cm 10(1)
  • Un paio di forbici
  • Un laccio emostatico
  • Confezione di ghiaccio pronto all’uso(1)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(1)
  • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net

Vigilanza e sanzioni. Chi controlla le aziende? Quando si può arrivare a sospendere l’attività lavorativa?

L’organo di vigilanza(art.13) deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e  salute negli ambienti di lavoro è costituito dal personale ispettivo che opera all’interno dei servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda sanitaria Locale e dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Oltre all’ASL ance i Vigili del Fuoco , i Carabinieri  svolgono funzioni di vigilanza per la parte specifica competenza.

COME VENGONO DECISI I CONTROLLI?

I controlli da parte del personale ispettivo avvengono :

  • su loro iniziativa;
  • per indagine su infortuni o malattie professionali;
  • su richiesta o segnalazione;

CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI ISPEZIONE?

Se un tecnico dell’organo di vigilanza, nel corso di un’ispezione, accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull’igiene del lavoro, rileva la contravvenzione e obbliga al datore di lavoro a mettersi in regola entro un termine di tempo

Se al ricontrollo,nei tempi fissati, l’ispettore verificherà che è avvenuta la regolarizzazione , il contravventore , dopo aver pagato una sanzione in denaro,non subirà un’azione penale. Invece , se il contravventore non regolarizza la situazione o non paga la multa, sarà la magistratura a perseguire il reato e il soggetto potrà essere arrestato.

QUANDO IL PERSONALE ISPETTIVO PUO’ ARRIVARE A SOSPENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA ?

Il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le violazioni gravi sono?

Il provvedimento di sospensione è attuato anche in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria(Che cosa si rischia a lavorare in nero?) in misura pari o superiore al 20 % .

 

Scarpe antinfortunistiche, quando sono obbligatorie?

Le scarpe antinfortunistiche rappresentano un necessario strumento di tutela della salute del lavoratore, in tutti quei contesti in cui vi siano potenziali rischi di lesioni.

Quando devono essere utilizzate le scarpe antinfortunistiche? E quando invece no? Cerchiamo di riassumere alcuni elementi fondamentali di questo importante tema, sgombrando il campo da dubbi e confusioni.

Obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche

Stando a quanto sancito dal d.lgs. 81/2008, art. 74, in materia di dispositivi di protezione individuali (DPI), l’obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche scatta quando ricorrono le condizioni riscontrabili nell’allegato VIII del d.lgs. 2008, e ogni qual volta risulti prevedibile un rischio di lezione ai piedi.

Chiarito ciò, un punto di partenza per poter delimitare le situazioni in cui è obbligatorio dotarsi e utilizzare le scarpe antinfortunistiche non potrà che essere rappresentato proprio dall’allegato VIII del decreto di cui sopra. Il relativo testo disciplina la “protezione dei piedi” prevedendola in tutte quelle lavorazioni “in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento”, prevedendo altresì che in questi casi “i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio”, e che “tali calzature devono potersi sfilare rapidamente”.

Per poter aiutare a interpretare in misura ancora più adeguata le lavorazioni a “rischio” di lesioni ai piedi e, dunque, quelle lavorazioni che sono necessariamente ricollegate all’utilizzo di scarpe antinfortunistiche, lo stesso allegato fornisce un elenco  delle attività per le quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuali.

Ne consegue che, per la protezione del piede, sono previste scarpe di sicurezza con suola imperforabile nei casi di:

  • lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
  • lavori su impalcatura;
  • demolizioni di rustici;
  • lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
  • lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
  • lavori su tetti.

Sono invece previste scarpe di sicurezza senza suola imperforabile nei casi di:

  • lavori edili di impianti di riscaldamento e di aerazione, montaggio di costruzioni metalliche;
  • lavori di trasformazione e di manutenzione;
  • lavori in altiforni, impianti, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
  • lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
  • lavorazione e finitura di pietre;
  • produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
  • manipolazione di stampi nell’industria della ceramica;
  • lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica;
  • lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da costruzione;
  • movimentazione e stoccaggio;
  • manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
  • costruzioni navali;
  • smistamento ferroviario.

Infine, sono previste scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile nel caso di lavori sui tetti, mentre le scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante sono destinate alle attività su e con masse molte fredde o ardenti. Le scarpe di sicurezza a slacciamento rapido sono consigliate in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

Una valutazione specifica

Dovrà infatti essere il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, a dover valutare – sotto la propria responsabilità – se il rischio sia o meno prevedibile.

Obblighi da rispettare per gli agriturismi

Gli agriturismi rientrano tra le attività che devono rispettare obblighi sia in campo di igiene alimentare (HACCP) che nel campo della sicurezza sul lavoro.

 

Sicurezza sul lavoro negli agriturismi

Gli obblighi da rispettare in un agriturismo con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC E MOVIMENTI RIPETITIVI
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE (negli agriturismi più grandi ed affollati)
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

 

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di agriturismo, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali,  e non specifici per la propria attività. Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL).;
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!

Obblighi da rispettare per gli ortofrutta

Sicurezza sul lavoro negli ortofrutta

Gli obblighi da rispettare in un ortofrutta con almeno un dipendente (con contratto di qualsiasi tipo, con o senza retribuzione), o con uno o più soci lavoranti, sono:

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • STESURA PROCEDURE PER UTILIZZO ATTREZZATURE
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di ortofrutta, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, dettati dalla nostra esperienza, e non specifici per la propria attività.

 

E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio:

Cosi come previsto dall’art.36 e 37 del Dlgs 81/08 e Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 è necessario che il datore di Lavoro e i lavoratori svolgano dei corsi di formazione di natura generale e specifica per Macrosettore di appartenenza:

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso);
  • CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO 8h (rischio medio) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato);
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure NOMINA RSPP ESTERNO;
  • CORSO DI FORMAZIONE COME RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI con elezione svolta tra tutti i lavoratori (la nomina deve essere comunicata all’INAIL);
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;

Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.

 

Inoltre assicurarsi di avere:

  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO (grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI (numero varia in base alla grandezza dei locali)

 

Igiene alimentare HACCP negli ortofrutta

Gli obblighi da rispettare sempre sono:

  • STESURA DI UN MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP
  • CORSO DI FORMAZIONE HACCP (a tutti gli addetti dell’ ortofrutta qualsiasi sia la mansione)
  • EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO SU ALIMENTI, TAMPONI SU SUPERFICI, E ANALISI SULL’ACQUA DERIVANTE DALLA RETE IDRICA
  • DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!