Ing.Antonio Nito ed il Dott. Francesco Nito a Radio Punto Zero – Secur Italia

In data odierna l’Ingegnere Antonio Nito ed il Responsabile Secur Italia Francesco Nito, hanno evidenziato nell’intervento in diretta su Radio Punto Zero, le difficoltà di applicazione delle procedure riferite agli adempimenti antinfortunistici e indicato alcuni miglioramenti che il Datore di Lavoro,i n modo semplice ed efficace,può apportare a tutela e salvaguardia di possibili infortuni sul lavoro.

Come gestire la verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

FACCIAMO CHIAREZZA!

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Normativa, green pass e campo di applicazione
  • Compiti e responsabilità per la verifica del green pass
  • Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Normativa, green pass e campo di applicazione

Riprendiamo dal documento una breve introduzione del “Decreto green pass” ( decreto legge 127/2021) che “rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati”.

Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

Sono quindi compresi:

  • “lavoratori dipendenti
  • studi professionali
  • lavoratori autonomi
  • soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)”.

Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.

Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative presentate indicano che “la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.

Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.

Riprendiamo in breve i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:

  • Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
  • Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
  • Coinvolgimento: RLS, MC
  • Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)

Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Riprendiamo infine alcune delle indicazioni operative presenti nel documento:

  1. IC, a campione e prioritariamente al momento dell’ingresso, richiede a IN (Interessato) “il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)
  2. IC al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR Code
  3. L’APP mostrerà a IN codeste informazioni:
  • validità della certificazione verde (Green Pass);
  • nome cognome e data di nascita dell’intestatario.
  1. Per accertare l’identità di IN, IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati”.

Si segnala che IC “non ha potestà di richiedere documento d’identità a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass
  • nel caso in cui IC conosca il nome di IN, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce”.

Continuiamo con le indicazioni operative:

  1. “IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur sprovvisto di Certificazione Verde ( Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
  1. IC non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);
  2. IC non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;
  3. IC al controllo comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde anche nel tramite di modulistica ad hoc;
  4. IC non deve effettuare:
    1. fotografie
    2. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Inoltre:

  • “IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
  • IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;
  • IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura”.

Altresì DL/IC non deve chiedere a IN:

  • “sono/non sono vaccinati;
  • se possono vaccinarsi e/o perché no;
  • se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;
  • motivazioni legate alla propria scelta”.

Si sottolinea ancora che l’unica informazione che il DL/IC deve richiedere e gestire è se IN è dotato al momento di green pass o meno”. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee”.

Fonte: https://www.puntosicuro.it/

Morti sul lavoro, Governo: se l’azienda non rispetta le norme sulla sicurezza sarà chiusa subito

Tre morti sul lavoro al giorno. Questa è l’impietosa media delle morti bianche in Italia. I sindacati da tempo cercano di far sentire la propria voce con proposte di inasprimento delle sanzioni nei confronti delle aziende che omettono di rispettare protocolli e norme. E ora sembra arrivato il momento di un provvedimento governativo.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Tirreno in edicola oggi in questi giorni un vertice che vedrà la presenza, in particolare, del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Ministro del Lavoro Andrea Orlando scoglierà i nodi principali sulle misure da prendere. Sia con riguardo al lavoro nero che alle violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

”oggi il limite di presenza di lavoratori irregolari per far scattare la sospensione dell’attività è il 20%; l’idea è di abbassarla al 10. Ma il fronte più caldo è proprio quello relativo a infortuni e incidenti mortali. Oggi, oltre al sequestro del macchinario a opera della magistratura scatta lo stop alle attività solo in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo episodio, cioè quando l’imprenditore viene pescato almeno due volte a violare le norme sulla sicurezza. Al governo si pensa a eliminare il vincolo della recidiva e far scattare la chiusura sulla base della gravità dell’incidente”.

Fonte: https://tuttolavoro24.it/

Green Pass- Cosa cambia dal 15 Ottobre.

Dal 15 ottobre si cambia: green pass obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. L’obbligo scatta in tutti i luoghi di lavoro: nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali. Lo ha stabilito il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre. Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.

L’obiettivo è incrementare le vaccinazioni prima che, con l’arrivo dell’inverno, risalga la virulenza del nuovo coronavirus. Il provvedimento sull’estensione dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, ha detto il premier Mario Draghi, è «un decreto per continuare ad aprire il Paese». Ecco domande e risposte per conoscere le nuove regole.

L’OBBLIGO DI GREEN PASS

Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?

L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

L’obbligo è previsto anche negli uffici delle Autorità amministrative indipendenti?

Sì, l’obbligo si applica anche alle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica anche agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Gli organi costituzionali devono adeguare le loro regole all’obbligo di green pass?

C’è l’invito per Quirinale, Camera, Senato e Corte costituzionale ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni.

Deve avere la certificazione verde anche chi svolge volontariato o formazione?

Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.

Le nuove regole si applicano anche agli esenti?

No, l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.

Negli uffici giudiziari scatta l’obbligo del green pass?

Sì, l’obbligo scatta dal 15 ottobre anche negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza green pass. Le disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

L’obbligo di pass riguarda colf e baby sitter?

Sì, l’obbligo scatta per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.

Green pass obbligatorio anche per l’idraulico e l’elettricista?

L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato.

Le partite Iva devono avere il certificato verde?

Sì, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

Basta il green pass per accedere al pronto soccorso?

No, con la conversione in legge del primo decreto green pass, anche se muniti di certificato verde, si può entrare in pronto soccorso solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Per partecipare a matrimoni e comunioni i minori di 12 anni devono avere il green pass?

I minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass per partecipare a matrimoni e comunioni. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. Si tratta, infatti, di persone escluse per età dalla campagna vaccinale.

SOSPENSIONE STIPENDIO

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore pubblico?

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la restribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore privato?

I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso?

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede infatti che la sospensione in caso di mancata presentazione della certificazione verde (che scatta dal quinto giorno) possa corrispondere alla durata del contratto di lavoro per la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021

VALIDITÁ DEL GREEN PASS

Quanto tempo è valido il green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale?

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.

Da quando scatta la validità del green pass per i guariti Covid che hanno fatto la prima dose di vaccino?

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.

Dopo un tampone per quanto rimane valido il green pass?

La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).

Dopo la prima dose di vaccino si devono ancora attendere 15 giorni?

Sì, si continuano ad attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass.

I CONTROLLI

Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni pecuniarie per lavoratori senza pass?

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa?

Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Sono reati procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.

I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?

No, saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

Sono previste sanzioni per le farmacie che non rispettano per i tamponi i prezzi calmierati stabiliti nei protocolli d’intesa?

Sì, è prevista una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro. Il prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

TAMPONI

Sono previsti tamponi gratuiti per chi non è vaccinato?

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.

Ci sono prezzi calmierati per i tamponi?

Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.

Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari?

Sì, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto green pass. Il pass è valido 48 ore.

C’è obbligo di tampone anche per accedere al pronto soccorso?

Sì, con la conversione in legge del primo decreto green pass è arrivato l’obbligo di tampone negativo, anche se muniti di green pass, per entrare nei pronto soccorso. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

RESIDENZE SANITARIE OBBLIGATORIE

Quando scatta l’obbligo vaccinale nelle Rsa?

La data che impone l’obbligo vaccinale nelle Rsa scatta dal 10 ottobre.

Nelle Rsa sono consentite visite giornaliere?

La conversione in legge del primo decreto Covid consente visite giornaliere agli ospiti delle strutture residenziali come Rsa (residenze sanitarie obbligatorie), Rsd (Residenza sanitarie per disabili), hospice, da parte dei familiari muniti di green pass. Ai familiari deve essere consentito anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

fonte: https://www.ilsole24ore.com/

L’uso del Green Pass da Mercoledi’ 1 settembre

L’uso del Green Pass diventa obbligatorio da mercoledì 1° settembre per i trasporti a lunga percorrenza (treni, navi, aerei, autobus), come stabilito dal decreto legge adottato dal Governo il 6 agosto scorso. Le nuove norme, salvo altra disposizione, sono valide fino al 31 dicembre 2021. Ecco una guida sulle nuove regole, a partire dai treni, dove l’obbligo di avere il green pass riguarda gli Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, cioè tutte le Frecce di Trenitalia e Italo. Niente certificazione verde obbligatoria, invece, per i treni regionali, anche se questi effettuano servizio tra regioni diverse.

L’obbligo del green pass sui treni (tranne quelli regionali)

La capienza sui treni sarà dell’80% sia in zona bianca sia in quella gialla (fino al 31 agosto è del 50%). I treni Italo di Ntv viaggiano a capienza massima perché sono dotati di filtri Hepa – high efficiency particulate air filter – della stessa tipologia di quelli adottati a bordo degli aerei, che garantiscono un ricambio continuo e completo dell’aria in carrozza riducendo la presenza di particolato e di aerosol. È obbligatorio avere sempre la mascherina chirurgica o la ffp2, tranne quando si mangia o si beve, al proprio posto senza alzarsi.

Il Green Pass sugli aerei

Dal 1° settembre il Green Pass diventa obbligatorio anche per tutti i voli nazionali (per i voli in Europa era già necessario dal mese di luglio). Ma attenzione: una sola dose di vaccino non basta per viaggiare in Ue, in Italia invece sì. La certificazione verde in Europa ha infatti validità solo 14 giorni dopo aver concluso il ciclo vaccinale. Fuori dall’Ue, invece, le regole cambiano da Stato a Stato. Così dal 1° settembre per viaggiare in Italia servirà aver ricevuto almeno una dose di vaccino, o essere guariti dal Covid, oppure avere il certificato di tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Sugli aerei, dove la capienza è del 100%, è richiesto di indossare la mascherina chirurgica o la ffp2.

Le regole per gli autobus, i traghetti e le navi

E gli autobus? Il Green Pass sarà obbligatorio per i pullman che svolgono un servizio “in modo continuativo o periodico su un percorso che collega regioni diverse”. Obbligo anche per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ma sono esclusi quelli impegnati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. La capienza sarà dell’80% sia in zona bianca sia in quella gialla. È obbligatoria la mascherina chirurgica o la ffp2 a bordo. Sempre dal 1° settembre il Green Pass sarà obbligatorio per viaggiare su navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale. Unica eccezione è lo Stretto di Messina: pur spostandosi tra la Sicilia e la Calabria, non servirà il certificato verde. Se il traghetto collega due luoghi della stessa regione non sarà necessario.

Il trasporto pubblico locale senza green pass

Nessun obbligo di Green Pass, invece, sui mezzi del trasporto pubblico locale. Metropolitane, autobus urbani e regionali sono infatti esclusi dalle nuove regole introdotte dal decreto del Governo. La capienza sarà dell’80% sia in zona bianca sia in quella gialla. È obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica a bordo. Torna il controllore su autobus, tram, treni urbani e metropolitane: l’addetto non dovrà verificare solo il biglietto, ma sarà responsabile anche della corretta applicazione delle norme anti contagio (capienza limitata, distanziamento e mascherine). Anche i taxi sono considerati come trasporto locale e quindi possono essere utilizzati anche senza obbligo di Green Pass, purché vengano rispettate le altre misure anti contagio. È obbligatorio indossare la mascherina e sedersi sul sedile posteriore e mai a fianco del tassista. 

Al via il Green Pass Europeo. Ecco come funziona.

Arriva l’era del green pass: scarica l’app ‘VerificaC19’ 

Dal 6 agosto 2021 il green pass (finora era stato necessario solo in determinati contesti, come i matrimoni) diventerà di uso comune in Italia per fruire dei servizi di una lunga serie di attività considerate dal governo non essenziali.

Grande polemica è stata sollevata in relazione alle procedure di controllo dell’effettivo possesso del green pass degli utenti per entrare in ristoranti al chiuso, palestre, piscine, centri termali, cinema anche all’aperto e oltre.  Alla prova del fuoco del 6 agosto, quindi, quali sono in tal senso i compiti di un’attività? A breve lo vedremo.

Green pass per i lavoratori? Non ancora

Prima ricordiamo che, a oggi, titolari, fornitori e dipendenti delle attività interessate al green pass non hanno obbligo di possedere la certificazione verde per accedere agli esercizi per i quali, invece, il green pass è richiesto agli utenti. Al momento il riferimento è la normativa vigente (Dlgs 81/08) per cui il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti “non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

E, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve essere tenuto conto “delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”. È il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”. Per ulteriori dettagli in merito, gli associati Conflavoro possono contattare la loro sede territoriale, oppure scriverci via su info@securitalia.net

Come funziona la verifica del green pass

La verifica del regolare possesso del green pass (cartaceo o digitale che sia) viene effettuata dal datore di lavoro, da un suo delegato nominato in maniera formale (e formato a carattere pratico), o dal cosiddetto Covid Manager. Quindi non da qualsiasi lavoratore. La verifica avviene esclusivamente mediante l’applicazione ‘VerificaC19’ scaricabile gratuitamente, e utilizzabile anche senza connessione Internet, dall’AppStore (clicca qui) e dal PlayStore (clicca qui).

‘VerificaC19’, ideata dal ministero della Salute, va utilizzata all’ingresso del locale o dell’area all’aperto interessata. L’app permette il controllo sia del green pass italiano sia dell’EU Digital Covid emesso da altri Paesi europei. Nel dettaglio, legge il QR Code e controlla l’autenticità, la validità e l’integrità del green pass, indicando anche le generalità del proprietario. Questo senza però specificare le informazioni relative alla emissione della certificazione stessa (vaccino, tampone entro le 48 precedenti, guarigione).

Eventuali sanzioni per esercente e cliente

Secondo le norme vigenti, l’intestatario del green pass dovrà presentare idoneo documento di identità, su richiesta del soggetto addetto alla verifica. Non è previsto alcun trattamento dati ai fini privacy e il verificatore non può chiedere una copia del green pass per archiviarlo. L’avvenuta verifica è testimoniata dall’app.

Se l’attività non verifica il possesso del green pass da parte del cliente, sia quest’ultimo sia l’esercente sono passibili di sanzione da 400 a 1.000 euro. In caso di recidiva (3 infrazioni in tre giornate differenti) alla sanzione pecuniaria si potrebbe aggiungere la chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.

Fonte: https://www.conflavoro.it/

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Riaperture 18 maggio, il decreto e le linee guida delle Regioni: Uffici aperti al pubblico

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.

▪ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.

▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

▪ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.

▪ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

▪ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.

▪ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

Inviaci email

Riaperture 18 maggio, il decreto e le linee guida delle Regioni : Commercio al dettaglio

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

▪ In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

▪ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

▪ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

▪ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.

▪ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

▪ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.

▪ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

Inviaci email

Riaperture 18 maggio, il decreto e le linee guida delle Regioni :Servizi alla persona(Acconciatori ed estetisti)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti.

▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.

▪ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

▪ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

▪ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.

▪ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

▪ Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.

▪ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).

▪ In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.

▪ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

▪ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

▪ Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.

▪ Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.

▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

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