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Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro

 

La normativa italiana prevede tre categorie di responsabilità giuridicaPenale, Civile ed Amministrativa; all’interno delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità individuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo oggettivo.Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi direttamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a rispondere anche del danno commesso da altri, in considerazione della posizione occupata. Un esempio è il caso in cui un genitore risponde di un danno causato da un minore, oppure in situazioni attinenti alla sicurezza sul lavoro, il caso in cui un datore di Lavoro o un funzionario, in virtù della posizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del comportamento di propri collaboratori.

Responsabilità giuridica penale

E’ sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni definite nel Codice Penale, previste per delitti e contravvenzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo proposito è opportuno ricordare che all’interno del complesso Sistema di Gestione definito dal D.Lgs 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, nell’art 25 viene estesa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro(omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del Codice Penale.

Responsabilità giuridica civile

Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le sanzioni sono definite dal Codice Civile (responsabilità extracontrattuale) o da un contatto tra le parti (responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto individuale ma anche una impresa e prevedono generalmente il risarcimento del danno causato, più eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di processo. A questo proposito è importante ricordare e fare riferimento all’art 2087 del Codice Civile : “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”(Resp. Soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di oneri, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori da lui utilizzati nella propria organizzazione di lavoro (Resp. Oggettiva).

Responsabilità giuridica di tipo amministrativo

E’ di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo e colpisce sia soggetti individuali che enti.
Entrando quindi maggiormente nel merito delle specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali va precisato che lo stesso D.Lgs 81/08 (o meglio il D.Lgs 106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli aspetti sanzionatori), elenca le sanzioni per ogni obbligo e per ogni figura.
Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi rispettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i preposti ed i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle disposizioni generali.

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Il PiMUS(Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi)

Cos’è il PiMUS?

Il PiMUS, Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi, è un documento che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 deve obbligatoriamente essere stilato ogni qualvolta si rendesse necessaria l’installazione e la successiva dismissione di ponteggi da impiegarsi per lo svolgimento di lavori edili.
Ai sensi dell’Articolo 136 Comma 1, quest’onere risulta spettante al datore di lavoro dell’impresa alla quale è stata affidata l’opera.

L’elenco dei contenuti da inserire in sede di compilazione del PiMUS è indicato all’interno dell’allegato XXII del Decreto Legislativo 81/2008. Come sotteso proprio dal suddetto Decreto, il documento deve contenere precise indicazioni relative alla tecnica e alle procedure da osservare per occuparsi in sicurezza dell’installazione e dello smontaggio della struttura: le operazioni da compiere devono essere illustrate in maniera precisa e dettagliata e il documento deve riportareuna distinta di tutti i sistemi di protezione collettivi ed individuali necessari per procedere allo svolgimento del lavoro.

PiMUS: quando è obbligatorio?

Il PiMus quando è obbligatorio?Praticamente in tutti i casi in cui è necessario il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, quindi, in linea di massima, all’inizio e alla conclusione di ogni cantiere allestito per la realizzazione di opere edili pubbliche o private.

Chi deve redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

La redazione del PiMUS per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi è un onere che grava sul datore di lavoro. Le tempistiche da rispettare per la compilazione e la consegna del piano sono elastiche: è sufficiente che il documento sia redatto prima dell’inizio delle operazioni di installazione e di smontaggio della struttura.
E’ possibile non presentare il documento per la realizzazione e la disinstallazione di opere quali parapetto e ponti su ruote o cavalletti.

Come si redige il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi?

I documenti e le indicazioni necessari per la redazione del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei Ponteggi sono i seguenti:

  • Libretto del Ponteggio
  • Schema tipo
  • Progetto
  • Elenco attrezzature e macchine da impiegare
  • Elenco di certificazioni e qualifiche richieste
  • Istruzioni di montaggio e di smontaggio
  • Elenco delle modalità d’uso e dei sistemi di sicurezza da adoperare
  • Piano di salvataggio
  • Autorizzazioni ministeriali
  • Disegno esecutivo
  • Schede di verifica
  • Distinta degli elementi del ponteggio
  • Documentazione di formazione professionale
  • Schede di verifica

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Guida per orientarsi tra regole e obblighi – Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: per lavoratori e datori di lavoro non è sempre semplice orientarsi tra regole e obblighi. Di seguito una guida a tutti gli adempimenti e alle novità previste dal Testo Unico

Sicurezza sul lavoro: soggetti interessati

I principali soggetti interessati dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro sono ovviamente due:

  • Il datore di lavoro, definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro come: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
  • Il lavoratore: definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549.

 

Se il datore di lavoro è ai fini del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il principale soggetto sul quale ricadono obblighi, prescrizioni e anche sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, il lavoratore è il soggetto che deve essere tutelato in applicazione della specifica disciplina, da parte del datore di lavoro, nello svolgimento della sua attività lavorativa. Il lavoratore è comunque tenuto a cooperare con il datore di lavoro ed a rispettare tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi in materia di sicurezza imposti dal datore di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: i principali adempimenti

Ecco i principali adempimenti definiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro a ci si devono adeguare tutte le aziende, anche se aventi un solo dipendente.

Testo unico sicurezza sul lavoro: il documento valutazione rischi

E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.).

Le aziende fino a 10 dipendenti che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre il Documento di Valutazione Rischi. La valutazione deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.

Nomina del responsabile della del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali

E’ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, che provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure preventive e protettive.

Può essere nominato RSPP: il datore di lavoro, a patto che abbia almeno il diploma di scuola superiore e tre anni di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo a seguito di un corso di 16 ore e relativa attestazione o un dipendente a seguito di un corso di circa 68 ore (dipende dalla tipologia di attività), oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. L’attestato ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti periodici.

Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

L’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori deve essere oggetto di comunicazione all’INAIL. E’ obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore.

Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione squadra antincendio

Si tratta di un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:

  • incendio;
  • evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione. 
La durata del corso di formazione è in funzione del rischio di incendio della sede dell’attività (basso-medio-alto).

Designazione e formazione addetti squadra primo soccorso

Ai sensi del testo unico il datore di lavoro, oltre a designare e formare gli addetti al Primo soccorso, predispone un protocollo/piano per la gestione delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente tutte le misure necessarie all’organizzazione del servizio.

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione. 
La durata del corso dipende dalla classificazione dell’azienda. (gruppo A=16 ore, gruppo B e C =12 ore). E’ previsto aggiornamento triennale.

Testo unico sicurezza sul lavoro: nomina del medico competente

La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Se l’azienda è sottoposta all’obbligo di sorveglianza sanitaria i lavoratori devono effettuare visita medica preventiva.

Formazione obbligatoria dei lavoratori

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere effettuata contestualmente all’assunzione, soltanto se non è possibile, deve essere completata entro 60 giorni.

Nella formazione obbligatoria (generale e specifica) dei lavoratori Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 6 ore. La formazione specifica varia a seconda del settore di attività.

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Norme per la segnaletica di sicurezza

Un importante aspetto legato da sempre alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che tuttavia trova applicazione e si estende anche consistentemente al di fuori di questo ambito, è la normativa che definisce e standardizza la segnaletica per la sicurezza, già ampliamente affrontato nel Testo Unico e recentemente interpretato e reso obbligatorio a livello Europeo con la normativa UNI/EN/ISO 7010/2012.

Fanno parte dei numerosi doveri del datore di lavoro anche gli adempimenti relativi all’utilizzo della segnaletica di sicurezza, con lo scopo di “avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.”

Il D.Lgs 81/08 affronta questo argomento negli articoli 161 e 162, e più nel dettaglio negli allegati :

  • LI – (articolo 262, comma 3) Segnali di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
  • XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza;
  • XXV – Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici;
  • XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni;
  • XXIX – Prescrizioni per i segnali luminosi.

In generale la segnaletica di sicurezza di tipo permanente, segue una nomenclatura convenzionata e riconosciuta a livello internazionale, classificando i segnali nelle categorie seguenti:

  • segnali di divieto di forma circolare con un pittogramma nero in campo bianco e cornice rossa;
  • segnali di pericolo o avvertimento di forma triangolare in campo giallo;
  • segnali prescrittivi con simbologia bianca in campo azzurro;
  • segnali di salvataggio con scritta o pittogrammi bianchi in campo verde;
  • segnali antincendio di forma quadrata o rettangolare con scritta bianca in campo rosso.

La segnaletica invece di tipo occasionale assume rilevanza nel momento in cui si voglia sottolineare l’importanza di un evento limitato nel tempo, focalizzando l’attenzione del ricevente su situazioni contingenti. Vengono in questo caso utilizzati segnali luminosi, vocali, acustici o gestuali.
In generale le segnalazioni devono essere sempre brevi e facilmente comprensibili anche dai non addetti ai lavori e tenendo conto delle eventuali situazioni ambientali di disagio, allarme e scarsa visibilità ipotizzabili in caso di una emergenza.

Un capitolo a parte è dedicato alla segnaletica che identifica i rischi specifici di tipo chimico e biologico, il nuovo regolamento internazionale REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals), introdotto in Europa a partire dal 2008 (REG 1272/2008/CE), stabilisce e standardizza tutta la normativa relativa alla produzione, al trasporto ed alla classificazione dei prodotti chimici, identificando di conseguenza nuovi pittogrammi di rischio e nuova segnaletica da adottare per i trasporti di sostanze pericolose. Vista la natura particolare e la complessità del regolamento 1272/08, il tema merita un approfondimento dedicato.

Buona Pasqua da Secur Italia

Il Presidente Francesco Nito e tutto lo Staff di Secur Italia inviano i più sentiti auguri di Buona Pasqua.

Via Antonio Salandra 18 – Roma

Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano

Via Bembo 40 – Venezia Mestre

Viale San Marco 36 – Monfalcone(Gorizia)

Via Ciro Menotti 33 – Genova

Via Pianogrande(località Pantano)- Scalea(CS)

Via Castellammare 140- Gragnano (Napoli)

 

Differenza tra DVR e DUVRI

DVR e Duvri

Capita spesso che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), venga erroneamente confuso con il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza sulle differenze che intercorrono tra questi due documenti che, sebbene simili per alcuni aspetti, possiedono identità e significati profondamente diversi.

DVR

Il DVR, è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.).
Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori, la valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate.

Nel documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni, le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità , ed il piano di miglioramento per il futuro.
Inoltre il DVR deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali , l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare  e l’individuazione delle mansioni che svolgono i lavoratori a rischi specifici.

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche; ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

DUVRI

Il DUVRI, , è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività, all’interno della quale cooperano due o più imprese diverse. In questa ottica il DUVRI va elaborato in coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte ad una attività, anche non contestualmente, che definiscono quali rischi apporterà la propria singola attività all’interno dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con i rischi apportati dagli altri soggetti.
Il DUVRI è un documento dinamico, che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture e che va condiviso, inizialmente e progressivamente, con tutti gli attori coinvolti nell’appalto. Non è escluso, ed anzi è razionale, che il DUVRI prenda spunto dai diversi DVR delle singole aziende, ma non tutto il DVR deve essere integrato all’interno di un DUVRI, bensì solo ed esclusivamente quelle attività che apportino rischi interferenziali all’interno del progetto specifico.
La redazione del DUVRI non è obbligatoria ove vi sia un appalto, o un subappalto, della durata inferiore a due giorni, o qualora il contratto sia rivolto alla mera fornitura di servizi di natura intellettuale o di consegna di materiali o attrezzature; ma in ogni caso l’obbligo decorre (anche nei sopracitati casi) se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici, o da atmosfere esplosive.

La responsabilità della redazione del DVR è sempre del Datore di Lavoro dell’azienda, e questo documento può essere consultato esclusivamente all’interno della stessa.

La responsabilità di redazione del DUVRI è invece responsabilità del Committente dell’appalto che ha il compito di raccogliere le informazioni dai tutti i singoli contraenti, e di elaborare un documento organico che andrà poi condiviso e trasmesso ai destinatari.

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Catalogazione dei rischi aziendali

Rischi aziendali

I rischi aziendali che possono tradursi in un danno per i lavoratori sono di tre specie:

  • Rischi per la salute

Appartengono a questa categoria i rischi dovuti ad esposizione agli agenti chimici, cancerogeni e mutageni, oppure agli agenti fisici o biologici. Sono quelli che maggiormente incidono sull’aspetto fisico e biologico dei lavoratori che svolgono mansioni in cui è richiesta l’esposizione o il contatto con agenti nocivi, laddove per contatto si intende anche l’esposizione agli agenti fisici, cioè le fonti di emissione di rumori, vibrazioni, ultrasuoni e radiazioni, i cui effetti non sono immediatamente visibili.

  • Rischi per la sicurezza

Riguardano tutte le situazioni dalle quali può derivare un incidente sul lavoro provocato da un contatto traumatico con uno strumento o con una struttura mobile presente in azienda.

E’ questo il caso dei danni riportati in conseguenza di carenze strutturali, per mancanza di apparecchiature di emergenza o per assenza di protezioni sugli apparecchi e sui macchinari, oppure derivanti da impianti elettrici non protetti o come conseguenza di esplosione o incendio.

  • Rischi trasversali o organizzativi

Sono i rischi che dipendono dalle cosiddette “dinamiche aziendali”, cioè dall’insieme dei rapporti lavorativi, interpersonali e di organizzazione che si creano all’interno di un ambito lavorativo. L’organizzazione del lavoro, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda l’intensità del lavoro sia dal punto di vista psicologico che fisico, quindi i rischi che ne possono derivare devono essere attentamente valutati dal datore di lavoro e dal medico competente.

 

A questa catalogazione dei rischi è stato aggiunto negli ultimi anni un rischio particolare denominato “rischio di stress da lavoro correlato”, il quale viene considerato uno dei più difficili da individuare a causa dell’assenza di un danno causato immediatamente riscontrabile. A questa tipologia appartengono soprattutto quei rischi di origine psico-sociale che colpiscono l’aspetto emotivo del lavoratore.

 

Lo sviluppo da parte del datore di lavoro di strumenti idonei a programmare una distribuzione più equa o più gratificante del carico delle mansioni da svolgere, possono essere degli ottimi metodi per migliorare le condizioni lavorative. Parallelamente è necessario che anche i lavoratori frequentino dei corsi formativi per saper riconoscere le forme nocive di stress e per imparare a gestirlo positivamente.

La pausa al lavoro è un diritto?

La pausa durante l’orario lavorativo è un diritto stabilito dal D.Lgs. 66/2003, al fine di tutelare la salute dei lavoratori.
La modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, se l’orario di lavoro eccede le sei ore ed al fine del recupero delle energie necessarie.
Al lavoratore deve quindi essere concessa una pausa tra l’inizio e la fine di ogni giornata lavorativa di almeno dieci minuti.

Approfittarsi della pausa caffè può essere motivo di licenziamento?

Gli effetti della pausa sulla salute e sulla produttività lavorativa sono comprovati.
La gestione delle pause (sigaretta, caffè, aria fresca,..) non è facile per il datore di lavoro, che tende ad attuare provvedimenti in caso di pause frequenti e prolungate.
Allontanarsi regolarmente la pausa caffè può indurre il licenziamento, soprattutto se diventa un abituale passatempo in cui alcuni dipendenti trascorrono al mattino una buona mezz’ora o più davanti alla macchinetta del caffè senza neanche aver ancora iniziato a lavorare oppure durante la giornata.

Alla fine sul bilancio dell’azienda quella mezz’ora che sembra così irrilevante, in realtà equivale a circa il 7% dello stipendio “rubato” e motivo per cui il datore di lavoro potrebbe ritenere una giusta causa di licenziamento qualora questo sia un comportamento ripetuto nel tempo.

Vigilanza e sanzioni. Chi controlla le aziende? Quando si può arrivare a sospendere l’attività lavorativa?

L’organo di vigilanza(art.13) deputato a controllare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e  salute negli ambienti di lavoro è costituito dal personale ispettivo che opera all’interno dei servizi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Azienda sanitaria Locale e dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Oltre all’ASL ance i Vigili del Fuoco , i Carabinieri  svolgono funzioni di vigilanza per la parte specifica competenza.

COME VENGONO DECISI I CONTROLLI?

I controlli da parte del personale ispettivo avvengono :

  • su loro iniziativa;
  • per indagine su infortuni o malattie professionali;
  • su richiesta o segnalazione;

CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI ISPEZIONE?

Se un tecnico dell’organo di vigilanza, nel corso di un’ispezione, accerta la violazione di una norma sulla sicurezza o sull’igiene del lavoro, rileva la contravvenzione e obbliga al datore di lavoro a mettersi in regola entro un termine di tempo

Se al ricontrollo,nei tempi fissati, l’ispettore verificherà che è avvenuta la regolarizzazione , il contravventore , dopo aver pagato una sanzione in denaro,non subirà un’azione penale. Invece , se il contravventore non regolarizza la situazione o non paga la multa, sarà la magistratura a perseguire il reato e il soggetto potrà essere arrestato.

QUANDO IL PERSONALE ISPETTIVO PUO’ ARRIVARE A SOSPENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA ?

Il personale ispettivo può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le violazioni gravi sono?

Il provvedimento di sospensione è attuato anche in caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria(Che cosa si rischia a lavorare in nero?) in misura pari o superiore al 20 % .

 

Fatturazione elettronica 2019: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo obbligo

Dal 1 gennaio 2019 è scattato l’obbligo della fattura elettronica per privati e imprese

Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo di fattura elettronica tra privati. I titolari di partita Iva dovranno emettere il documento in formato digitale XML tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate, ma per i primi 6 mesi dell’anno i ritardatari non saranno sanzionati. Imprese, autonomi e professionisti potranno emettere e ricevere direttamente i documenti, oppure potranno avvalersi di un professionista o intermediario.

 

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra i privati a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Le fatture dovranno pertanto essere trasmesse ai propri clienti/fornitori residenti, stabiliti ed identificati in Italia, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML.

Precisiamo che, come disciplinato dalla normativa vigente, le fatture emesse con modalità differente si intenderanno come non emesse.

Come fare la fattura elettronica? Serve un software o il servizio dell’agenzia delle Entrate?

La fattura elettronica, come quella cartacea, deve rispettare i requisiti di legge (articolo 21 del Dpr 633/1972). La differenza rispetto alla versione analogica (cioè cartacea) è nel fatto che quella elettronica deve:

• essere in formato XML e rispettare le specifiche tecniche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti;

• essere trasmessa tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate e conservata digitalmente.

Per compilare e inviare una fattura elettronica, il contribuente può scegliere un programma di software di una società privata, purché rispetti gli standard appena indicati, o utilizzare uno dei servizi messi a disposizione gratis dall’agenzia delle Entrate

Quando emettere la fattura elettronica?

La fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972), secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, così come fissato dalla normativa. In particolare, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, oppure della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Il problema è che la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, mentre la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema d’interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate.

Ciò fa sì che la fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di interscambio entro termini particolarmente ristretti, in alcuni casi. Ad esempio, una consulenza legale si considera effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica va emessa entro le 24 del giorno in cui avviene il pagamento, così come una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera.

Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, il decreto fiscale (Dl 119/2018) interviene con due mosse:

• dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. L’emissione tardiva della fattura allungherà anche i tempi della detrazione;

• dal 1° luglio 2019, cambia la regola generale e la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.

Come funziona la fattura elettronica verso privati senza partita Iva?

Nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica sia un privato senza partita Iva, il cedente/prestatore della fattura dovrà emettere comunque la fattura facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi), indicando come Codice destinatario “0000000” e compilando il campo “codice fiscale” del cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura elettronica, che non può essere emessa se non si conosce il codice fiscale del cliente. In questo modo la fattura sarà messa a disposizione dal Sistema di interscambio (Sdi) nell’area riservata web del cliente. Il soggetto emittente dovrà inoltre consegnare al cliente una copia analogica della fattura, ad esempio in formato cartaceo o in pdf, salva espressa rinuncia di quest’ultimo, preferibilmente scritta.

Per ulteriori informazioni potete contattarci direttamente su tutti i Social Network , via e-mail : info@securitalia.net o WhatsApp 349 159 9353