PiMUS: cos’è, chi lo redige, chi lo firma, quando è obbligatorio. Tutto quello che occorre sapere su come fare un PiMUS
PiMUS: cos’è, chi lo firma e come farlo
In questo articolo proponiamo un approfondimento tecnico sul PiMUS, il documento tecnico contenente il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi.
In particolare analizziamo i casi in cui è necessario redigerlo, quali sono le caratteristiche del documento.
Cos’è il PiMUS
Il PiMUS è un documento operativo, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.
Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.
Il PiMUS dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:
- la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio
- la sicurezza degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione
Chi può redigere il PiMus
Il Testo Unico per la Sicurezza (dlgs 81/2008) prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.
In particolare, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Chi deve firmare il PiMUS
La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo “persona competente???.
L’art. 136 del dlgs 81/2008 prevede che
nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.
Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.
Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:
- il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
- il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
- il preposto con sufficiente esperienza
- l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso
Quando è obbligatorio il PiMus
Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:
- per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
- per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
- per i ponteggi realizzati con elementi in legno
II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:
- ponti su ruote (trabattelli)
- ponti su cavalietti
- parapetti
Come fare un PiMUS
La norma fornisce indicazioni su come fare un PiMUS: i contenuti minimi sono dettagliatamente descritti nell’allegato XXII del dlgs 81/2008.
Il PiMUS deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Dati identificativi del luogo di lavoro
- Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
- Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
- Identificazione del ponteggio
- Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
- generalità e firma del progettista
- sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato
- indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, invece delle indicazioni sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente.
- Progetto del ponteggio, quando previsto
- Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata???):
- planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.
- modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)
- modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.
- descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio
- descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso
- misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione
- tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi
- misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori
- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti
- Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo???, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati???), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto
- Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio
- Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso
Il glossario del PiMUS
Di seguito riportiamo alcune definizioni legate alla sicurezza nei cantieri e al PiMUS.
Addestramento
Tutte le attività volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro.
Attrezzatura da lavoro
Per attrezzatura da lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
Direttore tecnico di cantiere
Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Può essere un Legale Rappresentante o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.
Dispositivo di protezione individuale DPI
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio a tale scopo. Sono prodotti destinati a garantire la sicurezza e la salute dell’utilizzatore nelle condizioni in cui non sia possibile eliminare i rischi con interventi tecnici ed ambientali.
Capocantiere o preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Committente
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
PSC
Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
POS
Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e all’articolo 131, comma c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Preposto
Persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive , controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Responsabile dei lavori
Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.
Rischio
Eventualità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.
CSE
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
CSP
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.