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La figura del medico competente in azienda – Secur Italia Sicurezza sul lavoro

Il Medico Competente

 

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.

 

Elabora in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria, in Italia, vige per le aziende la cui classificazione di rischio esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici, ne sono un esempio le aziende che abbiamo un rischio di tipo biologico, chimico o da esposizione a Videoterminale. Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente; la visita medica va infatti eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

 

In definitiva, oggi il medico competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di visa psicologico e sociale; l’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio il lavoro Stress Correlato, e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spigati gli esiti della sorveglianza.

 

Con la 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

Fonte: https://www.anfos.it/

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Obblighi da rispettare per Bed And Breakfast o affittacamere.

Sicurezza sul lavoro per bed and breakfast ed affittacamere

I bed and breakfast e gli affittacamere, sono strutture extra alberghiere, che differiscono dai più comuni hotel, per il numero massimo di stanze e la tipologia di alimenti che possono essere somministrati.

 Il quesito che più frequentemente ci viene posto, riguarda la delicata questione della gestione della sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro: I bed and breakfast e gli affittacamere, si devono attenere alle normative europee che regolamentano gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro? 

 Tutte queste tipologie di strutture hanno a che fare con la manipolazione e la somministrazione di cibo, nel momento in cui si serve la colazione alla propria clientela.

 E’ necessario, pertanto, che anche le strutture come bed and breakfast, affittacamere professionali e non, applichino l’autocontrollo alimentare attraverso il sistema h.a.c.c.p.  adeguandosi così al Reg.CE 852/2004 e a tutte quelle normative in materia di sicurezza alimentare. Redigere quindi il piano di autocontrollo alimentare e le campionature analitiche.  E’ chiaro che gli operatori del settore alimentare e il personale alimentarista di queste strutture, debbano anche seguire un percorso formativo , ovvero il cosidetto corso h.a.c.c.p. sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria.

Per quanto riguarda invece il tema della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, tali strutture poiché inferiori ai 25 posti letto, dovranno attenersi al titolo III° del D.M. 10/3/98 e s.m.i.:

Documento di valutazione dei rischi;

Nomina RSPP;

Nomina e formazione addetti antincendio e primo soccorso;

Formazione generale + specifica per tutti i lavoratori;

Elezione e formazione RLS;

Posizionamento cartellonistica di sicurezza;

Installazione di estintori portatili ogni 200 mq di superficie utile;

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Che cos’è il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e a cosa serve?

Il Piano Operativo di Sicurezza, meglio conosciuto nella sua forma abbreviata POS, è un documento che ogni datore è obbligato a redigere, prima di iniziare dei lavori in un cantiere esterno, al fine di intraprendere le migliori contromisure per garantire l’incolumità dei dipendenti.

pos piano operativo di sicurezzaIl POS non deve essere ritenuto, dunque, un inutile certificato da compilare per un mero scopo burocratico, ma un importante documento contenente le indicazioni necessarie per evitare, o comunque limitare, eventuali rischi sul lavoro. Il POS, inoltre, non deve essere considerato una ripetizione del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento), né un documento di valutazione dei rischi: si tratta, infatti, di un piano che specifica tutte le informazioni relative all’organizzazione per il mantenimento e la salvaguardia della sicurezza aziendale, con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e alle procedure utilizzate in cantiere.

 

Il Piano Operativo di Sicurezza è un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, ossia dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e le sue specifiche sono contenute nell’Allegato XV dello stesso. Vediamo, quindi, di seguito a chi spetta redigere un POS e come.

 

Chi può redigere il POS e quali sono i contenuti minimi

Il compito di redigere il Piano Operativo di Sicurezza spetta esclusivamente al datore di lavoro dell’impresa. Sono tenuti alla redazione del POS tutte le ditte che abbiano lavoratori dipendenti e che lavorino in generale nel campo dell’edilizia, ma anche imprese con impiantisti, lattonieri, falegnami, vetrai, fabbri, imbianchini, giardinieri e così via.

Il POS deve riportare al suo interno dei contenuti minimi che, come sopra detto, sono specificati nell’allegato XV del TUSL, in particolare:

  • dati identificativi dell’impresa esecutrice: nominativo del datore di lavoro e suoi riferimenti; nominativi degli addetti al pronto soccorso: nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti sia dell’impresa esecutrice sia dei lavoratori autonomi presenti in cantiere; specifica di tutte le attività e le lavorazioni svolte dall’impresa in cantiere;
  • Le specifiche mansioni che riguardano la sicurezza svolte da ogni singola figurata nominata dell’impresa esecutrice;
  • La descrizione di tutte le attività di cantiere, le modalità organizzative e i turni di lavoro;
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati;
  • L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere;
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • L’individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere (integrative rispetto a quelle contenute nel PSC);
  • L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori del cantiere;
  • La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il numero di POS per ogni cantiere deve essere pari al numero di imprese operanti al suo interno. Nel caso di subappalto, l’impresa aggiudicatrice è tenuta a trasmettere il proprio POS alle imprese esecutrici e agli eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere. Vi saranno in questo caso, quindi, più POS, ognuno dei quali farà riferimento all’unico PSC per la parte di lavori di propria competenza.

Per maggiori informazioni:
info@securitalia.net

Il rischio sul lavoro è calcolabile?

Se il rischio sul luogo di lavoro sia calcolabile, e soprattutto come eventualmente quantificarlo, è una domanda a cui tutti gli addetti ai lavori hanno rivolto prima o poi la loro attenzione.

 

L’oggetto della risposta non è facilmente risolvibile, e trova riscontro nell’art 28 del D.Lgs 81/08, in cui si illustra genericamente come dovrebbe essere effettuata una Valutazione dei Rischichi dovrebbe effettuarla e con quali modalità e strumenti.

Tutti i Titoli del Testo Unico dal VI all’XI, e numerosi allegati, approfondiscono l’argomento entrando nel dettaglio della valutazione dei singoli e specifici rischi e cercando di fornire ai datori di Lavoro ed RSPP, gli strumenti e le indicazioni adeguate per calcolare, quantificare e misurare un rischio aziendale.

Di per se il concetto di Rischio viene definito come “La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.”

Il Rischio è dunque una probabilità, e calcolare una probabilità che un qualsiasi evento si manifesti è una operazione complessa, che deve tenere conto di numerose variabili e presupposti, non sempre facilmente prevedibili a priori.

Il pericolo e il danno

Due di queste variabili sono il Pericolo definito come “la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni” ed il Danno “Accadimento che provoca malfunzionamenti di varia gravità ed una qualsiasi struttura, processo o persona”.

Di norma si definisce quindi il Rischio come la probabilità che il Pericolo provochi un Danno, ed attribuendo dei valori numerici in una tabella a matrice a probabilità e magnitudo (il danno appunto) si prova a quantificare il livello di Rischio incrociando i valori di partenza.

 

Appare tuttavia riduttivo il metodo che suggerisce di ricondurre qualsiasi tipo di Rischio ad un semplice algoritmo a matrice, senza tenere conto della numerose variabili e componenti che possono contribuire a modificare anche sostanzialmente il risultato. Un elenco non esaustivo di queste variabili potrebbe comprendere la presenza di Dispositivi di protezione, l’esistenza e l’applicazione di procedure di sicurezza, il grado di usura di attrezzature, materiali e strumenti, la misura della percezione del rischio individuale e la componente comportamentale degli operatori che può variare significativamente da soggetto a soggetto.
Tenere conto di tutte le possibili variabili, e soprattutto riuscire in qualche modo a quantificarle, è un compito difficile e indubbiamente oneroso.

Tuttavia riuscire a prevedere un Rischio ed in una certa misura a quantificarlo è richiesto, ed a questo scopo sono fruibili numerosi strumenti, linee guida ed esperienze che possono aiutare le figure preposte nell’elaborazione di una quanto più efficace valutazione dei rischi.

A parte i validi strumenti matematici e le numerose check-list oggi disponibili, un’attenta valutazione dei rischi non può tuttavia prescindere dall’esperienza diretta sul campo, dall’analisi storica degli accadimenti, dalla visita ai luoghi di lavoro e, soprattutto, dall’esperienza diretta dei lavoratori che sono le figure che quotidianamente si espongono ai rischi, che conoscono la realtà produttiva del loro settore meglio di chiunque altro e che possono dare un contributo indispensabile ed irrinunciabile ad una valutazione dei rischi realistica ed efficace, non elaborata solo sulla carta.

Norme per la segnaletica di sicurezza

Un importante aspetto legato da sempre alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che tuttavia trova applicazione e si estende anche consistentemente al di fuori di questo ambito, è la normativa che definisce e standardizza la segnaletica per la sicurezza, già ampliamente affrontato nel Testo Unico e recentemente interpretato e reso obbligatorio a livello Europeo con la normativa UNI/EN/ISO 7010/2012.

Fanno parte dei numerosi doveri del datore di lavoro anche gli adempimenti relativi all’utilizzo della segnaletica di sicurezza, con lo scopo di “avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.”

Il D.Lgs 81/08 affronta questo argomento negli articoli 161 e 162, e più nel dettaglio negli allegati :

  • LI – (articolo 262, comma 3) Segnali di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
  • XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza;
  • XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici;
  • XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni;
  • XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi.

In generale la segnaletica di sicurezza di tipo permanente, segue una nomenclatura convenzionata e riconosciuta a livello internazionale, classificando i segnali nelle categorie seguenti:

  • segnali di divieto di forma circolare con un pittogramma nero in campo bianco e cornice rossa;
  • segnali di pericolo o avvertimento di forma triangolare in campo giallo;
  • segnali prescrittivi con simbologia bianca in campo azzurro;
  • segnali di salvataggio con scritta o pittogrammi bianchi in campo verde;
  • segnali antincendio di forma quadrata o rettangolare con scritta bianca in campo rosso.

La segnaletica invece di tipo occasionale assume rilevanza nel momento in cui si voglia sottolineare l’importanza di un evento limitato nel tempo, focalizzando l’attenzione del ricevente su situazioni contingenti. Vengono in questo caso utilizzati segnali luminosi, vocali, acustici o gestuali.
In generale le segnalazioni devono essere sempre brevi e facilmente comprensibili anche dai non addetti ai lavori e tenendo conto delle eventuali situazioni ambientali di disagio, allarme e scarsa visibilità ipotizzabili in caso di una emergenza.

Un capitolo a parte è dedicato alla segnaletica che identifica i rischi specifici di tipo chimico e biologico, il nuovo regolamento internazionale REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals), introdotto in Europa a partire dal 2008 (REG 1272/2008/CE), stabilisce e standardizza tutta la normativa relativa alla produzione, al trasporto ed alla classificazione dei prodotti chimici, identificando di conseguenza nuovi pittogrammi di rischio e nuova segnaletica da adottare per i trasporti di sostanze pericolose. Vista la natura particolare e la complessità del regolamento 1272/08, il tema merita un approfondimento dedicato.

COME DIVENTARE RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

 

Collaborare alla gestione della prevenzione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro attraverso una corretta valutazione dei fattori di rischio e l’adozione di adeguate misure per tutelare la salute dei lavoratori. E’ l’attività principale del RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura di raccordo tra datore di lavoro e dipendenti in materia di sicurezza, il cui ruolo è descritto in maniera dettagliata nel decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 – Testo Unico sulla sicurezza.

Nella norma si specifica che il RSPP viene nominato dal datore di lavoro, può essere un esperto interno o un professionista esterno all’azienda, che partecipa all’elaborazione di un piano di sicurezza attraverso la raccolta delle istanze dei lavoratori e quelle del datore di lavoro e promuovendo anche l’adozione di un programma di formazione e informazione per tutti i dipendenti. Il frutto del suo lavoro si concretizza poi nella partecipazione alla redazione del Documento di valutazione dei rischi, elaborato in collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che illustra i rischi, e le relative contromisure, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per diventare RSPP è necessario come requisito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione su prevenzione dei rischi, gestione delle attività tecnico amministrative, comunicazione in azienda e relazioni sindacali.

Buona Pasqua da Secur Italia

Il Presidente Francesco Nito e tutto lo Staff di Secur Italia inviano i più sentiti auguri di Buona Pasqua.

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(CS)

Via Castellammare 140- Gragnano (Napoli)

 

Differenza tra DVR e DUVRI

DVR e Duvri

Capita spesso che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), venga erroneamente confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che intercorrono tra questi due documenti che, sebbene simili per alcuni aspetti, possiedono identità e significati profondamente diversi.

DVR

Il DVR, è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.).
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate.

Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità , ed il piano di miglioramento per il futuro.
Inoltre il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali , l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare  e l’individuazione delle mansioni che svolgono i lavoratori a rischi specifici.

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche; ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

DUVRI

Il DUVRI, , è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive.

La responsabilità della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere consultato esclusivamente all’interno della stessa.

La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

Per maggiori informazioni: info@securitalia.net

Sicurezza sul lavoro nei distributori di carburante

Gli obblighi da rispettare in un distributore di carburante con almeno un dipendente o con uno o più soci lavoranti, sono:

 

  • DVR (documento di valutazione dei rischi, anche con procedure standardizzate)rischi generali + rischi specifici.
  • Valutazione del rischio gravidanza e minori.

Rischi specifici che in genere si devono valutare:

  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSTURA E MMC
  • VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO

N.B. i rischi specifici variano in base alla tipologia di pizzeria d’ asporto, alla struttura dei locali e ai macchinari presenti, nonchè alle sostanze utilizzate o prodotte. Per questo i rischi sopraindicati sono generali e non specifici per la propria attività.

PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

  • E’ necessario inoltre elaborare il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, documento che prevede obbligatoriamente anche la formazione degli addetti sia al primo soccorso che all’antincendio;
  • COSI COME PREVISTO DALL’ART.36 E 37 DEL DLGS 81/08 E ACCORDO STATO REGIONE DEL 21 DICEMBRE 2011 È NECESSARIO CHE IL DATORE DI LAVORO E I LAVORATORI SVOLGANO DEI CORSI DI FORMAZIONE DI NATURA GENERALE E SPECIFICA PER MACROSETTORE DI APPARTENENZA

 

  • CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A TUTTI I LAVORATORI E SOCI LAVORANTI DI 8 h (rischio basso),
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO  (rischio alto) ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • NOMINA E CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 12h ad un numero di lavoratori utile a far si che questa figura sia sempre presente in ogni turno di lavoro (sotto le 5 unità anche il datore di lavoro può essere nominato)
  • CORSO DI FORMAZIONE DI RSPP/DATORE DI LAVORO oppure  NOMINA RSPP ESTERNO;
  • NOMINA E CORSO RLS (32h) o NOMINA RLST. (la nomina deve essere inoltrata all’INAIL).
  • SORVEGLIANZA SANITARIA mediante nomina del medico competente, protocollo sanitario redatto dal medico in virtù dei rischi scaturiti nel Documento di Valutazione e consequenziali esami previsti con registro di idoneità alla mansione da svolgere;
  • Altri documenti da avere e conservare in azienda: dichiarazione conformità impianto elettrico, libretti d’uso e manutenzione dei macchinari utilizzati, verbali consegna DPI,  registro antincendio, verbali effettuazione informazione lavoratori.
  • CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO(grande o piccola in base al numero di addetti presenti)
  • ESTINTORI(numero varia in base alla grandezza dei locali)
  •  

    PER CONOSCERE I RISCHI SPECIFICI DI OGNI ATTIVITÀ È UTILE EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO, RICHIEDILO GRATUITAMENTE SU: INFO@SECURITALIA.NET OPPURE SU WHATSAPP 349 1599353

La sicurezza dei ponteggi – Secur Italia

Ponteggi e cantieri

Spesso, nei cantieri temporanei o mobili, per effettuare dei lavori in quota vengono utilizzati i ponteggi, ovvero delle costruzioni che includono strutture portanti verticali e intavolati orizzontali, e che formano una superficie sulla quale i lavoratori possono eseguire le proprie mansioni spostandosi da un parte all’altra per innalzare o ristrutturare pareti di una costruzione.

I ponteggi, oltre ad essere uno strumento funzionale al lavoro per il quale sono stati progettati, costituiscono anche un dispositivo di protezione collettiva (DPC) indispensabile per impedire che si verifichino incidenti sul lavoro dovuti a cadute dall’alto di oggetti o di persone.

Il materiale più utilizzato per costruirli è l’acciaio, il quale permette di essere assemblato per dare origine a queste tipologie di struttura:

  • ponteggio con tubi e giunti, è il più tradizionale ma anche il più scomodo da utilizzare perché richiede più tempo per il montaggio;
  • ponteggio a telai prefabbricati, è impiegato per lavori semplici ed è facile e veloce da montare;
  • ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, è anche questo molto agevole da utilizzare in quanto è molto simile al ponteggio a telai prefabbricati.

costruttori di ponteggi fissi devono ottenere un’autorizzazione dal Ministero del lavoro, custodire una copia di questo documento all’interno del cantiere insieme ad una copia del progetto dei ponteggi, per essere consegnate agli organi di vigilanza in occasione di eventuali ispezioni.

Sui componenti dei ponteggi deve essere impresso in modo permanente il marchio del fabbricante.

Con l’approvazione del D.Lgs. 81/2008 è stata introdotta la norma che prevede la presenza obbligatoria delle attestazioni UNI EN 128140 e UNI EN 12811 per quanto riguarda i ponteggi, e UNI EN 74 relativamente ai giunti.

Durante la fase che precede l’assemblaggio del ponteggio, il datore di lavoro richiede attraverso un tecnico specializzato, la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), con il quale valutare le misure di sicurezza adottate in ogni fase del lavoro. Il Pi.M.U.S. deve poter essere consultato dall’addetto alla sorveglianza e dai lavoratori che ne fanno richiesta.

Le operazioni di montaggio e smontaggio non possono essere eseguite da tutti i lavoratori, per cui la legge prescrive che tali azioni devono essere compiute solo dai dipendenti che hanno acquisito esperienza in questo settore attraverso una formazione teorico-pratica adeguata.

Mentre i lavoratori sono impegnati in operazioni di allestimento o di smontaggio di un ponteggio, le parti di questa struttura non ancora pronte per essere utilizzate devono essere evidenziate tramite segnaletica di avvertimento di pericolo generico e la zona immediatamente circostante deve essere circoscritta con altre strutture che vietino l’accesso in quell’area per motivi di sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 individua nel responsabile del cantiere, la figura aziendale a cui delegare l’incarico di provvedere alla manutenzione e alla revisione dei ponteggi. In particolar modo, egli deve effettuare un controllo periodico dello stato dei materiali, della stabilità dei montanti, del corretto serraggio dei giunti e della funzionalità dei controventi, al fine di verificare se alcune parti di un ponteggio debbano essere sostituite o ristrutturate.

Le verifiche che riguardano la sicurezza dei ponteggi devono essere poi compiute da chi li utilizza nei momenti che precedono l’allestimento degli stessi, inoltre, per ogni tipologia e modello di ponteggio, il datore di lavoro deve svolgere ulteriori verifiche mentre i lavoratori utilizzano il ponteggio, e quindi riportare i dati su delle schede prestampate.

Per maggiori informazioni:

info@securitalia.net