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PiMUS: cos’è, chi lo redige, chi lo firma, quando è obbligatorio. Tutto quello che occorre sapere su come fare un PiMUS

PiMUS: cos’è, chi lo firma e come farlo

 

In questo articolo proponiamo un approfondimento tecnico sul PiMUS, il documento tecnico contenente il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi.

In particolare analizziamo i casi in cui è necessario redigerlo, quali sono le caratteristiche del documento.

Cos’è il PiMUS

Il PiMUS è un documento operativo, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all’utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l’uso di un ponteggio per l’esecuzione dei lavori.

Il PiMUS dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all’uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:

  • la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio
  • la sicurezza degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione

Chi può redigere il PiMus

Il Testo Unico per la Sicurezza (dlgs 81/2008) prevede l’obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.

In particolare, l’articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvede a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).

Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

Chi deve firmare il PiMUS

La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo “persona competente???.

L’art. 136 del dlgs 81/2008 prevede che

nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.

Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:

  • il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
  • il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
  • il preposto con sufficiente esperienza
  • l’RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso

Quando è obbligatorio il PiMus

Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:

  • per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
  • per gli impalcati o altre opere provvisionali costruite con elementi di ponteggi metallici fissi
  • per i ponteggi realizzati con elementi in legno

II PiMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali:

  • ponti su ruote (trabattelli)
  • ponti su cavalietti
  • parapetti

Come fare un PiMUS

La norma fornisce indicazioni su come fare un PiMUS: i contenuti minimi sono dettagliatamente descritti nell’allegato XXII del dlgs 81/2008.

Il PiMUS deve contenere almeno le seguenti informazioni:

  • Dati identificativi del luogo di lavoro
  • Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
  • Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
  • Identificazione del ponteggio
  • Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
    • generalità e firma del progettista
    • sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato
    • indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
      Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, invece delle indicazioni sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente.

 

  • Progetto del ponteggio, quando previsto
  • Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata???):
    • planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.
    • modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)
    • modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.
    • descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio
    • descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso
    • misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione
    • tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi
    • misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori
    • misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti

 

 

  • Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo???, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati???), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto
  • Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio
  • Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso

 Il glossario del PiMUS

Di seguito riportiamo alcune definizioni legate alla sicurezza nei cantieri e al PiMUS.

Addestramento

Tutte le attività volte a far apprendere ai lavoratori l’uso corretto di macchine, attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e procedure di lavoro.

Attrezzatura da lavoro

Per attrezzatura da lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Direttore tecnico di cantiere

Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. Può essere un Legale Rappresentante o un dipendente della ditta appaltatrice o un professionista esterno da questa individuato.

Dispositivo di protezione individuale DPI

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio a tale scopo. Sono prodotti destinati a garantire la sicurezza e la salute dell’utilizzatore nelle condizioni in cui non sia possibile eliminare i rischi con interventi tecnici ed ambientali.

Capocantiere o preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Committente

Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Lavoratore autonomo

Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

 

PSC

Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

POS

Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e all’articolo 131, comma c), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Preposto

Persona dotata dell’esperienza e della competenza necessarie che, nei limiti dei poteri funzionali e gerarchici adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive , controllando la loro corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Responsabile dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.

Rischio

Eventualità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

CSE

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

CSP

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

 

 

Incontro formativo con rilascio attestazione Aggiornamento RSPP

Vantaggi per gli associati: così come da progetto formativo di miglioramento e tutela dei lavoratori è indetto per il giorno 27 gennaio 2018 il primo, di numerosi incontri formativi di esclusivo vantaggio per le aziende associate;si terrà presso l’aula di via Castellammare n.140 – Gragnano(Napoli) dalle ore 17 :00 un seminario di formazione per la risoluzione delle problematiche lavorative, rapporto con le istituzioni e coordinatori della Sicurezza.
Il Presidente ,docente Francesco Nito comunica che,al termine di tale incontro riservato esclusivamente ai Datori di Lavoro/Rspp, sarà rilasciato un’attestazione di aggiornamento ,valevole per il prossimo quinquennio.
Vantaggio riservato esclusivamente alle aziende associate Secur Italia “Europe Safety Operators”.

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Se muore o si fa male un operaio in cantiere l’amministratore di condominio è responsabile

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Chiunque abbia intenzione di iscriversi al corso può scrivere una mail a: info@securitalia.net, un nostro addetto vi inoltrerà il modulo d’iscrizione da compilare e firmare, oltre ai dettagli del corso e alle modalità di pagamento.

 

Testo articolo

Risultati immagini per freccia verso il basso

L’amministratore di condominio è considerato, a tutti gli effetti, datore di lavoro o committente ogni qual volta affida delle opere di manutenzione a terzi su parti comuni dell’edificio gestito; egli, conseguentemente, è tenuto sempre a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi ed è, allo stesso tempo, tenuto a redigere (o a far redigere) il piano di sicurezza e coordinamento , pena la relativa responsabilità in caso di morte degli operai impegnati nel cantiere.

 

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

FIGURA

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei propri compiti), per garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori, ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori (coordinatore per la progettazione, d’ora in avanti CSP) e in fase di realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori, d’ora in avanti CSE).

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stessa persona o da persone diverse.

Essenzialmente, il CSP si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

  • Verificare l’applicazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • Verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
  • adeguare il piano di sicurezza e coordinamento  ed il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e verificare il conseguente aggiornamento  dei piani operativi;
  • Organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione tra le imprese;
  • Verificare l’attuazione degli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza di più imprese;
  • Segnalare al committente o al responsabile dei lavori inosservanze delle imprese (alla legge e al PSC) e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento o la sospensione del contratto;
  • Comunicare l’inadempienza all’ASL e alla direzione territoriale del lavoro nei casi in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento;
  • Sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed immediato direttamente riscontrato.

REQUISITI

Per poter ricoprire il ruolo di CSP o di CSE, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA

  • Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

OPPURE

  • Laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al  decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

OPPURE

  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

FORMAZIONE SPECIFICA

In aggiunta ad uno dei requisiti di titolo di studio ed esperienza sopra indicati, è necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, ad uno specifico corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore, rispondente a requisiti definiti per legge.

Per mantenere l’abilitazione, è necessario, inoltre, frequentare 40 ore di aggiornamento con cadenza quinquennale.

Gli elmetti di protezione hanno una scadenza?

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione andrà “revisionato???. Tutti i dettagli nell’articolo.

Prima di discutere dell’argomento, è doverosa una precisazione: nel presente articolo, facciamo riferimento solo ed esclusivamente a elmetti a norma CE e pertanto sottoposti a prove di compressione corredate da opportune certificazioni scritte conformi alle normative europee in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa categoria di elmetti, purtroppo, presenta una vita utile limitata, proprio in virtù delle prove di compressione stesse.

Non è possibile pensare che un elmetto a norma possa durare all’infinito poiché, atteso l’uso continuo e costante dell’elmetto, il dispositivo di protezione – che protegge il soggetto da oggetti contundenti che cadono dall’alto -, andrà “revisionato??? ogni cinque anni per verificarne la sua condizione di staticità. Quindi ogni cinque anni il singolo casco andrebbe inviato a revisione.

Infatti, indossare un elmetto non a norma oppure scaduto, non solo equivale a non indossare per niente un elmetto, ma nella maggior parte dei casi aumenta la probabilità che un eventuale incidente possa risultare fatale: un elmetto deteriorato, a contatto con un oggetto che cade dall’alto, subirà non solo una variazione in termini di deformazioni,  ma anche un cambiamento in termini di variazione di energia assorbita. L’eventuale urto pertanto, verrebbe percepito il doppio dal soggetto.

E’ necessario, dunque non solo di indossare l’elmetto di protezione, ma anche verificarne la scadenza e farlo revisionare ed eventualmente riacquistare dal datore di lavoro.Pensare alla propria incolumità è tanto un dovere quanto un diritto.

Come abbiamo detto, l’elmetto ha una durata di 5 anni, sempre che sia utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e sempre ché sia stato stoccato, in caso di non utilizzo, in luogo adatto. L’esempio negativo per eccellenza lo si vede, di solito, percorrendo con l’autovettura le strade. Spesso si incontrano autocarri o automezzi di imprese con l’elmetto appoggiato sul cruscotto. Tale situazione, sottopone il dispositivo a un repentino riscaldamento determinato dal sole e dal vetro del parabrezza. Essendo il nostro elmetto costituito da materiale termoplastico, non è difficile immaginare gli effetti negativi che, con il passare del tempo, procurano l’invecchiamento del d.p.i., compromettendone sicuramente le caratteristiche del materiale.

Su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, di scadenza, impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.

All’interno del casco oltre alla marcatura CE – EN 397 – completata dal contrassegno numerico dell’organismo di controllo, c’è il nome del fabbricante e un cerchio nel quale è indicato sia il mese che l’anno di costruzione del casco.

La durata di impiego dei caschi termoplastici può essere fissata in 5 anni . Per caschi in materiale duroplatici, la durata di impiego è limitata da eventuali danni meccanici ( Dopo una forte sollecitazione meccanica il casco di protezione deve essere sostituito).

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il R.S.P.P e i medico competente, ove presente???. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a 5.000.

Videosorveglianza- Procedura veloce per impianti antifurto

Videosorveglianza: la nota dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che gli impianti antifurto, pur se dotati di fotocamera o videocamera, attivandosi solo quando accedono ai locali aziendali persone esterne, ed essendo installati allo scopo di proteggere il patrimonio aziendale, potranno essere autorizzati dall’INL con una procedura più rapida di quella ordinaria prevista per l’installazione di strumenti di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Gli strumento di controllo a distanza

L’articolo 4 della L. 300/1970 tratta dell’installazione degli strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza sull’attività del lavoratore; la prima riforma all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, intervenuta con il D.Lgs. n. 151/2015, ha comportato però una configurazione in parte diversa dell’obbligo di installazione, prevedendo una versione “alleggerita??? del divieto: infatti pur ribadendo che gli strumenti di videosorveglianza, ovvero quelli dai quali possa derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, debbano rispondere necessariamente ad alcune esigenze che riguardano l’organizzazione, la sicurezza sul lavoro ovvero la tutela del patrimonio aziendale, prevede d’altro canto che gli strumenti in uso al lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa così come gli strumenti di rilevazione delle presenze, non necessitino di richiesta di accordo/autorizzazione.

 

La richiesta prima dell’installazione

Così, qualora si renda necessaria l’installazione di strumentazioni non rientranti nella previsione del comma 2 dell’art. 4, diviene assolutamente necessario e imprescindibile procedere all’accordo di cui all’art. 4 comma 1, Statuto dei Lavoratori, o alla richiesta di autorizzazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e nello specifico alla sede territoriale di competenza. Esistono infatti due diverse strade, a seconda della condizione soggettiva di ciascuna impresa:
• nel caso in cui l’azienda superi i 15 dipendenti sarà necessario adire preventivamente le RSA o RSU allo scopo di trovare un accordo in sede sindacale per l’installazione degli strumenti necessari, ma dai quali possa eventualmente derivare un controllo a distanza;
• nel caso in cui l’azienda non abbia delle rappresentanze sindacali interne, abbia un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero non sia riuscita a raggiungere un accordo con le citate RSA o RSU, sarà necessario procedere a richiesta di autorizzazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro.

Esiste però una casistica per la quale non è previsto l’obbligo di accordo o autorizzazione: infatti, nel caso in cui gli strumenti siano utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ovvero ancora se gli strumenti in questione riguardano la registrazione degli accessi e delle presenze, l’azienda potrà legittimamente installarli senza la necessità di preventiva autorizzazione/accordo.

 

L’obiettivo dell’installazione e i chiarimenti in merito

Così per installare legittimamente un sistema di controllo, è necessario ribadire che il controllo stesso non deve fare riferimento al lavoratore, ma deve avere come scopo unico quello di tutelare le condizioni aziendali, la sicurezza sul lavoro, o di garantire alcune condizioni organizzative, così che si eviti con qualsiasi mezzo l’eventualità del controllo a distanza dei lavoratori.
Tanti sono stati gli strumenti tenuti in considerazione nel corso del tempo con riferimento all’obbligo o meno di procedere ad autorizzazione, in relazione al fatto che altrettanti sono gli strumenti al giorno d’oggi che possono permettere un qualsivoglia tipo di controllo dell’attività del lavoratore. Così man mano che gli strumenti tecnologici avanzano, è necessario che gli organi preposti forniscano opportune indicazioni agli operatori e ai datori di lavoro allo scopo di non incorrere in sanzioni: si può portare l’esempio della Circolare INL n. 2/2017, la quale ad esempio ha riguardato la legittimità o meno dell’installazione di impianti GPS che potrebbero essere utilizzati su autovetture aziendali. Ma anche nei giorni scorsi è stata pubblicata un’ultima nota dell’Ispettorato del Lavoro, con ulteriori chiarimenti in materia di installazione di strumenti che possono comportare un controllo, ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 300/1970.

 

Installazione di allarmi con video o fotocamera

In particolare, la nota prot. 299/2017 del 28 novembre scorso ha fornito indicazioni con riferimento all’installazione di impianti d’allarme o antifurto che siano dotati di videocamera o fotocamera, i quali si attivano automaticamente in caso di intrusione di terzi all’interno dei luoghi di lavoro. Tali strumenti hanno come fine ultimo la tutela del patrimonio aziendale, ma non sono dispositivi di rilevazione della presenza, né tantomeno strumenti in uso al prestatore di lavoro: ciò dimostra che è assolutamente necessario procedere con accordo ovvero autorizzazione per l’installazione di tali strumenti.

Così, essendo tali impianti rientranti nella fattispecie per la quale è necessario accordo/autorizzazione, l’ispettorato del Lavoro ha fornito però delle delucidazioni in merito, sostenendo la necessità di rendere più celere le procedure autorizzative riguardanti i sistemi antifurto; è stato infatti specificato dall’INL che essendo tali strumenti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale trovano la loro legittimazione proprio al primo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, e che comunque comportano che le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussistendo la possibilità di controllo preterintenzionale sul personale, motivazione per la quale non dovrebbero porsi motivazioni ostative al rilascio del provvedimento. Di conseguenza, sulla base di quanto ribadito con la nota in esame, l’Ispettorato ha chiarito che per tali strumenti si potrà procedere all’attivazione di una autorizzazione rapida in quanto è inesistente qualunque valutazione istruttoria.

Il RSPP ( Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura introdotta nell’ordinamento giuridico italiano dal d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, emanato in recepimento di diverse direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

 “Persona in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.???

Il  Datore di Lavoro può assumere direttamente lui l’incarico di RSPP solo nei seguenti casi (art. 34 comma 1 ed allegato II del d.lgs. 81/2008).:

•     Aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
•     Aziende agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti;
•     Aziende della pesca fino a 20 dipendenti;
•     Altre aziende fino a 200 dipendenti.

L’assunzione di tale ruolo da parte del datore di lavoro impone la frequentazione al corso specifico per RSPP.

Il corso deve essere adeguato alla natura del rischio presente nell’attività (codice ATECO) e per tale motivo può variare nella durata di ore.

Rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore.

Sulla base dell’accordo “Stato Regioni??? del Dicembre 2011 il corso deve essere tenuto da soggetti formatori in possesso dei requisiti stabiliti dall’intesa sancita in data 20 Marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 Gennaio 2009.

La mancata Formazione e/o nomina del RSPP costituisce una delle sanzioni più gravi del D. Lgs. 81/’08.

Per la violazione di tali articoli ed obblighi possono essere previste infatti sanzioni che variano da 1000  a 6000 euro e in casi ancora più gravi la sospensione dell’attività. 

 

Adempimenti OBBLIGATORI per esercizi commerciali a scopo ALIMENTARE

Requisiti:

  1. Iscrizione Camera di Commercio Agricoltura Industria ed Artigianato. (Certificato con data non inferiore a sei mesi).
  2. Eventuali deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro (Art.16 D.Lgs. 81/08).
  3. Certificato di Agibilità dei locali adibiti ad ambienti di lavoro DPR 380/01 .

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR) D.LGS. 81/08 , per esercizi commerciali con 1 o più dipendenti:

  1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con data certa o attestata dalla sottoscrizione del DVR da parte del datore di lavoro, RSPP, MC e RLS (Art. 28 D.Lgs. 81/08)
  2. Valutazione del Rischio da Stress Lavoro-Correlato (Art. 28 D.Lgs. 81/08).
  3. Valutazione del Rischio Incendio (D.Lgs. 81/08 e Art. 2 e ALL. I D.M. 10 Marzo 1998 ).
  4. Designazione figure Aziendali (RSPP – RLS – Addetto antincendio – Primo Soccorso)

 

FORMAZIONE:

  1. Attestato formazione RSPP
  2. Attestato formazione RLS
  3. Attestato formazione Addetto antincendio
  4. Attestato formazione Addetto al Primo Soccorso

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO:

  1. Piano di Emergenza interno PEI (>10 dipendenti) (Art. 43 D.Lgs. 81/08 e Art. 5 D.M. 10 Marzo 1998).
  2. Gestione della Segnaletica di Sicurezza (Art.163 D.Lgs. 81/08). (Planimetria esodo lay-out segnaletica)

 

GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA:

  1. Giudizi di idoneità alla mansione. (Art. 41 D.Lgs. 81/08).
  2. Protocollo sanitario (Art. 25 D.Lgs. 81/08).
  3. Visita del Medico Competente negli ambienti di lavoro (Art 25 D.Lgs.81/08).

 

PRIMA VERIFICA E VERIFICHE PERIODICHE (IMPIANTI  / MACCHINE.):

  1. Dichiarazione di Conformità Impianto Elettrico D.M. 37/2008 completa prima verifica dell’installatore.
  2. Dichiarazione di Conformità Impianti meccanici (termico, ventilazione, incendio, gas, condizionamento)
  3. Prima Verifica Impianto di Terra e Verifica Periodica (D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 462/01 verbali).

HACCP:

HACCP – Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici  (Redazione Piano di autocontrollo  – Tabelle di rilevazioni e procedure di verifiche -Analisi di tipo microbiologico effettuate da  Laboratori accreditati dal Ministero della Sanità.

FORMAZIONE ALIMENTARISTI:

  1. Attestati Formazione per Alimentaristi (ex libretto sanitario)
  2. Titolo abilitativo commercio e somministrazione alimenti (REC)

 

Delega Nazionale

E’ con grande piacere che il Presidente di Associazione Datoriale e professionisti di Sicurezza sul Lavoro – SECUR ITALIA “Europe Safety Operators??? ,docente Francesco Nito ,comunica di aver conferito delega Nazionale nei rapporti con gli Enti preposti al Controllo sul Territorio al Docente Formatore Sanges Antonio , professionista esemplare nell’ambito della sicurezza sul lavoro; il delegato trasmetterà , con la sua esperienza maturata nel tempo in qualità di RSPP di ASL NA5 ,Consigliere e Assessore Comunale,Docente e Direttore di corsi di formazione,Dirigente Sindacale U.S.A.E.,Membro Costituente dell’Organismo paritetico Provinciale di Napoli E.F.E.I. ,la cultura ,la sapienza e l’organizzazione alle aziende nel pieno rispetto delle normative antinfortunistiche, nonché una accurata e diligente rappresentanza nei rapporti istituzionali ,tenendo cura che l’azienda rappresentata subisca lo svolgimento dell’ ispezione di rito secondo il vadecum professionale.

Il Docente Formatore Sanges Antonio è stato nominato in data odierna Consigliere del Comitato Tecnico Scientifico

 

COMPLIMENTI!

Il Presidente

Francesco Nito

In foto:

A sinistra: Socio-Fondatore Antonio Nito

al centro: Docente Antonio Sanges

A destra: Socio-Fondatore Virginia Nito

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente, in base alla attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

» nominare il medico competente ;

» designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;

» fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

» limitare l’accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento;

» richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;

» adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

» richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi;

» informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;

» adempiere agli obblighi di informazione, formazione;

» astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

» consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi;

» elaborare il documento unico di valutazione rischi in caso di appalti;

» comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro;

» consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50);

» munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto;

» convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;

» aggiornare le misure di prevenzione;

» comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

» vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.