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Incontro formativo con rilascio attestazione Aggiornamento RSPP

Vantaggi per gli associati: così come da progetto formativo di miglioramento e tutela dei lavoratori è indetto per il giorno 27 gennaio 2018 il primo, di numerosi incontri formativi di esclusivo vantaggio per le aziende associate;si terrà presso l’aula di via Castellammare n.140 – Gragnano(Napoli) dalle ore 17 :00 un seminario di formazione per la risoluzione delle problematiche lavorative, rapporto con le istituzioni e coordinatori della Sicurezza.
Il Presidente ,docente Francesco Nito comunica che,al termine di tale incontro riservato esclusivamente ai Datori di Lavoro/Rspp, sarà rilasciato un’attestazione di aggiornamento ,valevole per il prossimo quinquennio.
Vantaggio riservato esclusivamente alle aziende associate Secur Italia “Europe Safety Operators”.

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Se muore o si fa male un operaio in cantiere l’amministratore di condominio è responsabile

Aspiri a diventare un amministratore di condominio? Hai l’occasione per farlo con il nostro corso di Qualificazione ed Avviamento All’Attività di Amministratore Immobiliare.

Chiunque abbia intenzione di iscriversi al corso può scrivere una mail a: info@securitalia.net, un nostro addetto vi inoltrerà il modulo d’iscrizione da compilare e firmare, oltre ai dettagli del corso e alle modalità di pagamento.

 

Testo articolo

Risultati immagini per freccia verso il basso

L’amministratore di condominio è considerato, a tutti gli effetti, datore di lavoro o committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti comuni dell’edificio gestito; egli, conseguentemente, è tenuto sempre a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ed è, allo stesso tempo, tenuto a redigere (o a far redigere) il piano di sicurezza e coordinamento , pena la relativa responsabilità in caso di morte degli operai impegnati nel cantiere.

 

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

FIGURA

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti), per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori (coordinatore per la progettazione, d’ora in avanti CSP) e in fase di realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori, d’ora in avanti CSE).

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stessa persona o da persone diverse.

Essenzialmente, il CSP si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

  • Verificare l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
  • adeguare il piano di sicurezza e coordinamento  ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e verificare il conseguente aggiornamento  dei piani operativi;
  • Organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione tra le imprese;
  • Verificare l’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza di più imprese;
  • Segnalare al committente o al responsabile dei lavori inosservanze delle imprese (alla legge e al PSC) e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento o la sospensione del contratto;
  • Comunicare l’inadempienza all’ASL e alla direzione territoriale del lavoro nei casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento;
  • Sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed immediato direttamente riscontrato.

REQUISITI

Per poter ricoprire il ruolo di CSP o di CSE, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA

  • Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

OPPURE

  • Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al  decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

OPPURE

  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

FORMAZIONE SPECIFICA

In aggiunta ad uno dei requisiti di titolo di studio ed esperienza sopra indicati, è necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

Per mantenere l’abilitazione, è necessario, inoltre, frequentare 40 ore di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Gli elmetti di protezione hanno una scadenza?

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione andrà “revisionato???. Tutti i dettagli nell’articolo.

Prima di discutere dell’argomento, è doverosa una precisazione: nel presente articolo, facciamo riferimento solo ed esclusivamente a elmetti a norma CE e pertanto sottoposti a prove di compressione corredate da opportune certificazioni scritte conformi alle normative europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa categoria di elmetti, purtroppo, presenta una vita utile limitata, proprio in virtù delle prove di compressione stesse.

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione – che protegge il soggetto da oggetti contundenti che cadono dall’alto -, andrà “revisionato??? ogni cinque anni per verificarne la sua condizione di staticità. Quindi ogni cinque anni il singolo casco andrebbe inviato a revisione.

Infatti, indossare un elmetto non a norma oppure scaduto, non solo equivale a non indossare per niente un elmetto, ma nella maggior parte dei casi aumenta la probabilità che un eventuale incidente possa risultare fatale: un elmetto deteriorato, a contatto con un oggetto che cade dall’alto, subirà non solo una variazione in termini di deformazioni,  ma anche un cambiamento in termini di variazione di energia assorbita. L’eventuale urto pertanto, verrebbe percepito il doppio dal soggetto.

E’ necessario, dunque non solo di indossare l’elmetto di protezione, ma anche verificarne la scadenza e farlo revisionare ed eventualmente riacquistare dal datore di lavoro.Pensare alla propria incolumità è tanto un dovere quanto un diritto.

Come abbiamo detto, l’elmetto ha una durata di 5 anni, sempre che sia utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e sempre ché sia stato stoccato, in caso di non utilizzo, in luogo adatto. L’esempio negativo per eccellenza lo si vede, di solito, percorrendo con l’autovettura le strade. Spesso si incontrano autocarri o automezzi di imprese con l’elmetto appoggiato sul cruscotto. Tale situazione, sottopone il dispositivo a un repentino riscaldamento determinato dal sole e dal vetro del parabrezza. Essendo il nostro elmetto costituito da materiale termoplastico, non è difficile immaginare gli effetti negativi che, con il passare del tempo, procurano l’invecchiamento del d.p.i., compromettendone sicuramente le caratteristiche del materiale.

Su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, di scadenza, impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

All’interno del casco oltre alla marcatura CE – EN 397 – completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo, c’è il nome del fabbricante e un cerchio nel quale è indicato sia il mese che l’anno di costruzione del casco.

La durata di impiego dei caschi termoplastici può essere fissata in 5 anni . Per caschi in materiale duroplatici, la durata di impiego è limitata da eventuali danni meccanici ( Dopo una forte sollecitazione meccanica il casco di protezione deve essere sostituito).

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il R.S.P.P e i medico competente, ove presente???. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a 5.000.

Videosorveglianza- Procedura veloce per impianti antifurto

Videosorveglianza: la nota dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che gli impianti antifurto, pur se dotati di fotocamera o videocamera, attivandosi solo quando accedono ai locali aziendali persone esterne, ed essendo installati allo scopo di proteggere il patrimonio aziendale, potranno essere autorizzati dall’INL con una procedura più rapida di quella ordinaria prevista per l’installazione di strumenti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli strumento di controllo a distanza

L’articolo 4 della L. 300/1970 tratta dell’installazione degli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza sull’attività del lavoratore; la prima riforma all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, intervenuta con il D.Lgs. n. 151/2015, ha comportato però una configurazione in parte diversa dell’obbligo di installazione, prevedendo una versione “alleggerita??? del divieto: infatti pur ribadendo che gli strumenti di videosorveglianza, ovvero quelli dai quali possa derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, debbano rispondere necessariamente ad alcune esigenze che riguardano l’organizzazione, la sicurezza sul lavoro ovvero la tutela del patrimonio aziendale, prevede d’altro canto che gli strumenti in uso al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa così come gli strumenti di rilevazione delle presenze, non necessitino di richiesta di accordo/autorizzazione.

 

La richiesta prima dell’installazione

Così, qualora si renda necessaria l’installazione di strumentazioni non rientranti nella previsione del comma 2 dell’art. 4, diviene assolutamente necessario e imprescindibile procedere all’accordo di cui all’art. 4 comma 1, Statuto dei Lavoratori, o alla richiesta di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nello specifico alla sede territoriale di competenza. Esistono infatti due diverse strade, a seconda della condizione soggettiva di ciascuna impresa:
• nel caso in cui l’azienda superi i 15 dipendenti sarà necessario adire preventivamente le RSA o RSU allo scopo di trovare un accordo in sede sindacale per l’installazione degli strumenti necessari, ma dai quali possa eventualmente derivare un controllo a distanza;
• nel caso in cui l’azienda non abbia delle rappresentanze sindacali interne, abbia un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero non sia riuscita a raggiungere un accordo con le citate RSA o RSU, sarà necessario procedere a richiesta di autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.

Esiste però una casistica per la quale non è previsto l’obbligo di accordo o autorizzazione: infatti, nel caso in cui gli strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ovvero ancora se gli strumenti in questione riguardano la registrazione degli accessi e delle presenze, l’azienda potrà legittimamente installarli senza la necessità di preventiva autorizzazione/accordo.

 

L’obiettivo dell’installazione e i chiarimenti in merito

Così per installare legittimamente un sistema di controllo, è necessario ribadire che il controllo stesso non deve fare riferimento al lavoratore, ma deve avere come scopo unico quello di tutelare le condizioni aziendali, la sicurezza sul lavoro, o di garantire alcune condizioni organizzative, così che si eviti con qualsiasi mezzo l’eventualità del controllo a distanza dei lavoratori.
Tanti sono stati gli strumenti tenuti in considerazione nel corso del tempo con riferimento all’obbligo o meno di procedere ad autorizzazione, in relazione al fatto che altrettanti sono gli strumenti al giorno d’oggi che possono permettere un qualsivoglia tipo di controllo dell’attività del lavoratore. Così man mano che gli strumenti tecnologici avanzano, è necessario che gli organi preposti forniscano opportune indicazioni agli operatori e ai datori di lavoro allo scopo di non incorrere in sanzioni: si può portare l’esempio della Circolare INL n. 2/2017, la quale ad esempio ha riguardato la legittimità o meno dell’installazione di impianti GPS che potrebbero essere utilizzati su autovetture aziendali. Ma anche nei giorni scorsi è stata pubblicata un’ultima nota dell’Ispettorato del Lavoro, con ulteriori chiarimenti in materia di installazione di strumenti che possono comportare un controllo, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 300/1970.

 

Installazione di allarmi con video o fotocamera

In particolare, la nota prot. 299/2017 del 28 novembre scorso ha fornito indicazioni con riferimento all’installazione di impianti d’allarme o antifurto che siano dotati di videocamera o fotocamera, i quali si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tali strumenti hanno come fine ultimo la tutela del patrimonio aziendale, ma non sono dispositivi di rilevazione della presenza, né tantomeno strumenti in uso al prestatore di lavoro: ciò dimostra che è assolutamente necessario procedere con accordo ovvero autorizzazione per l’installazione di tali strumenti.

Così, essendo tali impianti rientranti nella fattispecie per la quale è necessario accordo/autorizzazione, l’ispettorato del Lavoro ha fornito però delle delucidazioni in merito, sostenendo la necessità di rendere più celere le procedure autorizzative riguardanti i sistemi antifurto; è stato infatti specificato dall’INL che essendo tali strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale trovano la loro legittimazione proprio al primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e che comunque comportano che le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussistendo la possibilità di controllo preterintenzionale sul personale, motivazione per la quale non dovrebbero porsi motivazioni ostative al rilascio del provvedimento. Di conseguenza, sulla base di quanto ribadito con la nota in esame, l’Ispettorato ha chiarito che per tali strumenti si potrà procedere all’attivazione di una autorizzazione rapida in quanto è inesistente qualunque valutazione istruttoria.

Il RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

 “Persona in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.???

Il  Datore di Lavoro può assumere direttamente lui l’incarico di RSPP solo nei seguenti casi (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008).:

•     Aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
•     Aziende agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti;
•     Aziende della pesca fino a 20 dipendenti;
•     Altre aziende fino a 200 dipendenti.

L’assunzione di tale ruolo da parte del datore di lavoro impone la frequentazione al corso specifico per RSPP.

Il corso deve essere adeguato alla natura del rischio presente nell’attività (codice ATECO) e per tale motivo può variare nella durata di ore.

Rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore.

Sulla base dell’accordo “Stato Regioni??? del Dicembre 2011 il corso deve essere tenuto da soggetti formatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’intesa sancita in data 20 Marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 Gennaio 2009.

La mancata Formazione e/o nomina del RSPP costituisce una delle sanzioni più gravi del D. Lgs. 81/’08.

Per la violazione di tali articoli ed obblighi possono essere previste infatti sanzioni che variano da 1000  a 6000 euro e in casi ancora più gravi la sospensione dell’attività. 

 

Adempimenti OBBLIGATORI per esercizi commerciali a scopo ALIMENTARE

Requisiti:

  1. Iscrizione Camera di Commercio Agricoltura Industria ed Artigianato. (Certificato con data non inferiore a sei mesi).
  2. Eventuali deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro (Art.16 D.Lgs. 81/08).
  3. Certificato di Agibilità dei locali adibiti ad ambienti di lavoro DPR 380/01 .

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR) D.LGS. 81/08 , per esercizi commerciali con 1 o più dipendenti:

  1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa o attestata dalla sottoscrizione del DVR da parte del datore di lavoro, RSPP, MC e RLS (Art. 28 D.Lgs. 81/08)
  2. Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato (Art. 28 D.Lgs. 81/08).
  3. Valutazione del Rischio Incendio (D.Lgs. 81/08 e Art. 2 e ALL. I D.M. 10 Marzo 1998 ).
  4. Designazione figure Aziendali (RSPP – RLS – Addetto antincendio – Primo Soccorso)

 

FORMAZIONE:

  1. Attestato formazione RSPP
  2. Attestato formazione RLS
  3. Attestato formazione Addetto antincendio
  4. Attestato formazione Addetto al Primo Soccorso

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO:

  1. Piano di Emergenza interno PEI (>10 dipendenti) (Art. 43 D.Lgs. 81/08 e Art. 5 D.M. 10 Marzo 1998).
  2. Gestione della Segnaletica di Sicurezza (Art.163 D.Lgs. 81/08). (Planimetria esodo lay-out segnaletica)

 

GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA:

  1. Giudizi di idoneità alla mansione. (Art. 41 D.Lgs. 81/08).
  2. Protocollo sanitario (Art. 25 D.Lgs. 81/08).
  3. Visita del Medico Competente negli ambienti di lavoro (Art 25 D.Lgs.81/08).

 

PRIMA VERIFICA E VERIFICHE PERIODICHE (IMPIANTI  / MACCHINE.):

  1. Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico D.M. 37/2008 completa prima verifica dell’installatore.
  2. Dichiarazione di Conformità Impianti meccanici (termico, ventilazione, incendio, gas, condizionamento)
  3. Prima Verifica Impianto di Terra e Verifica Periodica (D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 462/01 verbali).

HACCP:

HACCP – Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici  (Redazione Piano di autocontrollo  – Tabelle di rilevazioni e procedure di verifiche -Analisi di tipo microbiologico effettuate da  Laboratori accreditati dal Ministero della Sanità.

FORMAZIONE ALIMENTARISTI:

  1. Attestati Formazione per Alimentaristi (ex libretto sanitario)
  2. Titolo abilitativo commercio e somministrazione alimenti (REC)

 

Delega Nazionale

E’ con grande piacere che il Presidente di Associazione Datoriale e professionisti di Sicurezza sul Lavoro – SECUR ITALIA “Europe Safety Operators??? ,docente Francesco Nito ,comunica di aver conferito delega Nazionale nei rapporti con gli Enti preposti al Controllo sul Territorio al Docente Formatore Sanges Antonio , professionista esemplare nell’ambito della sicurezza sul lavoro; il delegato trasmetterà , con la sua esperienza maturata nel tempo in qualità di RSPP di ASL NA5 ,Consigliere e Assessore Comunale,Docente e Direttore di corsi di formazione,Dirigente Sindacale U.S.A.E.,Membro Costituente dell’Organismo paritetico Provinciale di Napoli E.F.E.I. ,la cultura ,la sapienza e l’organizzazione alle aziende nel pieno rispetto delle normative antinfortunistiche, nonché una accurata e diligente rappresentanza nei rapporti istituzionali ,tenendo cura che l’azienda rappresentata subisca lo svolgimento dell’ ispezione di rito secondo il vadecum professionale.

Il Docente Formatore Sanges Antonio è stato nominato in data odierna Consigliere del Comitato Tecnico Scientifico

 

COMPLIMENTI!

Il Presidente

Francesco Nito

In foto:

A sinistra: Socio-Fondatore Antonio Nito

al centro: Docente Antonio Sanges

A destra: Socio-Fondatore Virginia Nito

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

» nominare il medico competente ;

» designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;

» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

» limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;

» richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

» adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

» richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;

» informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

» adempiere agli obblighi di informazione, formazione;

» astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

» consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;

» elaborare il documento unico di valutazione rischi in caso di appalti;

» comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

» consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);

» munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;

» convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

» aggiornare le misure di prevenzione;

» comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

» vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 

Quali sono gli obblighi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)?

Secondo quanto redatto all’interno del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura aziendale obbligatoria.

La figura dell’RSPP è estremamente importante all’interno dell’Azienda, solitamente il compito viene affidato ad una risorsa interna all’azienda, che può anche essere il datore di lavoro; può accadere tuttavia che questo compito possa essere affidato anche ad un consulente esterno esperto in sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico nell’art. 2 comma 3 lettera f) definisce il ruolo dell’RSPP:

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.???

Gli obblighi dell’RSPP sono indicati nel D.Lgs. 81/08 in particolare nell’articolo 33 (Compiti del servizio di prevenzione e protezione), nell’articolo 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) e nell’articolo 35 (Riunione periodica).

Articolo 33: Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Gli obblighi dell’RSPP sono ben definiti: individuare i fattori di rischio, valutarne il rischio, individuare misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; elaborare le misure preventive e protettive dei sistemi di controllo delle misure adottate; elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.

Articolo 34: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi

Il datore di lavoro può assumere la figura di RSPP nelle Aziende fino a cinque dipendenti. Così come l’RSPP esterno (o un qualsiasi dipendente), anche il datore di lavoro ha l’obbligo di formarsi con corsi appositi e con aggiornamenti a cadenza quinquennale.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo di informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) della presa d’incarico. Oltre a questi obblighi, il datore di lavoro con funzione di RSPP, deve anche svolgere i medesimi compiti di un RSPP esterno.

Articolo 35: Riunione periodica

Uno degli obblighi più importanti di un RSPP è quello di indire una riunione periodica annuale, obbligatoria in tutte le aziende con più di 15 dipendenti.

Alla riunione dovranno partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS.

Gli argomenti trattati all’interno della riunione sono:

  • Aggiornamento o redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
  • Criteri di scelta e caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • Programmi di informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti.

Uno degli obbiettivi della riunione è individuare sia i codici di comportamento necessari a ridurre al minimo i rischi, gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Se accade che vengono introdotte nuove tecnologie o vi è un cambio notevole riguardo l’esposizione al rischio, l’RLS può richiedere che sia convocata una nuova riunione.