Dal 1 gennaio 2019 è scattato l’obbligo della fattura elettronica per privati e imprese
Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo di fattura elettronica tra privati. I titolari di partita Iva dovranno emettere il documento in formato digitale XML tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate, ma per i primi 6 mesi dell’anno i ritardatari non saranno sanzionati. Imprese, autonomi e professionisti potranno emettere e ricevere direttamente i documenti, oppure potranno avvalersi di un professionista o intermediario.
La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra i privati a decorrere dal 1 gennaio 2019.
Le fatture dovranno pertanto essere trasmesse ai propri clienti/fornitori residenti, stabiliti ed identificati in Italia, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML.
Precisiamo che, come disciplinato dalla normativa vigente, le fatture emesse con modalità differente si intenderanno come non emesse.
Come fare la fattura elettronica? Serve un software o il servizio dell’agenzia delle Entrate?
La fattura elettronica, come quella cartacea, deve rispettare i requisiti di legge (articolo 21 del Dpr 633/1972). La differenza rispetto alla versione analogica (cioè cartacea) è nel fatto che quella elettronica deve:
• essere in formato XML e rispettare le specifiche tecniche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti;
• essere trasmessa tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate e conservata digitalmente.
Per compilare e inviare una fattura elettronica, il contribuente può scegliere un programma di software di una società privata, purché rispetti gli standard appena indicati, o utilizzare uno dei servizi messi a disposizione gratis dall’agenzia delle Entrate
Quando emettere la fattura elettronica?
La fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972), secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, così come fissato dalla normativa. In particolare, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, oppure della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Il problema è che la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, mentre la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema d’interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate.
Ciò fa sì che la fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di interscambio entro termini particolarmente ristretti, in alcuni casi. Ad esempio, una consulenza legale si considera effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica va emessa entro le 24 del giorno in cui avviene il pagamento, così come una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera.
Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, il decreto fiscale (Dl 119/2018) interviene con due mosse:
• dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. L’emissione tardiva della fattura allungherà anche i tempi della detrazione;
• dal 1° luglio 2019, cambia la regola generale e la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.
Come funziona la fattura elettronica verso privati senza partita Iva?
Nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica sia un privato senza partita Iva, il cedente/prestatore della fattura dovrà emettere comunque la fattura facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi), indicando come Codice destinatario “0000000” e compilando il campo “codice fiscale” del cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura elettronica, che non può essere emessa se non si conosce il codice fiscale del cliente. In questo modo la fattura sarà messa a disposizione dal Sistema di interscambio (Sdi) nell’area riservata web del cliente. Il soggetto emittente dovrà inoltre consegnare al cliente una copia analogica della fattura, ad esempio in formato cartaceo o in pdf, salva espressa rinuncia di quest’ultimo, preferibilmente scritta.
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