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Obblighi per i B&B

I b&b rientrano tra le attività che devono rispettare obblighi sia in campo di igiene alimentare (HACCP), legionella che nel campo della sicurezza sul lavoro.

Secur Italia è specializzata nel seguire questo tipo di attività, vantando tra i nostri clienti molti b&b, sparsi su tutto il territorio Italiano.


Uno degli obblighi principali da rispettare per i B&B è quello della legionella. Infatti ogni b&b deve redigere specifico manuale per la gestione della legionella e annualmente deve effettuare campioni per la ricerca del batterio. 

Le analisi vanno fatte una volta all’anno, meglio se prima dell’alta stagione. 

– POSIZIONAMENTO ESTINTORI (numero variabile in base alla grandezza della struttura) e manutenzione semestrale come previsto per legge

– POSIZIONAMENTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO (numero variabile in base alla grandezza della struttura)

– ELABORAZIONE PIANO EMERGENZA (solo per i B&B più grandi e complessi dove i percorsi di fuga non sono chiari e ben segnalati o per strutture “tortuose”)


Se poi in un b&b vengono assunti dei lavoratori, bisogna rispettare in pieno il D.Lgs. 81/08 smi, quindi si deve procedere a: 
DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.

Valutazione del rischio gravidanza, lavoro notturno e minori (ove necessari)

Rischi specifici che in genere si devono valutare:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON (nei locali al piano terra o in piani interrati/cantine/taverne)

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di b&b, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali, dettati dalla nostra esperienza, e non specifici per la propria attività.

Per conoscere i rischi specifici di ogni attività è utile effettuare un sopralluogo, richiedilo gratuitamente nell’area contatti.


CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (Rischio basso)

SECONDO QUANTO DETTATO DAGLI ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011. 

NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)

NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)

NOMINA E CORSO PER RSPP DDL oppure NOMINA RSPP ESTERNO oppure NOMINA RSPP INTERNO E CORSO PER RSPP MODULO A + B (bar) + C. ELEZIONE E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all’INAIL). 

SORVEGLIANZA SANITARIA (nomina del medico competente, con successiva visita medica ai lavoratori, solo però se previsto dal DVR)

 Altri documenti da avere e conservare in azienda: Dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI, schede sicurezza sostanze chimiche utilizzate, registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.


Questi sono solo gli obblighi principali, per conoscere quelli della tua attività, contattaci per un sopralluogo conoscitivo!


Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, il 28 febbraio la scadenza per richiederla. OT23-2022

L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 (che ormai da qualche anno ha sostituito il “vecchio” modello OT24) per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro durante il 2021.

Vediamo tutte le novità previste nel modello INAIL OT23 2022.

IL NUOVO MODELLO OT23 2022

Nel modello INAIL OT23 2022, che nella struttura sostanzialmente riproduce quello precedente, l’Inail indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi al fine della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Gli interventi sono articolati nel modulo di domanda in 6 sezioni:
– prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) (A)
– prevenzione del rischio stradale (B)
– prevenzione delle malattie professionali (C)
– formazione, addestramento, informazione (D)
– gestione della salute e sicurezza: misure organizzative (E)
– gestione delle emergenze e DPI (F).

LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO MODELLO OT23 2022

Le principali novità introdotte nel nuovo modello OT23 2022 riguardano:
– inserimento dell’intervento legato alla mitigazione dello stress termico negli ambienti di lavoro “severi caldi” (C-6.1)
– reintroduzione dell’intervento riguardante l’adesione al programma Responsable care di Federchimica (E-18)
– eliminazione dell’intervento A-3.1 presente invece nell’OT23 2021 e che riportiamo di seguito “L’azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte di riferimento”
– possibilità di realizzare gli interventi A-3.2 (sostituzione di macchine oleose) e C-4.2 (automazione di una fase operativa che comporta la movimentazione manuale dei carichi) mediante noleggio o leasing delle macchine. Sono invece esclusi gli interventi relativi all’installazione di dispositivi per la prevenzione di rischio stradale a bordo di veicoli aziendali (B-5, B-6, B-8 e B-9).

Come nei precedenti modelli OT23, ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.

L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2021.

pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.

INSTALLAZIONE DEL DAE (DEFIBRILLATORE) E RIDUZIONE PREMIO INAIL

Anche nel modello OT23 2022 sono previsti 40 punti per la messa a disposizione in azienda del DAE (Defibrillatore) con contestuale formazione e addestramento dei lavoratori sulle tecniche BLS-D di rianimazione cardiopolmonare.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RIDUZIONE TASSO INAIL

Si ricorda che la scadenza per la presentazione della domanda OT23 per la riduzione del premio assicurativo Inail è prevista il 28/02/2022.

QUANT’E’ LA RIDUZIONE DEL PREMIO INAIL OTTENIBILE CON IL MODELLO OT23?

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

  • Fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%
  • Da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%
  • Da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%
  • Oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%

Fonte:https://www.vegaengineering.com/

Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili

Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su docenza dell’Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia
 Abilitazione in teoria e pratica per la conduzione ed utilizzo di piattaforma elevabili ai lavoratori di Nolo By Bridge su  docenza dell'Ingegnere Antonio Nito e Francesco Nito, Responsabili di Secur Italia

Come gestire la verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

FACCIAMO CHIAREZZA!

L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Normativa, green pass e campo di applicazione
  • Compiti e responsabilità per la verifica del green pass
  • Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Normativa, green pass e campo di applicazione

Riprendiamo dal documento una breve introduzione del “Decreto green pass” ( decreto legge 127/2021) che “rende obbligatorio il possesso di green pass a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati”.

Il green pass, o Certificazione verde COVID-19, “è una certificazione emessa attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute che attesta una delle seguenti condizioni: l’avvenuta vaccinazione del cittadino contro il Covid-19, la guarigione da tale virus nei sei mesi precedenti o l’esito negativo dopo aver effettuato un test per la rilevazione di questo”.

Il Decreto “Green Pass” si applica a tutti i lavoratori.

Sono quindi compresi:

  • “lavoratori dipendenti
  • studi professionali
  • lavoratori autonomi
  • soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione (come stagisti) o di volontariato, anche in forza di contratti esterni, inclusi i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter)”.

Sono, invece, esclusi “i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica”.

Compiti e responsabilità per la verifica del green pass

Le istruzioni operative presentate indicano che “la procedura deve essere trasmessa a tutto il personale operativo interessato, previa avvenuta formazione di cui è responsabile il Datore di Lavoro anche nel tramite di suoi incaricati”. E scopo del documento è definire le “modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde ( Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, formazione o di volontariato”.

Le disposizioni presenti nel documento “si applicano durante l’attività lavorativa all’interno ed all’esterno dell’azienda”. La presente procedura è predisposta in applicazioni alle disposizioni vigenti ed indica “le modalità operative per gli incaricati al controllo”.

Riprendiamo in breve i compiti e le responsabilità in merito alla procedura:

  • Emissione: QSA (Unità qualità sicurezza ambiente) – SPP (Unità Servizio di Prevenzione e Protezione)
  • Controllo: SPP – QSA – MC (Medico Competente) – RLS (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza)
  • Approvazione: DL (Datore di Lavoro)
  • Coinvolgimento: RLS, MC
  • Attuazione: DL – IC (Incaricato al controllo)

Istruzioni operative per le modalità operative di controllo

Riprendiamo infine alcune delle indicazioni operative presenti nel documento:

  1. IC, a campione e prioritariamente al momento dell’ingresso, richiede a IN (Interessato) “il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass)
  2. IC al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” provvede alla lettura del QR Code
  3. L’APP mostrerà a IN codeste informazioni:
  • validità della certificazione verde (Green Pass);
  • nome cognome e data di nascita dell’intestatario.
  1. Per accertare l’identità di IN, IC richiede/potrà richiedere documento di identità in corso di validata per accertare la corrispondenza dei dati”.

Si segnala che IC “non ha potestà di richiedere documento d’identità a IN che l’ha esibito per verificare la corrispondenza con il nome riportato su green pass; ciò a meno che non vi siano incongruenze legate al sesso o alla data di nascita indicata sul green pass. Ovvero il documento di identità deve essere richiesto nel caso in cui (a titolo non esaustivo):

  • venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa;
  • il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass
  • nel caso in cui IC conosca il nome di IN, deve verificare che il nome riportato su green pass corrisponda a quello che lo esibisce”.

Continuiamo con le indicazioni operative:

  1. “IC consente l’accesso ai luoghi di lavoro a IN che seppur sprovvisto di Certificazione Verde ( Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione. In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo non esaustivo):
  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura ‘certificazione valida fino al…………………..’ ;
  • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
  1. IC non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde ( Green Pass);
  2. IC non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità;
  3. IC al controllo comunica a DL l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde anche nel tramite di modulistica ad hoc;
  4. IC non deve effettuare:
    1. fotografie
    2. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)

Inoltre:

  • “IC al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.
  • IC, non può cedere l’incarico se non autorizzato da DL;
  • IC avverte DL qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura”.

Altresì DL/IC non deve chiedere a IN:

  • “sono/non sono vaccinati;
  • se possono vaccinarsi e/o perché no;
  • se sussiste l’intenzione di vaccinarsi;
  • motivazioni legate alla propria scelta”.

Si sottolinea ancora che l’unica informazione che il DL/IC deve richiedere e gestire è se IN è dotato al momento di green pass o meno”. Non può quindi chiedere se il green pass in possesso “è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc.. DL, o chi per esso, non può chiedere a IN se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di IN. L’obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee”.

Fonte: https://www.puntosicuro.it/

Morti sul lavoro, Governo: se l’azienda non rispetta le norme sulla sicurezza sarà chiusa subito

Tre morti sul lavoro al giorno. Questa è l’impietosa media delle morti bianche in Italia. I sindacati da tempo cercano di far sentire la propria voce con proposte di inasprimento delle sanzioni nei confronti delle aziende che omettono di rispettare protocolli e norme. E ora sembra arrivato il momento di un provvedimento governativo.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Tirreno in edicola oggi in questi giorni un vertice che vedrà la presenza, in particolare, del Presidente del Consiglio Mario Draghi e del Ministro del Lavoro Andrea Orlando scoglierà i nodi principali sulle misure da prendere. Sia con riguardo al lavoro nero che alle violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

”oggi il limite di presenza di lavoratori irregolari per far scattare la sospensione dell’attività è il 20%; l’idea è di abbassarla al 10. Ma il fronte più caldo è proprio quello relativo a infortuni e incidenti mortali. Oggi, oltre al sequestro del macchinario a opera della magistratura scatta lo stop alle attività solo in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo episodio, cioè quando l’imprenditore viene pescato almeno due volte a violare le norme sulla sicurezza. Al governo si pensa a eliminare il vincolo della recidiva e far scattare la chiusura sulla base della gravità dell’incidente”.

Fonte: https://tuttolavoro24.it/

Green Pass- Cosa cambia dal 15 Ottobre.

Dal 15 ottobre si cambia: green pass obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. L’obbligo scatta in tutti i luoghi di lavoro: nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali. Lo ha stabilito il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre. Per i lavoratori privati e pubblici senza green pass la sospensione dello stipendio scatta dal primo giorno.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal quinto giorno.

L’obiettivo è incrementare le vaccinazioni prima che, con l’arrivo dell’inverno, risalga la virulenza del nuovo coronavirus. Il provvedimento sull’estensione dell’obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, ha detto il premier Mario Draghi, è «un decreto per continuare ad aprire il Paese». Ecco domande e risposte per conoscere le nuove regole.

L’OBBLIGO DI GREEN PASS

Quando scatta l’obbligo di green pass per il mondo del lavoro?

L’obbligo di ingresso in ufficio con il green pass scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici. Vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, per accedere al posto di lavoro è necessario possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.

L’obbligo è previsto anche negli uffici delle Autorità amministrative indipendenti?

Sì, l’obbligo si applica anche alle Autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Banca d’Italia. Si applica anche agli enti pubblici economici e agli organi di rilievo costituzionale. L’obbligo è esteso anche ai titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Gli organi costituzionali devono adeguare le loro regole all’obbligo di green pass?

C’è l’invito per Quirinale, Camera, Senato e Corte costituzionale ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni.

Deve avere la certificazione verde anche chi svolge volontariato o formazione?

Il green pass diventa obbligatorio anche per chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella Pa o da privati, anche con contratti esterni.

Le nuove regole si applicano anche agli esenti?

No, l’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esenti in possesso di idonea certificazione.

Negli uffici giudiziari scatta l’obbligo del green pass?

Sì, l’obbligo scatta dal 15 ottobre anche negli uffici giudiziari. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori di Stato, componenti delle commissioni tributarie non potranno accedere agli uffici senza green pass. Le disposizioni si applicano anche ai magistrati onorari, mentre non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

L’obbligo di pass riguarda colf e baby sitter?

Sì, l’obbligo scatta per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle baby sitter.

Green pass obbligatorio anche per l’idraulico e l’elettricista?

L’obbligo di green pass si applica anche all’idraulico o all’elettricista che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato.

Le partite Iva devono avere il certificato verde?

Sì, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite Iva. Vuol dire che il pass vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

Basta il green pass per accedere al pronto soccorso?

No, con la conversione in legge del primo decreto green pass, anche se muniti di certificato verde, si può entrare in pronto soccorso solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

Per partecipare a matrimoni e comunioni i minori di 12 anni devono avere il green pass?

I minori di 12 anni sono esentati dall’obbligo di green pass per partecipare a matrimoni e comunioni. Così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. Si tratta, infatti, di persone escluse per età dalla campagna vaccinale.

SOSPENSIONE STIPENDIO

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore pubblico?

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la restribuzione viene sospesa dal primo giorno in cui si presentano al lavoro senza la certificazione verde. Non sono previste conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Quando scatta la sospensione dello stipendio nel settore privato?

I dipendenti privati che comunicheranno di non avere il green pass o che non saranno in grado di esibirlo all’accesso nel luogo di lavoro saranno considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso?

Solo nelle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede infatti che la sospensione in caso di mancata presentazione della certificazione verde (che scatta dal quinto giorno) possa corrispondere alla durata del contratto di lavoro per la sostituzione. Comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021

VALIDITÁ DEL GREEN PASS

Quanto tempo è valido il green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale?

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione, grazie alla previsione introdotta nella fase di conversione in legge del primo decreto Covid. Anche per il vaccino a dose unica J&J.

Da quando scatta la validità del green pass per i guariti Covid che hanno fatto la prima dose di vaccino?

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione.

Dopo un tampone per quanto rimane valido il green pass?

La certificazione verde che arriva dopo un tampone molecolare o antigenico rapido negativo è valida 48 ore dall’ora del prelievo del tampone. Il governo ha già dato parere favorevole all’estensione a 72 ore della validità solo del tampone molecolare (si tratta di un emendamento al decreto green pass in Parlamento).

Dopo la prima dose di vaccino si devono ancora attendere 15 giorni?

Sì, si continuano ad attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass.

I CONTROLLI

Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di green pass per l’ingresso al lavoro nella Pa. Il controllo viene effettuato anche sui soggetti che svolgono formazione o volontariato. Entro il 15 ottobre i datori di lavoro definiranno le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individueranno i soggetti incaricati dei controlli al momento dell’accesso al lavoro e delle contestazioni delle violazioni.

LE SANZIONI

Sono previste sanzioni pecuniarie per lavoratori senza pass?

Sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro per i lavoratori sorpresi all’interno del luogo di lavoro senza green pass. Restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Che succede a chi presenta una certificazione verde falsa?

Due le possibili frodi: contraffare o acquistare un certificato falso; spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona. Chi falsifica una certificazione verde rischia di incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un pass falso senza aver preso parte alla contraffazione commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo.

Sono reati procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. Per il delitto di sostituzione di persona non sono necessari i raggiri tipici della truffa. Quindi esibire un certificato verde di un’altra persona può far scattare il reato di sostituzione di persona.

I lavoratori privati che non presentano il green pass saranno licenziati?

No, saranno sanzionati: sanzioni pecuniarie e sospensione dello stipendio dal primo giorno per assenza ingiustificata. Non è previsto il licenziamento.

Sono previste sanzioni per le farmacie che non rispettano per i tamponi i prezzi calmierati stabiliti nei protocolli d’intesa?

Sì, è prevista una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro. Il prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

TAMPONI

Sono previsti tamponi gratuiti per chi non è vaccinato?

Il tampone sarà gratuito solo per le persone fragili.

Ci sono prezzi calmierati per i tamponi?

Il prezzo calmierato per i tamponi rapidi nelle farmacie convenzionate è stato prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2021. Si pagano 15 euro, anziché 22, per gli adulti e 8 euro dai 12 ai 18 anni.

Per ottenere il green pass bastano anche solo i tamponi salivari?

Sì, è una delle novità che arrivano dalla conversione in legge del primo decreto green pass. Il pass è valido 48 ore.

C’è obbligo di tampone anche per accedere al pronto soccorso?

Sì, con la conversione in legge del primo decreto green pass è arrivato l’obbligo di tampone negativo, anche se muniti di green pass, per entrare nei pronto soccorso. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

RESIDENZE SANITARIE OBBLIGATORIE

Quando scatta l’obbligo vaccinale nelle Rsa?

La data che impone l’obbligo vaccinale nelle Rsa scatta dal 10 ottobre.

Nelle Rsa sono consentite visite giornaliere?

La conversione in legge del primo decreto Covid consente visite giornaliere agli ospiti delle strutture residenziali come Rsa (residenze sanitarie obbligatorie), Rsd (Residenza sanitarie per disabili), hospice, da parte dei familiari muniti di green pass. Ai familiari deve essere consentito anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

fonte: https://www.ilsole24ore.com/

Oggi su La Repubblica – 17 Luglio 2021

Sul panorama nazionale sono diverse le aziende che offrono servizi di supporto e consulenza in tema di sicurezza sul lavoro, ma su tutte nell’ultimo periodo si è distinta particolarmente la società SecurItalia, guidata dal presidente ed esperto in materia Francesco Nito e suo figlio Ingegnere Antonio Nito. Un brillante case history aziendale che da realtà campana è emersa prepotentemente sull’intero territorio nazionale, con diverse aperture di sedi, un’ampia strutturazione di servizi, ed un portfolio clientelare di primissimo profilo. Il tutto facendo leva su avanti servizi dedicati, ed in particolare ponendo al centro il cardine della prevenzione di tutti i fattori di insicurezza aziendale, da cui lo slogan dell’azienda “non bisogna arrivare alla sicurezza, ma prevenire i fattori di insicurezza”.

IL LAVORATORE. Diritti e doveri SECUR ITALIA- SICUREZZA SUL LAVORO

IL LAVORATORE

Il lavoratore è:
– Chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i
lavoratori domestici);
–  Chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con  qualsiasi contratto

 

SI RICORDA che  ciascun lavoratore deve essere formato secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

–  ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
– ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
– essere informato, formato e addestrato per l’uso corretto dei DPI( Dispositivi di Protezione Individuale9
– essere addestrato e istruito sull’uso di attrezzature, macchine, ecc.
– ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o su  richiesta);
–  essere rappresentato da un RLS ( Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza)
– potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato;

 

I DOVERI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore deve:

–  prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro,
– utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e
i Dispositivi di Protezione Individuale;
–  segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
– non rimuovere e/o modificare i dispositivi di sicurezza;
– non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o dei colleghi;
–  sottoporsi ai controlli sanitari, previsti dalla legge o disposti dal medico competente;
– non rifiutare, se non motivato, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.

Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con
ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze
possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.

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Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro

 

La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridicaPenale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.

Responsabilità giuridica penale

E’ sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso Sistema di Gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

Responsabilità giuridica civile

Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo. A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art 2087 del Codice Civile : “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Resp. Soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva).

Responsabilità giuridica di tipo amministrativo

E’ di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura.
Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali.

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Obblighi da rispettare per Bed And Breakfast o affittacamere.

Sicurezza sul lavoro per bed and breakfast ed affittacamere

I bed and breakfast e gli affittacamere, sono strutture extra alberghiere, che differiscono dai più comuni hotel, per il numero massimo di stanze e la tipologia di alimenti che possono essere somministrati.

 Il quesito che più frequentemente ci viene posto, riguarda la delicata questione della gestione della sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro: I bed and breakfast e gli affittacamere, si devono attenere alle normative europee che regolamentano gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro? 

 Tutte queste tipologie di strutture hanno a che fare con la manipolazione e la somministrazione di cibo, nel momento in cui si serve la colazione alla propria clientela.

 E’ necessario, pertanto, che anche le strutture come bed and breakfast, affittacamere professionali e non, applichino l’autocontrollo alimentare attraverso il sistema h.a.c.c.p.  adeguandosi così al Reg.CE 852/2004 e a tutte quelle normative in materia di sicurezza alimentare. Redigere quindi il piano di autocontrollo alimentare e le campionature analitiche.  E’ chiaro che gli operatori del settore alimentare e il personale alimentarista di queste strutture, debbano anche seguire un percorso formativo , ovvero il cosidetto corso h.a.c.c.p. sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria.

Per quanto riguarda invece il tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tali strutture poiché inferiori ai 25 posti letto, dovranno attenersi al titolo III° del D.M. 10/3/98 e s.m.i.:

Documento di valutazione dei rischi;

Nomina RSPP;

Nomina e formazione addetti antincendio e primo soccorso;

Formazione generale + specifica per tutti i lavoratori;

Elezione e formazione RLS;

Posizionamento cartellonistica di sicurezza;

Installazione di estintori portatili ogni 200 mq di superficie utile;

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