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In caso di nuova impresa, entro quanto tempo Il Datore di Lavoro deve di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Quali aziende sono esonerate dall’obbligo di redigere il DVR?

La redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Non vi è l’obbligo di redigere il DVR per le aziende che non hanno dipendenti (liberi professionisti, imprese a gestione familiare, ditte individuali, aziende con un unico socio lavoratore).

La redazione del DVR deve essere fatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente aziendale e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In caso di nuova impresa, il Datore di Lavoro deve redigere tale documento non oltre 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

Perché redigere il DVR?

La normativa vigente (D.Lgs.81/08) obbliga il Datore di Lavoro a redigere il DVR con lo scopo di prevenire e ridurre i danni per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La redazione del DVR è un obbligo che il Datore di Lavoro non può delegare.

Il DVR va aggiornato?

Si ricorda che il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in particolar modo in presenza d’infortuni significativi, in seguito ad una modifica dei processi aziendali, o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne rivelino l’esigenza.

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Gli estintori

Se l’incendio è di piccole dimensioni si può agire subito utilizzando gli estintori a disposizione.

Gli estintori devono essere scelti in base alla loro azione sul materiale combustibile. Possiamo distinguere :

  • Schiuma: Ha azione soffocante e raffreddante.Va versata sul combustibile nel modo meno violento possibile; non usare su elementi in tensione, prodotti reattivi o beni deteriorabili;
  • Acqua: Serve soprattutto a raffreddare, soffocare e separare. In un combustibile incendiato quindi, è meglio utilizzare acqua frazionata in modo da ripartirla su una superficie maggiore possibile. Inoltre  l’acqua va utilizzata anche su materiali non ancora coinvolti nell’incendio al fine di evitare l’innesco. Non usare su elementi in tensione metalli e leghe leggere, prodotti reattivi, beni deteriorabili e liquidi infiammabili leggeri;
  • Polvere: Soffoca, raffredda e reagisce per inibizione chimica . Va scaricata sul fuoco dirigendola verso la base dello stesso. Non usare su apparecchiature elettroniche, metalli leggere e beni deteriorabili;
  • Anidride carbonica( CO2): Ha azione di soffocamento e raffreddamento. Agisce saturando il volume interessato all’incendio . Non usare in luoghi aperti o con forti correnti d’aria

Quando si attacca un incendio bisogna ricordare che la capacità di un estintore non è infinita: Dopo 5- 20 secondi l’estintore è scarico. Posizionarsi, se possibile, nella posizione” sopravento” (vento alle spalle) che permette di avvicinarsi al principio d’incendio riducendo l’esposizione a calore da irraggiamento e ai prodotti della combustione; ne consegue anche una buona visibilità durante l’operazione di estinzione .

ATTENZIONE però a non avvicinarsi troppo: mettersi in posizione tale da essere pronti a balzare dietro(un piede avanti e uno indietro) e tenersi sempre una via di fuga alle spalle. La salvaguardia della salute dei lavoratori è sempre il primo e più importante obiettivo.

 

Illuminazione nei luoghi di lavoro

I luoghi di lavoro(all.IV) devono disporre di sufficiente luce preferibilmente naturale, adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. Quando il tipo d’illuminazione previsto non deve rappresentare un rischio d’infortunio  per i lavoratori e si deve assicurare una sufficiente visibilità.

I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono esposti a rischio devono presentare anche un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità .

I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia  e di efficienza.

Per maggiori  informazioni : info@securitalia.net

Pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso

L’art.45 del D.Lgs. 81/2008 conferma  la validità  del Decreto Ministeriale 388 del 15 Luglio 2003 che prevede i seguenti contenuti minimi  per il pacchetto  di medicazione e per la cassetta di pronto soccorso.

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

  • Guanti sterili monouso(5 paia)
  • Visiera paraschizzi
  • Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 1 litro(1)
  • Flaconi di soluzione  fisiologica da 500 ml(3)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(10)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(2)
  • Teli sterili monouso(2)
  • Pinzette da medicazione sterili monouso(2)
  • Confezione di rete elastica di misura media(1)
  • Confezioni di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure(2)
  • Rotoli di cerotto alto cm 2,5(2)
  • Un paio di forbici(1)
  • Lacci emostatici(3)
  • Ghiaccio pronto uso( 2)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(2)
  • Termometro
  • Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

CONTENUTO MINIMO  DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

  • Guanti sterili monouso(2 paia)
  • Flacone di soluzione di cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio da 125 ml (1)
  • Flacone di soluzione fisiologica a 250 ml(1)
  • Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole(1)
  • Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole(3)
  •  Pinzette da medicazione sterili monouso(1)
  •  Confezione di cotone idrofilo(1)
  • Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso(1)
  • Rotolo di cerotto alto cm 2,5(1)
  • Rotolo di benda orlata alta cm 10(1)
  • Un paio di forbici
  • Un laccio emostatico
  • Confezione di ghiaccio pronto all’uso(1)
  • Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari(1)
  • Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

Per maggiori informazioni : info@securitalia.net

Importante Convenzione Universitaria – MERCATORUM – SECUR ITALIA

ASSOCIAZIONE SECUR ITALIA , nell’ ambito della differenziazione dei servizi offerti ai propri associati , ha attivato una convenzione con l’università MERCATORUM per l’erogazione dei percorsi di laurea ai propri associati.

Per informazioni : info@securitalia.net

 

Tabella aggiornata Corsi di Sicurezza sul Lavoro

Di seguito, la tabella  con gli aggiornamenti  per i Corsi di Sicurezza Sul Lavoro

NOME DEL CORSO DURATA(ore) VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio Basso – Medio – Alto (Datore di lavoro) 16/32/48 ENTRO 5 anni (si rinnova con 6/10/14 ore)
Nominato: RSPP Mod. B Comune 48 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP1 12 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP2 16 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP3 12 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
RSPP Mod. B-SP4 16 ENTRO 5 anni (si rinnova con 40 ore)
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base 28 ——
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione 24 ——
Formazione lavoratori art. 37 (formazione /informazione) da 8 a 16 5 anni (si rinnova con 6 ore)
Antincendio (basso – medio – alto) Da 4 – 8 a 16 3 anni (2 ore) / 3 anni (5 ore) / 3 anni (8 ore)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 32 ore 4 ore < 50 dip. ; 8 ore > 50 dip. ogni anno
Addetto PIMUS – ponteggi 28 4 anni (si rinnova con 4 ore)
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali 32 5 anni (si rinnova con 8 ore)
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi 32 5 anni (si rinnova con 8 ore)
Addetto ai lavori in quota 8 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Lavori elettrici sotto tensione (PES e PAV) 14 Ogni 5 anni aggiornamento (non ancora vincolante)
Coordinatore Sicurezza 120 5 anni (si rinnova con 40 ore)
Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili 8/10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru A Torre 12/14 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru Mobile 14/22 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Gru Per Autocarro 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Elevatori Semoventi Con Conducente A Bordo 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Semoventi A Braccio Telescopico 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli Industriali Semoventi 12 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi 16 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Trattori Agricoli O Forestali 8/13 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori Idraulici 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori A Fune 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Pale Caricatrici Frontali 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Terne 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Autoribaltabili A Cingoli 10 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne 16 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Pompe Per Calcestruzzo 14 5 anni (si rinnova con 4 ore)
Attrezzature da lavoro generiche 8 Ogni macchina richiede una diversa certificazione
Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi (PIMUS) 28 4 anni (si rinnova con 4 ore)
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C 12 3 anni (si rinnova con 4 ore)
Primo soccorso Aziende Gruppo A 16 3 anni (si rinnova con 6 ore)
Preposto 8 5 anni (si rinnova con 6 ore)
Dirigenti 16 5 anni (si rinnova con 6 ore)
HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp. a secondo leg. Regionale

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Fatturazione elettronica 2019: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo obbligo

Dal 1 gennaio 2019 è scattato l’obbligo della fattura elettronica per privati e imprese

Dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo di fattura elettronica tra privati. I titolari di partita Iva dovranno emettere il documento in formato digitale XML tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate, ma per i primi 6 mesi dell’anno i ritardatari non saranno sanzionati. Imprese, autonomi e professionisti potranno emettere e ricevere direttamente i documenti, oppure potranno avvalersi di un professionista o intermediario.

 

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica tra i privati a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Le fatture dovranno pertanto essere trasmesse ai propri clienti/fornitori residenti, stabiliti ed identificati in Italia, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML.

Precisiamo che, come disciplinato dalla normativa vigente, le fatture emesse con modalità differente si intenderanno come non emesse.

Come fare la fattura elettronica? Serve un software o il servizio dell’agenzia delle Entrate?

La fattura elettronica, come quella cartacea, deve rispettare i requisiti di legge (articolo 21 del Dpr 633/1972). La differenza rispetto alla versione analogica (cioè cartacea) è nel fatto che quella elettronica deve:

• essere in formato XML e rispettare le specifiche tecniche approvate con provvedimento 30 aprile 2018 e successivi aggiornamenti;

• essere trasmessa tramite il Sistema di interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate e conservata digitalmente.

Per compilare e inviare una fattura elettronica, il contribuente può scegliere un programma di software di una società privata, purché rispetti gli standard appena indicati, o utilizzare uno dei servizi messi a disposizione gratis dall’agenzia delle Entrate

Quando emettere la fattura elettronica?

La fattura elettronica non cambia le regole generali di emissione della fattura (articolo 21, comma 4, del Dpr 633/1972), secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione, così come fissato dalla normativa. In particolare, le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, oppure della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili; le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Il problema è che la fattura cartacea si considera emessa quando viene consegnata o spedita al cliente, mentre la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa o messa a disposizione del cliente, attraverso il Sistema d’interscambio (Sdi) dell’agenzia delle Entrate.

Ciò fa sì che la fattura elettronica debba essere inviata al Sistema di interscambio entro termini particolarmente ristretti, in alcuni casi. Ad esempio, una consulenza legale si considera effettuata al momento del pagamento e la fattura elettronica va emessa entro le 24 del giorno in cui avviene il pagamento, così come una cena al ristorante pagata alle 23 di sabato sera.

Per porre rimedio alle difficoltà pratiche di rispettare tale obbligo, il decreto fiscale (Dl 119/2018) interviene con due mosse:

• dal 1° gennaio al 30 giugno 2019, non si applicheranno sanzioni in caso di tardiva emissione effettuata entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo o comunque le sanzioni saranno ridotte del 20% se la fattura, emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo. L’emissione tardiva della fattura allungherà anche i tempi della detrazione;

• dal 1° luglio 2019, cambia la regola generale e la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Comunque, nel caso in cui la data di emissione sia diversa da quella di effettuazione, tale data andrà indicata in fattura.

Come funziona la fattura elettronica verso privati senza partita Iva?

Nel caso in cui il destinatario della fattura elettronica sia un privato senza partita Iva, il cedente/prestatore della fattura dovrà emettere comunque la fattura facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi), indicando come Codice destinatario “0000000” e compilando il campo “codice fiscale” del cliente. La mancata compilazione di uno dei due campi comporta lo scarto della fattura elettronica, che non può essere emessa se non si conosce il codice fiscale del cliente. In questo modo la fattura sarà messa a disposizione dal Sistema di interscambio (Sdi) nell’area riservata web del cliente. Il soggetto emittente dovrà inoltre consegnare al cliente una copia analogica della fattura, ad esempio in formato cartaceo o in pdf, salva espressa rinuncia di quest’ultimo, preferibilmente scritta.

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VIDEOTERMINALI: GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce le regole che riguardano l’uso delle attrezzature con videoterminali (VDT) sui luoghi di lavoro.

 

Per videoterminale si intende, secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.lgs.81/08, uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

 

Sono esclusi dalla categoria dei videoterminali: le calcolatrici, i registratori di cassa e gli strumenti informatici installati su attrezzature, macchine  e mezzi di trasporto. Rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 i computer portatili, per i quali (in caso di utilizzo prolungato) il Datore di lavoro deve dotare l’apparecchiatura informatica di una tastiera esterna, di un mouse e di un supporto sul quale collocare lo schermo.

Lo stesso articolo 173 D.lgs. 81/08 definisce lavoratore “videoterminalista”, colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per oltre 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.

 

Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi  deve compiere un’analisi dei posti di lavoro, per rilevare:

  • i rischi per la vista e per gli occhi;
  • i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
  • le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Successivamente deve disporre le misure idonee ad eliminare o ridurre questi rischi, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Il lavoratore che utilizza videoterminali in modo sistematico ha il diritto ad usufruire di una interruzione della sua attività attraverso delle pause o cambiamento di attività. Normalmente i contratti di lavoro contengono delle disposizioni che riguardano le modalità di effettuazione delle pause, le quali devono consistere in almeno 15 minuti ogni 2 ore trascorse di fronte ad un videoterminale. I lavoratori non possono rinunciare alle pause e le stesse non possono essere cumulate e poi godute alla fine della giornata lavorativa. Se poi il lavoratore presenta delle patologie particolari all’apparato visivo accertate dal medico competente, potrà concordare con l’azienda dei tempi di interruzione diversi oppure concordare di effettuare una “pausa attiva”, cioè lo svolgimento di un’altra attività lavorativa senza l’impiego di VDT, senza il movimento continuo delle braccia e delle mani, e senza l’assunzione di una postura uguale a quella tenuta lavorando ad un videoterminale.

Prima di essere destinati a svolgere un lavoro con attrezzature munite di VDT, i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica. La normativa prevede inoltre che un lavoratore addetto ai VDT debba essere sottoposto a visita medica di controllo ogni 2 anni se presenta delle limitazioni o se ha un’età superiore ai 50 anni, invece ogni 5 anni in condizioni di normalità visiva o con età inferiore ai 50 anni. Il lavoratore può anche richiedere personalmente di essere sottoposto a visita di controllo, qualora lo ritenga opportuno.

Vediamo ora i requisiti della postazione di lavoro dotata di videoterminale:

  • altezza della sedia: l’altezza della sedia deve essere tale da poter appoggiare completamente i piedi sul pavimento. Cosce e parte inferiore delle gambe devono formare un angolo di almeno 90 gradi.
  • seduta: la seduta deve essere regolabile in maniera tale da premere leggermente con la schiena contro lo schienale. Tra la seduta e la parte posteriore delle ginocchia dovrebbe esserci un piccolo spazio di  circa due dita.
  • schienale: lo schienale deve essere regolato in modo da permettere di spostare il busto all’indietro senza sforzo. Ciò nonostante, la sua curvatura dovrebbe garantire una resistenza sufficiente a sostenere la zona lombare in posizione seduta diritta.
  • altezza scrivania: una scrivania deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e gli 85 centimetri, in modo da poterla adattare individualmente alla statura dell’utilizzatore. Nel caso in cui la scrivania venga utilizzata per più della metà del monte ore settimanale in posizione seduta, si può optare anche per un tavolo che consenta sia di lavorare seduti che in piedi. Esso deve avere un’altezza regolabile tra i 65 e i 125 cm, così da permettere al collaboratore di alternare in maniera ottimale le attività svolte nell’una o nell’altra posizione.
  • piano della scrivania: nella scelta del piano della scrivania, occorre porre attenzione a non scegliere materiali freddi (come i metalli) ed evitare anche le superfici riflettenti poiché causano fastidiosi abbagliamenti. La superficie di lavoro deve avere di dimensioni minime comprese tra 80 e 160 centimetri, e in ogni caso lo spazio deve essere adeguato per sistemare schermo, tastiera e mouse in maniera ergonomica. I bordi della scrivania devono essere arrotondati per evitare punti di pressione dolorosi.
  • poggiapiedi: un poggiapiedi può essere di aiuto se i piedi non possono essere completamente appoggiati sul pavimento, ma è comunque una soluzione di emergenza: meglio adattare l’altezza di sedia e scrivania alla statura di ognuno.

I braccioli di supporto non sono indispensabili; se però sono presenti, devono essere regolabili in altezza, larghezza e profondità.

Vediamo alcune regole per quanto riguarda il posizionamento degli strumenti di lavoro:

  • schermo: lo scherzo deve essere posizionato davanti al lavoratore, in maniera tale che non debba ruotare la testa di lato. L’altezza deve essere regolata in modo che il bordo superiore dello schermo si trovi alla distanza di un palmo sotto gli occhi del lavoratore. La distanza tra occhi e schermo deve corrispondere invece alla lunghezza di un braccio, un po’ di più se il monitor è di grandi dimensioni. Il lavoratore non deve avvicinare lo schermo se non riesce a leggere bene i testi visualizzati. Piuttosto, deve aumentare la dimensione dei caratteri sullo schermo.
  • tastiera e mouse: la tastiera deve essere posizionata di fronte al lavoratore. La distanza dal bordo della scrivania deve essere compresa tra i 10 e i 15 cm, in modo da potervi appoggiare facilmente i palmi delle mani. Il mouse deve essere tenuto più vicino possibile alla tastiera.
  • documenti di lavoro: i documenti di lavoro devono essere posizionati tra tastiera e schermo, non tra il lavoratore e la tastiera. Se possibile, tastiera, documenti e schermo devono essere tutti allineati su uno stesso asse.

Per concludere una serie di semplici regole per il videoterminalista:

  • poggiare bene i piedi a terra o su un poggiapiedi; distribuire uniformemente il peso sullo schienale e seduta della sedia da lavoro.
  • verificare che, una volta seduto, l’altezza del gomito corrisponda all’altezza dei tasti centrali della tastiera; cercare di tenere una posizione comoda e naturale per i polsi.
  • avere cura di allontanarsi dal monitor secondo quanto prescritto dalla legge (15 minuti ogni 120 minuti di lavoro);
  • tenere puliti occhiali da vista e monitor.

 

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Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

L’infortunio sul lavoro è un evento che:

  • Deve avvenire “in occasione” di lavoro
  • Deve derivare da una causa violenta
  • Causa la morte o la lesione fisica del lavoratore.

 

I requisiti sopra evidenziati sono essenziali affinché l’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) riconosca l’incidente come effettivo infortunio sul lavoro indennizzabile.

In linea di massima, la causa dell’infortunio è “violenta” quando:

  • È rappresentata da un agente “esterno” (es: traumi)
  • Ha avuto sufficiente idoneità lesiva (deve essere stata in grado, cioè, di causare la morte o la lesione fisica del lavoratore)
  • Ha agito “rapidamente”: la rapidità della causa violenta è riferita al tempo di azione della stessa, non al manifestarsi dei sintomi (es. trauma subìto ma sintomi che si manifestano anche uno o due giorni dopo)

 

Affinché l’infortunio possa essere considerato come avvenuto “in occasione” del lavoro, non è necessario né sufficiente che questo sia avvenuto nel luogo di lavoro né durante l’orario di lavoro, ma solo che sia avvenuto per il lavoro; infatti, vengono considerati infortuni sul lavoro anche quelli subiti dai lavoratori durante le pause di lavoro, durante le pause per bisogni corporali o per ristorarsi, quelli subiti nell’intento di soccorrere un collega o per salvare le attrezzature.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro di lieve o media gravità:

  • Informare (o far informare, se impossibilitati) immediatamente il proprio datore di lavoro
  • Rivolgersi immediatamente al medico dell’azienda, se presente, o al Pronto Soccorso, spiegando bene la dinamica di quanto accaduto
  • Farsi rilasciare dal medico curante il primo certificato medico con l’indicazione della diagnosi e dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro
  • Consegnare una copia del certificato al datore di lavoro, il quale dovrà presentare denuncia all’INAIL
  • Prima della scadenza della prognosi recarsi all’INAIL per stabilire, tramite visita medica di controllo, se proseguire o meno l’inabilità temporanea assoluta. In caso affermativo, verrà stabilita un’ulteriore visita di controllo e sarà rilasciato un certificato da consegnare il giorno stesso al proprio datore di lavoro, per la prosecuzione dell’inabilità temporanea. In caso di chiusura dell’infortunio, verrà invece redatto un apposito certificato di idoneità a riprendere il lavoro, da consegnare al proprio datore di lavoro.

 

In caso di infortuni lievi, con prognosi inferiore ai 3 giorni, l’INAIL non indennizza l’infortunio e il lavoratore avrà diritto alle sole prestazioni da parte del datore di lavoro.

 

Intervento delle autorità

Tutti i casi di infortuni gravi o gravissimi, con prognosi superiore ai 40 giorni lavorativi, vengono segnalati direttamente dall’INAIL o dagli organi di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica, tenuta poi ad esercitare, d’ufficio, l’azione penale per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime, senza necessità di alcuna querela da parte dell’infortunato.
Nei casi di morte per infortunio del lavoratore la Procura della Repubblica avvierà, invece, un’indagine per omicidio colposo.

 

Risarcimento infortunio sul lavoro

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo assicurativo, ovvero sono obbligati ad assicurare tutti i propri dipendenti, collaboratori e lavoratori parasubordinati sia per gli infortuni sul lavoro che per le malattie professionali.
L’assicurazione è gestita dall’INAIL e ha lo scopo di garantire ai lavoratori, sia in caso di infortunio sul lavoro che di malattia professionale, la dovuta tutela sia sanitaria, riabilitativa ed economica.
Le prestazioni dell’INAIL hanno la caratteristica dell’automaticità, vengono cioè riconosciute al lavoratore anche se il suo datore non lo ha assicurato o non è in regola con il pagamento dei premi assicurativi.

Per maggiori informazioni, dubbi o perplessità contattaci su INFO@SECURITALIA.NET oppure su WHATSAPP 349 1599353 un nostro tecnico risponderà il più breve tempo possibile.