Articoli

Cosa deve fare il datore di lavoro nei confronti di un neoassunto?

  • Lo informa sull’azienda, sull’attività in generale e sui rischi per la salute, sulle regole, sui modi di lavorare per ridurre i rischi di infortunio o di malattia, sui comportamenti di seguire e verifica che impari lavorare in sicurezza;
  • Lo fa visitare da un medico per verificare l’idoneità e il suo stato di salute all’assunzione;
  • Gli fa conoscere l’ambiente di lavoro e favorisce il suo inserimento;
  • Gli dice chi è il RSPP , IL RLS, il nominativo del medico competente, chi sono i suoi superiori(dirigenti e preposti), gli addetti alle misure di emergenza e cosa fare in caso di incidente, infortunio o in caso di emergenza;
  • Lo informa dei compiti precisi della sua mansione, dei rischi ad essa legati e su quello che l’azienda ha fatto per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • Lo forma e lo addestra  come usare correttamente i mezzi di prevenzione collettiva e individuale in modo che possa svolgere i propri compiti in sicurezza;

Cosi’ ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

Vigilanza e sanzioni. Chi controlla le aziende? Quando si può arrivare a sospendere l’attività lavorativa?

L’organo di vigilanza(art.13) deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e  salute negli ambienti di lavoro è costituito dal personale ispettivo che opera all’interno dei servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda sanitaria Locale e dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Oltre all’ASL ance i Vigili del Fuoco , i Carabinieri  svolgono funzioni di vigilanza per la parte specifica competenza.

COME VENGONO DECISI I CONTROLLI?

I controlli da parte del personale ispettivo avvengono :

  • su loro iniziativa;
  • per indagine su infortuni o malattie professionali;
  • su richiesta o segnalazione;

CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI ISPEZIONE?

Se un tecnico dell’organo di vigilanza, nel corso di un’ispezione, accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull’igiene del lavoro, rileva la contravvenzione e obbliga al datore di lavoro a mettersi in regola entro un termine di tempo

Se al ricontrollo,nei tempi fissati, l’ispettore verificherà che è avvenuta la regolarizzazione , il contravventore , dopo aver pagato una sanzione in denaro,non subirà un’azione penale. Invece , se il contravventore non regolarizza la situazione o non paga la multa, sarà la magistratura a perseguire il reato e il soggetto potrà essere arrestato.

QUANDO IL PERSONALE ISPETTIVO PUO’ ARRIVARE A SOSPENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA ?

Il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le violazioni gravi sono?

Il provvedimento di sospensione è attuato anche in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria(Che cosa si rischia a lavorare in nero?) in misura pari o superiore al 20 % .

 

Fatturazione elettronica 2019: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo obbligo

Dal 1 gennaio 2019 è scattato l’obbligo della fattura elettronica per privati e imprese

Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo di fattura elettronica tra privati. I titolari di partita Iva dovranno emettere il documento in formato digitale XML tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate, ma per i primi 6 mesi dell’anno i ritardatari non saranno sanzionati. Imprese, autonomi e professionisti potranno emettere e ricevere direttamente i documenti, oppure potranno avvalersi di un professionista o intermediario.

 

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra i privati a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Le fatture dovranno pertanto essere trasmesse ai propri clienti/fornitori residenti, stabiliti ed identificati in Italia, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML.

Precisiamo che, come disciplinato dalla normativa vigente, le fatture emesse con modalità differente si intenderanno come non emesse.

Come fare la fattura elettronica? Serve un software o il servizio dell’agenzia delle Entrate?

La fattura elettronica, come quella cartacea, deve rispettare i requisiti di legge (articolo 21 del Dpr 633/1972). La differenza rispetto alla versione analogica (cioè cartacea) è nel fatto che quella elettronica deve:

• essere in formato XML e rispettare le specifiche tecniche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti;

• essere trasmessa tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate e conservata digitalmente.

Per compilare e inviare una fattura elettronica, il contribuente può scegliere un programma di software di una società privata, purché rispetti gli standard appena indicati, o utilizzare uno dei servizi messi a disposizione gratis dall’agenzia delle Entrate

Quando emettere la fattura elettronica?

La fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972), secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, così come fissato dalla normativa. In particolare, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, oppure della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Il problema è che la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, mentre la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema d’interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate.

Ciò fa sì che la fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di interscambio entro termini particolarmente ristretti, in alcuni casi. Ad esempio, una consulenza legale si considera effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica va emessa entro le 24 del giorno in cui avviene il pagamento, così come una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera.

Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, il decreto fiscale (Dl 119/2018) interviene con due mosse:

• dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. L’emissione tardiva della fattura allungherà anche i tempi della detrazione;

• dal 1° luglio 2019, cambia la regola generale e la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.

Come funziona la fattura elettronica verso privati senza partita Iva?

Nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica sia un privato senza partita Iva, il cedente/prestatore della fattura dovrà emettere comunque la fattura facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi), indicando come Codice destinatario “0000000” e compilando il campo “codice fiscale” del cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura elettronica, che non può essere emessa se non si conosce il codice fiscale del cliente. In questo modo la fattura sarà messa a disposizione dal Sistema di interscambio (Sdi) nell’area riservata web del cliente. Il soggetto emittente dovrà inoltre consegnare al cliente una copia analogica della fattura, ad esempio in formato cartaceo o in pdf, salva espressa rinuncia di quest’ultimo, preferibilmente scritta.

Per ulteriori informazioni potete contattarci direttamente su tutti i Social Network , via e-mail : info@securitalia.net o WhatsApp 349 159 9353